Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. RE Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5753/2024 V.G. promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Berzieri Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Angelotti Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 4 maggio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni precedentemente concordate in data 25 marzo 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato 26 luglio 2024 e , premettendo di essere separati Parte_1 Parte_2 consensualmente in virtù di sentenza (n. 972/2023) emessa da questo Tribunale il 12 luglio 2023 e di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Albania il 7 maggio 2009 alle condizioni concordate attinenti all'affidamento (condiviso) dei figli RE e (nati, rispettivamente, il 30 novembre 2013 e il 19 aprile 2018), alla loro Per_1 collocazione paritaria con residenza paterna, al loro mantenimento, nonché a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparsi in udienza – laddove hanno confermato volontà di non riconciliarsi –, hanno parzialmente modificato il contenuto pagina 1 di 2
Il Pubblico Ministero ha nuovamente espresso parere favorevole.
Con le note ultime depositate il 4 maggio 2025 le parti si sono riportate all'accordo del 25 marzo 2025.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche tenuto conto dell'attribuzione unilaterale dell'assegno unico universale per i figli, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Ishem (Albania), il Parte_1 Parte_2
7 maggio 2009, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui alle note autorizzate depositate il 25 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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