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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1487/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1487/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] (R M) il 2 ottobre Parte_1 C.F._1
1988
e
, C.F. ), nato a [...] (R M) il 15 agosto Parte_2 C.F._2
1988
Entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Mariafrancesca Tedesco, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 3 april e 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Guidonia Montecelio in data 30
[...]
1 giugno 2018 e precisando che dalla loro unione è nato (in data 24 febbraio Per_1
2012), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. resterà a vivere nella casa familiare, sita in Guidonia Parte_2
Montecelio (Rm), Via Luigi Gabelli n. 7/C – int. 6, della quale è proprietario il di lui padre sig. ; la sig.ra , se ne è già allontanata, Parte_3 Parte_1 portando con sé soltanto i propri effetti personali e del minore , avendo Per_1 trasferito il proprio domicilio insieme a quello del figlio, in accordo con l'altro coniuge, presso l'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM) Via Alessandro
Guidoni n. 45 come innanzi detto, in attesa di reperire altro alloggio in locazione per sé e per il figlio minore.
3) In ordine al regime di mantenimento e delle spese straordinarie del figlio minore
: Persona_2
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno per il mantenimento del figlio minore , collocato presso la madre, a Per_1 partire dal mese di aprile 2025, data del deposito del presente ricorso, la somma di
Euro 300,00 (trecento/oo) mensili, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
- Il sig. la sig.ra sono obbligati a partecipare, Parte_4 Parte_1 ciascuno di loro per il 50%, alle spese straordinarie relative al figlio minore , Per_1 secondo le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Tivoli – che le parti dichiarano di conoscere, la cui copia viene dai medesimi sottoscritta e allegata al presente ricorso.
- L'Assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 50% da entrambi i Per_1 genitori, così pure a ciascun coniuge spetteranno le detrazioni fiscali al 50%.
4) In ordine all'affidamento e al collocamento del figlio minore : Per_1
- il medesimo sarà affidato congiuntamente a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e con diritto/dovere di visita Parte_1 paterno.
- Il minore trascorrerà con il padre weekend alternati a weekend che lo stesso trascorrerà con la madre;
di guisa che, durante i weekend in cui sarà con il Per_1 padre, quest'ultimo provvederà a prendere il figlio il venerdì alle ore 19.00 presso
2 l'abitazione materna e lo terrà con sé, sino al sabato sera, provvedendo a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, entro e non oltre le ore 22.00
– compreso il pernotto presso di lui il venerdì notte.
- Durante la settimana, il sig. prenderà e terrà con sé il figlio Parte_2 Per_1 per due pomeriggi a settimana che, in mancanza di accordo tra i genitori, devono intendersi nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola, quando il padre si recherà direttamente presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio a prenderlo e lo terrà con sé e lo ricondurrà presso il domicilio materno alle ore 21.00 - durante il periodo scolastico.
- Viceversa, durante il periodo delle vacanze estive (da giugno a settembre), il padre si recherà presso il domicilio materno a prendere il figlio alle ore 12.00 e lo ricondurrà presso lo stesso domicilio materno alle ore 17.00.
- Ambedue i genitori si impegnano, nei giorni di permanenza del figlio presso di loro, a far svolgere al medesimo le eventuali attività ludico/sportive, ove previste – resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
- Resta inteso che i sig.ri e potranno, di comune Parte_1 Parte_2 accordo, modificare tale regime, comunque previo preavviso di almeno due giorni e tenuto conto delle esigenze di salute, scolastiche e sportive del minore, nonché delle esigenze lavorative di ambedue i genitori.
- Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno quindici giorni, anche frazionati, che il padre dovrà comunicare preventivamente alla madre, entro il mese di giugno di ciascun anno.
- Il padre, inoltre, durante il periodo di vacanze estivo, potrà prendere e tenere con sé il figlio minore per un'altra settimana, oltre ai quindici giorni sopra Per_1 indicati, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno dieci giorni.
- Il minore , durante tale periodo di vacanze estive, trascorrerà almeno Per_1 quindici giorni, anche non continuativi, con la madre, durante i quali rimane sospeso il diritto/dovere di visita paterno;
la madre dovrà comunicare al padre, preventivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, i giorni in cui il figlio sarà con la medesima in vacanza.
- Per quanto concerne le festività natalizie, il minore le trascorrerà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore nel modo che segue: dalla chiusura della scuola sino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Per l'anno in corso (2025), il minore resterà con la madre dalla chiusura della
3 scuola sino al 29 dicembre, e con il padre dal 30 dicembre al 6 gennaio - salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che i genitori dovranno tener conto delle chiusure aziendali disposte dai rispettivi datori di lavoro e, pertanto, si accorderanno tenuto conto delle esigenze dettate da tali chiusure.
- Per le festività Pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, il minore le trascorrerà, ad anni alterni, con la madre e con il padre, a partire dal
2025 con il padre.
- Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), il minore le trascorrerà alternandole, in modo tale che, se il medesimo avrà trascorso con la madre il 25 aprile, trascorrerà con il padre il 1° maggio, e così a seguire.
- Il minore trascorrerà la giornata del compleanno del genitore, ove possibile, insieme al genitore che compie gli anni, ove tale giornata non corrisponda con il periodo che il figlio deve stare con l'altro genitore, in virtù del principio dell'alternanza. - Il giorno del compleanno del figlio minore sarà trascorso Per_1 dal medesimo con il padre e con la madre, ad anni alterni.
- Resta inteso che, in occasione di particolari ricorrenze e/o cerimonie nell'ambito delle rispettive famiglie della sig.ra e del sig. , il Parte_1 Parte_2 minore vi parteciperà, indipendentemente dal genitore presso cui il minore è Per_1 collocato in quel particolare giorni, con possibilità di recupero dei giorni da parte dell'altro genitore, con cui il minore avrebbe dovuto trascorrere tali giorni.
- Entrambi i genitori si impegnano affinché il minore , durante il tempo di Per_1 permanenza presso ciascuno di loro, abbia la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione e, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
5) Entrambi i coniugi, sin d'ora e per il futuro, danno il loro reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione che sarà necessaria per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, ovvero della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, al minore e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. Per_1
6) Quanto al conto corrente comune di ambedue i coniugi, i sig.ri Parte_1
e si impegnano a chiuderlo entro e non oltre il mese di Agosto 2025. Parte_2
4 7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4
i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio in data 30 giugno 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2018, Atto N. 4,
Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG ES LU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1487/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] (R M) il 2 ottobre Parte_1 C.F._1
1988
e
, C.F. ), nato a [...] (R M) il 15 agosto Parte_2 C.F._2
1988
Entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Mariafrancesca Tedesco, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 3 april e 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Guidonia Montecelio in data 30
[...]
1 giugno 2018 e precisando che dalla loro unione è nato (in data 24 febbraio Per_1
2012), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. resterà a vivere nella casa familiare, sita in Guidonia Parte_2
Montecelio (Rm), Via Luigi Gabelli n. 7/C – int. 6, della quale è proprietario il di lui padre sig. ; la sig.ra , se ne è già allontanata, Parte_3 Parte_1 portando con sé soltanto i propri effetti personali e del minore , avendo Per_1 trasferito il proprio domicilio insieme a quello del figlio, in accordo con l'altro coniuge, presso l'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM) Via Alessandro
Guidoni n. 45 come innanzi detto, in attesa di reperire altro alloggio in locazione per sé e per il figlio minore.
3) In ordine al regime di mantenimento e delle spese straordinarie del figlio minore
: Persona_2
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno per il mantenimento del figlio minore , collocato presso la madre, a Per_1 partire dal mese di aprile 2025, data del deposito del presente ricorso, la somma di
Euro 300,00 (trecento/oo) mensili, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
- Il sig. la sig.ra sono obbligati a partecipare, Parte_4 Parte_1 ciascuno di loro per il 50%, alle spese straordinarie relative al figlio minore , Per_1 secondo le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Tivoli – che le parti dichiarano di conoscere, la cui copia viene dai medesimi sottoscritta e allegata al presente ricorso.
- L'Assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 50% da entrambi i Per_1 genitori, così pure a ciascun coniuge spetteranno le detrazioni fiscali al 50%.
4) In ordine all'affidamento e al collocamento del figlio minore : Per_1
- il medesimo sarà affidato congiuntamente a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e con diritto/dovere di visita Parte_1 paterno.
- Il minore trascorrerà con il padre weekend alternati a weekend che lo stesso trascorrerà con la madre;
di guisa che, durante i weekend in cui sarà con il Per_1 padre, quest'ultimo provvederà a prendere il figlio il venerdì alle ore 19.00 presso
2 l'abitazione materna e lo terrà con sé, sino al sabato sera, provvedendo a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, entro e non oltre le ore 22.00
– compreso il pernotto presso di lui il venerdì notte.
- Durante la settimana, il sig. prenderà e terrà con sé il figlio Parte_2 Per_1 per due pomeriggi a settimana che, in mancanza di accordo tra i genitori, devono intendersi nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola, quando il padre si recherà direttamente presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio a prenderlo e lo terrà con sé e lo ricondurrà presso il domicilio materno alle ore 21.00 - durante il periodo scolastico.
- Viceversa, durante il periodo delle vacanze estive (da giugno a settembre), il padre si recherà presso il domicilio materno a prendere il figlio alle ore 12.00 e lo ricondurrà presso lo stesso domicilio materno alle ore 17.00.
- Ambedue i genitori si impegnano, nei giorni di permanenza del figlio presso di loro, a far svolgere al medesimo le eventuali attività ludico/sportive, ove previste – resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
- Resta inteso che i sig.ri e potranno, di comune Parte_1 Parte_2 accordo, modificare tale regime, comunque previo preavviso di almeno due giorni e tenuto conto delle esigenze di salute, scolastiche e sportive del minore, nonché delle esigenze lavorative di ambedue i genitori.
- Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno quindici giorni, anche frazionati, che il padre dovrà comunicare preventivamente alla madre, entro il mese di giugno di ciascun anno.
- Il padre, inoltre, durante il periodo di vacanze estivo, potrà prendere e tenere con sé il figlio minore per un'altra settimana, oltre ai quindici giorni sopra Per_1 indicati, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno dieci giorni.
- Il minore , durante tale periodo di vacanze estive, trascorrerà almeno Per_1 quindici giorni, anche non continuativi, con la madre, durante i quali rimane sospeso il diritto/dovere di visita paterno;
la madre dovrà comunicare al padre, preventivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, i giorni in cui il figlio sarà con la medesima in vacanza.
- Per quanto concerne le festività natalizie, il minore le trascorrerà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore nel modo che segue: dalla chiusura della scuola sino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Per l'anno in corso (2025), il minore resterà con la madre dalla chiusura della
3 scuola sino al 29 dicembre, e con il padre dal 30 dicembre al 6 gennaio - salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che i genitori dovranno tener conto delle chiusure aziendali disposte dai rispettivi datori di lavoro e, pertanto, si accorderanno tenuto conto delle esigenze dettate da tali chiusure.
- Per le festività Pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, il minore le trascorrerà, ad anni alterni, con la madre e con il padre, a partire dal
2025 con il padre.
- Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), il minore le trascorrerà alternandole, in modo tale che, se il medesimo avrà trascorso con la madre il 25 aprile, trascorrerà con il padre il 1° maggio, e così a seguire.
- Il minore trascorrerà la giornata del compleanno del genitore, ove possibile, insieme al genitore che compie gli anni, ove tale giornata non corrisponda con il periodo che il figlio deve stare con l'altro genitore, in virtù del principio dell'alternanza. - Il giorno del compleanno del figlio minore sarà trascorso Per_1 dal medesimo con il padre e con la madre, ad anni alterni.
- Resta inteso che, in occasione di particolari ricorrenze e/o cerimonie nell'ambito delle rispettive famiglie della sig.ra e del sig. , il Parte_1 Parte_2 minore vi parteciperà, indipendentemente dal genitore presso cui il minore è Per_1 collocato in quel particolare giorni, con possibilità di recupero dei giorni da parte dell'altro genitore, con cui il minore avrebbe dovuto trascorrere tali giorni.
- Entrambi i genitori si impegnano affinché il minore , durante il tempo di Per_1 permanenza presso ciascuno di loro, abbia la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione e, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
5) Entrambi i coniugi, sin d'ora e per il futuro, danno il loro reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione che sarà necessaria per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, ovvero della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, al minore e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. Per_1
6) Quanto al conto corrente comune di ambedue i coniugi, i sig.ri Parte_1
e si impegnano a chiuderlo entro e non oltre il mese di Agosto 2025. Parte_2
4 7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4
i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio in data 30 giugno 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2018, Atto N. 4,
Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG ES LU
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