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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1268/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5878/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 988/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240038849440000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 988\10\2025, pronunciata il 13\1\2025 e depositata il 21\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della cartella di pagamento n. 071 2024 00388494 40 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS – Provincia di Napoli, per l'anno 2020, notificata in data 07/03/2024. La cartella di pagamento scaturiva da un controllo formale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, della dichiarazione Iva/2021. A seguito del controllo, l'Ufficio non riconosceva il credito Iva di euro 1.366,00 relativo all'anno precedente, ritenendo omessa la dichiarazione Iva/2020. Deduceva parte ricorrente che la dichiarazione Iva/2020, relativa all'anno 2019, non era stata omessa ma era stata presentata in data 29/04/2021, in ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo, pertanto, doveva ritenersi valida.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado hanno rilevato che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 era stato spostato al 30 giugno 2020, in luogo del 30 aprile 2020, considerata la proroga per l'emergenza da coronavirus stabilita dall'art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020. Detto spostamento aveva comportato che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione valida è stato fissato al 28 settembre 2020, dopo questa data la dichiarazione doveva considerata omessa. Di contro dagli atti al PTT emerge che la dichiarazione (Identificativo 09063918774 – 0000001), come ammesso
2 dallo stesso contribuente, è stata resa in data 29/4/2021. A partire dal 29 settembre 2020, la dichiarazione IVA per il 2019 non presentata si considera omessa. Nei confronti del soggetto passivo è applicabile, pertanto, l'accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché del quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del DPR 633/72). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, inoltre, si applica la sanzione: – dal 120% al 240% (con un minimo di 250 euro) dell'ammontare dell'IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
– dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 aprile 2021) e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza. Tanto premesso, questa Corte non ignora che in talune decisioni la Corte di legittimità, (da ultimo cfr. Sez. V, Sent. Num. 18642 Anno 2023 Presidente: Nominativo_1 Nominativo_2 Relatore: data pubblicazione: 03/07/2023), ritiene che sia possibile utilizzare il credito IVA anche in presenza di dichiarazione omessa: “se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto (…) l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta” (cfr. Cass. 7576/2015 e 6921/2017). Tuttavia, nel caso in scrutinio, la società, in assenza della dichiarazione, non ha fornito a questa Corte compiuta prova della sussistenza del diritto, limitandosi all'esibizione dei registri IVA, senza fornire prova delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile a dimostrare l'esistenza del credito vantato (come statuito dalla citata sentenza n. 6921/2017). Pertanto, l'operato dell'Agenzia delle Entrate va considerato legittimo, tuttavia in ragione della genericità delle controdeduzioni depositate dal citato ufficio, che non si confrontano in alcun modo con le doglianze esposte dal contribuente, le spese di giudizio vanno compensate tra le due parti. Di contro, parte ricorrente è tenuta a liquidare le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, che si liquidano come da dispositivo.
3 Nell'atto di appello il contribuente impugnante critica la decisione dei primi giudici rilevando che l'impugnata sentenza era da ritenersi errata nella motivazione (…limitandosi all'esibizione dei registri Iva, senza fornire prova delle relative liquidazioni …) in quanto, è dai registri Iva, che riportano sia le fatture attive che quelle passive, che si evince la sussistenza del credito. Nei registri Iva presentati, in ogni trimestre è presente la liquidazione periodica in cui si evince il credito periodico e finale. Tutto quanto registrato nei registri Iva viene riportato nella dichiarazione Iva annuale. Quindi i Giudici di primo grado avevano a disposizione tutta la documentazione idonea a poter evincere il credito vantato. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'appello con ogni conseguenza ulteriore.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate OS che nelle sue controdeduzioni ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Stante, peraltro, la chiamata in giudizio del menzionato Ente impositore, proprio per le argomentate ragioni esposte al precedente punto, va da sè che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della OS debba essere garantito e manlevato dal 6 nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Risulta altresì costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che nelle sue controdeduzioni ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 53 del Dlgs nr. 546\1992 per difetto di motivi specifici dell'impugnazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'appello, rimarcando la legittimità del proprio operato.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene da tempo la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che
In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a 4 tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 (Rv. 654866 - 01).
Orbene applicando l'esposto principio alla fattispecie in esame non può che ritenersi tardiva la dichiarazione effettuata dal contribuente. Ed infatti, la dichiarazione presentata dal contribuente, risulta essere stata presentata oltre i termini previsti dalla legge, nonché anche oltre i termini di proroga concessa a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19. In particolare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2019, considerando anche la proroga, doveva essere presentata entro e non oltre il 28 settembre 2020, mentre il contribuente ha prodotto la dichiarazione in data 29/04/2021, e conseguentemente la dichiarazione si ha come non presentata e quindi omessa e conseguentemente non va riconosciuto il credito IVA di € 1.366,00 relativo all'anno precedente. Tutto ciò si evince proprio dalla documentazione in atti, sicchè l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, a favore di ciascuno degli enti appellati.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5878/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 988/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240038849440000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 988\10\2025, pronunciata il 13\1\2025 e depositata il 21\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della cartella di pagamento n. 071 2024 00388494 40 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS – Provincia di Napoli, per l'anno 2020, notificata in data 07/03/2024. La cartella di pagamento scaturiva da un controllo formale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, della dichiarazione Iva/2021. A seguito del controllo, l'Ufficio non riconosceva il credito Iva di euro 1.366,00 relativo all'anno precedente, ritenendo omessa la dichiarazione Iva/2020. Deduceva parte ricorrente che la dichiarazione Iva/2020, relativa all'anno 2019, non era stata omessa ma era stata presentata in data 29/04/2021, in ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo, pertanto, doveva ritenersi valida.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado hanno rilevato che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 era stato spostato al 30 giugno 2020, in luogo del 30 aprile 2020, considerata la proroga per l'emergenza da coronavirus stabilita dall'art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020. Detto spostamento aveva comportato che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione valida è stato fissato al 28 settembre 2020, dopo questa data la dichiarazione doveva considerata omessa. Di contro dagli atti al PTT emerge che la dichiarazione (Identificativo 09063918774 – 0000001), come ammesso
2 dallo stesso contribuente, è stata resa in data 29/4/2021. A partire dal 29 settembre 2020, la dichiarazione IVA per il 2019 non presentata si considera omessa. Nei confronti del soggetto passivo è applicabile, pertanto, l'accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché del quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del DPR 633/72). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, inoltre, si applica la sanzione: – dal 120% al 240% (con un minimo di 250 euro) dell'ammontare dell'IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
– dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 aprile 2021) e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza. Tanto premesso, questa Corte non ignora che in talune decisioni la Corte di legittimità, (da ultimo cfr. Sez. V, Sent. Num. 18642 Anno 2023 Presidente: Nominativo_1 Nominativo_2 Relatore: data pubblicazione: 03/07/2023), ritiene che sia possibile utilizzare il credito IVA anche in presenza di dichiarazione omessa: “se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto (…) l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta” (cfr. Cass. 7576/2015 e 6921/2017). Tuttavia, nel caso in scrutinio, la società, in assenza della dichiarazione, non ha fornito a questa Corte compiuta prova della sussistenza del diritto, limitandosi all'esibizione dei registri IVA, senza fornire prova delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile a dimostrare l'esistenza del credito vantato (come statuito dalla citata sentenza n. 6921/2017). Pertanto, l'operato dell'Agenzia delle Entrate va considerato legittimo, tuttavia in ragione della genericità delle controdeduzioni depositate dal citato ufficio, che non si confrontano in alcun modo con le doglianze esposte dal contribuente, le spese di giudizio vanno compensate tra le due parti. Di contro, parte ricorrente è tenuta a liquidare le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, che si liquidano come da dispositivo.
3 Nell'atto di appello il contribuente impugnante critica la decisione dei primi giudici rilevando che l'impugnata sentenza era da ritenersi errata nella motivazione (…limitandosi all'esibizione dei registri Iva, senza fornire prova delle relative liquidazioni …) in quanto, è dai registri Iva, che riportano sia le fatture attive che quelle passive, che si evince la sussistenza del credito. Nei registri Iva presentati, in ogni trimestre è presente la liquidazione periodica in cui si evince il credito periodico e finale. Tutto quanto registrato nei registri Iva viene riportato nella dichiarazione Iva annuale. Quindi i Giudici di primo grado avevano a disposizione tutta la documentazione idonea a poter evincere il credito vantato. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'appello con ogni conseguenza ulteriore.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate OS che nelle sue controdeduzioni ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Stante, peraltro, la chiamata in giudizio del menzionato Ente impositore, proprio per le argomentate ragioni esposte al precedente punto, va da sè che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della OS debba essere garantito e manlevato dal 6 nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Risulta altresì costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che nelle sue controdeduzioni ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 53 del Dlgs nr. 546\1992 per difetto di motivi specifici dell'impugnazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'appello, rimarcando la legittimità del proprio operato.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene da tempo la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che
In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a 4 tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 (Rv. 654866 - 01).
Orbene applicando l'esposto principio alla fattispecie in esame non può che ritenersi tardiva la dichiarazione effettuata dal contribuente. Ed infatti, la dichiarazione presentata dal contribuente, risulta essere stata presentata oltre i termini previsti dalla legge, nonché anche oltre i termini di proroga concessa a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19. In particolare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2019, considerando anche la proroga, doveva essere presentata entro e non oltre il 28 settembre 2020, mentre il contribuente ha prodotto la dichiarazione in data 29/04/2021, e conseguentemente la dichiarazione si ha come non presentata e quindi omessa e conseguentemente non va riconosciuto il credito IVA di € 1.366,00 relativo all'anno precedente. Tutto ciò si evince proprio dalla documentazione in atti, sicchè l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, a favore di ciascuno degli enti appellati.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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