CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1171/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Piazza Partigiani N 40 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10202 DEL 24.02.2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti confermano la cessazione della materia del contendere.
La Corte, sentiti i fatti, decide.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 Snc di Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 26/02/2025 ad istanza del Comune di Lecce, avente ad oggetto una pretesa complessiva di €. 7.703,00 per la TARI inerente l'anno d'imposta 2022.
Il Comune di Lecce, costituitosi in questo giudizio, ha comunicato d aver provveduto ad annullare l'avviso di accertamento de quo, in quanto esso è stato erroneamente generato per un mero vizio della procedura informatica. Ha prodotto la copia del provvedimento di annullamento ed ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno concluso come da verbale, confermando la richiasta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. La causa è stata pertanto riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, visto il provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, disposto dall'Ufficio emittente, convenuto in questo giudizio;
essendo venuto meno il presupposto accertativo, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n.
546/1992 e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1171/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Piazza Partigiani N 40 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10202 DEL 24.02.2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti confermano la cessazione della materia del contendere.
La Corte, sentiti i fatti, decide.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 Snc di Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 26/02/2025 ad istanza del Comune di Lecce, avente ad oggetto una pretesa complessiva di €. 7.703,00 per la TARI inerente l'anno d'imposta 2022.
Il Comune di Lecce, costituitosi in questo giudizio, ha comunicato d aver provveduto ad annullare l'avviso di accertamento de quo, in quanto esso è stato erroneamente generato per un mero vizio della procedura informatica. Ha prodotto la copia del provvedimento di annullamento ed ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno concluso come da verbale, confermando la richiasta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. La causa è stata pertanto riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, visto il provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, disposto dall'Ufficio emittente, convenuto in questo giudizio;
essendo venuto meno il presupposto accertativo, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n.
546/1992 e compensa tra le parti le spese di lite.