Sentenza 11 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/05/2026, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03666/2026REG.PROV.COLL.
N. 04179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4179 del 2025, proposto da
IO LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini, n. 88;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 19887/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. NO RT e uditi per le parti gli avvocati Mauro Amiconi e l'avv. dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1 – L’appellante IO LA s.r.l., quale titolare di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale (nella quale risultavano inseriti gli impianti censiti ex art. 32 L. n. 223/90, tra cui quelli sulla frequenza 104.100 MHz emittenti da Valcava e sulla frequenza 104.350 emittenti da Monte Penice), ha impugnato avanti il Tar per il Lazio i seguenti provvedimenti:
- la nota prot. 0189360 del 16.11.18 del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Lombardia (“ITLo”);
- la nota prot. 61325 dell'11.10.18 (R.U. I. 169453 12.10.18) del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, con la quale l’Ufficio ha dichiarato che “ non ritiene opportuno autorizzare l’inserimento di province in aggiunta a quelle censite nelle schede tecniche B ”;
- la nota prot. 183432 del 7.11.18 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Attività Territoriali.
2 – Con il ricorso la società contesta il diniego subito in relazione alla sua richiesta di inserimento, nell’originaria concessione, di nuove province destinatarie del segnale radio-sonoro emesso dal proprio impianto, in aggiunta agli impianti censiti in sede di originaria autorizzazione, mediante la modifica del punto 69 della scheda B allegata alla citata concessione.
3 - Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione all’impugnazione della nota prot. 0189360 del 16.11.18 dell’ispettorato territoriale della Lombardia, in quanto atto endoprocedimentale, e lo ha rigettato per il resto, ritenendo legittimo il parere ivi richiamato (e cioè la nota prot. 61325 dell’11.10.18 del Ministero dello Sviluppo Economico).
4 - L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dall’amministrazione, tenuto conto che il verbale della riunione 29.5.18 – che, nella prospettazione del Ministero, integrerebbe una determinazione conclusiva del procedimento, che avrebbe dovuto essere impugnata – rappresenta un mero atto endoprocedimentale che la società non aveva l’onere di impugnare, visto che l’Ispettorato si è limitato ad annunciare di voler trasmettere le schede alla competente Direzione generale.
5 – Tornando ai motivi di appello, con la prima censura (“ Sul capo della sentenza relativo all’inammissibilità del primo motivo di censura del ricorso di primo grado e sulla violazione dei principi partecipativi. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3, 7, e 10 bis della L. 241/90 – Error in iudicando - Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ”) l’appellante sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado, la nota n. 189360 del 16.11.18 non si sarebbe limitata a trasmettere il parere della Direzione Generale, ma avrebbe di fatto espresso la sua valutazione tecnico – discrezionale in risposta all’istanza avanzata da IO LA.
Per l’appellante, a differenza di quanto affermato dai Giudici di primo grado, la nota ministeriale impugnata costituisce la determinazione conclusiva del procedimento, con il quale l’amministrazione ha negato alla ricorrente l’inserimento nelle schede tecniche delle province richieste.
Escluso il carattere endoprocedimentale della nota, l’appellante deduce che l’amministrazione avrebbe dovuto seguire le specifiche regole procedimentali previste dalla L. 241/90, ivi compresa quella di cui all’art. 10 bis.
Inoltre, l’appellante rileva che il parere richiesto alla Direzione Generale non era obbligatorio, ma facoltativo, ed il suo contenuto non poteva certo avere contenuto vincolante.
5.1 - Con il secondo motivo (“ Sul capo della sentenza relativo al secondo motivo di censura del ricorso di primo grado. Erroneità della sentenza – Error in iudicando – Travisamento dei fatti e dei presupposti – Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. 177/05, dell’art. 32 del D. Lgs. 233/90 e dell’art. 112 cpc ”) contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato i contenuti del parere della Direzione centrale impugnato.
Secondo l’appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tar, non si tratta, nella fattispecie, di “ consentire, a consuntivo, una estensione territoriale degli effetti dell’autorizzazione, originariamente rilasciata ”, quanto di riportare nella scheda tecnica del “nuovo impianto” l’effettiva estensione, sulla scorta dei dati delle due risorse frutto di accorpamento (entrambe censite a norma di legge) e delle verifiche tecniche effettuate dall’Ufficio nel corso del tempo.
Al riguardo, l’appellante precisa che:
- le province da inserire nella scheda B erano già servite dagli impianti che erano stati accorpati a seguito della compatibilizzazione. Tali impianti erano stati già regolarmente censiti e autorizzati ai sensi dell’art. 32 della L. 223/90;
- l’istanza di IO LA era finalizzata a consentire che la scheda tecnica del nuovo impianto (quello frutto dell’accorpamento dei preesistenti già censiti) fotografasse l’effettiva area di servizio della risorsa, con l’adeguamento del dato formale a quello sostanziale;
- l’istanza di IO LA non riguardava, quindi, la modifica dell’impianto, ma la mera presa d’atto dell’effettiva area di servizio della risorsa con l’adeguamento del dato formale con quello sostanziale.
In fatto, l’appellante rappresenta ulteriormente che:
- come confermato dai verbali di accertamento tecnico e dai relativi allegati in atti l’ITLo, unitamente agli Ispettorati territoriali del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, aveva compiuto ampie verifiche sul campo per avallare la portata delle modifiche, coinvolgendo i soggetti controinteressati;
- stante la positiva conclusione delle dette verifiche, successivamente all’autorizzazione provvisoria del 24.4.15, veniva rilasciata anche quella definitiva del 30.5.18;
- come si evince dalla nota di IO LA del 12.5.15, l’impianto di Valcava opera, comunque, dall’anno 2005 con le caratteristiche di cui all’autorizzazione sopra richiamata.
Alla luce di tali circostanze, secondo l’appellante, emergerebbe chiaramente come, da un lato, siano state compiute sul campo le verifiche di compatibilità radioelettrica nell’area servita dal segnale dell’impianto di IO LA e siano state autorizzate le caratteristiche dell’impianto indicate nella CTU svolta innanzi al Tribunale di Como e, dall’altro, come sia stato inopinatamente negato l’aggiornamento/correzione delle schede tecniche, contraddicendo quanto già opinato dalla Direzione Generale del Ministero resistente nei suoi pareri prot. 61277 del 10.10.13, prot. 51979 del 20.8.13 e prot. 80638 del 13.12.13.
5.2 – In definitiva, per l’appellante:
- le stesse misurazioni sul territorio effettuate in contraddittorio comprovano la permanenza nel tempo delle condizioni di esercizio dell’impianto su fr. 104.200 MHz da Valcava, ovvero la presenza del servizio radiodiffusivo anche nel territorio delle Province di Lecco, Torino, Alessandria e Parma;
- tali accertamenti dimostrano, inoltre, che l’impianto della ricorrente non ha variato la propria area di servizio, comprendente anche le province di TO, AL, MN, PR (da sempre servite da IO Number One), né ha alterato i rapporti di protezione ai danni di soggetti terzi;
- il diniego dell’Ispettorato Territoriale è per l’effetto viziato anche per incompletezza dell’istruttoria ed assenza di adeguata e valida motivazione, in violazione dell’art. 3 L. 241/90.
5.3 – Con il terzo motivo l’appellante contesta la sentenza impugnata dove ha disposto la condanna di IO LA al pagamento delle spese di lite, chiedendo di porle a carico del Ministero o, in subordine, la loro compensazione.
6 – L’appello deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Nella nota dell’ispettorato della Lombardia del 16.11.2028 si legge: “ con riferimento all'istanza in oggetto del 07.06.2018 di codesta emittente radiofonica, si comunica che DGAT Roma ha trasmesso il 07.11.2018 il parere della DGSCERP Roma, che in riscontro ai quesiti e alle richieste di parere sull’argomento ha chiarito, con nota prot. U0061325 dell’11.10.2018 che non è possibile autorizzare l’inserimento di province in aggiunta a quelle censite nelle schede tecniche B (punto 69) ”.
A differenza di quanto rilevato dal Tar, la nota solo formalmente si limita a trasmettere alla ricorrente un parere reso dalla Direzione Generale competente; di fatto, è innegabile che con tale nota l’amministrazione ha inteso concludere il procedimento sulla scorta del parere in essa richiamato, tanto è vero che alla nota impugnata, per quel che consta, non è seguito alcun ulteriore atto a conclusione del procedimento.
6.1 – Ciò precisato, va rilevato che il richiamato parere, reso su richiesta di un differente Ufficio regionale in relazione ad un altro caso (e, oltretutto, poi annullato dal Tar come di seguito precisato), si esprime in termini di “opportunità” del non inserimento di province nella scheda tecnica B (“ non si ritiene opportuno autorizzare nella fattispecie in argomento l’inserimento di province in aggiunta a quelle già censite nelle schede tecniche B (punto 69) delle Emittenti radiofoniche. Quanto sopra, in considerazione del fatto che queste ultime hanno presentato istanza dopo ben 28 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 223 del 1990 ”).
6.2 – La società ha bene messo in luce le peculiarità del caso in esame, evidenziando che l’impianto radiodiffusivo operante su frequenza 104.200 MHz in località Valcava è il frutto dell’accorpamento di due impianti (104.100 e 104.300) in uno (104.200), all’esito di una complessa e articolata compatibilizzazione che ha preso il via nel 2003, con l’instaurazione di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Como e concluso nel 2018 con il rilascio da parte dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico dell’autorizzazione definitiva.
In particolare, con la sentenza n. 645/06, in accoglimento delle domande proposte da IO LA, IO Classica ed Elite s.r.l., il Tribunale di Como ordinava a tutte le parti di mantenere i propri impianti in conformità al progetto di compatibilizzazione di cui all’elaborato del CTU.
L’appellante chiedeva quindi all’ITLo di voler annotare negli allegati tecnici al decreto di concessione le modifiche positivamente sperimentate durante il giudizio innanzi al Tribunale di Como, ottenendo il rilascio dell’autorizzazione definitiva prot. 95194 del 30.5.18.
Alla luce di tali circostanze, IO LA aveva inviato all’ITLo le schede tecniche B e C degli impianti autorizzati, tra cui quello su fr. 104.200 MHz da Valcava, per l’apposizione, da parte dell’Ufficio, del timbro di conformità e l’aggiornamento dell’allegato tecnico al decreto di concessione.
6.3 - Come dedotto con l’appello, la società non ha avuto modo di interloquire in sede procedimentale circa la pertinenza del parere ministeriale richiamato nella nota dell’ITLo impugnata; né di evidenziare la peculiarità della propria situazione.
Tale lacuna costituisce una violazione procedimentale alla stregua dell’art. 10 bis della l. 241; più in generale, integra un difetto di istruttoria e motivazione della nota impugnata, che non ha preso in considerazione la posizione specifica dell’appellante, limitandosi a richiamare un parere reso in una differente fattispecie e, in ogni caso, avente la portata di mero atto di indirizzo generale, che non considera la situazione concreta dell’appellante.
6.4 – Le considerazioni che precedono sono avvalorate dal fatto che il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 14863/24 (che non risulta appellata), ha annullato il predetto parere n. 61325 dell’11.10.18 su cui si fonda il diniego impugnato in primo grado da IO LA, non potendosi, di conseguenza, che rimettere all’amministrazione la rivalutazione dell’istanza originaria proposta dall’appellante.
7 – L’accoglimento sotto tale profilo dell’appello appare idoneo ad assorbire le ulteriori contestazioni svolte con l’appello, essendo invero l’amministrazione a dover riattivare il procedimento ed esaminare in quella sede i rilievi svolti dalla società.
8 – Per le ragioni esposte, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve trovare accoglimento il ricorso di primo grado nei sensi di cui alla motivazione che precede.
Vista la peculiarità del caso, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, annullando gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI PE, Presidente
NO RT, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NO RT | MI PE |
IL SEGRETARIO