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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 10/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 12.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che l'opponente : Parte_1
o ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di
(il figlio minore ), Controparte_1 Persona_1 [...]
(i figli minori e ), CP_2 Persona_2 Persona_3
(la minore ), (il figlio Controparte_3 Persona_4 Controparte_4 minore , (la figlia maggiorenne Persona_5 CP_5 Per_6
e la figlia , minore all'epoca della notifica) e
[...] Persona_7 CP_6
(la figlia minore ), mentre non risultano attualmente
[...] Persona_8 discendenti di e di : Persona_9 Persona_10
o ha peraltro documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di da Persona_11 parte dei suddetti discendenti (ivi compresi i minori), circostanza che comporta il venir meno della qualità in capo a questi ultimi di litisconsorti necessari nel presente giudizio;
Il Giudice
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1
1. dichiara la contumacia di nonché di , Persona_6 Persona_1 [...]
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , ciascuno in persona dei propri genitori ed esercenti la Persona_7 Persona_8 responsabilità ex art. 320 c.c.;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 823/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), quale successore di (C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_11
), con il patrocinio dell'avv. Sebastiana BUFFONI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata a Nuoro, via Alagon n. 3, presso lo studio C.F._3
del difensore;
attrice-opponente in prosecuzione
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_1
tempore, quale procuratrice generale della Controparte_8
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 con il patrocinio dell'avv. Marco Controparte_9
SARTONI (C.F. ), elettivamente domiciliata a Faenza, via Volta n. C.F._4
5/4, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta in prosecuzione
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_10 C.F._5
PIGNATELLI (C.F. e dell'avv. Maria Domenica VENTRICELLI C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliata ad Altamura, via Montanara n. C.F._7
21/A, presso lo studio dei difensori;
(C.F. , in proprio e quale esercente la Controparte_2 C.F._8
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_3
), (C.F. ), in proprio e C.F._9 Controparte_4 C.F._10
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_5
), (C.F. ), in C.F._11 Controparte_1 C.F._12
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_12
) e (C.F. , C.F._13 Persona_1 C.F._14 [...]
(C.F. , (C.F. Persona_9 C.F._15 Controparte_3
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._16
minore (C.F. , (C.F. Persona_4 C.F._17 CP_5
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._18
minore (C.F. , (C.F. (C.F. Persona_7 C.F._19 Persona_10
e, (C.F. ), in proprio e quale C.F._20 CP_6 C.F._21
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_8
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. C.F. Sentenza ex art. 281 sexies - pagina 4 ), tutti contumaci;
C.F._23
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex Parte_1 art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.6.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, preso atto del disconoscimento di tutte le firme apposte nel contratto di mutuo prodotto in allegato al ricorso per ingiunzione (n 191/2019 RAC) e di tutte le ragioni esposte in parte narrativa, tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. ra alla All Reserve Srl e per l'effetto dichiarare nullo e di Persona_11 nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate CP_10 nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.6.2025):
“Pertanto si CHIEDE che venga dichiarata l'originario difetto di legittimazione passiva, nel procedimento, della sig.ra . CP_10
In via subordinata si CHIEDE altresì, per le ragioni già esposte nell'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 116/2019 del 29/04/2019 del Tribunale di Nuoro, di dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo stesso perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con condanna di controparte a spese ed onorari di giudizio”. Nell'interesse della (rassegnate nella comparsa di risposta e Controparte_7 confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.6.2025):
“ reitera l'istanza ivi nuovamente formulata per rimessione della causa in istruttoria ai fini della verificazione giudiziale delle firme oggetto di disconoscimento, mediante CTU grafologica da eseguirsi sulla scorta delle scritture di comparazione individuabili nel documento di identità allegato al doc. 2 della comparsa di costituzione e delle sottoscrizioni rilasciate dalla
alle Autorità comunali per il rilascio del documento di identità in corso Per_11 di validità alla data del finanziamento;
in subordine, insiste rispettosamente per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in note del 26/03/2025”. (Di seguito si trascrivono le note del 26.3.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte e dichiarare definitivamente
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 22.2.2019 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha chiesto decreto ingiuntivo di 16.203,42 euro – Controparte_7
oltre agli “interessi legali sulla somma capitale, dalla data ultima riportata in estratto
conto fino al saldo effettivo, oltre ancora le spese legali - ivi comprese quella forfettarie
in misura del 15% o nella diversa misura che il giudice andrà a stabilire, nonché i
compensi per il presente procedimento, IVA se ed in quanto dovuta, CPA e successive
occorrende tutte, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito” – a carico di
, esponendo quanto segue: Persona_11
a. il credito de quo derivava dal contratto di mutuo stipulato (il 29.8.2001) dalla con la dell'importo di lire 9.000.000, da rimborsare Per_11 Controparte_11
alle scadenze previste nel piano di ammortamento e secondo le modalità pattuite nell'accordo;
b. la mutuataria si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte, maturando l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria;
c. in seguito a diverse operazioni di cessione in blocco, il credito oggetto di causa era stato infine acquistato dalla Controparte_12
la quale aveva poi conferito a essa ricorrente
[...]
la procura generale per il suo recupero;
d. nonostante i numerosi solleciti ricevuti, la debitrice non aveva provveduto al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso il 29.4.2019, nel procedimento n. 191/2019 RAC, dell'importo di 16.203,42 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate “in € 540,00 per
compensi e in € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli
importi imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 28.5.2019
ad , la quale, con atto di citazione in opposizione, notificato via PEC il Persona_11
7.7.2019, nel domandare la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della convenuta, in particolare:
a. ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti nel contratto di mutuo oggetto di causa
(di cui non aveva pagato nemmeno una rata), mai apposte da essa opponente perché, già all'epoca della stipulazione, era stata dichiarata cieca assoluta ed impossibilitata alla firma – né la pattuizione de qua recava menzione degli incombenti previsti dalla legge in tali ipotesi (art. 4 della Legge n. 18/1975, art. 4
del D.P.R. 445/2000) – sia in quanto affetta da ulteriori patologie che le impedivano di essere trasportata altrove, con conseguente impossibilità che dalla sua residenza di si fosse recata a Cagliari, città peraltro mai visitata in tutta Per_13
la sua vita;
b. ha sostenuto che la convenuta non aveva comunque fornito prova idonea del credito, poiché:
i. non era stato prodotto l'estratto conto bancario avente le caratteristiche
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 previste dall'art. 50 T.U.B.;
ii. l'importo di 9.900.000 lire oggetto del contratto era stato elargito ad
[...]
, con cui essa opponente non aveva alcuna relazione;
Persona_14
iii. il ricorso monitorio era comunque indeterminato quanto al rapporto di valuta giustificante l'erogazione della somma;
iv. nonostante nel contratto fosse presente il riferimento all'attivazione di una linea di credito revolving, a essa opponente non era mai stata consegnata alcuna carta.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 18.10.2019, la a chiesto Controparte_7
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa – contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da , in particolare: Persona_11
a. il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento – in ordine a cui formulava comunque istanza di verificazione giudiziale – era pretestuoso e dilatorio, poiché:
i. al momento della stipulazione l'attrice era stata identificata con carta d'identità n. rilasciata dal Comune di il 16.10.2000 ed Numero_1 Per_13
in corso di validità sino al 15.10.2003, documento privo di qualsivoglia attestazione dell'impossibilità di firmare da parte della , bensì Per_11
recante la sottoscrizione di quest'ultima, compatibile con quelle apposte al contratto;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 ii. la certificazione ASL era relativa unicamente allo stato di cecità, non già
all'impossibilità di firmare atti negoziali privatistici;
iii. la suddetta impossibilità era invece attestata unicamente dalla carta d'identità rilasciata successivamente alla stipulazione;
iv. anche l'accertamento dell'impossibilità di essere trasportata era relativo ad un periodo successivo alla pattuizione;
v. l'opponente non aveva mai sporto denuncia-querela dinanzi alle Autorità
competenti, nonostante i solleciti di pagamento ricevuti e la notifica del provvedimento monitorio;
b. essa convenuta aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a fornire prova del credito oggetto di causa, il quale era quindi certo, liquido ed esigibile.
5. In seguito all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria - nonché alle udienze cartolari del 27.2.2020 e del 16.6.2020, nelle quali, rispettivamente, la parte opponente ha dichiarato di proporre querela di falso avverso la firma attribuita ad nel Persona_11
documento d'identità versato dalla convenuta a corredo della sua comparsa di risposta e il giudice ha interpellato quest'ultima sulla volontà di avvalersi del predetto documento –
nell'udienza cartolare del 19.11.2020 (anche in considerazione della risposta positiva dell'opposta al suddetto interpello) il giudice ha assegnato i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
6. Dopo che, con ordinanza pronunciata il 21.2.2022, il giudice aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla capacità di firmare di , nell'udienza del Persona_11
19.4.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 medesima opponente (in data 14.4.2020), ritualmente comunicato dal suo difensore.
7. In seguito al deposito (in data 3.6.2022) del ricorso ex art. 302 c.p.c., ha Parte_1
chiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio, sostenendo:
a. di essere figlia di , analogamente a , Persona_11 CP_10 CP_13
, e;
[...] CP_14 CP_15
b. le tre germane da ultimo citate avevano rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della madre;
c. di insistere nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dalla defunta
[...]
. Per_11
8. Con comparsa di risposta, depositata il 14.12.2022, : CP_10
a. in via principale, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, rappresentando di avere rinunciato all'eredità della madre con atto del 18.10.2022 Persona_11
(registrato a Bari il 25.10.2022), dinanzi al Notaio, dott. Persona_15
b. in subordine, ha insistito nelle argomentazioni articolate dall'originaria opponente nei suoi scritti difensivi.
9. Con ordinanza pronunciata il 24.1.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2023) il giudice – previamente rilevando l'assenza di prova relativamente alla rinuncia all'eredità da parte di , nonché la superfluità ai fini della CP_10
decisione della consulenza tecnica d'ufficio grafologica – ha fissato l'udienza del
22.6.2023 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita al 26.9.2023).
10. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 11. Dopo aver assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione
(provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 27.9.2023), con ordinanza pronunciata il
17.1.2024 il giudice ha rimesso quest'ultima sul ruolo, in ragione del potenziale difetto d'integrità del contraddittorio derivante dall'eventuale presenza di discendenti delle figlie di , le quali avevano rinunciato all'eredità della madre, invitando le parti a Persona_11
produrre i relativi certificati di famiglia.
12. In seguito alla produzione della documentazione anagrafica menzionata nel punto che precede, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di , e . Controparte_13 CP_14 CP_15
13. Nell'udienza del 21.11.2024 il giudice:
a. ha dichiarato la contumacia dei discendenti di ( Controparte_13 [...]
, e ), CP_1 Persona_9 Controparte_2 CP_14
( e ) e di (
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_15 CP_5
e , tutti rinuncianti all'eredità della
[...] Persona_10 CP_6
nonna ; Persona_11
b. ha invitato le parti a produrre i certificati di famiglia di , Controparte_1
, , , Persona_9 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e sul rilievo
[...] CP_5 Persona_10 CP_6
dell'operatività all'infinto dell'istituto della rappresentazione;
c. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti dei soggetti menzionati nel punto che precede;
d. ha rinviato all'udienza del 10.4.2025 (la quale è stata poi a sua volta rinviata, in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 ragione dell'astensione degli avvocati del foro di Nuoro, proclamata dalla relativa assemblea in data 7.3.2025) per la verifica del contraddittorio, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
14. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.:
a. la parte opponente ha rappresentato di avere provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti dei soggetti menzionati nel puto 14-b che precede;
b. tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
c. previo rilievo della corretta integrazione del contraddittorio, nonché della successiva rinuncia all'eredità di tutti i soggetti da ultimo convenuti in giudizio, in data odierna il giudice ha dichiarato la contumacia di questi ultimi, pronunciando la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
15. Occorre osservare, in via pregiudiziale, che il contraddittorio risulta correttamente integrato, poiché, come emerge chiaramente dall'espositiva sintetizzata nei punti 12-13-
14-15 che precedono e dalla documentazione versata in atti (certificati di famiglia e atti di rinuncia all'eredità), fatta eccezione per , tutte le altre figlie dell'originaria Parte_1
opponente (deceduta in corso di causa, in data 14.4.2020) e i loro Persona_11
discendenti hanno rinunciato all'eredità di quest'ultima, non acquisendo mai la qualità di successori di quest'ultima (stante l'efficacia ex tunc della rinuncia ai sensi dell'art. 521,
comma 1, c.c.) e, conseguentemente, di litisconsorti necessari nel presente giudizio.
16. L'opposizione proposta da , quale erede di ex art. 110 Parte_1 Persona_11
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 c.p.c., deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
16.1 Ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.c., “Colui contro il quale è prodotta una scrittura
privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o
la propria sottoscrizione”, mentre nel successivo art. 216, comma 1, c.p.c. si legge che
“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la
verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le
scritture che possono servire di comparazione”.
16.2 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istanza di
verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come
quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del
documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione
processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022; Sez. L, Sentenza n. 16383 del 04/07/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 8272 del 24/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13258 del 06/06/2006; Sez. L,
Sentenza n. 13611 del 17/09/2002; Sez. 3, Sentenza n. 12976 del 23/10/2001; Sez. 1,
Sentenza n. 6613 del 11/06/1991)” (Cass. n. 17143/2025, n. 7378/2025).
È stato inoltre chiarito che, in ipotesi formulazione (espressa o implicita) dell'istanza di verificazione, “il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza
tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura medesima, qualora possa
desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre
scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte e ritualmente acquisite al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 processo (cfr., e multis, Cass. n. 25508 del 2021; Cass. n. 12695 del 2008)” (Cass. n.
25495/2024), nonché come, qualora sia stato disposto l'accertamento peritale, il giudice abbia “il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro
elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova
testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di
accertamento della verità, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere
risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali
ad esempio la condotta delle parti (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 16383 del 4/7/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/5/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008; Sez.
3, Sentenza n. 13258 del 6/6/2006)”.
Non si trascura, infine, l'insegnamento secondo cui “è censurabile l'operato del
giudice di merito che ha ritenuto la non autenticità del documento, ritenuto rilevante e
disconosciuto dalla controparte processuale e di cui sia stata chiesta la verificazione,
senza disporre un'attività istruttoria ad hoc, sulla base di quanto disposto dagli artt.
216 cod.proc. civ. e ss., ma desumendola attraverso le allegazioni processuali delle
parti acquisite all'infuori di un regolare procedimento di verificazione, quali la
comparazione tra la sottoscrizione dell'agente apposta al modulo "Combinazione A"
prodotto dall'assicurato, rispetto a quella apposta dallo stesso agente nei CP_16
moduli precedenti, nonché la mancata apposizione del timbro del medesimo. Sono
queste, difatti, tutte attività valutative che il giudice avrebbe dovuto riservare all'esito
del subprocedimento di verificazione della originalità della scrittura privata, non
potendosi modificare l'ordine logico delle questioni da trattare una volta riconosciuta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 la rilevanza del documento disconosciuto ai fini del decidere, omettendo quindi la fase
riservata all' accertamento della originalità del documento prodotto quale mezzo di
prova, appositamente regolata nell' art. 116 cod.proc.civ. che, certamente, si pone a
garanzia del giusto processo” (Cass. n. 25508/2021).
16.3 Alla luce delle condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte, deve concludersi che il contratto di finanziamento datato 29.8.2001 non era stato sottoscritto da
[...]
, sui seguenti rilievi. Per_11
a. Riguardo all'osservanza del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e della salvaguardia del diritto di difesa delle parti, occorre evidenziare che:
i. in seguito al disconoscimento delle firme apposte al documento sopra menzionato – effettuato da nell'atto di citazione in Persona_11
opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di causa – nella sua comparsa di risposta la ha immediatamente formulato Controparte_7
l'istanza di verificazione della scrittura;
ii. nell'udienza cartolare del 19.11.2020 – preceduta dalle udienze del
27.2.2020 e del 16.6.2020, ove l'opposta aveva insistito nell'istanza di verificazione, mentre l'opponente aveva manifestato la volontà di proporre querela di falso in relazione al documento d'identità prodotto dalla medesima convenuta a corredo della sua comparsa di risposta (doc. 2) – il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c., “riservando alla successiva fase istruttoria le verifiche
sull'autenticità dei documenti”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 iii. da tale provvedimento si evinceva perspicuamente come le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. costituissero la sede ove, a prescindere dalle ulteriori questioni emerse in causa, la parte opposta avrebbe dovuto articolare i mezzi di prova volti a corroborare la fondatezza dell'istanza di verificazione, dimostrando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto de quo, non essendo certo processualmente necessaria alcuna formula sacramentale con la quale il giudice dichiari l'apertura di un sub-procedimento di verificazione, avente pacificamente carattere deformalizzato (analogamente alla querela di falso, la quale, sul piano processuale, si differenzia in ragione della sua proponibilità in ogni stato e grado del processo);
iv. nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta ha infatti insistito unicamente nell'istanza ex art. 216 c.p.c., ivi chiedendo “di
autorizzare il nominando CTU all'estrazione di un saggio grafico del
Sig.ra e ad esaminare e ad estrarre copia delle firme depositate Per_11
dalla stessa avanti alla Pubblica Amministrazione per il rilascio dei
documenti di identità. Per l'effetto, la scrivente difesa rinnova l'istanza di
autorizzazione al deposito analogico dell'originale del documento
disconosciuto, ovvero dell'originale della domanda di finanziamento già
prodotta in copia al doc. 1 del ricorso per ingiunzione, con richiesta di
conservazione presso la Cancelleria secondo modalità che ne garantiscano
l'integrità”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 v. la è stata quindi posta nelle condizioni di Controparte_7
articolare tutti i mezzi di prova ritenuti opportuni al fine di dimostrare la riconducibilità ad delle sottoscrizioni apposte al contratto Persona_11
di finanziamento oggetto di causa.
b. Sul piano dell'evidenza probatoria, gli elementi che inducono a ritenere apocrife le firme ascritte ad – tenuto conto che non è possibile acquisire il Persona_11
saggio grafico dell'originaria attrice, siccome deceduta il 14.4.2020, circostanza comunicata dal difensore di quest'ultima solo con la nota depositata il 12.4.2022,
ossia dopo che il giudice istruttore (ordinanza del 21.2.2022) aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio, vertente peraltro sull'accertamento medico-legale della sua capacità di firmare, anche all'epoca della stipulazione – sono le seguenti:
i. nel verbale compilato all'esito della seduta del 25.5.1998 (doc. 3 atto di citazione), la Commissione di prima istanza “per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo”
dell'A.U.S.L. n. 3 di Nuoro – illeggibile nella parte relativa alla diagnosi –
ha rilevato la vista quale principale disabilità sensoriale da cui era affetta
, certificata come cieca assoluta ai sensi della Legge n. Persona_11
381/1970 (normativa invero relativa all'assistenza ai sordomuti, mentre quella inerente “ai ciechi civili” era all'epoca regolata dalla Legge n.
382/1970);
ii. l'art. 1 di detta (previgente) disciplina prevedeva il diritto alla pensione non reversibile “da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione”, somma aumentata da lire 18.000 a lire 32.000
mensili per i ciechi assoluti, dettato normativo da cui si apprende il contenuto di tale ultima definizione, riguardante evidentemente i soggetti con un residuo visivo inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
iii. siffatta diagnosi trova conferma nel certificato medico datato 15.3.2000
(doc. 6 atto di citazione), in cui il dott. ha attestato Persona_16
come fosse portatrice di diverse infermità, tra cui la Persona_11
“Grave riduzione visus per: Glaucoma cronico avanzato os, Glaucoma
assoluto od.”, le quali determinavano tra l'altro “l'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e la
“necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere
autonomamente gli atti quotidiani della vita”;
iv. è certamente condivisibile, in linea generale, l'affermazione della società
convenuta secondo cui non sussiste un nesso di consequenzialità necessaria tra la cecità assoluta di un determinato soggetto e l'impossibilità di quest'ultimo di firmare atti (non pubblici), laddove, come previsto dalla
Legge n. 18/1975:
o “La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente,
per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di
agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 415 e 416 del codice civile” (art. 1);
o “La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla
persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle
responsabilità connesse” (art. 2, comma 1);
o “Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad
assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o
a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato,
altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che, ai
sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un
atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria,
premettendo ad essa le parole "il testimone". La persona che, ai sensi
del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su
di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole
"partecipante alla redazione dell'atto”;
o “Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la
firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce;
se non può
sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul
documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere. Nei casi
previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con
l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi
dell'articolo 3” (art. 4, comma 1).
v. In proposito, è conforme al dettato normativo l'insegnamento di legittimità
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 secondo cui “la condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a
dedurre l'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso
che, come è stato già ritenuto da questa Corte, le disposizioni di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n. 18 in tema di atti sottoscritti da soggetti
non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo
la quale detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificare la
mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco,
considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone
dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li
riguardino” (Cass. n. 8346/2014, n. 12437/1997).
vi. Nel caso in esame, tuttavia, emergono elementi che, valutati nel loro complesso, consentono di inferire come all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento (29.8.2001), fosse Persona_11
effettivamente impossibilitata a firmare, in particolare:
o il cartellino relativo alla carta d'identità n. rilasciata dal Numero_1
Comune di il 16.10.2000 (ossia circa dieci mesi prima della Per_13
pattuizione) all'originaria opponente, in cui è attestata l'impossibilità de
qua;
o tale documento contrasta palesemente con la corrispondente copia della carta d'identità prodotta dalla corredo della Controparte_7
sua comparsa di risposta (doc. 2), carta d'identità avente il medesimo numero e la stessa data di rilascio indicate nel predetto cartellino,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 tuttavia, recante la sottoscrizione di , documento Persona_11
richiamato nel contratto di finanziamento e che, a dire della convenuta,
la aveva esibito al momento della stipulazione (le cui firme Per_11
appaiono peraltro differenti rispetto a quelle apposte al suddetto documento di riconoscimento, a titolo esemplificativo, in quest'ultimo
Per_1 la prima lettera “A” del nome è scritta in corsivo e risulta decisamente curvata verso destra, mentre in tutte le firme del contratto è
vergata in stampatello e molto più in asse verticale);
o tra i due suddetti documenti l'unico che evidentemente autentico è
quello prodotto dalla parte opponente – in disparte l'indice di attendibilità derivante dal fatto che tale cartellino è stato rilasciato all'opponente nelle more del presente giudizio, in seguito all'accesso agli atti effettuato via PEC presso il Comune di GAVOI
(documentazione depositata nel fascicolo telematico il 23.3.2020) – in quanto:
• nel testo originario dell'art. 3, comma 2, del R.D. 773/1931 si leggeva che “La carta di identità ha la durata di tre anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce”,
durata elevata a cinque anni dalla Legge n. 224/1963 ed a dieci anni dal D.L. 112/2008 (convertito con Legge n. 133/2008), nonché
infine differenziata a seconda dell'età del richiedente dal D.L.
70/2011 (convertito con Legge n. 106/2011);
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 • alla luce di tale evoluzione normativa, al 16.10.2000, data del rilascio della carta d'identità n. da parte del Comune di Numero_1
Gavoi, per tutti gli aventi diritto era vigente il termine quinquennale;
• conformemente alla disciplina ratione temporis applicabile, nel cartellino prodotto dall'opponente si legge “documento valido fino
al 15/10/2005”, mentre nel documento prodotto dall'opposta è
scritto “documento valido fino al 15/10/2003”;
• la carta d'identità versata dalla convenuta reca quindi l'indicazione della durata di tre anni, durata stabilita da una disposizione modificata da circa quarant'anni, circostanza che ingenera forti dubbi sull'autenticità del documento, inducendo a ritenerlo invero oggetto di contraffazione;
o la produzione di documentazione (doc. 5 atto di citazione), in parte risalente al periodo precedente la pattuizione, nella quale la Per_11
aveva dichiarato di essere impossibilitata a firmare, con contestuale sottoscrizione di due testimoni, ossia la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 114/1977 (27.1.1999) al fine di percepire dall' l'emolumento assistenziale per la sua condizione di cieca CP_17
assoluta, con contestuale delega alla figlia (attrice in Parte_1
prosecuzione) di riscuotere detto beneficio, nonché l'ulteriore delega a quest'ultima per la riscossione della pensione (28.1.1999);
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 o in questo quadro si inserisce l'accertata difficoltà a deambulare della
, appalesandosi inverosimile che quest'ultima avesse Per_11
delegato la figlia per il ritiro della pensione, recandosi Parte_1
invece da a Cagliari per la stipulazione di un contratto di Per_13
finanziamento avente ad oggetto l'erogazione dell'importo di lire
9.900.000 “a favore del dealer convenzionato
[...]
(C.F. , all'epoca corrente Controparte_18 C.F._24
in Cagliari (CA), via Maddalena n. 42 – 09124”, soggetto nei cui confronti la convenuta non ha neppure dedotto prova orale, al fine di accertare la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la finanziata.
c. Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendosi recisamente escludere che avesse sottoscritto in data 29.8.2001 il contratto di finanziamento Persona_11
oggetto di causa, sono del tutto superflui l'accertamento peritale sollecitato dalla e la querela di falso preannunciata dalla parte opponente Controparte_19
avverso la firma apposta nel documento d'identità prodotto dalla convenuta.
16.4 Poiché non ha mai firmato il contratto de quo, né tantomeno ha Persona_11
ricevuto dalla lcuna somma (erogata ad , Controparte_11 Parte_2
come affermato e documentato dalla medesima convenuta) – con conseguente superfluità della trattazione degli ulteriori motivi di opposizione articolati dalla parte attrice – il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 17. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite del procedimento n.
645/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla debbono Controparte_7
restare a suo carico.
18. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite della presente fase di opposizione, in relazione al rapporto processuale tra e la si Parte_1 Controparte_7
osserva quanto segue:
a. è noto che “In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti,
l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al
rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal
difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel
processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti” (Cass. n.
14532/2016, n. 3396/1997);
b. la suddetta opponente è l'unica figlia di non rinunciante Persona_11
all'eredità di quest'ultima (ivi compresi i discendenti delle altre germane rinuncianti), costituitasi in prosecuzione del giudizio in seguito al decesso dell'originaria attrice e, pertanto, il solo soggetto successore a titolo universale di quest'ultima, con la conseguenza l'attività difensiva delle due fasi (precedente e successiva all'interruzione) deve essere considerata unitariamente;
c. dette spese debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opposta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'integrale accoglimento dell'opposizione e il rigetto della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 domanda di pagamento formulata dalla convenuta;
d. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria,
pari a 16.203,42 euro, oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.):
i. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
ii. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale
(in disparte la manifestazione della volontà di proporre querela di falso,
peraltro del tutto irrilevante ai fini della decisione) la parte opponente non ha depositato documenti, non ha chiesto l'ammissione di prove, né ha dovuto prendere posizione su ulteriori deduzioni assertive e istruttorie della la quale ha depositato la sola seconda memoria Controparte_7
ex art. 183, comma 6 c.p.c., in cui si è limitata ad insistere nell'istanza di verificazione;
iii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale,
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta – in seguito a cui l'opponente ha depositato entrambe le memorie previste dall'art. 190 c.p.c. – e una seconda volta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
19. Riguardo alla posizione di , debbono essere interamente compensate le CP_10
spese di lite nei rapporti processuali con le altre parti costituite, rispettivamente:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 a. con la atteso che, avendo rinunciato all'eredità della Controparte_7
madre , è priva di titolarità dal lato passivo del Persona_11 CP_10
rapporto di finanziamento oggetto di causa (situazione cui non consegue la richiesta estromissione, istituto che trova applicazione nei soli casi previsti dalla legge, ossia dagli artt. 108, 109, 111, comma 3, c.p.c., 1586, comma 2, e 1777,
comma 2, c.c., tra i quali non è ricompresa la fattispecie in esame), né tantomeno la società opposta ha contestato la validità o efficacia della suddetta rinuncia,
limitandosi ad insistere nella domanda formulata avverso l'originaria opponente;
b. con , laddove la rinuncia all'eredità di è stata Parte_1 Persona_11
effettuata il 18.10.2022, ossia dopo la notifica del ricorso in prosecuzione (ritirato dalla convenuta il 9.8.2022), con la conseguenza che, all'epoca di quest'ultima,
era ancora chiamata all'eredità della madre. CP_10
20. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite relative ai rapporti processuali tra le parti costituite e i convenuti rimasti contumaci, sull'assorbente rilievo che, avendo rinunciato all'eredità di e non essendosi costituiti in giudizio, questi ultimi non Persona_11
hanno sostenuto costi processuali, né sono divenuti titolari del diritto di ottenere il rimborso delle spese di lite maturate in relazione all'attività processuale svolta in favore di prima del suo decesso, non essendo successori di quest'ultima. Persona_11
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da , quale erede di , Parte_1 Persona_11
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso da questo
Tribunale il 29.4.2019, nel procedimento n. 191/2019 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. n. 191/2019 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla estino a suo carico;
Controparte_7
c. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_7
d. condanna la rimborsare a le spese di lite Controparte_7 Parte_1
della presente fase di opposizione, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 259,52 per spese di notifica;
€ 4.642,02 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra CP_10
e le altre due parti costituite.
Nuoro, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 10/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 12.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che l'opponente : Parte_1
o ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di
(il figlio minore ), Controparte_1 Persona_1 [...]
(i figli minori e ), CP_2 Persona_2 Persona_3
(la minore ), (il figlio Controparte_3 Persona_4 Controparte_4 minore , (la figlia maggiorenne Persona_5 CP_5 Per_6
e la figlia , minore all'epoca della notifica) e
[...] Persona_7 CP_6
(la figlia minore ), mentre non risultano attualmente
[...] Persona_8 discendenti di e di : Persona_9 Persona_10
o ha peraltro documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di da Persona_11 parte dei suddetti discendenti (ivi compresi i minori), circostanza che comporta il venir meno della qualità in capo a questi ultimi di litisconsorti necessari nel presente giudizio;
Il Giudice
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1
1. dichiara la contumacia di nonché di , Persona_6 Persona_1 [...]
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , ciascuno in persona dei propri genitori ed esercenti la Persona_7 Persona_8 responsabilità ex art. 320 c.c.;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 823/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), quale successore di (C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_11
), con il patrocinio dell'avv. Sebastiana BUFFONI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata a Nuoro, via Alagon n. 3, presso lo studio C.F._3
del difensore;
attrice-opponente in prosecuzione
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_1
tempore, quale procuratrice generale della Controparte_8
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 con il patrocinio dell'avv. Marco Controparte_9
SARTONI (C.F. ), elettivamente domiciliata a Faenza, via Volta n. C.F._4
5/4, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta in prosecuzione
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_10 C.F._5
PIGNATELLI (C.F. e dell'avv. Maria Domenica VENTRICELLI C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliata ad Altamura, via Montanara n. C.F._7
21/A, presso lo studio dei difensori;
(C.F. , in proprio e quale esercente la Controparte_2 C.F._8
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_3
), (C.F. ), in proprio e C.F._9 Controparte_4 C.F._10
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_5
), (C.F. ), in C.F._11 Controparte_1 C.F._12
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_12
) e (C.F. , C.F._13 Persona_1 C.F._14 [...]
(C.F. , (C.F. Persona_9 C.F._15 Controparte_3
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._16
minore (C.F. , (C.F. Persona_4 C.F._17 CP_5
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._18
minore (C.F. , (C.F. (C.F. Persona_7 C.F._19 Persona_10
e, (C.F. ), in proprio e quale C.F._20 CP_6 C.F._21
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_8
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. C.F. Sentenza ex art. 281 sexies - pagina 4 ), tutti contumaci;
C.F._23
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex Parte_1 art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.6.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, preso atto del disconoscimento di tutte le firme apposte nel contratto di mutuo prodotto in allegato al ricorso per ingiunzione (n 191/2019 RAC) e di tutte le ragioni esposte in parte narrativa, tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. ra alla All Reserve Srl e per l'effetto dichiarare nullo e di Persona_11 nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate CP_10 nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.6.2025):
“Pertanto si CHIEDE che venga dichiarata l'originario difetto di legittimazione passiva, nel procedimento, della sig.ra . CP_10
In via subordinata si CHIEDE altresì, per le ragioni già esposte nell'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 116/2019 del 29/04/2019 del Tribunale di Nuoro, di dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo stesso perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con condanna di controparte a spese ed onorari di giudizio”. Nell'interesse della (rassegnate nella comparsa di risposta e Controparte_7 confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.6.2025):
“ reitera l'istanza ivi nuovamente formulata per rimessione della causa in istruttoria ai fini della verificazione giudiziale delle firme oggetto di disconoscimento, mediante CTU grafologica da eseguirsi sulla scorta delle scritture di comparazione individuabili nel documento di identità allegato al doc. 2 della comparsa di costituzione e delle sottoscrizioni rilasciate dalla
alle Autorità comunali per il rilascio del documento di identità in corso Per_11 di validità alla data del finanziamento;
in subordine, insiste rispettosamente per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in note del 26/03/2025”. (Di seguito si trascrivono le note del 26.3.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte e dichiarare definitivamente
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 22.2.2019 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha chiesto decreto ingiuntivo di 16.203,42 euro – Controparte_7
oltre agli “interessi legali sulla somma capitale, dalla data ultima riportata in estratto
conto fino al saldo effettivo, oltre ancora le spese legali - ivi comprese quella forfettarie
in misura del 15% o nella diversa misura che il giudice andrà a stabilire, nonché i
compensi per il presente procedimento, IVA se ed in quanto dovuta, CPA e successive
occorrende tutte, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito” – a carico di
, esponendo quanto segue: Persona_11
a. il credito de quo derivava dal contratto di mutuo stipulato (il 29.8.2001) dalla con la dell'importo di lire 9.000.000, da rimborsare Per_11 Controparte_11
alle scadenze previste nel piano di ammortamento e secondo le modalità pattuite nell'accordo;
b. la mutuataria si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte, maturando l'esposizione debitoria oggetto della domanda monitoria;
c. in seguito a diverse operazioni di cessione in blocco, il credito oggetto di causa era stato infine acquistato dalla Controparte_12
la quale aveva poi conferito a essa ricorrente
[...]
la procura generale per il suo recupero;
d. nonostante i numerosi solleciti ricevuti, la debitrice non aveva provveduto al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso il 29.4.2019, nel procedimento n. 191/2019 RAC, dell'importo di 16.203,42 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate “in € 540,00 per
compensi e in € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli
importi imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 28.5.2019
ad , la quale, con atto di citazione in opposizione, notificato via PEC il Persona_11
7.7.2019, nel domandare la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della convenuta, in particolare:
a. ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti nel contratto di mutuo oggetto di causa
(di cui non aveva pagato nemmeno una rata), mai apposte da essa opponente perché, già all'epoca della stipulazione, era stata dichiarata cieca assoluta ed impossibilitata alla firma – né la pattuizione de qua recava menzione degli incombenti previsti dalla legge in tali ipotesi (art. 4 della Legge n. 18/1975, art. 4
del D.P.R. 445/2000) – sia in quanto affetta da ulteriori patologie che le impedivano di essere trasportata altrove, con conseguente impossibilità che dalla sua residenza di si fosse recata a Cagliari, città peraltro mai visitata in tutta Per_13
la sua vita;
b. ha sostenuto che la convenuta non aveva comunque fornito prova idonea del credito, poiché:
i. non era stato prodotto l'estratto conto bancario avente le caratteristiche
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 previste dall'art. 50 T.U.B.;
ii. l'importo di 9.900.000 lire oggetto del contratto era stato elargito ad
[...]
, con cui essa opponente non aveva alcuna relazione;
Persona_14
iii. il ricorso monitorio era comunque indeterminato quanto al rapporto di valuta giustificante l'erogazione della somma;
iv. nonostante nel contratto fosse presente il riferimento all'attivazione di una linea di credito revolving, a essa opponente non era mai stata consegnata alcuna carta.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 18.10.2019, la a chiesto Controparte_7
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa – contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da , in particolare: Persona_11
a. il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento – in ordine a cui formulava comunque istanza di verificazione giudiziale – era pretestuoso e dilatorio, poiché:
i. al momento della stipulazione l'attrice era stata identificata con carta d'identità n. rilasciata dal Comune di il 16.10.2000 ed Numero_1 Per_13
in corso di validità sino al 15.10.2003, documento privo di qualsivoglia attestazione dell'impossibilità di firmare da parte della , bensì Per_11
recante la sottoscrizione di quest'ultima, compatibile con quelle apposte al contratto;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 ii. la certificazione ASL era relativa unicamente allo stato di cecità, non già
all'impossibilità di firmare atti negoziali privatistici;
iii. la suddetta impossibilità era invece attestata unicamente dalla carta d'identità rilasciata successivamente alla stipulazione;
iv. anche l'accertamento dell'impossibilità di essere trasportata era relativo ad un periodo successivo alla pattuizione;
v. l'opponente non aveva mai sporto denuncia-querela dinanzi alle Autorità
competenti, nonostante i solleciti di pagamento ricevuti e la notifica del provvedimento monitorio;
b. essa convenuta aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a fornire prova del credito oggetto di causa, il quale era quindi certo, liquido ed esigibile.
5. In seguito all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria - nonché alle udienze cartolari del 27.2.2020 e del 16.6.2020, nelle quali, rispettivamente, la parte opponente ha dichiarato di proporre querela di falso avverso la firma attribuita ad nel Persona_11
documento d'identità versato dalla convenuta a corredo della sua comparsa di risposta e il giudice ha interpellato quest'ultima sulla volontà di avvalersi del predetto documento –
nell'udienza cartolare del 19.11.2020 (anche in considerazione della risposta positiva dell'opposta al suddetto interpello) il giudice ha assegnato i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
6. Dopo che, con ordinanza pronunciata il 21.2.2022, il giudice aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla capacità di firmare di , nell'udienza del Persona_11
19.4.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 medesima opponente (in data 14.4.2020), ritualmente comunicato dal suo difensore.
7. In seguito al deposito (in data 3.6.2022) del ricorso ex art. 302 c.p.c., ha Parte_1
chiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio, sostenendo:
a. di essere figlia di , analogamente a , Persona_11 CP_10 CP_13
, e;
[...] CP_14 CP_15
b. le tre germane da ultimo citate avevano rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della madre;
c. di insistere nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dalla defunta
[...]
. Per_11
8. Con comparsa di risposta, depositata il 14.12.2022, : CP_10
a. in via principale, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, rappresentando di avere rinunciato all'eredità della madre con atto del 18.10.2022 Persona_11
(registrato a Bari il 25.10.2022), dinanzi al Notaio, dott. Persona_15
b. in subordine, ha insistito nelle argomentazioni articolate dall'originaria opponente nei suoi scritti difensivi.
9. Con ordinanza pronunciata il 24.1.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2023) il giudice – previamente rilevando l'assenza di prova relativamente alla rinuncia all'eredità da parte di , nonché la superfluità ai fini della CP_10
decisione della consulenza tecnica d'ufficio grafologica – ha fissato l'udienza del
22.6.2023 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita al 26.9.2023).
10. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 11. Dopo aver assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione
(provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 27.9.2023), con ordinanza pronunciata il
17.1.2024 il giudice ha rimesso quest'ultima sul ruolo, in ragione del potenziale difetto d'integrità del contraddittorio derivante dall'eventuale presenza di discendenti delle figlie di , le quali avevano rinunciato all'eredità della madre, invitando le parti a Persona_11
produrre i relativi certificati di famiglia.
12. In seguito alla produzione della documentazione anagrafica menzionata nel punto che precede, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di , e . Controparte_13 CP_14 CP_15
13. Nell'udienza del 21.11.2024 il giudice:
a. ha dichiarato la contumacia dei discendenti di ( Controparte_13 [...]
, e ), CP_1 Persona_9 Controparte_2 CP_14
( e ) e di (
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_15 CP_5
e , tutti rinuncianti all'eredità della
[...] Persona_10 CP_6
nonna ; Persona_11
b. ha invitato le parti a produrre i certificati di famiglia di , Controparte_1
, , , Persona_9 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e sul rilievo
[...] CP_5 Persona_10 CP_6
dell'operatività all'infinto dell'istituto della rappresentazione;
c. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti dei soggetti menzionati nel punto che precede;
d. ha rinviato all'udienza del 10.4.2025 (la quale è stata poi a sua volta rinviata, in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 ragione dell'astensione degli avvocati del foro di Nuoro, proclamata dalla relativa assemblea in data 7.3.2025) per la verifica del contraddittorio, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
14. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.:
a. la parte opponente ha rappresentato di avere provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti dei soggetti menzionati nel puto 14-b che precede;
b. tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
c. previo rilievo della corretta integrazione del contraddittorio, nonché della successiva rinuncia all'eredità di tutti i soggetti da ultimo convenuti in giudizio, in data odierna il giudice ha dichiarato la contumacia di questi ultimi, pronunciando la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
15. Occorre osservare, in via pregiudiziale, che il contraddittorio risulta correttamente integrato, poiché, come emerge chiaramente dall'espositiva sintetizzata nei punti 12-13-
14-15 che precedono e dalla documentazione versata in atti (certificati di famiglia e atti di rinuncia all'eredità), fatta eccezione per , tutte le altre figlie dell'originaria Parte_1
opponente (deceduta in corso di causa, in data 14.4.2020) e i loro Persona_11
discendenti hanno rinunciato all'eredità di quest'ultima, non acquisendo mai la qualità di successori di quest'ultima (stante l'efficacia ex tunc della rinuncia ai sensi dell'art. 521,
comma 1, c.c.) e, conseguentemente, di litisconsorti necessari nel presente giudizio.
16. L'opposizione proposta da , quale erede di ex art. 110 Parte_1 Persona_11
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 c.p.c., deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
16.1 Ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.c., “Colui contro il quale è prodotta una scrittura
privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o
la propria sottoscrizione”, mentre nel successivo art. 216, comma 1, c.p.c. si legge che
“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la
verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le
scritture che possono servire di comparazione”.
16.2 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istanza di
verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come
quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del
documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione
processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022; Sez. L, Sentenza n. 16383 del 04/07/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 8272 del 24/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13258 del 06/06/2006; Sez. L,
Sentenza n. 13611 del 17/09/2002; Sez. 3, Sentenza n. 12976 del 23/10/2001; Sez. 1,
Sentenza n. 6613 del 11/06/1991)” (Cass. n. 17143/2025, n. 7378/2025).
È stato inoltre chiarito che, in ipotesi formulazione (espressa o implicita) dell'istanza di verificazione, “il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza
tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura medesima, qualora possa
desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre
scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte e ritualmente acquisite al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 processo (cfr., e multis, Cass. n. 25508 del 2021; Cass. n. 12695 del 2008)” (Cass. n.
25495/2024), nonché come, qualora sia stato disposto l'accertamento peritale, il giudice abbia “il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro
elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova
testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di
accertamento della verità, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere
risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali
ad esempio la condotta delle parti (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 16383 del 4/7/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/5/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008; Sez.
3, Sentenza n. 13258 del 6/6/2006)”.
Non si trascura, infine, l'insegnamento secondo cui “è censurabile l'operato del
giudice di merito che ha ritenuto la non autenticità del documento, ritenuto rilevante e
disconosciuto dalla controparte processuale e di cui sia stata chiesta la verificazione,
senza disporre un'attività istruttoria ad hoc, sulla base di quanto disposto dagli artt.
216 cod.proc. civ. e ss., ma desumendola attraverso le allegazioni processuali delle
parti acquisite all'infuori di un regolare procedimento di verificazione, quali la
comparazione tra la sottoscrizione dell'agente apposta al modulo "Combinazione A"
prodotto dall'assicurato, rispetto a quella apposta dallo stesso agente nei CP_16
moduli precedenti, nonché la mancata apposizione del timbro del medesimo. Sono
queste, difatti, tutte attività valutative che il giudice avrebbe dovuto riservare all'esito
del subprocedimento di verificazione della originalità della scrittura privata, non
potendosi modificare l'ordine logico delle questioni da trattare una volta riconosciuta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 la rilevanza del documento disconosciuto ai fini del decidere, omettendo quindi la fase
riservata all' accertamento della originalità del documento prodotto quale mezzo di
prova, appositamente regolata nell' art. 116 cod.proc.civ. che, certamente, si pone a
garanzia del giusto processo” (Cass. n. 25508/2021).
16.3 Alla luce delle condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte, deve concludersi che il contratto di finanziamento datato 29.8.2001 non era stato sottoscritto da
[...]
, sui seguenti rilievi. Per_11
a. Riguardo all'osservanza del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e della salvaguardia del diritto di difesa delle parti, occorre evidenziare che:
i. in seguito al disconoscimento delle firme apposte al documento sopra menzionato – effettuato da nell'atto di citazione in Persona_11
opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di causa – nella sua comparsa di risposta la ha immediatamente formulato Controparte_7
l'istanza di verificazione della scrittura;
ii. nell'udienza cartolare del 19.11.2020 – preceduta dalle udienze del
27.2.2020 e del 16.6.2020, ove l'opposta aveva insistito nell'istanza di verificazione, mentre l'opponente aveva manifestato la volontà di proporre querela di falso in relazione al documento d'identità prodotto dalla medesima convenuta a corredo della sua comparsa di risposta (doc. 2) – il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c., “riservando alla successiva fase istruttoria le verifiche
sull'autenticità dei documenti”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 iii. da tale provvedimento si evinceva perspicuamente come le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. costituissero la sede ove, a prescindere dalle ulteriori questioni emerse in causa, la parte opposta avrebbe dovuto articolare i mezzi di prova volti a corroborare la fondatezza dell'istanza di verificazione, dimostrando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto de quo, non essendo certo processualmente necessaria alcuna formula sacramentale con la quale il giudice dichiari l'apertura di un sub-procedimento di verificazione, avente pacificamente carattere deformalizzato (analogamente alla querela di falso, la quale, sul piano processuale, si differenzia in ragione della sua proponibilità in ogni stato e grado del processo);
iv. nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta ha infatti insistito unicamente nell'istanza ex art. 216 c.p.c., ivi chiedendo “di
autorizzare il nominando CTU all'estrazione di un saggio grafico del
Sig.ra e ad esaminare e ad estrarre copia delle firme depositate Per_11
dalla stessa avanti alla Pubblica Amministrazione per il rilascio dei
documenti di identità. Per l'effetto, la scrivente difesa rinnova l'istanza di
autorizzazione al deposito analogico dell'originale del documento
disconosciuto, ovvero dell'originale della domanda di finanziamento già
prodotta in copia al doc. 1 del ricorso per ingiunzione, con richiesta di
conservazione presso la Cancelleria secondo modalità che ne garantiscano
l'integrità”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 v. la è stata quindi posta nelle condizioni di Controparte_7
articolare tutti i mezzi di prova ritenuti opportuni al fine di dimostrare la riconducibilità ad delle sottoscrizioni apposte al contratto Persona_11
di finanziamento oggetto di causa.
b. Sul piano dell'evidenza probatoria, gli elementi che inducono a ritenere apocrife le firme ascritte ad – tenuto conto che non è possibile acquisire il Persona_11
saggio grafico dell'originaria attrice, siccome deceduta il 14.4.2020, circostanza comunicata dal difensore di quest'ultima solo con la nota depositata il 12.4.2022,
ossia dopo che il giudice istruttore (ordinanza del 21.2.2022) aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio, vertente peraltro sull'accertamento medico-legale della sua capacità di firmare, anche all'epoca della stipulazione – sono le seguenti:
i. nel verbale compilato all'esito della seduta del 25.5.1998 (doc. 3 atto di citazione), la Commissione di prima istanza “per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo”
dell'A.U.S.L. n. 3 di Nuoro – illeggibile nella parte relativa alla diagnosi –
ha rilevato la vista quale principale disabilità sensoriale da cui era affetta
, certificata come cieca assoluta ai sensi della Legge n. Persona_11
381/1970 (normativa invero relativa all'assistenza ai sordomuti, mentre quella inerente “ai ciechi civili” era all'epoca regolata dalla Legge n.
382/1970);
ii. l'art. 1 di detta (previgente) disciplina prevedeva il diritto alla pensione non reversibile “da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione”, somma aumentata da lire 18.000 a lire 32.000
mensili per i ciechi assoluti, dettato normativo da cui si apprende il contenuto di tale ultima definizione, riguardante evidentemente i soggetti con un residuo visivo inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
iii. siffatta diagnosi trova conferma nel certificato medico datato 15.3.2000
(doc. 6 atto di citazione), in cui il dott. ha attestato Persona_16
come fosse portatrice di diverse infermità, tra cui la Persona_11
“Grave riduzione visus per: Glaucoma cronico avanzato os, Glaucoma
assoluto od.”, le quali determinavano tra l'altro “l'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e la
“necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere
autonomamente gli atti quotidiani della vita”;
iv. è certamente condivisibile, in linea generale, l'affermazione della società
convenuta secondo cui non sussiste un nesso di consequenzialità necessaria tra la cecità assoluta di un determinato soggetto e l'impossibilità di quest'ultimo di firmare atti (non pubblici), laddove, come previsto dalla
Legge n. 18/1975:
o “La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente,
per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di
agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 415 e 416 del codice civile” (art. 1);
o “La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla
persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle
responsabilità connesse” (art. 2, comma 1);
o “Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad
assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o
a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato,
altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che, ai
sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un
atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria,
premettendo ad essa le parole "il testimone". La persona che, ai sensi
del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su
di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole
"partecipante alla redazione dell'atto”;
o “Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la
firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce;
se non può
sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul
documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere. Nei casi
previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con
l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi
dell'articolo 3” (art. 4, comma 1).
v. In proposito, è conforme al dettato normativo l'insegnamento di legittimità
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 secondo cui “la condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a
dedurre l'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso
che, come è stato già ritenuto da questa Corte, le disposizioni di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n. 18 in tema di atti sottoscritti da soggetti
non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo
la quale detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificare la
mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco,
considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone
dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li
riguardino” (Cass. n. 8346/2014, n. 12437/1997).
vi. Nel caso in esame, tuttavia, emergono elementi che, valutati nel loro complesso, consentono di inferire come all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento (29.8.2001), fosse Persona_11
effettivamente impossibilitata a firmare, in particolare:
o il cartellino relativo alla carta d'identità n. rilasciata dal Numero_1
Comune di il 16.10.2000 (ossia circa dieci mesi prima della Per_13
pattuizione) all'originaria opponente, in cui è attestata l'impossibilità de
qua;
o tale documento contrasta palesemente con la corrispondente copia della carta d'identità prodotta dalla corredo della Controparte_7
sua comparsa di risposta (doc. 2), carta d'identità avente il medesimo numero e la stessa data di rilascio indicate nel predetto cartellino,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 tuttavia, recante la sottoscrizione di , documento Persona_11
richiamato nel contratto di finanziamento e che, a dire della convenuta,
la aveva esibito al momento della stipulazione (le cui firme Per_11
appaiono peraltro differenti rispetto a quelle apposte al suddetto documento di riconoscimento, a titolo esemplificativo, in quest'ultimo
Per_1 la prima lettera “A” del nome è scritta in corsivo e risulta decisamente curvata verso destra, mentre in tutte le firme del contratto è
vergata in stampatello e molto più in asse verticale);
o tra i due suddetti documenti l'unico che evidentemente autentico è
quello prodotto dalla parte opponente – in disparte l'indice di attendibilità derivante dal fatto che tale cartellino è stato rilasciato all'opponente nelle more del presente giudizio, in seguito all'accesso agli atti effettuato via PEC presso il Comune di GAVOI
(documentazione depositata nel fascicolo telematico il 23.3.2020) – in quanto:
• nel testo originario dell'art. 3, comma 2, del R.D. 773/1931 si leggeva che “La carta di identità ha la durata di tre anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce”,
durata elevata a cinque anni dalla Legge n. 224/1963 ed a dieci anni dal D.L. 112/2008 (convertito con Legge n. 133/2008), nonché
infine differenziata a seconda dell'età del richiedente dal D.L.
70/2011 (convertito con Legge n. 106/2011);
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 • alla luce di tale evoluzione normativa, al 16.10.2000, data del rilascio della carta d'identità n. da parte del Comune di Numero_1
Gavoi, per tutti gli aventi diritto era vigente il termine quinquennale;
• conformemente alla disciplina ratione temporis applicabile, nel cartellino prodotto dall'opponente si legge “documento valido fino
al 15/10/2005”, mentre nel documento prodotto dall'opposta è
scritto “documento valido fino al 15/10/2003”;
• la carta d'identità versata dalla convenuta reca quindi l'indicazione della durata di tre anni, durata stabilita da una disposizione modificata da circa quarant'anni, circostanza che ingenera forti dubbi sull'autenticità del documento, inducendo a ritenerlo invero oggetto di contraffazione;
o la produzione di documentazione (doc. 5 atto di citazione), in parte risalente al periodo precedente la pattuizione, nella quale la Per_11
aveva dichiarato di essere impossibilitata a firmare, con contestuale sottoscrizione di due testimoni, ossia la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 114/1977 (27.1.1999) al fine di percepire dall' l'emolumento assistenziale per la sua condizione di cieca CP_17
assoluta, con contestuale delega alla figlia (attrice in Parte_1
prosecuzione) di riscuotere detto beneficio, nonché l'ulteriore delega a quest'ultima per la riscossione della pensione (28.1.1999);
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 o in questo quadro si inserisce l'accertata difficoltà a deambulare della
, appalesandosi inverosimile che quest'ultima avesse Per_11
delegato la figlia per il ritiro della pensione, recandosi Parte_1
invece da a Cagliari per la stipulazione di un contratto di Per_13
finanziamento avente ad oggetto l'erogazione dell'importo di lire
9.900.000 “a favore del dealer convenzionato
[...]
(C.F. , all'epoca corrente Controparte_18 C.F._24
in Cagliari (CA), via Maddalena n. 42 – 09124”, soggetto nei cui confronti la convenuta non ha neppure dedotto prova orale, al fine di accertare la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la finanziata.
c. Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendosi recisamente escludere che avesse sottoscritto in data 29.8.2001 il contratto di finanziamento Persona_11
oggetto di causa, sono del tutto superflui l'accertamento peritale sollecitato dalla e la querela di falso preannunciata dalla parte opponente Controparte_19
avverso la firma apposta nel documento d'identità prodotto dalla convenuta.
16.4 Poiché non ha mai firmato il contratto de quo, né tantomeno ha Persona_11
ricevuto dalla lcuna somma (erogata ad , Controparte_11 Parte_2
come affermato e documentato dalla medesima convenuta) – con conseguente superfluità della trattazione degli ulteriori motivi di opposizione articolati dalla parte attrice – il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 17. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite del procedimento n.
645/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla debbono Controparte_7
restare a suo carico.
18. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite della presente fase di opposizione, in relazione al rapporto processuale tra e la si Parte_1 Controparte_7
osserva quanto segue:
a. è noto che “In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti,
l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al
rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal
difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel
processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti” (Cass. n.
14532/2016, n. 3396/1997);
b. la suddetta opponente è l'unica figlia di non rinunciante Persona_11
all'eredità di quest'ultima (ivi compresi i discendenti delle altre germane rinuncianti), costituitasi in prosecuzione del giudizio in seguito al decesso dell'originaria attrice e, pertanto, il solo soggetto successore a titolo universale di quest'ultima, con la conseguenza l'attività difensiva delle due fasi (precedente e successiva all'interruzione) deve essere considerata unitariamente;
c. dette spese debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opposta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'integrale accoglimento dell'opposizione e il rigetto della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 domanda di pagamento formulata dalla convenuta;
d. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria,
pari a 16.203,42 euro, oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.):
i. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
ii. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale
(in disparte la manifestazione della volontà di proporre querela di falso,
peraltro del tutto irrilevante ai fini della decisione) la parte opponente non ha depositato documenti, non ha chiesto l'ammissione di prove, né ha dovuto prendere posizione su ulteriori deduzioni assertive e istruttorie della la quale ha depositato la sola seconda memoria Controparte_7
ex art. 183, comma 6 c.p.c., in cui si è limitata ad insistere nell'istanza di verificazione;
iii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale,
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta – in seguito a cui l'opponente ha depositato entrambe le memorie previste dall'art. 190 c.p.c. – e una seconda volta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
19. Riguardo alla posizione di , debbono essere interamente compensate le CP_10
spese di lite nei rapporti processuali con le altre parti costituite, rispettivamente:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 a. con la atteso che, avendo rinunciato all'eredità della Controparte_7
madre , è priva di titolarità dal lato passivo del Persona_11 CP_10
rapporto di finanziamento oggetto di causa (situazione cui non consegue la richiesta estromissione, istituto che trova applicazione nei soli casi previsti dalla legge, ossia dagli artt. 108, 109, 111, comma 3, c.p.c., 1586, comma 2, e 1777,
comma 2, c.c., tra i quali non è ricompresa la fattispecie in esame), né tantomeno la società opposta ha contestato la validità o efficacia della suddetta rinuncia,
limitandosi ad insistere nella domanda formulata avverso l'originaria opponente;
b. con , laddove la rinuncia all'eredità di è stata Parte_1 Persona_11
effettuata il 18.10.2022, ossia dopo la notifica del ricorso in prosecuzione (ritirato dalla convenuta il 9.8.2022), con la conseguenza che, all'epoca di quest'ultima,
era ancora chiamata all'eredità della madre. CP_10
20. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite relative ai rapporti processuali tra le parti costituite e i convenuti rimasti contumaci, sull'assorbente rilievo che, avendo rinunciato all'eredità di e non essendosi costituiti in giudizio, questi ultimi non Persona_11
hanno sostenuto costi processuali, né sono divenuti titolari del diritto di ottenere il rimborso delle spese di lite maturate in relazione all'attività processuale svolta in favore di prima del suo decesso, non essendo successori di quest'ultima. Persona_11
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da , quale erede di , Parte_1 Persona_11
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso da questo
Tribunale il 29.4.2019, nel procedimento n. 191/2019 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. n. 191/2019 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla estino a suo carico;
Controparte_7
c. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_7
d. condanna la rimborsare a le spese di lite Controparte_7 Parte_1
della presente fase di opposizione, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 259,52 per spese di notifica;
€ 4.642,02 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra CP_10
e le altre due parti costituite.
Nuoro, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 823/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27