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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3389/2017 promossa
da
n persona del legale rappresentante pro tempore ( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti FRANCESCO LOGRIECO e LUCIO DEL
PAGGIO, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
ATTRICE contro
( ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROCCO MARIA GIOVANNI ALESSI, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTA nonché contro
Controparte_2
( ), P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA CAPUANO con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC Email_4
ER IA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la dr.ssa
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale ex art. 1176 comma 2 c.c., per le causali descritte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto sentirla condannare a pagare in favore della società attrice, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 456.265,11 ovvero quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre svalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali”.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- la società attrice aveva intrattenuto un rapporto di consulenza contabile e di domiciliazione contabile e legale a decorrere dal 2007, con la consulente del lavoro dott.ssa
, con studio in Giulianova, a via Amendola n. 41, Controparte_1 come comprovato dalla visura storica della Camera di Commercio estratta il 1.9.2017, dalla quale si evinceva appunto che aveva sede legale presso lo studio Parte_1
D'RC RA in Giulianova, in via Amendola n. 41, e che in esecuzione del servizio di domiciliazione legale, fino al 21 luglio 2017, l'indirizzo obbligatorio P.E.C. di era coinciso con quella della consulente: Parte_1
Email_5
- nel mese di giugno 2017 la dott.ssa aveva Controparte_1 recapitato al dr. quale amministratore di l'atto Persona_1 Parte_1 di precetto rinnovato, a istanza della società in Controparte_3
Concordato Preventivo, notificato a a mezzo servizio postale il Parte_1
26.5.2017, in via Amendola n. 41 –Giulianova- presso lo studio D'RC CP_1 per un importo complessivo di euro 438.310,48;
- in tal modo, la società attrice aveva appreso che in concordato aveva già CP_3 notificato telematicamente, alla PEC della società risultante dalla Parte_1 visura camerale , il decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso Email_5 il 12.9.2016 dal Tribunale di Bari, in persona del G.U. dott.ssa Raffaella Simone, con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 411.128,87, Parte_1 oltre le spese del procedimento monitorio e che, in data 16.2.2017 era stato notificato alla sempre presso la sede legale in Giulianova, a via Amendola n. 41, dunque Parte_1
2 Tribunale di Teramo
presso lo studio commerciale della convenuta, il precetto di pagamento della somma di euro
438.310,48, ad istanza della stessa in concordato; CP_3
- che la mancata comunicazione delle due notifiche, aveva impedito tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo, reputata fondata sulla scorta di documentate eccezioni di inadempimento, quanto l'opposizione tardiva;
- che la professionista convenuta aveva tenuto anche la contabilità con imperizia e negligenza, e, nello specifico: aveva trasmesso con ritardo i bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013; aveva omesso il pagamento dei diritti camerali alla scadenza del 16.6.2015; aveva omesso la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2014 – 2015: tali omissioni avevano comportato l'emissione di ingiunzioni di pagamento da parte della Camera di Commercio;
- la professionista aveva omesso il pagamento dell'IMU per l'anno 2012, con conseguente emissione di ingiunzione da parte del Comune di Alba Adriatica;
- solo dopo aver ritirato la documentazione contabile, si era Parte_1 avveduta della registrazione a suo carico delle fatture nn. 3/2013 e 4/2013 emesse da
COMAGEN, rimaste incontestate;
- aveva contestato alla dott.sa Parte_1 Controparte_1
la responsabilità professionale soprattutto in riferimento alla negligente
[...] esecuzione del servizio di domiciliazione legale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.1.2018 si è costituita in giudizio la dr.ssa, , contestando l'avversa prospettazione dei fatti e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Nello specifico, la professionista ha dedotto:
- la mancata prova del conferimento dell'incarico, precisando di essere stata verbalmente incaricata della sola tenuta contabile dell'azienda;
- di aver notiziato la società attrice del decreto telefonicamente, per poi consegnare a mano i documenti;
- che in effetti, nei bilanci letti ed approvati dalla società opponente, che prendeva parte attiva nella loro redazione, era sempre presente e ben definito il passivo di oltre € 400.000,00 verso CP_3
- che la società attrice, in ogni caso, non aveva fornito prova del danno in tesi subito;
- di essere assicurata presso la compagnia Controparte_2
La convenuta ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis,
*In rito, autorizzare la chiamata di terzo in causa ex art. 106 c.p.c., come dettagliato in atto, e fissare nuova udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c., per espletare le incombenze di citazione.
*In via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
3 Tribunale di Teramo
*In via subordinata, dichiarare che il terzo chiamato in causa Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Verona (VR),
[...]
Lungadige Cangrande n.16, C.F. , è tenuto a mallevare il convenuto da ogni pretesa P.IVA_3 attorea condannando lo stesso a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”.
Autorizzata la chiamata della Compagnia assicuratrice, la terza chiamata si è costituita tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 12.9.2019, nel merito affermando l'insussistenza della responsabilità della convenuta, evidenziando, in particolare, che non incombeva alcun obbligo di comunicazione per via telematica in capo alla professionista.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni diffusamente svolte in narrativa, rigettare la domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di lite;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, contenere l'entità del risarcimento dovuto all'attrice nei limiti del massimale do polizza;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
In data 12.3.2024 il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente.
All'esito della transazione conclusa con la Curatela la società attrice ha ridotto CP_3 la domanda risarcitoria nei termini di cui alle conclusioni rassegnate, che di seguito si trascrivono:
“….l'attrice precisa le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere integralmente la domanda proposta dalla
con atto di citazione notificato il 5/10/2017, nei confronti della dott.ssa Parte_1
(codice fiscale ), per responsabilità Controparte_1 C.F._1 professionale ex Art. 1176 comma 2 in riferimento alle causali di danno ivi descritte, condannandola al pagamento della somma complessiva di euro 137.639,63 (€ 123.685,00 + €
13.355,31 + € 599,32), così ridotta la maggiore originaria domanda risarcitoria, alla luce della transazione perfezionata dalla con il giusta decreto Parte_1 Controparte_5 autorizzativo del Tribunale fallimentare di Bari in data 20-21/1/2022, che ha consentito all'attrice di pagare la somma a saldo e stralcio di euro 123.685,00, a fronte del maggiore importo di euro
438.310,48 precettato in data 26/5/2017 in virtù del decreto ingiuntivo n. 3536/2016 del Tribunale di Bari, divenuto esecutivo per mancata opposizione imputabile alla omessa comunicazione della sua notificazione telematica da parte della dott.ssa . Il tutto Controparte_1 con la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali”.
4 Tribunale di Teramo
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.4.2025, la causa, istruita in via documentale e mediante prove orali, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Si controverte in ordine alla responsabilità professionale della dott.ssa
[...]
: segnatamente, parte attrice imputa alla professionista di non Controparte_1 averle comunicato, nell'ambito del rapporto di consulenza contabile e domiciliazione legale, la notificazione del decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso il 12.9.2016 dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Simone, con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 411.128,87, oltre alle spese del Parte_1 procedimento monitorio, emesso in favore di in concordato e del successivo atto di CP_3 precetto, impedendo, di fatto, la proposizione dell'opposizione.
Secondo la società attrice l'opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stata sicuramente accolta, in ragione delle contestazioni mosse a in ordine all'inadempimento parziale del CP_3 contratto di appalto intercorso inter partes a far data dal 15.7.2010, da cui finanche scaturirebbe – secondo un credito residuo nei confronti di di € 9.637,15. Parte_1 CP_3
In punto di diritto, la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall'art. 1776
c.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve;
nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
la prova dell'esistenza di tale presupposto che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista
(Cassazione, 11 agosto 1990, n. 8218).
La responsabilità risarcitoria del professionista per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire la prova dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
5 Tribunale di Teramo
Inoltre, affinché sorga la responsabilità professionale è necessario che sia provato non solo l'inadempimento dei doveri di diligenza richiesti dalla natura della prestazione (art. 1176, comma 2,
c.c.), ma anche il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato, da valutarsi secondo un giudizio prognostico che consenta di verificare se, con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, la situazione pregiudizievole lamentata dal cliente avrebbe subìto una diversa e più favorevole evoluzione.
Si rammenti in proposito che sia nell'ipotesi della responsabilità contrattuale, sia in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Segnatamente, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova della effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento (Cassazione sez. III 18 marzo 2005; cfr. in termini anche Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18430: “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, a norma dell'articolo 2697 del codice civile non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”).
Ebbene, trasponendo tali coordinate ermeneutiche alla vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale, deve anzitutto rilevarsi che la società attrice non ha prodotto in giudizio il contratto che ha regolato il rapporto professionale intercorso tra le parti;
nondimeno, pur in mancanza della fonte regolatrice del rapporto negoziale, sia dall'incarto documentale (cfr. visura all. 29 all'atto introduttivo) che dall'istruttoria orale (teste sentita all'udienza del 12.11.2021 Testimone_1
“ A.D.R. dell'avv. Adamo Logrieco: la società aveva sede legale presso lo Parte_1 studio della signora ”) è emerso che la società attrice avesse effettivamente sede CP_1 legale presso lo studio professionale della convenuta.
Sempre dalla visura camerale, aggiornata alla data del 7.3.2017, risulta che l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile alla società fosse proprio quello della professionista convenuta
, sicché non sembra vi siano margini per escludere che, Email_5 effettivamente, la dr.ssa svolgesse servizio di domiciliazione in Controparte_1 favore della società attrice.
Invero, non è oggetto di contestazione che la convenuta abbia ricevuto in data 20.9.2016 pec contenente il decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso dal Tribunale di Bari contro per € 411.128,87 oltre spese del monitorio, in ragione del mancato Parte_1
6 Tribunale di Teramo
pagamento del saldo del corrispettivo nell'ambito del contratto di appalto del 15.7.2010, stipulato con CP_3
Pertanto, appurata l'esistenza di un rapporto professionale involgente anche il servizio di domiciliazione, a fronte del dedotto inadempimento, in tesi consistito nell'aver omesso di comunicare la notifica di un decreto ingiuntivo recante un rilevante importo a carico della società cliente, l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione richiesta incombeva senz'altro alla professionista.
In proposito, la convenuta, senza fornire alcuna prova documentale dell'avvenuto adempimento, ha riferito di aver provveduto per le vie brevi a rendere nota alla società l'emissione di un decreto ingiuntivo a suo carico, nonché di aver consegnato tutta la documentazione in formato cartaceo, in occasione di un incontro presso il proprio studio professionale.
Ebbene, la circostanza che la dr.ssa abbia omesso di inviare Controparte_1
(via mail o a mezzo postale) la documentazione afferente al procedimento monitorio non costituisce di per sé un inadempimento, dovendosi verificare se, come riferito dalla professionista, le dovute informazioni siano state rese in altra modalità.
In tale prospettiva, appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1 all'udienza del 12.11.2021, la quale ha specificato che:
“La signora telefonò in mia presenza a qualcuno della CP_1 Parte_1 per comunicare che era arrivato tale atto. Ciò avvenne il giorno stesso in cui fu notificato il decreto ingiuntivo a mezzo pec. Ero presente anche quando fu ritirato il decreto ingiuntivo, non ricordo se personalmente da o da qualcun altro della società Persona_1
L'atto fu consegnato a mano da parte della signora ”. Parte_1 CP_1
La sig.ra ha inoltre confermato che era stata messa Tes_1 Parte_1 prontamente a conoscenza anche del primo atto di precetto.
Nello specifico, la testimone ha dichiarato quanto segue: capitolo n.1 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. della terza chiamata (“Vero che del primo atto di precetto notificato dalla alla in data 16.02.2017, CP_3 Parte_1 contenente l'intimazione di pagamento di € 438.310,48, parte attrice fu prontamente avvertita dalle impiegate dello studio ”): “E' vera la circostanza ma preciso che fu la signora CP_1
ad avvisare telefonicamente qualcuno della ; CP_1 Parte_1 capitolo n. 2 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. della terza chiamata (“Vero che l'atto di precetto di cui al capitolo n. 1, venne ritirato presso lo studio della convenuta
, verso i primi di marzo 2017 da un incaricato della ): CP_1 Parte_1
“Confermo che l'atto di precetto fu ritirato verso i primi giorni di marzo 2017 da qualcuno della
7 Tribunale di Teramo
non ricordo se dal legale rappresentante o da un impiegato della società; di solito Parte_1 veniva il sig. ”. Parte_2
Tali dichiarazioni, pur non confortate da alcuna prova documentale a supporto, appare rilevante, non ravvisandosi ragioni per mettere in dubbio l'attendibilità del teste: segnatamente, il fatto che la sig.ra sia una dipendente della professionista convenuta non consente, da Tes_1 solo, ad affermarne l'inattendibilità o l'incapacità a testimoniare, non essendo ravvisabile, in ogni caso, un interesse diretto del testimone nella causa.
Del resto, dubbi legittimi possono avanzarsi in ordine alla attendibilità del teste di parte attrice che, come segnalato dalla terza chiamata, porta lo stesso cognome di un socio di Testimone_2
, con il quale condivide anche la residenza in Molfetta Parte_1 Persona_2 via Del Salvatore n.22 (cfr. visura camerale in atti).
Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere alla difesa della società attrice, e pur volendo sostenere l'inadempimento della professionista, la domanda appare infondata sotto un ulteriore e più pregnante profilo, afferente proprio al tema della causalità, per come innanzi delineata.
Come detto, l'affermazione della responsabilità da inadempimento del professionista, ove consistente – come ritenuto nel caso in esame – in una omissione, presuppone un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, avrebbe evitato il pregiudizio lamentato dal danneggiato.
Nel caso di specie, il danno lamentato da afferisce alla perdita della Parte_1 possibilità, conseguente all'omessa informazione dovuta dalla professionista, di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, del complessivo importo di €
411.128,87, opposizione che – secondo la prospettazione attorea – sarebbe stata sicuramente accolta dal Tribunale.
Così posta la questione, poiché l'inadempimento attribuito a Controparte_1
– mancata comunicazione della notifica del decreto ingiuntivo – ha impedito alla società di esercitare un rimedio processuale, è evidente che la responsabilità della convenuta si configuri, nella fattispecie, secondo il medesimo paradigma astratto di quella dell'avvocato. L'accertamento richiede, infatti, una valutazione prognostica sull'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo che la società non ha potuto proporre, volta a verificare se sussistessero concrete probabilità di conseguire un risultato processuale favorevole.
Segnatamente, il cliente non può limitarsi a invocare l'astratta possibilità di una pronuncia favorevole: egli deve piuttosto produrre mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che l'opposizione, ove tempestivamente proposta, avrebbe effettivamente consentito un esito processuale favorevole, secondo il criterio del più probabile che non (Tribunale Milano, 3/9/2004).
8 Tribunale di Teramo
In altri termini, il danno derivante dall'omissione si configura solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerta che, in assenza di tale omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
La responsabilità del professionista non può pertanto affermarsi per il solo fatto di un adempimento non corretto: occorre, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia effettivamente riconducibile alla sua condotta e se, secondo medesimi criteri probabilistici, il cliente avrebbe potuto conseguire il pieno riconoscimento delle proprie ragioni. In difetto di tale accertamento, la responsabilità del professionista non può ritenersi sussistente.
Orbene, nel caso di specie difetta un accertamento positivo del nesso di causalità tra il presunto inadempimento della professionista e il danno lamentato dalla società attrice.
Come già osservato, il cliente che invoca il risarcimento per danno derivante dalla perdita della possibilità di esperire un rimedio giuridico deve indicare le circostanze che avrebbero condotto a un esito favorevole del giudizio.
L'odierna attrice, tuttavia, ha omesso una disamina compiuta delle ragioni che avrebbero potuto giustificare l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società
limitandosi a sostenere genericamente che l'opposizione sarebbe stata senz'altro CP_3 accolta, in ragione del presunto grave inadempimento della società appaltatrice.
Senza chiarire con adeguato grado di precisione la vicenda contrattuale da cui era scaturita la pretesa monitoria promossa da la società attrice si limita a richiamare una serie di CP_3 missive contenenti le presunte inadempienze della società appaltatrice e una “relazione tecnica stima lavori eseguiti” — nemmeno sottoscritta dal tecnico — volta a determinare la somma da porre in compensazione con quella ingiunta.
Un quadro così lacunoso non consente di accertare, neppure sulla base di criteri probabilistici, che l'opposizione, se tempestivamente proposta, sarebbe stata accolta.
La documentazione prodotta dalla società attrice — costituita esclusivamente da lettere indirizzate alla società creditrice, nelle quali si enunciano presunti ritardi ed errori nell'esecuzione del contratto di appalto — non può assumere alcun rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della professionista. Si tratta di atti unicamente di parte, privi di riscontro da parte dell'appaltatrice che rappresentano una prova intrinsecamente debole e insufficiente CP_3
a dimostrare la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo che non è stato possibile esperire.
Del resto, deve ulteriormente osservarsi che la controversia stragiudiziale in ordine al credito litigioso di cui al procedimento monitorio era ben nota alla società attrice: basti evidenziare che nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla società innanzi al Controparte_6
Tribunale di Teramo (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), si è Parte_1 dichiarata debitrice di per “un importo sufficiente” a soddisfare il creditore CP_3
9 Tribunale di Teramo
procedente (cfr. verbale del 10.1.2014 dr.ssa Patrizia Carota), che aveva pignorato somme sino a concorrenza di € 20.000,00, così contraddicendo quanto sostenuto nei propri scritti.
Anche nella transazione (depositata da parte attrice nel fascicolo telematico in data
21.10.2023), successivamente intervenuta tra e il fallimento Parte_1 CP_3
non si rinviene alcun riconoscimento, da parte di – medio tempore fallita – del
[...] CP_3 proprio inadempimento in relazione al contratto di appalto stipulato con la società attrice;
di contro, espressamente “riconosce il credito vantato nei suoi confronti dalla Parte_1
Curatela del Fallimento in ragione del predetto titolo (il decreto ingiuntivo n. CP_3
3536/2016 del Tribunale di Bari) munito di formula esecutiva in data 25.1.2017”; inoltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché intende Parte_1 addivenire ad un accordo con la Curatela Fallimentare, offre a tacitazione e saldo del maggior importo dovuto la somma pari a € 123.685,00 […]”.
Per parte sua, la Curatela del Fallimento, senza in alcun modo riconoscere il proprio inadempimento “al fine di evitare ogni alea e lungaggine connessa all'avvio di una eventuale procedura esecutiva da porsi in essere nei confronti della società debitrice nonché al fine di ottimizzare i tempi della procedura – debitamente autorizzata dal Giudice delegato con decreti del
20 e 21 gennaio 2022, obtorto collo accetta la proposta transattiva formulata da in persona del suo legale rappresentante pro tempore”. Parte_1
In definitiva, non essendo stata fornita prova adeguata in ordine alla possibile fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che non è stato possibile esperire, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della professionista deve essere respinta.
Occorre adesso esaminare le ulteriori censure mosse dalla società attrice nei confronti della professionista convenuta, afferenti alla tenuta della contabilità: segnatamente Parte_1 lamenta che la commercialista aveva depositato in ritardo i bilanci di esercizio relativi alle
[...] annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, la mancata trasmissione alla Camera di Commercio delle dichiarazioni dei redditi 2014-2015.
Il ritardo nel deposito dei bilanci aveva comportato l'emissione di due ingiunzioni di pagamento da parte della Camera di Commercio, di Teramo, per complessivi € 599,32.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha preso posizione in alcun modo sugli addebiti mossi dalla società in relazione alla tenuta della contabilità; solo in sede di scritti conclusivi, nella comparsa conclusionale, la professionista spende alcuni argomenti a propria difesa, lamentando la genericità della domanda.
Invero, la professionista non ha contestato di aver provveduto in ritardo al deposito dei bilanci, ritardo per giunta adeguatamente documentato.
10 Tribunale di Teramo
Parimenti, la società ha prodotto in giudizio i verbali di accertamento dell'infrazione amministrativa da parte della Camera di Commercio di Teramo (doc. 19 allegato all'atto di citazione), con cui è stata comminata una sanzione di € 299,66 (per complessivi € 599,32).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al risarcimento, in favore della società attrice del complessivo importo di € 599,32.
Da ultimo, devono ritenersi infondate le ulteriori doglianze:
- afferenti alla mancata comunicazione di un avviso di accertamento da parte del Controparte_7
per omesso pagamento dell'IMU: la contestazione è generica, estremamente sintetica,
[...] non consente di appurare con sufficiente grado di chiarezza quale sia l'addebito mosso nei confronti della professionista, il danno lamentato e il nesso di causalità tra la condotta della professionista e il pregiudizio stesso;
- riguardanti la mancata comunicazione delle fatture n. 3 e 4 del 2013, emesse da CP_3 ancora una volta, non è dato comprendere in che cosa sia consistito il danno nello specifico, vieppiù ove si consideri che – come già evidenziato – era a conoscenza Parte_1 delle pretese creditorie avanzate da almeno da gennaio 2014, allorquando CP_3 dichiarava nell'ambito del processo esecutivo promosso nei confronti della stessa CP_3 di esserne debitrice.
[...]
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in causa risulta in atti che l'attrice ha stipulato la polizza n.
01410932000002 con la per la responsabilità civile verso terzi Controparte_2 per i danni derivanti dall'esercizio della professione, valga quanto segue.
Costituendosi in giudizio, la Compagnia assicuratrice ha contestato la fondatezza della domanda di parte attrice, nulla eccependo sull'operatività della polizza in parola.
Ne deriva che parte terza chiamata è tenuta a manlevare la dott.ssa CP_1
di quanto essa è tenuta a corrispondere all'odierna attrice.
[...]
Le spese di lite devono essere poste a carico della società attrice, stante la sostanziale soccombenza in giudizio della stessa, posto che, a fronte di una domanda risarcitoria di ingente entità (originariamente quantificata in oltre 400.000,00 €), la stessa è stata accolta limitatamente all'esiguo importo di € 599,32; appare rilevante nella valutazione della soccombenza anche la circostanza che la società attrice ha rifiutato la proposta transattiva formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dal precedente giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
EL MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3389/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
11 Tribunale di Teramo
1) accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla società attrice la somma di Controparte_1
599,32 a titolo di risarcimento del danno;
2) in accoglimento della domanda di manleva formulata da Controparte_1
condanna la Compagnia assicuratrice
[...] Controparte_2
a tenere indenne , al
[...] Controparte_1 netto della franchigia, da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare in favore della società attrice;
3) NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
che liquida in € 10.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_1
CAP come per legge;
4) NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
, che liquida in € 10.000,00 oltre rimborso Controparte_2 forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 2 novembre 2025.
Il Giudice
EL MA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3389/2017 promossa
da
n persona del legale rappresentante pro tempore ( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti FRANCESCO LOGRIECO e LUCIO DEL
PAGGIO, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
ATTRICE contro
( ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROCCO MARIA GIOVANNI ALESSI, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTA nonché contro
Controparte_2
( ), P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA CAPUANO con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC Email_4
ER IA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la dr.ssa
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale ex art. 1176 comma 2 c.c., per le causali descritte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto sentirla condannare a pagare in favore della società attrice, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 456.265,11 ovvero quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre svalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali”.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- la società attrice aveva intrattenuto un rapporto di consulenza contabile e di domiciliazione contabile e legale a decorrere dal 2007, con la consulente del lavoro dott.ssa
, con studio in Giulianova, a via Amendola n. 41, Controparte_1 come comprovato dalla visura storica della Camera di Commercio estratta il 1.9.2017, dalla quale si evinceva appunto che aveva sede legale presso lo studio Parte_1
D'RC RA in Giulianova, in via Amendola n. 41, e che in esecuzione del servizio di domiciliazione legale, fino al 21 luglio 2017, l'indirizzo obbligatorio P.E.C. di era coinciso con quella della consulente: Parte_1
Email_5
- nel mese di giugno 2017 la dott.ssa aveva Controparte_1 recapitato al dr. quale amministratore di l'atto Persona_1 Parte_1 di precetto rinnovato, a istanza della società in Controparte_3
Concordato Preventivo, notificato a a mezzo servizio postale il Parte_1
26.5.2017, in via Amendola n. 41 –Giulianova- presso lo studio D'RC CP_1 per un importo complessivo di euro 438.310,48;
- in tal modo, la società attrice aveva appreso che in concordato aveva già CP_3 notificato telematicamente, alla PEC della società risultante dalla Parte_1 visura camerale , il decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso Email_5 il 12.9.2016 dal Tribunale di Bari, in persona del G.U. dott.ssa Raffaella Simone, con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 411.128,87, Parte_1 oltre le spese del procedimento monitorio e che, in data 16.2.2017 era stato notificato alla sempre presso la sede legale in Giulianova, a via Amendola n. 41, dunque Parte_1
2 Tribunale di Teramo
presso lo studio commerciale della convenuta, il precetto di pagamento della somma di euro
438.310,48, ad istanza della stessa in concordato; CP_3
- che la mancata comunicazione delle due notifiche, aveva impedito tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo, reputata fondata sulla scorta di documentate eccezioni di inadempimento, quanto l'opposizione tardiva;
- che la professionista convenuta aveva tenuto anche la contabilità con imperizia e negligenza, e, nello specifico: aveva trasmesso con ritardo i bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013; aveva omesso il pagamento dei diritti camerali alla scadenza del 16.6.2015; aveva omesso la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2014 – 2015: tali omissioni avevano comportato l'emissione di ingiunzioni di pagamento da parte della Camera di Commercio;
- la professionista aveva omesso il pagamento dell'IMU per l'anno 2012, con conseguente emissione di ingiunzione da parte del Comune di Alba Adriatica;
- solo dopo aver ritirato la documentazione contabile, si era Parte_1 avveduta della registrazione a suo carico delle fatture nn. 3/2013 e 4/2013 emesse da
COMAGEN, rimaste incontestate;
- aveva contestato alla dott.sa Parte_1 Controparte_1
la responsabilità professionale soprattutto in riferimento alla negligente
[...] esecuzione del servizio di domiciliazione legale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.1.2018 si è costituita in giudizio la dr.ssa, , contestando l'avversa prospettazione dei fatti e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Nello specifico, la professionista ha dedotto:
- la mancata prova del conferimento dell'incarico, precisando di essere stata verbalmente incaricata della sola tenuta contabile dell'azienda;
- di aver notiziato la società attrice del decreto telefonicamente, per poi consegnare a mano i documenti;
- che in effetti, nei bilanci letti ed approvati dalla società opponente, che prendeva parte attiva nella loro redazione, era sempre presente e ben definito il passivo di oltre € 400.000,00 verso CP_3
- che la società attrice, in ogni caso, non aveva fornito prova del danno in tesi subito;
- di essere assicurata presso la compagnia Controparte_2
La convenuta ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis,
*In rito, autorizzare la chiamata di terzo in causa ex art. 106 c.p.c., come dettagliato in atto, e fissare nuova udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c., per espletare le incombenze di citazione.
*In via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
3 Tribunale di Teramo
*In via subordinata, dichiarare che il terzo chiamato in causa Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Verona (VR),
[...]
Lungadige Cangrande n.16, C.F. , è tenuto a mallevare il convenuto da ogni pretesa P.IVA_3 attorea condannando lo stesso a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”.
Autorizzata la chiamata della Compagnia assicuratrice, la terza chiamata si è costituita tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 12.9.2019, nel merito affermando l'insussistenza della responsabilità della convenuta, evidenziando, in particolare, che non incombeva alcun obbligo di comunicazione per via telematica in capo alla professionista.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni diffusamente svolte in narrativa, rigettare la domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di lite;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, contenere l'entità del risarcimento dovuto all'attrice nei limiti del massimale do polizza;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
In data 12.3.2024 il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente.
All'esito della transazione conclusa con la Curatela la società attrice ha ridotto CP_3 la domanda risarcitoria nei termini di cui alle conclusioni rassegnate, che di seguito si trascrivono:
“….l'attrice precisa le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere integralmente la domanda proposta dalla
con atto di citazione notificato il 5/10/2017, nei confronti della dott.ssa Parte_1
(codice fiscale ), per responsabilità Controparte_1 C.F._1 professionale ex Art. 1176 comma 2 in riferimento alle causali di danno ivi descritte, condannandola al pagamento della somma complessiva di euro 137.639,63 (€ 123.685,00 + €
13.355,31 + € 599,32), così ridotta la maggiore originaria domanda risarcitoria, alla luce della transazione perfezionata dalla con il giusta decreto Parte_1 Controparte_5 autorizzativo del Tribunale fallimentare di Bari in data 20-21/1/2022, che ha consentito all'attrice di pagare la somma a saldo e stralcio di euro 123.685,00, a fronte del maggiore importo di euro
438.310,48 precettato in data 26/5/2017 in virtù del decreto ingiuntivo n. 3536/2016 del Tribunale di Bari, divenuto esecutivo per mancata opposizione imputabile alla omessa comunicazione della sua notificazione telematica da parte della dott.ssa . Il tutto Controparte_1 con la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali”.
4 Tribunale di Teramo
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.4.2025, la causa, istruita in via documentale e mediante prove orali, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Si controverte in ordine alla responsabilità professionale della dott.ssa
[...]
: segnatamente, parte attrice imputa alla professionista di non Controparte_1 averle comunicato, nell'ambito del rapporto di consulenza contabile e domiciliazione legale, la notificazione del decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso il 12.9.2016 dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Simone, con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 411.128,87, oltre alle spese del Parte_1 procedimento monitorio, emesso in favore di in concordato e del successivo atto di CP_3 precetto, impedendo, di fatto, la proposizione dell'opposizione.
Secondo la società attrice l'opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stata sicuramente accolta, in ragione delle contestazioni mosse a in ordine all'inadempimento parziale del CP_3 contratto di appalto intercorso inter partes a far data dal 15.7.2010, da cui finanche scaturirebbe – secondo un credito residuo nei confronti di di € 9.637,15. Parte_1 CP_3
In punto di diritto, la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall'art. 1776
c.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve;
nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
la prova dell'esistenza di tale presupposto che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista
(Cassazione, 11 agosto 1990, n. 8218).
La responsabilità risarcitoria del professionista per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire la prova dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
5 Tribunale di Teramo
Inoltre, affinché sorga la responsabilità professionale è necessario che sia provato non solo l'inadempimento dei doveri di diligenza richiesti dalla natura della prestazione (art. 1176, comma 2,
c.c.), ma anche il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato, da valutarsi secondo un giudizio prognostico che consenta di verificare se, con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, la situazione pregiudizievole lamentata dal cliente avrebbe subìto una diversa e più favorevole evoluzione.
Si rammenti in proposito che sia nell'ipotesi della responsabilità contrattuale, sia in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Segnatamente, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova della effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento (Cassazione sez. III 18 marzo 2005; cfr. in termini anche Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18430: “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, a norma dell'articolo 2697 del codice civile non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”).
Ebbene, trasponendo tali coordinate ermeneutiche alla vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale, deve anzitutto rilevarsi che la società attrice non ha prodotto in giudizio il contratto che ha regolato il rapporto professionale intercorso tra le parti;
nondimeno, pur in mancanza della fonte regolatrice del rapporto negoziale, sia dall'incarto documentale (cfr. visura all. 29 all'atto introduttivo) che dall'istruttoria orale (teste sentita all'udienza del 12.11.2021 Testimone_1
“ A.D.R. dell'avv. Adamo Logrieco: la società aveva sede legale presso lo Parte_1 studio della signora ”) è emerso che la società attrice avesse effettivamente sede CP_1 legale presso lo studio professionale della convenuta.
Sempre dalla visura camerale, aggiornata alla data del 7.3.2017, risulta che l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile alla società fosse proprio quello della professionista convenuta
, sicché non sembra vi siano margini per escludere che, Email_5 effettivamente, la dr.ssa svolgesse servizio di domiciliazione in Controparte_1 favore della società attrice.
Invero, non è oggetto di contestazione che la convenuta abbia ricevuto in data 20.9.2016 pec contenente il decreto ingiuntivo n. 3536/2016 emesso dal Tribunale di Bari contro per € 411.128,87 oltre spese del monitorio, in ragione del mancato Parte_1
6 Tribunale di Teramo
pagamento del saldo del corrispettivo nell'ambito del contratto di appalto del 15.7.2010, stipulato con CP_3
Pertanto, appurata l'esistenza di un rapporto professionale involgente anche il servizio di domiciliazione, a fronte del dedotto inadempimento, in tesi consistito nell'aver omesso di comunicare la notifica di un decreto ingiuntivo recante un rilevante importo a carico della società cliente, l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione richiesta incombeva senz'altro alla professionista.
In proposito, la convenuta, senza fornire alcuna prova documentale dell'avvenuto adempimento, ha riferito di aver provveduto per le vie brevi a rendere nota alla società l'emissione di un decreto ingiuntivo a suo carico, nonché di aver consegnato tutta la documentazione in formato cartaceo, in occasione di un incontro presso il proprio studio professionale.
Ebbene, la circostanza che la dr.ssa abbia omesso di inviare Controparte_1
(via mail o a mezzo postale) la documentazione afferente al procedimento monitorio non costituisce di per sé un inadempimento, dovendosi verificare se, come riferito dalla professionista, le dovute informazioni siano state rese in altra modalità.
In tale prospettiva, appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1 all'udienza del 12.11.2021, la quale ha specificato che:
“La signora telefonò in mia presenza a qualcuno della CP_1 Parte_1 per comunicare che era arrivato tale atto. Ciò avvenne il giorno stesso in cui fu notificato il decreto ingiuntivo a mezzo pec. Ero presente anche quando fu ritirato il decreto ingiuntivo, non ricordo se personalmente da o da qualcun altro della società Persona_1
L'atto fu consegnato a mano da parte della signora ”. Parte_1 CP_1
La sig.ra ha inoltre confermato che era stata messa Tes_1 Parte_1 prontamente a conoscenza anche del primo atto di precetto.
Nello specifico, la testimone ha dichiarato quanto segue: capitolo n.1 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. della terza chiamata (“Vero che del primo atto di precetto notificato dalla alla in data 16.02.2017, CP_3 Parte_1 contenente l'intimazione di pagamento di € 438.310,48, parte attrice fu prontamente avvertita dalle impiegate dello studio ”): “E' vera la circostanza ma preciso che fu la signora CP_1
ad avvisare telefonicamente qualcuno della ; CP_1 Parte_1 capitolo n. 2 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. della terza chiamata (“Vero che l'atto di precetto di cui al capitolo n. 1, venne ritirato presso lo studio della convenuta
, verso i primi di marzo 2017 da un incaricato della ): CP_1 Parte_1
“Confermo che l'atto di precetto fu ritirato verso i primi giorni di marzo 2017 da qualcuno della
7 Tribunale di Teramo
non ricordo se dal legale rappresentante o da un impiegato della società; di solito Parte_1 veniva il sig. ”. Parte_2
Tali dichiarazioni, pur non confortate da alcuna prova documentale a supporto, appare rilevante, non ravvisandosi ragioni per mettere in dubbio l'attendibilità del teste: segnatamente, il fatto che la sig.ra sia una dipendente della professionista convenuta non consente, da Tes_1 solo, ad affermarne l'inattendibilità o l'incapacità a testimoniare, non essendo ravvisabile, in ogni caso, un interesse diretto del testimone nella causa.
Del resto, dubbi legittimi possono avanzarsi in ordine alla attendibilità del teste di parte attrice che, come segnalato dalla terza chiamata, porta lo stesso cognome di un socio di Testimone_2
, con il quale condivide anche la residenza in Molfetta Parte_1 Persona_2 via Del Salvatore n.22 (cfr. visura camerale in atti).
Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere alla difesa della società attrice, e pur volendo sostenere l'inadempimento della professionista, la domanda appare infondata sotto un ulteriore e più pregnante profilo, afferente proprio al tema della causalità, per come innanzi delineata.
Come detto, l'affermazione della responsabilità da inadempimento del professionista, ove consistente – come ritenuto nel caso in esame – in una omissione, presuppone un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, avrebbe evitato il pregiudizio lamentato dal danneggiato.
Nel caso di specie, il danno lamentato da afferisce alla perdita della Parte_1 possibilità, conseguente all'omessa informazione dovuta dalla professionista, di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, del complessivo importo di €
411.128,87, opposizione che – secondo la prospettazione attorea – sarebbe stata sicuramente accolta dal Tribunale.
Così posta la questione, poiché l'inadempimento attribuito a Controparte_1
– mancata comunicazione della notifica del decreto ingiuntivo – ha impedito alla società di esercitare un rimedio processuale, è evidente che la responsabilità della convenuta si configuri, nella fattispecie, secondo il medesimo paradigma astratto di quella dell'avvocato. L'accertamento richiede, infatti, una valutazione prognostica sull'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo che la società non ha potuto proporre, volta a verificare se sussistessero concrete probabilità di conseguire un risultato processuale favorevole.
Segnatamente, il cliente non può limitarsi a invocare l'astratta possibilità di una pronuncia favorevole: egli deve piuttosto produrre mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che l'opposizione, ove tempestivamente proposta, avrebbe effettivamente consentito un esito processuale favorevole, secondo il criterio del più probabile che non (Tribunale Milano, 3/9/2004).
8 Tribunale di Teramo
In altri termini, il danno derivante dall'omissione si configura solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerta che, in assenza di tale omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
La responsabilità del professionista non può pertanto affermarsi per il solo fatto di un adempimento non corretto: occorre, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia effettivamente riconducibile alla sua condotta e se, secondo medesimi criteri probabilistici, il cliente avrebbe potuto conseguire il pieno riconoscimento delle proprie ragioni. In difetto di tale accertamento, la responsabilità del professionista non può ritenersi sussistente.
Orbene, nel caso di specie difetta un accertamento positivo del nesso di causalità tra il presunto inadempimento della professionista e il danno lamentato dalla società attrice.
Come già osservato, il cliente che invoca il risarcimento per danno derivante dalla perdita della possibilità di esperire un rimedio giuridico deve indicare le circostanze che avrebbero condotto a un esito favorevole del giudizio.
L'odierna attrice, tuttavia, ha omesso una disamina compiuta delle ragioni che avrebbero potuto giustificare l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società
limitandosi a sostenere genericamente che l'opposizione sarebbe stata senz'altro CP_3 accolta, in ragione del presunto grave inadempimento della società appaltatrice.
Senza chiarire con adeguato grado di precisione la vicenda contrattuale da cui era scaturita la pretesa monitoria promossa da la società attrice si limita a richiamare una serie di CP_3 missive contenenti le presunte inadempienze della società appaltatrice e una “relazione tecnica stima lavori eseguiti” — nemmeno sottoscritta dal tecnico — volta a determinare la somma da porre in compensazione con quella ingiunta.
Un quadro così lacunoso non consente di accertare, neppure sulla base di criteri probabilistici, che l'opposizione, se tempestivamente proposta, sarebbe stata accolta.
La documentazione prodotta dalla società attrice — costituita esclusivamente da lettere indirizzate alla società creditrice, nelle quali si enunciano presunti ritardi ed errori nell'esecuzione del contratto di appalto — non può assumere alcun rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della professionista. Si tratta di atti unicamente di parte, privi di riscontro da parte dell'appaltatrice che rappresentano una prova intrinsecamente debole e insufficiente CP_3
a dimostrare la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo che non è stato possibile esperire.
Del resto, deve ulteriormente osservarsi che la controversia stragiudiziale in ordine al credito litigioso di cui al procedimento monitorio era ben nota alla società attrice: basti evidenziare che nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla società innanzi al Controparte_6
Tribunale di Teramo (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), si è Parte_1 dichiarata debitrice di per “un importo sufficiente” a soddisfare il creditore CP_3
9 Tribunale di Teramo
procedente (cfr. verbale del 10.1.2014 dr.ssa Patrizia Carota), che aveva pignorato somme sino a concorrenza di € 20.000,00, così contraddicendo quanto sostenuto nei propri scritti.
Anche nella transazione (depositata da parte attrice nel fascicolo telematico in data
21.10.2023), successivamente intervenuta tra e il fallimento Parte_1 CP_3
non si rinviene alcun riconoscimento, da parte di – medio tempore fallita – del
[...] CP_3 proprio inadempimento in relazione al contratto di appalto stipulato con la società attrice;
di contro, espressamente “riconosce il credito vantato nei suoi confronti dalla Parte_1
Curatela del Fallimento in ragione del predetto titolo (il decreto ingiuntivo n. CP_3
3536/2016 del Tribunale di Bari) munito di formula esecutiva in data 25.1.2017”; inoltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché intende Parte_1 addivenire ad un accordo con la Curatela Fallimentare, offre a tacitazione e saldo del maggior importo dovuto la somma pari a € 123.685,00 […]”.
Per parte sua, la Curatela del Fallimento, senza in alcun modo riconoscere il proprio inadempimento “al fine di evitare ogni alea e lungaggine connessa all'avvio di una eventuale procedura esecutiva da porsi in essere nei confronti della società debitrice nonché al fine di ottimizzare i tempi della procedura – debitamente autorizzata dal Giudice delegato con decreti del
20 e 21 gennaio 2022, obtorto collo accetta la proposta transattiva formulata da in persona del suo legale rappresentante pro tempore”. Parte_1
In definitiva, non essendo stata fornita prova adeguata in ordine alla possibile fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che non è stato possibile esperire, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della professionista deve essere respinta.
Occorre adesso esaminare le ulteriori censure mosse dalla società attrice nei confronti della professionista convenuta, afferenti alla tenuta della contabilità: segnatamente Parte_1 lamenta che la commercialista aveva depositato in ritardo i bilanci di esercizio relativi alle
[...] annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, la mancata trasmissione alla Camera di Commercio delle dichiarazioni dei redditi 2014-2015.
Il ritardo nel deposito dei bilanci aveva comportato l'emissione di due ingiunzioni di pagamento da parte della Camera di Commercio, di Teramo, per complessivi € 599,32.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha preso posizione in alcun modo sugli addebiti mossi dalla società in relazione alla tenuta della contabilità; solo in sede di scritti conclusivi, nella comparsa conclusionale, la professionista spende alcuni argomenti a propria difesa, lamentando la genericità della domanda.
Invero, la professionista non ha contestato di aver provveduto in ritardo al deposito dei bilanci, ritardo per giunta adeguatamente documentato.
10 Tribunale di Teramo
Parimenti, la società ha prodotto in giudizio i verbali di accertamento dell'infrazione amministrativa da parte della Camera di Commercio di Teramo (doc. 19 allegato all'atto di citazione), con cui è stata comminata una sanzione di € 299,66 (per complessivi € 599,32).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al risarcimento, in favore della società attrice del complessivo importo di € 599,32.
Da ultimo, devono ritenersi infondate le ulteriori doglianze:
- afferenti alla mancata comunicazione di un avviso di accertamento da parte del Controparte_7
per omesso pagamento dell'IMU: la contestazione è generica, estremamente sintetica,
[...] non consente di appurare con sufficiente grado di chiarezza quale sia l'addebito mosso nei confronti della professionista, il danno lamentato e il nesso di causalità tra la condotta della professionista e il pregiudizio stesso;
- riguardanti la mancata comunicazione delle fatture n. 3 e 4 del 2013, emesse da CP_3 ancora una volta, non è dato comprendere in che cosa sia consistito il danno nello specifico, vieppiù ove si consideri che – come già evidenziato – era a conoscenza Parte_1 delle pretese creditorie avanzate da almeno da gennaio 2014, allorquando CP_3 dichiarava nell'ambito del processo esecutivo promosso nei confronti della stessa CP_3 di esserne debitrice.
[...]
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in causa risulta in atti che l'attrice ha stipulato la polizza n.
01410932000002 con la per la responsabilità civile verso terzi Controparte_2 per i danni derivanti dall'esercizio della professione, valga quanto segue.
Costituendosi in giudizio, la Compagnia assicuratrice ha contestato la fondatezza della domanda di parte attrice, nulla eccependo sull'operatività della polizza in parola.
Ne deriva che parte terza chiamata è tenuta a manlevare la dott.ssa CP_1
di quanto essa è tenuta a corrispondere all'odierna attrice.
[...]
Le spese di lite devono essere poste a carico della società attrice, stante la sostanziale soccombenza in giudizio della stessa, posto che, a fronte di una domanda risarcitoria di ingente entità (originariamente quantificata in oltre 400.000,00 €), la stessa è stata accolta limitatamente all'esiguo importo di € 599,32; appare rilevante nella valutazione della soccombenza anche la circostanza che la società attrice ha rifiutato la proposta transattiva formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dal precedente giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
EL MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3389/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
11 Tribunale di Teramo
1) accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla società attrice la somma di Controparte_1
599,32 a titolo di risarcimento del danno;
2) in accoglimento della domanda di manleva formulata da Controparte_1
condanna la Compagnia assicuratrice
[...] Controparte_2
a tenere indenne , al
[...] Controparte_1 netto della franchigia, da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare in favore della società attrice;
3) NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
che liquida in € 10.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_1
CAP come per legge;
4) NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
, che liquida in € 10.000,00 oltre rimborso Controparte_2 forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 2 novembre 2025.
Il Giudice
EL MA
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