TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2489 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSETI PIERA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola "Società semplice OL EN” nelle annualità 2018 e 2019 per complessive 102 giornate, ha lamentato l'illegittimità della cancellazione delle giornate agricole indicate in ricorso, intervenuta per effetto del verbale ispettivo elevato nei confronti della predetta azienda e, pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l'CP_1 per la declaratoria del suo diritto e la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni indicati, previo accertamento dei rapporti di lavoro contestati. Con il medesimo ricorso impugna, chiedendone il conseguente annullamento, gli avvidi di indebito notificatigli dall'cp_1, in data
11.3.2021, e relativi alle indennità di malattia 2019 e 2020 nonchè l'indennità
COVID erogata nel 2021.
Costituitasi la parte resistente CP_1, ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con efficacia assorbente delle eccezioni pure sollevate dalla parte resistente, la proposta domanda va rigettata, per infondatezza della pretesa nel merito.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. Igt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa").
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda. La parte ha inteso assolvere all'onere della prova su di lei incombente, di svolgimento delle prestazioni lavorative alle dipendenze dell'azienda agricola "Società semplice OL EN, che le darebbero diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con prova testimoniale (Cass. n. 2739/2016: "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente"), escutendo due testi, rispettivamente all'udienza del
22.1.2025 e del 13.5.2025.
In particolare, S_ , collega di lavoro coinvolta nell'indagine ispettiva che ha comportato la cancellazione delle giornate lavorative effettuate alle dipendenze della "Società semplice OL EN, in data 22.1.2025 ha genericamente riferito di avere svolto le mansioni di bracciante agricolo presso detta azienda insieme al ricorrente solo per l'annualità 2018, sotto le direttive del datore di lavoro, seguendo un orario lavorativo quotidiano, per una paga corrisposta con bonifico o in contanti;
parimenti l'atro teste escusso, [...]
Testimone_2 che pure ha lavorato per entrambe le annualità 2018 e 2019 con la ricorrente, è rimasta comunque generica circa le circostanze riferite, confermando le mansioni di bracciante agricola svolte, al subordinazione al datore di lavoro e gli orari della giornata lavorativa.
L'CP_1 ha contrastato tali esiti istruttori con i verbali ispettivi del 21.12.2020, scaturenti dagli accertamenti svolti nei confronti dell'azienda agricola "OL
EN e della "Società semplice OL EN in riferimento al periodo
31.7.2017 30.11.2020. Dalla disamina dei predetti verbali - da cui è dato ricavare che gli accertamenti si sono sostanziati nell'esame di documentazione varia (libro unico del lavoro, denunce aziendali, dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata, registro IVA acquisti ed IVA vendite, fatture di acquisto e vendita, contratti di affitto) nonché in sopralluoghi sui terreni e nell'acquisizione di dichiarazioni dei soggetti che dal responsabile aziendale sono stati denunciati quali dipendenti - è emerso che: 1) la ditta di OL EN è iscritta presso la CCIAA di CP_1 con la qualifica di impresa agricola ed ha trasmesso all' CP_1, in data 24.05.2007, un'unica denuncia aziendale ex art. 5
D. Lgs. n. 373/93, dichiarando i terreni meglio indicati in verbale nonché ha inviato all' CP modelli DMAG denunciando l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate lavorative ivi precisate;
2) gli unici terreni che nella denuncia aziendale risultano intestati al titolare sono due particelle entrambe ricadenti nel comune di S. MA NO ovvero la particella 132 del foglio di mappa 28 e la particella 421 del foglio di mappa 41: di esse, la prima è in proprietà di fratello di EN ed il relativo contratto di fittoParte_2 del 1992 di durata pari a 15 anni non risulta essere stato rinnovato/prorogato mentre la seconda è oggetto di procedura esecutiva dal 2012; 3) le particelle ricadenti nel foglio di mappa 28, oggetto dell'indicata procedura esecutiva sono risultate abbandonate e con alte sterpaglie già dai tempi della sua instaurazione
(2012), così come confermato dalla perizia eseguita nella stessa procedura;
4) il contratto di fitto della durata di quattro anni stipulato con Parte_3
l'1.4.1992 ed avente ad oggetto le particelle del foglio di mappa 26 sito in agro del Comune di San MA NO, non risulta essere stato prorogato;
5) sui vari terreni, per come emerso dagli accessi, non risultava in atto alcun tipo di coltivazione essendo alcuni completamente abbandonati altri solamente arati;
6) rispetto all'attività agricola denunciata e per il periodo di interesse sono state reperite solo tre fatture di acquisto ma in contabilità non sono state riscontrate spese imputabili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari alla conduzione di coltivazioni orticole;
7) per gli anni dal 2017 al 2020, su un totale di circa € 118.000,00 di volume d'affari oltre € 50.000,00 hanno riguardato vendite alla "Società semplice OL EN o alle ditte [...]
CP_3 " e " Controparte_5 , figlio di Controparte_4 amministrate dal
EN; 8) negli anni dal 2017 al 2020 risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per oltre € 190.000,00 e della quasi totalità delle transazioni non risulta alcuna tracciabilità; 9) il OL EN è anche amministratore unico della "Società semplice OL EN che ha trasmesso all' CP_1 una sola denuncia aziendale in data 4.6.2007, denunciando il possesso delle particelle 77 del foglio 26, 29 del foglio 28 e 37 del foglio 36 site in agro del comune di San
MA NO e l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate indicate nei modelli DMAG (cfr. verbale); 10) per la "Società semplice OL
EN sono state rinvenute n. 2 fatture di acquisto, tuttavia non riguardanti acquisti di semi, piantine, concimi e fertilizzanti e nell'anno 2019 è stata contabilizzata esclusivamente una fattura per acquisto di origano fresco in rametti;
11) per detta società, su un totale di circa € 322.000,00 di volume d'affari circa € 172.000,00 sono relative a vendite alla ditta individuale "OL
EN o alle ditte sopra menzionate amministrate da Controparte_5 e che nello stesso periodo risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per circa € 460.000,00; così che l'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ritenendo che tutti i rapporti di lavoro in capo all'azienda siano stati denunciati fittiziamente al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' CP . Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte di terreni incolti/abbandonati, del mancato acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari allo svolgimento dell'attività denunciata, dei costi ingenti per retribuzioni del tutto sproporzionati rispetto al volume di affari, possa avere assunto un così elevato numero di lavoratori agricoli e per un numero del pari rilevante di giornate nel periodo di riferimento.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass.
5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato entrambi i testi escussi, quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del ricorrente. Anche loro, invero, dichiarano di essere stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per dell'azienda
"Società semplice OL EN: la circostanza è stata riferita dagli stessi testi ed ove ciò non bastasse, è confermata dalla disamina degli allegati al verbale ispettivo. È perciò interessato a confutarne l'esito e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l'CP 1 contesta.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
In particolare, i testi si sono, infatti, limitati a dichiarare di averci lavorato insieme, che si rispettava un orario di lavoro e delle non meglio specificate direttive datoriali e che si veniva retribuiti regolarmente. Alcuna indicazione, invece, è stata fornita in ordine ai giorni della settimana in cui svolta l'asserita attività agricola. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' CP_1. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione assunta;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre ed a superare.
Elementi di riscontro alla deposizione testimoniale non si desumono neppure dai documenti prodotti dalla parte ricorrente perché, come ha dedotto l'CP_1 nel costituirsi in giudizio, provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute. La conclusione è che le generiche risultanze testimoniali, non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura. In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici in mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione, con conseguente rigetto anche della domanda relativa all'annullamento delle richieste di restituzione di indebito notificate dall' CP_1 e relative a prestazioni assistenziali riferibili in quanto ai presupposti previdenziali al periodo lavorativo oggetto di cancellazione.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA ER - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 24/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSETI PIERA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola "Società semplice OL EN” nelle annualità 2018 e 2019 per complessive 102 giornate, ha lamentato l'illegittimità della cancellazione delle giornate agricole indicate in ricorso, intervenuta per effetto del verbale ispettivo elevato nei confronti della predetta azienda e, pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l'CP_1 per la declaratoria del suo diritto e la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni indicati, previo accertamento dei rapporti di lavoro contestati. Con il medesimo ricorso impugna, chiedendone il conseguente annullamento, gli avvidi di indebito notificatigli dall'cp_1, in data
11.3.2021, e relativi alle indennità di malattia 2019 e 2020 nonchè l'indennità
COVID erogata nel 2021.
Costituitasi la parte resistente CP_1, ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con efficacia assorbente delle eccezioni pure sollevate dalla parte resistente, la proposta domanda va rigettata, per infondatezza della pretesa nel merito.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. Igt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa").
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda. La parte ha inteso assolvere all'onere della prova su di lei incombente, di svolgimento delle prestazioni lavorative alle dipendenze dell'azienda agricola "Società semplice OL EN, che le darebbero diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con prova testimoniale (Cass. n. 2739/2016: "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente"), escutendo due testi, rispettivamente all'udienza del
22.1.2025 e del 13.5.2025.
In particolare, S_ , collega di lavoro coinvolta nell'indagine ispettiva che ha comportato la cancellazione delle giornate lavorative effettuate alle dipendenze della "Società semplice OL EN, in data 22.1.2025 ha genericamente riferito di avere svolto le mansioni di bracciante agricolo presso detta azienda insieme al ricorrente solo per l'annualità 2018, sotto le direttive del datore di lavoro, seguendo un orario lavorativo quotidiano, per una paga corrisposta con bonifico o in contanti;
parimenti l'atro teste escusso, [...]
Testimone_2 che pure ha lavorato per entrambe le annualità 2018 e 2019 con la ricorrente, è rimasta comunque generica circa le circostanze riferite, confermando le mansioni di bracciante agricola svolte, al subordinazione al datore di lavoro e gli orari della giornata lavorativa.
L'CP_1 ha contrastato tali esiti istruttori con i verbali ispettivi del 21.12.2020, scaturenti dagli accertamenti svolti nei confronti dell'azienda agricola "OL
EN e della "Società semplice OL EN in riferimento al periodo
31.7.2017 30.11.2020. Dalla disamina dei predetti verbali - da cui è dato ricavare che gli accertamenti si sono sostanziati nell'esame di documentazione varia (libro unico del lavoro, denunce aziendali, dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata, registro IVA acquisti ed IVA vendite, fatture di acquisto e vendita, contratti di affitto) nonché in sopralluoghi sui terreni e nell'acquisizione di dichiarazioni dei soggetti che dal responsabile aziendale sono stati denunciati quali dipendenti - è emerso che: 1) la ditta di OL EN è iscritta presso la CCIAA di CP_1 con la qualifica di impresa agricola ed ha trasmesso all' CP_1, in data 24.05.2007, un'unica denuncia aziendale ex art. 5
D. Lgs. n. 373/93, dichiarando i terreni meglio indicati in verbale nonché ha inviato all' CP modelli DMAG denunciando l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate lavorative ivi precisate;
2) gli unici terreni che nella denuncia aziendale risultano intestati al titolare sono due particelle entrambe ricadenti nel comune di S. MA NO ovvero la particella 132 del foglio di mappa 28 e la particella 421 del foglio di mappa 41: di esse, la prima è in proprietà di fratello di EN ed il relativo contratto di fittoParte_2 del 1992 di durata pari a 15 anni non risulta essere stato rinnovato/prorogato mentre la seconda è oggetto di procedura esecutiva dal 2012; 3) le particelle ricadenti nel foglio di mappa 28, oggetto dell'indicata procedura esecutiva sono risultate abbandonate e con alte sterpaglie già dai tempi della sua instaurazione
(2012), così come confermato dalla perizia eseguita nella stessa procedura;
4) il contratto di fitto della durata di quattro anni stipulato con Parte_3
l'1.4.1992 ed avente ad oggetto le particelle del foglio di mappa 26 sito in agro del Comune di San MA NO, non risulta essere stato prorogato;
5) sui vari terreni, per come emerso dagli accessi, non risultava in atto alcun tipo di coltivazione essendo alcuni completamente abbandonati altri solamente arati;
6) rispetto all'attività agricola denunciata e per il periodo di interesse sono state reperite solo tre fatture di acquisto ma in contabilità non sono state riscontrate spese imputabili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari alla conduzione di coltivazioni orticole;
7) per gli anni dal 2017 al 2020, su un totale di circa € 118.000,00 di volume d'affari oltre € 50.000,00 hanno riguardato vendite alla "Società semplice OL EN o alle ditte [...]
CP_3 " e " Controparte_5 , figlio di Controparte_4 amministrate dal
EN; 8) negli anni dal 2017 al 2020 risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per oltre € 190.000,00 e della quasi totalità delle transazioni non risulta alcuna tracciabilità; 9) il OL EN è anche amministratore unico della "Società semplice OL EN che ha trasmesso all' CP_1 una sola denuncia aziendale in data 4.6.2007, denunciando il possesso delle particelle 77 del foglio 26, 29 del foglio 28 e 37 del foglio 36 site in agro del comune di San
MA NO e l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate indicate nei modelli DMAG (cfr. verbale); 10) per la "Società semplice OL
EN sono state rinvenute n. 2 fatture di acquisto, tuttavia non riguardanti acquisti di semi, piantine, concimi e fertilizzanti e nell'anno 2019 è stata contabilizzata esclusivamente una fattura per acquisto di origano fresco in rametti;
11) per detta società, su un totale di circa € 322.000,00 di volume d'affari circa € 172.000,00 sono relative a vendite alla ditta individuale "OL
EN o alle ditte sopra menzionate amministrate da Controparte_5 e che nello stesso periodo risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per circa € 460.000,00; così che l'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ritenendo che tutti i rapporti di lavoro in capo all'azienda siano stati denunciati fittiziamente al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' CP . Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte di terreni incolti/abbandonati, del mancato acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari allo svolgimento dell'attività denunciata, dei costi ingenti per retribuzioni del tutto sproporzionati rispetto al volume di affari, possa avere assunto un così elevato numero di lavoratori agricoli e per un numero del pari rilevante di giornate nel periodo di riferimento.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass.
5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato entrambi i testi escussi, quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del ricorrente. Anche loro, invero, dichiarano di essere stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per dell'azienda
"Società semplice OL EN: la circostanza è stata riferita dagli stessi testi ed ove ciò non bastasse, è confermata dalla disamina degli allegati al verbale ispettivo. È perciò interessato a confutarne l'esito e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l'CP 1 contesta.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
In particolare, i testi si sono, infatti, limitati a dichiarare di averci lavorato insieme, che si rispettava un orario di lavoro e delle non meglio specificate direttive datoriali e che si veniva retribuiti regolarmente. Alcuna indicazione, invece, è stata fornita in ordine ai giorni della settimana in cui svolta l'asserita attività agricola. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' CP_1. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione assunta;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre ed a superare.
Elementi di riscontro alla deposizione testimoniale non si desumono neppure dai documenti prodotti dalla parte ricorrente perché, come ha dedotto l'CP_1 nel costituirsi in giudizio, provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute. La conclusione è che le generiche risultanze testimoniali, non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura. In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici in mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione, con conseguente rigetto anche della domanda relativa all'annullamento delle richieste di restituzione di indebito notificate dall' CP_1 e relative a prestazioni assistenziali riferibili in quanto ai presupposti previdenziali al periodo lavorativo oggetto di cancellazione.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA ER - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 24/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO