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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZI CE, EL
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1757/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Paolo De Granita 14 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239074185927000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130291575235000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150088950538000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220177863764000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 10454/2024 la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239074185927000 e le cartelle sottese nn. 09720130291575235000, 09720150088950538000, 09720220177863663000,
09720220177863764000 e 09720230009221789001 per complessivi € 1.954,55 annullando l'intimazione impugnata per le cartelle nn.09720220177863663 e 09720230009221789001 in quanto annullate rispettivamente con sentenza n. 7559/2024 e con sentenza n. 9966/2024 provvisoriamente esecutive e, quindi, nonostante la pendenza di giudizi avanti la Cassazione, per l'impossibilità di notificare un'intimazione che pretenda il pagamento di una cartella provvisoriamente annullata, rigettando per il resto il ricorso.
In particolare, il giudice di primo grado già rigettato il ricorso in relazione alle cartelle nn.
09720130291575235000, 09720150088950538000 in quanto oggetto di sentenze sfavorevoli alla ricorrente nn. 3127/2020 e 8560/2022 in quanto provvisoriamente esecutive, ritenendo non fornita la prova dello stralcio del tributo disposto con la legge di bilancio 2023 mentre in relazione alle contestazioni afferenti alla cartella n. 09720220177863764000 ha ritenuto corretta la sua notifica e quella dell'atto interruttivo, costituito da un atto di pignoramento presso terzi.
Contro la decisione ha proposto appello la contribuente limitatamente alle cartelle 09720130291575235000,
09720150088950538000, 09720220177863764000 deducendone l'erroneità poiché le prime due cartelle nn. 09720130291575235000, 09720150088950538000 rientrano nello stralcio automatico disposto con legge di bilancio 2023, mentre per la cartella n. 09720220177863764000 era necessaria la sospensione del giudizio ex ar.t 295 cpc per la pendenza dell'appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado del
Lazio per mancata notifica dell'avviso di liquidazione, atto prodromico alla emanazione della cartella.
Resiste l'agenzia della riscossione eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle cartelle nn. 09720130291575235000 e 09720150088950538000 rispetto alle quali sono state emesse sentenze sfavorevoli alla ricorrente nn. 3127/2020 e 8560/2022 passate in giudicato.
In ogni caso deduce l'infondatezza del gravame poiché le cartelle non rientrano nella legge bilancio 2023 poiché gli importi di cui si chiede il pagamento sono dovuti a titoli di capitale, rimborso spese procedure esecutive e diritti di notifica e l'annullamento automatico è “parziale” ed è riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n.
602/1973).
In merito alla cartella di pagamento n. 09720220177863764000 ha ribadito l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma adita nel primo grado di giudizio in favore della competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia e la non obbligatorietà della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato;
in merito alle cartelle nn. nn. 09720130291575235000 e 09720150088950538000 lo stralcio di cui alla legge di bilancio 2023, di cui si invoca l'applicazione, riguarda esclusivamente le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, mentre restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento quando si tratta di carichi affidati agli agenti della riscossione da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (enti territoriali, Comuni, enti di previdenza privati, come le Casse professionali) e nella specie gli enti creditori sono il comune di Fiumicino e la Regione Lazio e con l'intimazione si chiede il pagamento del debito e degli oneri di riscossione.
In relazione alla cartella n. 09720220177863764000 per cui pende giudizio va detto che la sospensione necessaria di cui all'articolo 295 cpc riguarda l'ipotesi in cui la decisione della controversia dipende da altra, mentre la sospensione è facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. quando il giudizio pendente è quello contro la sentenza di primo grado non passata in giudicato che ha accertato l'esistenza della pretesa impositiva.
In tali casi il giudice può, ma non deve sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione oppure può conformarsi alla decisione impugnata e il collegio ritiene di dover agire in questa seconda direttrice poiché la sentenza impugnata ha dato esaustivamente atto dell'esistenza in atti della prova della corretta notifica della cartella e dell'atto interruttivo della prescrizione (atto pignoramento prresso terzi).
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 oltre accessori.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZI CE, EL
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1757/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Paolo De Granita 14 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239074185927000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130291575235000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150088950538000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220177863764000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 10454/2024 la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239074185927000 e le cartelle sottese nn. 09720130291575235000, 09720150088950538000, 09720220177863663000,
09720220177863764000 e 09720230009221789001 per complessivi € 1.954,55 annullando l'intimazione impugnata per le cartelle nn.09720220177863663 e 09720230009221789001 in quanto annullate rispettivamente con sentenza n. 7559/2024 e con sentenza n. 9966/2024 provvisoriamente esecutive e, quindi, nonostante la pendenza di giudizi avanti la Cassazione, per l'impossibilità di notificare un'intimazione che pretenda il pagamento di una cartella provvisoriamente annullata, rigettando per il resto il ricorso.
In particolare, il giudice di primo grado già rigettato il ricorso in relazione alle cartelle nn.
09720130291575235000, 09720150088950538000 in quanto oggetto di sentenze sfavorevoli alla ricorrente nn. 3127/2020 e 8560/2022 in quanto provvisoriamente esecutive, ritenendo non fornita la prova dello stralcio del tributo disposto con la legge di bilancio 2023 mentre in relazione alle contestazioni afferenti alla cartella n. 09720220177863764000 ha ritenuto corretta la sua notifica e quella dell'atto interruttivo, costituito da un atto di pignoramento presso terzi.
Contro la decisione ha proposto appello la contribuente limitatamente alle cartelle 09720130291575235000,
09720150088950538000, 09720220177863764000 deducendone l'erroneità poiché le prime due cartelle nn. 09720130291575235000, 09720150088950538000 rientrano nello stralcio automatico disposto con legge di bilancio 2023, mentre per la cartella n. 09720220177863764000 era necessaria la sospensione del giudizio ex ar.t 295 cpc per la pendenza dell'appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado del
Lazio per mancata notifica dell'avviso di liquidazione, atto prodromico alla emanazione della cartella.
Resiste l'agenzia della riscossione eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle cartelle nn. 09720130291575235000 e 09720150088950538000 rispetto alle quali sono state emesse sentenze sfavorevoli alla ricorrente nn. 3127/2020 e 8560/2022 passate in giudicato.
In ogni caso deduce l'infondatezza del gravame poiché le cartelle non rientrano nella legge bilancio 2023 poiché gli importi di cui si chiede il pagamento sono dovuti a titoli di capitale, rimborso spese procedure esecutive e diritti di notifica e l'annullamento automatico è “parziale” ed è riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n.
602/1973).
In merito alla cartella di pagamento n. 09720220177863764000 ha ribadito l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma adita nel primo grado di giudizio in favore della competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia e la non obbligatorietà della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato;
in merito alle cartelle nn. nn. 09720130291575235000 e 09720150088950538000 lo stralcio di cui alla legge di bilancio 2023, di cui si invoca l'applicazione, riguarda esclusivamente le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, mentre restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento quando si tratta di carichi affidati agli agenti della riscossione da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (enti territoriali, Comuni, enti di previdenza privati, come le Casse professionali) e nella specie gli enti creditori sono il comune di Fiumicino e la Regione Lazio e con l'intimazione si chiede il pagamento del debito e degli oneri di riscossione.
In relazione alla cartella n. 09720220177863764000 per cui pende giudizio va detto che la sospensione necessaria di cui all'articolo 295 cpc riguarda l'ipotesi in cui la decisione della controversia dipende da altra, mentre la sospensione è facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. quando il giudizio pendente è quello contro la sentenza di primo grado non passata in giudicato che ha accertato l'esistenza della pretesa impositiva.
In tali casi il giudice può, ma non deve sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione oppure può conformarsi alla decisione impugnata e il collegio ritiene di dover agire in questa seconda direttrice poiché la sentenza impugnata ha dato esaustivamente atto dell'esistenza in atti della prova della corretta notifica della cartella e dell'atto interruttivo della prescrizione (atto pignoramento prresso terzi).
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 oltre accessori.