TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.2870 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo t r a
, nato il [...] a [...] rapp.to e difeso, dagli avv.ti Mario Della Parte_1
Porta e ET CI, giusta procura in atti
OPPONENTE
e
(P. Iva ), con sede legale in Milano, alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed RE AT (C.F. giusta procura in atti C.F._1 C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 479/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data 24/03/2023 in favore della quale cessionaria del credito, per il pagamento Controparte_1 della somma di euro €. 6.119,78 oltre interessi, sul presupposto del mancato versamento di rate di rimborso di un finanziamento. A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva della la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva con comparsa del 21.07.2023 chiedendo in via Controparte_1
preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e in via definitiva e nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del 24/03/2023 emesso dall'adito Tribunale.
Disposta la prima udienza di trattazione, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disponendo la procedura di mediazione che dava esito negativo.
All'uopo parte opponente ha eccepito la irregolarità della partecipazione della controparte al procedimento di mediazione, avvenuta in assenza di procura specifica. Provocato il contraddittorio sulla preliminare questione, all'udienza del 19.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, è opportuno rilevare che la presente controversia è ricompresa tra quelle per le quali l'art. 5 del d.lgs n. 28/2010 prescrive a pena di improcedibilità il preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Come è noto, la disposizione di cui all'art. 5, comma I bis, del D. Lgs. 28 del 2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l' improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza nel primo atto difensivo tempestivamente depositato o rilevata d' ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. L' obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore che nel giudizio di opposizione a D.I. è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale).
In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle controversie attinenti a materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell' art.5, comma 1, d.lgs 28 del 2010, i cui giudizi sono introdotti mediante richiesta di D.I., una volta avviato il relativo giudizio di opposizione e statuito sulla concessione o sospensione del decreto è la parte ad avere in capo a sé l' onere di promuovere il procedimento di mediazione, con la conseguenza che , qualora, la stessa non si attivi in tal senso, alla improcedibilità della domanda giudiziale di cui all' art.5, comma 1 fa seguito la revoca del D.I. medesimo ( CASS.CIVILE SEZ.III, 13.05.2021 N. 12896). Ancora la
Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite 18 settembre 2020: “Nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28 del 2010, art.5, comma 1 bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l' onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta
, ne consegue che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Passando all' esame della fattispecie concreta, va rimarcato in primo luogo che con ordinanza resa all' esito dell'udienza del 03.10.2024, è stato assegnato il termine di 15 giorni previsto dalla legge per procedere al tentativo di mediazione.
L' art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs n. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Tuttavia la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Non è previsto nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Recentemente la Suprema Corte
(Cass. Civile n. 8473/20199) ha riconosciuto la possibilità per la parte non presente personalmente all' incontro di mediazione di delegare un altro soggetto (anche il proprio difensore) purchè munito di procura speciale sostanziale.
Invero la Suprema Corte ha osservato che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore, per questo motivo se si sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Nella fattispecie oggetto di esame, dalle risultanze del verbale di mancata conciliazione del
14.11.2024 depositato in atti, si evince che l'opposta non ha partecipato all'incontro personalmente ma a mezzo delega dell' avv. Michele Costigliola, munito di procura speciale notarile, per come attestato dal Mediatore e per come comprovato dal deposito della stessa in atti. Pertanto la condizione di procedibilità si intende correttamente integrata.
Passando ora al merito dell'opposizione, devono innanzitutto essere disattese le eccezioni relative alla nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Quanto al ricorso, dalla sua lettura è perfettamente evincibile il petitum e la causa petendi posti a fondamento della domanda, tant'è che l'odierno opponente ha preso posizione sui fatti medesimi, senza che alcuna lesione del diritto di difesa si sia verificata in concreto. Quanto poi ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso è stato reso sulla scorta di documentazione
(contratto ed estratto ex art. 50 tub) unanimemente considerata idonea a fondare la prova del credito in fase monitoria. Nel merito, si osserva che la pretesa creditoria fatta valere della trova fondamento nel contratto di finanziamento concluso tra Controparte_2
e la UniCredit, in forza del quale quest'ultima aveva concesso all'attuale Parte_1
opponente un prestito personale da rimborsare in rate mensili di euro 241,09.
L'opponente non ha contestato il contratto né la genuinità delle firme ivi apposte ma ha lamentato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito.
Devono altresì ritenersi provate, in quanto non contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze: 1)1'esistenza del contratto di finanziamento;
2) l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
L'opponente ha poi eccepito che la società creditrice non avrebbe sufficientemente provato la propria legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito vantato.
Ciò che emerge dalla documentazione agli atti è che la UNICREDIT ha ceduto il proprio credito alla pro soluto e in blocco. Controparte_1
La cessione del credito a è avvenuta nell'ambito di una operazione Controparte_1
di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.78 del 03.07.2021.
La cessione del credito e la messa in mora è stata comunicata da Controparte_1 all'opponente anche con raccomandata del 17.02.2022 in atti.
Secondo orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 10200/2021) “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giudici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 204495; Cass. 17.3.2006 n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”.
Non vi sono, pertanto, dubbi in merito alla legittimazione attiva della Controparte_3
comunque, dopo la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale,
[...] ha inoltrato apposita comunicazione all'opponente, in essa specificando anche il codice identificativo del credito: C.F._3
Tale comunicazione costituisce anche atto interruttivo della prescrizione, il cui termine decennale decorre dalla data di scadenza di pagamento dell'ultima rata. E 'infatti pacifico il convincimento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza della prescrizione deve, quindi, essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (v. Cass. n.
17798/2011).
La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che la società creditrice, oggi opposta, nel giudizio monitorio, ha allegato tutta la documentazione contrattuale inerente le intervenute cessioni. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264
c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche. Nel caso di specie, entrambe le cessionarie, non soltanto hanno osservato le forme previste dal TUB trattandosi di cessioni “in blocco”, ma hanno applicato le forme di pubblicità previste dall'art. 1264 cod. civ..
Sul punto, mette conto evidenziare che il debitore, pur avendo ricevuto la notifica delle cessioni, nulla ha mai contestato alla cessionaria del credito e soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha sollevato doglianze relative al quantum della pretesa creditoria, contestando l'usurarietà delle somme richieste e di non aver compreso il contenuto del contratto che andavano a sottoscrivere, malgrado abbia rimborsato già parte delle rate, senza sollevare alcuna eccezione. Tornando alla questione della legittimazione attiva si può agevolmente ritenere che la documentazione sia sufficiente a provare la titolarità attiva della società creditrice. Si ritiene in definitiva idoneamente provata la legittimazione ad agire della
Altrettanto generica e infondata la doglianza relativa alla usurarietà Controparte_1
degli interessi.
Difatti parte opponente eccepisce la nullità delle clausole determinative degli interessi, ma di fatto nulla argomenta, non suffragandola da alcun principio di prova. Non è certamente sufficiente contestare una ipotetica usurarietà senza nulla allegare e specificare in merito ai periodi in cui sarebbe stata superata la soglia anti-usura (l. n. 108/96), ai tassi d'interesse superati;
l'eccezione è priva della produzione dei decreti ministeriali, che stabiliscono, tempo per tempo, i tassi soglia, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei tassi-soglia anti-usura non può essere oggetto di indagine nel presente giudizio. In particolare, va rimarcato che la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Il principio è pacifico in giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Civile n. 2543 del
30.01.2019), la pronuncia di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e, pertanto, la valutazione comparativa del relativo tasso rispetto ai tassi soglia usura non può prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali del dipartimento del Tesoro in cui le predette soglie sono indicate. Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva sia la mancanza di qualsiasi supporto probatorio al fine di dimostrare l'usurarietà dei tassi di interessi, così come lamentata da parte opponente, sia l'assenza di usurarietà nel contratto di finanziamento oggetto di causa sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi sia per quanto riguarda gli interessi di mora: il tasso soglia previsto per la categoria dei prestiti personali al tempo della conclusione del contratto di finanziamento era pari alla percentuale annua del 15,96%.
Ne deriva che sia il Tan che il Taeg indicati in contratto sono ben al di sotto del limite soglia.
Nel merito, le generiche contestazioni sul quantum relativamente agli interessi di mora richiesti e al tasso di interesse applicato non inficiano le ragioni creditorie della convenuta opposta, supportate dal contratto di finanziamento nel quale sono specificati il capitale erogato, il numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati (TAN e
TAEG). La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Pertanto, stante la fondatezza delle ragioni creditorie della Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data
24/03/2023;
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della della Controparte_1
somma di euro 3.560,00, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssaAurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.2870 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo t r a
, nato il [...] a [...] rapp.to e difeso, dagli avv.ti Mario Della Parte_1
Porta e ET CI, giusta procura in atti
OPPONENTE
e
(P. Iva ), con sede legale in Milano, alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed RE AT (C.F. giusta procura in atti C.F._1 C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 479/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data 24/03/2023 in favore della quale cessionaria del credito, per il pagamento Controparte_1 della somma di euro €. 6.119,78 oltre interessi, sul presupposto del mancato versamento di rate di rimborso di un finanziamento. A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva della la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva con comparsa del 21.07.2023 chiedendo in via Controparte_1
preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e in via definitiva e nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del 24/03/2023 emesso dall'adito Tribunale.
Disposta la prima udienza di trattazione, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disponendo la procedura di mediazione che dava esito negativo.
All'uopo parte opponente ha eccepito la irregolarità della partecipazione della controparte al procedimento di mediazione, avvenuta in assenza di procura specifica. Provocato il contraddittorio sulla preliminare questione, all'udienza del 19.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, è opportuno rilevare che la presente controversia è ricompresa tra quelle per le quali l'art. 5 del d.lgs n. 28/2010 prescrive a pena di improcedibilità il preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Come è noto, la disposizione di cui all'art. 5, comma I bis, del D. Lgs. 28 del 2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l' improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza nel primo atto difensivo tempestivamente depositato o rilevata d' ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. L' obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore che nel giudizio di opposizione a D.I. è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale).
In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle controversie attinenti a materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell' art.5, comma 1, d.lgs 28 del 2010, i cui giudizi sono introdotti mediante richiesta di D.I., una volta avviato il relativo giudizio di opposizione e statuito sulla concessione o sospensione del decreto è la parte ad avere in capo a sé l' onere di promuovere il procedimento di mediazione, con la conseguenza che , qualora, la stessa non si attivi in tal senso, alla improcedibilità della domanda giudiziale di cui all' art.5, comma 1 fa seguito la revoca del D.I. medesimo ( CASS.CIVILE SEZ.III, 13.05.2021 N. 12896). Ancora la
Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite 18 settembre 2020: “Nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28 del 2010, art.5, comma 1 bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l' onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta
, ne consegue che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Passando all' esame della fattispecie concreta, va rimarcato in primo luogo che con ordinanza resa all' esito dell'udienza del 03.10.2024, è stato assegnato il termine di 15 giorni previsto dalla legge per procedere al tentativo di mediazione.
L' art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs n. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Tuttavia la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Non è previsto nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Recentemente la Suprema Corte
(Cass. Civile n. 8473/20199) ha riconosciuto la possibilità per la parte non presente personalmente all' incontro di mediazione di delegare un altro soggetto (anche il proprio difensore) purchè munito di procura speciale sostanziale.
Invero la Suprema Corte ha osservato che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore, per questo motivo se si sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Nella fattispecie oggetto di esame, dalle risultanze del verbale di mancata conciliazione del
14.11.2024 depositato in atti, si evince che l'opposta non ha partecipato all'incontro personalmente ma a mezzo delega dell' avv. Michele Costigliola, munito di procura speciale notarile, per come attestato dal Mediatore e per come comprovato dal deposito della stessa in atti. Pertanto la condizione di procedibilità si intende correttamente integrata.
Passando ora al merito dell'opposizione, devono innanzitutto essere disattese le eccezioni relative alla nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Quanto al ricorso, dalla sua lettura è perfettamente evincibile il petitum e la causa petendi posti a fondamento della domanda, tant'è che l'odierno opponente ha preso posizione sui fatti medesimi, senza che alcuna lesione del diritto di difesa si sia verificata in concreto. Quanto poi ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso è stato reso sulla scorta di documentazione
(contratto ed estratto ex art. 50 tub) unanimemente considerata idonea a fondare la prova del credito in fase monitoria. Nel merito, si osserva che la pretesa creditoria fatta valere della trova fondamento nel contratto di finanziamento concluso tra Controparte_2
e la UniCredit, in forza del quale quest'ultima aveva concesso all'attuale Parte_1
opponente un prestito personale da rimborsare in rate mensili di euro 241,09.
L'opponente non ha contestato il contratto né la genuinità delle firme ivi apposte ma ha lamentato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito.
Devono altresì ritenersi provate, in quanto non contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze: 1)1'esistenza del contratto di finanziamento;
2) l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
L'opponente ha poi eccepito che la società creditrice non avrebbe sufficientemente provato la propria legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito vantato.
Ciò che emerge dalla documentazione agli atti è che la UNICREDIT ha ceduto il proprio credito alla pro soluto e in blocco. Controparte_1
La cessione del credito a è avvenuta nell'ambito di una operazione Controparte_1
di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.78 del 03.07.2021.
La cessione del credito e la messa in mora è stata comunicata da Controparte_1 all'opponente anche con raccomandata del 17.02.2022 in atti.
Secondo orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 10200/2021) “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giudici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 204495; Cass. 17.3.2006 n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”.
Non vi sono, pertanto, dubbi in merito alla legittimazione attiva della Controparte_3
comunque, dopo la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale,
[...] ha inoltrato apposita comunicazione all'opponente, in essa specificando anche il codice identificativo del credito: C.F._3
Tale comunicazione costituisce anche atto interruttivo della prescrizione, il cui termine decennale decorre dalla data di scadenza di pagamento dell'ultima rata. E 'infatti pacifico il convincimento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza della prescrizione deve, quindi, essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (v. Cass. n.
17798/2011).
La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che la società creditrice, oggi opposta, nel giudizio monitorio, ha allegato tutta la documentazione contrattuale inerente le intervenute cessioni. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264
c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche. Nel caso di specie, entrambe le cessionarie, non soltanto hanno osservato le forme previste dal TUB trattandosi di cessioni “in blocco”, ma hanno applicato le forme di pubblicità previste dall'art. 1264 cod. civ..
Sul punto, mette conto evidenziare che il debitore, pur avendo ricevuto la notifica delle cessioni, nulla ha mai contestato alla cessionaria del credito e soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha sollevato doglianze relative al quantum della pretesa creditoria, contestando l'usurarietà delle somme richieste e di non aver compreso il contenuto del contratto che andavano a sottoscrivere, malgrado abbia rimborsato già parte delle rate, senza sollevare alcuna eccezione. Tornando alla questione della legittimazione attiva si può agevolmente ritenere che la documentazione sia sufficiente a provare la titolarità attiva della società creditrice. Si ritiene in definitiva idoneamente provata la legittimazione ad agire della
Altrettanto generica e infondata la doglianza relativa alla usurarietà Controparte_1
degli interessi.
Difatti parte opponente eccepisce la nullità delle clausole determinative degli interessi, ma di fatto nulla argomenta, non suffragandola da alcun principio di prova. Non è certamente sufficiente contestare una ipotetica usurarietà senza nulla allegare e specificare in merito ai periodi in cui sarebbe stata superata la soglia anti-usura (l. n. 108/96), ai tassi d'interesse superati;
l'eccezione è priva della produzione dei decreti ministeriali, che stabiliscono, tempo per tempo, i tassi soglia, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei tassi-soglia anti-usura non può essere oggetto di indagine nel presente giudizio. In particolare, va rimarcato che la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Il principio è pacifico in giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Civile n. 2543 del
30.01.2019), la pronuncia di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e, pertanto, la valutazione comparativa del relativo tasso rispetto ai tassi soglia usura non può prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali del dipartimento del Tesoro in cui le predette soglie sono indicate. Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva sia la mancanza di qualsiasi supporto probatorio al fine di dimostrare l'usurarietà dei tassi di interessi, così come lamentata da parte opponente, sia l'assenza di usurarietà nel contratto di finanziamento oggetto di causa sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi sia per quanto riguarda gli interessi di mora: il tasso soglia previsto per la categoria dei prestiti personali al tempo della conclusione del contratto di finanziamento era pari alla percentuale annua del 15,96%.
Ne deriva che sia il Tan che il Taeg indicati in contratto sono ben al di sotto del limite soglia.
Nel merito, le generiche contestazioni sul quantum relativamente agli interessi di mora richiesti e al tasso di interesse applicato non inficiano le ragioni creditorie della convenuta opposta, supportate dal contratto di finanziamento nel quale sono specificati il capitale erogato, il numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati (TAN e
TAEG). La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Pertanto, stante la fondatezza delle ragioni creditorie della Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data
24/03/2023;
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della della Controparte_1
somma di euro 3.560,00, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssaAurelia Cuomo