Sentenza 23 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2019, n. 17400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17400 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. LL IO, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la ordinanza del 16/08/2018 del tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Loiacono Pasquale e Michele Novella, che hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 16 agosto 2018, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di LL IO, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 30 luglio 2018 per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/1990 riportato al capo 45. A LL IO è contestata la cessione e comunque l'offerta, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quale intermediario tra il fornitore e i cessionari tra cui CC OV, cui offriva cocaina al prezzo di euro 32.000 al chilo specificando che la stessa era nell'immediata disponibilità di un amico. Fatti commessi in Rosarno il 5 marzo 2018. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LL IO, a mezzo dei propri difensori, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 16 agosto 2018, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e della motivazione ex artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 56 cod. pen. 73 D.P.R. 309/90 nonché 273 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Premesso che con originaria ordinanza del g.i.p. del tribunale di Palmi, di convalida del fermo, il reato ascritto al ricorrente era stato riqualificato in un'ipotesi di tentativo di cessione di sostanza stupefacente e che con successiva ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura della custodia in carcere configurando la sussistenza di indizi per il reato consumato, secondo il ricorrente il tribunale avrebbe illogicamente e apoditticamente confermato quest'ultima ricostruzione pur in assenza di una effettiva disponibilità della sostanza stupefacente, ove si rilevi come all'unica conversazione - del cinque marzo 2018 - avente ad oggetto l'offerta di droga da parte del LL, non abbia fatto seguito nessun altro contatto (come confermato da altra intercettazione del 7 marzo 2018), idoneo a corroborare la tesi della disponibilità da parte del ricorrente della sostanza stupefacente offerta e tanto più che vi fosse una seria e concreta possibilità di reperirla. Del resto lo stesso tribunale avrebbe valorizzato una precedente conversazione del 3 marzo 2018, intervenuta tra coloro che avrebbero dovuto acquistare la sostanza stupefacente offerta dal LL, in cui emergevano seri dubbi circa la serietà dell'offerta del ricorrente. Inoltre, dall'unica conversazione in cui compare il LL e su cui si fondano gli indizi a carico, non sarebbe possibile desumere neppure il tentativo del reato ascritto trattandosi di conversazioni connotate di un linguaggio criptico e ambiguo che solo potenzialmente potevano avere riguardo alla droga e non sussistendo certezza circa la concreta possibilità di verificazione dell'evento finale, in assenza di elementi in base ai quali ricondurre la disponibilità della sostanza al LL e sostenere la conoscenza della sua stessa fonte di approvvigionamento.
4. Con il secondo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e ss. cod. proc. pen., rappresentando il ricorso ad affermazioni apodittiche nel rilevare la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato che gli stessi interlocutori del LL - peraltro privo di precedenti penali e non conosciuto nell'ambiente del narcotraffico - avevano messo in dubbio l'inserimento del medesimo nelle dinamiche criminali afferenti il traffico di stupefacenti, che nessun collaboratore di giustizia aveva mai citato il LL e che il medesimo non si era più ripresentato ai suoi interlocutori. Con insussistenza del pericolo di recidivanza e della concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Si premette che con l'ordinanza impugnata il tribunale ricostruiva preliminarmente la sussistenza, incontestata in questa sede, di un'organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente «di tipo pesante e leggero diretta promossa organizzata e finanziata da CC OV AT, AS IO e ME, Di TE PP e OL ME». Tra gli altri sodali compariva in particolare, per quanto qui di interesse, AG RI, il quale si occupava prevalentemente degli aspetti organizzativi e di questioni tecniche (come l'utilizzo di cellulari non intercettabili) relativi alla acquisizione di droga dal Sud America nonché in loco. La predetta organizzazione risultava operante in un contesto criminale caratterizzato dalla presenza, nel comune di Rosarno, di una articolazione della n'drangheta, riconducibile ai componenti della famiglia CC a lungo alleata con la famiglia AS, i cui equilibri tuttavia si erano alterati a seguito di un omicidio occorso in danno di CC ME, con la creazione di una spaccatura all'interno della stessa famiglia CC. Seguiva quindi l'illustrazione del quadro indiziario rinvenuto a carico dell'attuale ricorrente, emerso nel corso di intercettazioni ambientali effettuate nell'abitazione di AS ME e IO: in sintesi, la sera del 3 marzo 2018 AG RI riferiva a CC TI di avere incontrato LL IO, il quale aveva offerto la consegna di cocaina al prezzo di euro 35.000 al Kg., ingenerando sul punto delle perplessità tra i predetti interlocutori, trattandosi a loro parere di un prezzo eccessivo. Il 5 marzo 2018 LL IO si presentava comunque al cospetto di CC TI, confermando la disponibilità della droga, a suo dire presente già in territorio italiano e, nel contempo, rappresentando l'intenzione di avviare un separata operazione di traffico di sostanza stupefacente dal Brasile. Il LL e CC TI discutevano anche del prezzo della droga offerta, riducibile secondo il LL a non meno di 32.000 euro al Kg. e si accordava per incontrarsi nuovamente l'indomani. Incontro che non si verificava sebbene poi venisse assicurato al CC, in data 7 marzo 2018, che il LL sarebbe certamente venuto quella mattina medesima.
2. Secondo il tribunale, che sul punto ha condiviso la ricostruzione indiziaria formulata con l'ordinanza emessa dal g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria, gli indizi a carico di LL IO sono desumibili sia dal contenuto dei colloqui captati - in particolare del 3 e 5 marzo 2018 - sia dalla caratura criminale degli interlocutori del LL. In particolare il collegio della cautela ha valorizzato sia la presentazione del LL fatta da AG RI a CC GI AT - quale soggetto che si era proposto di fornire cocaina avendo altresì assicurato di avere già realizzato con successo operazioni di tal genere - sia i contenuti del colloquio intercorso direttamente con il CC: una conversazione durante la quale il LL, chiamando per nome il CC, mostrava piena consapevolezza di conoscere e trattare con soggetti dalla nota caratura criminale, rappresentava di avere già effettuato operazioni analoghe e correlativamente di ben conoscere i prezzi del mercato della droga, distingueva tra l'operazione proposta - relativa all'acquisto di droga già presente nel territorio calabrese - ed un'altra iniziativa, da realizzarsi sempre con l'organizzazione del CC, riguardante droga da importare dal Sud America, aveva cura di non svelare il nome del suo interlocutore nonostante i solleciti in tal senso formulati dal CC e, a fronte della richiesta di quest'ultimo di stabilire il prezzo finale di vendita, si accordava per un nuovo incontro, non verificatosi il 5 marzo ma assicurato come imminente nella giornata del 7 marzo, alla luce di una ulteriore conversazione ambientale sopra già citata. In sintesi, il tribunale nell'illustrare tali conversazioni, le modalità di approccio del LL con un criminale della caratura del CC ed il loro riferimento tutt'altro che generico alle modalità di svolgimento delle operazioni di acquisto, ancorchè riferite anche a operazioni diverse da quella in contestazione, in uno con la consapevole disquisizione su prezzi di mercato della cocaina, ha ritenuto di poter desumere indizi tali da supportare una concreta fattispecie di offerta di sostanza stupefacente, come tale caratterizzata da serietà correlata ad una effettiva disponibilità della sostanza stupefacente. Tanto più in considerazione altresì dello stesso atteggiamento assunto dagli interlocutori del LL, tutt'altro che sprovveduti nel settore del traffico di droga, siccome determinatisi nel dare fiducia al LL, superando le iniziali perplessità sull'offerta, tanto da interloquire con il medesimo anche trattando sul prezzo e indicando la possibilità di individuare i cessionari finali e {fine stabilendo un nuovo appuntamento e persino attendendolo ancora il sette marzo, pur di fronte al mancato nuovo incontro prefissato del 6 marzo.
2.1. Si tratta di una motivazione che, oltre a confutare le notazioni critiche, anche in fatto, formulate dalla difesa, appare coerente e logica con il compendio indiziario utilizzato, tanto più ove si ponga mente al principio per cui in tema di misure cautelari personali, la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti) (cfr. Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013 Rv. 255928 - 01 Superbo;
Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012 Rv. 253511 - 01 Fracassi).
2.2. La corte peraltro, nel configurare il reato ipotizzato sub specie della offerta di sostanza stupefacente, ha altresì adeguatamente valorizzato, al fine della deduzione della serietà della stessa sulla base di una più che plausibile disponibilità della droga, le modalità di svolgimento dell'incontro, la caratura dei personaggi coinvolti, la specificità dei contenuti dei colloqui, la reciproca fiducia nutrita in ordine all'oggetto della contrattazione tra le parti: elementi che possono effettivamente contribuire a ricostruire la tipologia dell'offerta secondo i canoni per cui, per integrare il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263716 - 01 Sebbar).
2.3. La doglianze difensive si traducono in tal modo nella diversa valutazione dei dati indiziari, non valutabile in questa sede, atteso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Rv. 270628 - 01 Paviglianiti).
3. E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione. Il tribunale nel motivare in ordine alle esigenze cautelari ha condiviso le argomentazioni del g.i.p. altresì sottolineando, alla luce di quanto sopra esposto, la circostanza del chiaro e attuale inserimento del LL nel circuito dello spaccio di cocaina (valorizzando ancora una volta la conoscenza dei prezzi del mercato della droga, l'analoga precedente esperienza riferita, dallo stesso ricorrente, ai suoi interlocutori e quindi i contatti anche con il contesto criminale locale). Ha altresì evidenziato la necessità di recidere gli esistenti rapporti del LL con l'ambiente criminale mafioso di riferimento, non realizzabile con gli arresti domiciliari tenuto conto anche di come il ricorrente abbia mostrato di muoversi agevolmente nel gestire i rapporti con i predetti ambienti. Si tratta di una motivazione più che corretta e coerente, tanto più in quanto necessariamente collegata a quella espressa dal g.i.p. con conforme ordinanza, nella quale, seppure con una valutazione complessiva quanto tuttavia idonea e congrua per tutte le posizioni esaminate, la concretezza e attualità del pericolo di recidivanza sono state sottolineate alla luce della personalità negativa emergente dalle modalità del reato e desunte, anche per i non associati, in considerazione altresì della presenza di una pericolosa organizzazione criminale di riferimento;
mentre la necessità della custodia in carcere è stata giustificata espressamente con la spregiudicatezza e la proclività a delinquere emergenti dai fatti ascritti, idonee a escludere la capacità di rispettare autonomamente la limitazione della libertà personale. In altri termini, con l'ordinanza impugnata si dà conto adeguatamente, alla luce altresì dello stretto intervallo temporale tra i fatti accertati (del marzo 2018) e l'adozione della misura (del 30 luglio 2018), sia della concretezza del pericolo di reiterazione che della sua attualità. Tale motivazione appare invero conforme sia alla regola per cui è concreto il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., quando sia fondato su elementi reali e non ipotetici, sia al principio, pur rigoroso, secondo cui il requisito dell'attualità cautelare esige che i fatti posti a fondamento del provvedimento limitativo della libertà personale siano tendenzialmente recenti (principio in massima parte già enunciato dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.) e rappresentino, quindi, la conseguenza di LV‘i una personalità delinquenziale non remota e al tempo stesso capace di innescare in qualsiasi momento la ripetizione criminosa secondo le modalità richieste dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Cosicchè l'attualità del pericolo può essere ravvisata, affinché si possa predicare che il pericolo "sussiste", non solo quando risulti dagli atti che siano state accertate medio tempore (ossia nel lasso di tempo intercorrente tra il commesso reato e la formulazione del giudizio prognostico sull'attualità del pericolo) manifestazioni concrete di pericolosità sociale, che la misura stessa dovrebbe per il futuro fronteggiare, ma anche - come nel caso di specie - allorquando vi siano evidenze processuali indicative del fatto che la condotta criminosa sia facilmente reiterabile potendo con alta probabilità logica insorgere occasioni di ripetizione criminosa probabili nel loro prossimo verificarsi. (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018 Rv. 273674 - 01 Ruggerini).
2. Consegue il rigetto del ricorso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricor