Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 469
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità stralcio automatico legge di bilancio 2023

    Lo stralcio riguarda esclusivamente somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Il capitale e le somme maturate per spese di procedure esecutive e diritti di notifica restano dovuti, specialmente quando gli enti creditori sono enti territoriali o enti di previdenza privati.

  • Rigettato
    Necessità sospensione giudizio per pendenza appello

    La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. riguarda casi in cui la decisione dipende da altra controversia. La sospensione è facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. quando il giudizio pendente è un appello contro una sentenza non passata in giudicato. Il collegio ritiene di non dover sospendere il giudizio, conformandosi alla decisione impugnata che ha ritenuto provata la corretta notifica della cartella e dell'atto interruttivo.

  • Rigettato
    Violazione principio ne bis in idem

    Non specificato nel testo, ma implicito nel rigetto dell'appello.

  • Rigettato
    Infondatezza gravame per natura dei crediti

    Lo stralcio riguarda solo interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Il capitale e le somme maturate per spese di procedure esecutive e diritti di notifica restano dovuti, specialmente quando gli enti creditori sono enti territoriali o enti di previdenza privati.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma

    Non specificato nel testo, ma implicito nel rigetto dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 469
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 469
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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