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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 32265/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITA PERSICO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati nel suo studio in Bergamo, via G. Camozzi n. 118;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ARES AYMO MARINGOLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via A. Sangiorgio n. 18;
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
C.F. ), oggi Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. ALFREDO FRANCAVILLA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via
Lamarmora n. 31;
CONVENUTI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale. Morte.
Conclusioni delle parti
e (come da note del 26/8/2025) Parte_1 Parte_2
“La difesa degli attori si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione del 7.09.2023 nonché alle istanze istruttorie così come ricapitolate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 21.03.2024”.
(come da note del 25/8/2025) Controparte_1 “La scrivente difesa, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi, si riporta alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta datata 27 gennaio 2024”.
(come da note del 30/7/2025) Controparte_4
come in atti rappresentata e difesa, letto il provvedimento del G.I. del Controparte_4
24 febbraio 2025, con cui sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., precisa le conclusioni richiamando pedissequamente quelle di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta;
per l'ipotesi di rimessione in istruttoria, e solo ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione della CTU cinematica come richiesta con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
esponendo:
[...]
- che in data 23/7/2022, alle ore 3.00 circa, percorreva, a bordo Persona_1 dell'autovettura di sua proprietà AT BR, targata DG220FW, l'autostrada A4, con direzione di marcia Milano-Venezia;
- che, in prossimità del km 159+212, nel territorio di Trezzo sull'Adda, l'autovettura arrestava improvvisamente la marcia con le luci di posizione accese, a cavallo tra la seconda e la prima corsia;
- che usciva dall'abitacolo al fine di indossare il gilet catarifrangente e di Persona_1 recuperare il triangolo segnaletico ubicato nel baule;
- che, negli istanti successivi, giungeva l'automobile PE KA, targata FN451VV, condotta da
, il quale si avvedeva della presenza dell'autovettura di Persona_2 Persona_1 rallentava ed evitava l'ostacolo passando a sinistra;
- che, poco dopo, giungeva il convoglio veicolare Scania/Lecitrailer, targato GG922WG – XA146NX, condotto da il quale viaggiava in prima corsia e, senza lasciare Controparte_2 alcuna traccia di frenata, urtava con lo spigolo anteriore sinistro la fiancata destra della AT BR, investendo che veniva sbalzato due metri avanti;
Persona_1
- che veniva poi rinvenuto riverso sulla seconda corsia di marcia a Persona_1 distanza di due metri dal punto di collisione, privo di vita;
- che era evidente l'esclusiva responsabilità di per il tragico incidente o, in Controparte_2 subordine, la sua responsabilità concorrente;
- di avere diritto, quali fratelli di al risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari a euro 116.896,00 per ciascuno;
- di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica che corrispondeva ai propri fratelli (in quanto si preoccupava di inviare Persona_1 somme di denaro per “aiuto familiare”, per “spese mediche” e per “mutuo”), in misura pari a euro 195.939,00 per e a euro 182.819,00 per Parte_1 Parte_2 - di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per spese funerarie (euro 2.352,00), spese di cremazione (euro 1.197,52), biglietto aereo per rimpatrio delle ceneri (euro 783,00) e valore ante sinistro del veicolo oggetto di incidente (euro 1.700,00), per complessivi euro 6.032,52.
Pertanto, e chiedevano di condannare la Parte_1 Parte_2
e la al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 315.851,26 in favore di e della somma di euro Parte_1
302.731,26 in favore di oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. Parte_2
1284, commi 1 e 4, c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/11/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale esponeva: Controparte_3
- che, in sede penale, il PM aveva ritenuto assenti profili di colpa generica e/o specifica a carico di;
Controparte_2
- che il GIP aveva condiviso l'impostazione del PM;
- che, quanto al danno non patrimoniale richiesto, era pacifica l'assenza di convivenza, mentre non vi era alcuna allegazione con riguardo alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della relazione affettiva;
- che, quanto al danno patrimoniale, non era provato che inviasse denaro Persona_1 ai familiari;
- che non erano riconoscibili gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., non applicabili in materia di risarcimento da fatto illecito.
Pertanto, la chiedeva di rigettare la domanda attorea o, in subordine, Controparte_3 di contenere l'esposizione risarcitoria nei limiti della quota di responsabilità di e Controparte_2 del danno compiutamente accertato e provato.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/1/2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale esponeva:
[...]
- che la causazione del sinistro era dovuta a un insieme di condotte colpose e negligenti poste in essere da Persona_1
- che il veicolo era regolarmente assicurato con la con conseguenti Controparte_3 obblighi della stessa in virtù della polizza.
Pertanto, la chiedeva di rigettare le domande proposte nei propri confronti o, Controparte_1 in subordine, di determinare il grado di responsabilità nella causazione del sinistro e di condannare la a manlevare integralmente la per ogni Controparte_3 Controparte_1 conseguenza diretta e indiretta del sinistro.
Con ordinanza del 10/4/2024 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con ordinanza del 26/4/2024 veniva disposta prova testimoniale.
Con ordinanza del 28/10/2024 veniva disposta ulteriore prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 24/2/2025 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione. All'udienza del 20/11/2025 le parti si riportavano agli atti e alle conclusioni già formulate e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dagli attori e (fratelli Parte_1 Parte_2 di deceduto a seguito del sinistro per cui è causa) nei confronti dei Persona_1 convenuti (proprietaria del veicolo antagonista), Controparte_1 Controparte_2
(conducente del veicolo antagonista) e oggi Controparte_3 Controparte_4
(assicurazione del veicolo antagonista) è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
[...]
Quanto al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro per cui è causa si evincono dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale di Seriate (all. 5 all'atto di citazione), nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio.
Ed invero, nella relazione di incidente stradale gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sui luoghi hanno descritto la seguente dinamica del sinistro:
- “il giorno 23.07.2022, alle ore 03:00, alla guida dell'autovettura AT Persona_1
BR targata DG220FW (veicolo A) con a bordo in qualità di trasportata anteriore Persona_3 ed in qualità di trasportato posteriore percorreva l'autostrada A/4 con direzione di Persona_4 marcia Milano/Venezia, transitando alla chilometrica 159+000, nel territorio comunale di Trezzo D'Adda (MI)”;
- “il tratto autostradale in disamina risulta pianeggiante rettilineo con quattro corsie di marcia affiancate sulla destra da quella di emergenza ed a tratti piazzole di sosta. Al momento le condizioni climatiche erano buone, la visibilità ridotta per ore notturne e mancanza di illuminazione artificiale, il fondo stradale asciutto e privo di anomalie, mentre il traffico risultava essere regolare”;
- “il predetto conducente, giunto in prossimità del km 159+212, si fermava sulla parte destra seconda corsia di marcia ad occupare parzialmente anche la prima a causa di una problematica del veicolo (successivamente presso l'ospedale di Bergamo, la trasportata riferiva Persona_3 oralmente che l'autovettura si era fermata in quanto aveva terminato il carburante)”;
- “nella circostanza scendeva dall'abitacolo e si posizionava sulla Persona_5 prima corsia di marcia all'altezza dello sportello posteriore destro della propria autovettura. Da tergo sulla seconda corsia di marcia, sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Persona_2
PE KA targato FN451VV (veicolo B) con a bordo il quale avvedendosi Controparte_5 in tempo della turbativa in atto, si spostava verso sinistra sulla terza corsia di marcia, effettuando il sorpasso del veicolo in panne”;
- “tanto quanto iferivano di aver visto n piedi vicino al veicolo ed una Per_2 CP_5 Per_1 seconda persona accanto. Verosimilmente e come poi confermato da passeggero posteriore del veicolo A, sarebbe sceso dal veicolo per la mancanza di carburante e si Persona_4 Per_1 sarebbe diretto dalla parte destra per aprire lo sportello posteriore e chiedere aiuto all'amico per rimuovere il veicolo della carreggiata. Nel frangente anche la passeggera anteriore avrebbe aperto lo sportello nell'atto di scendere dal veicolo”;
- “subito a seguire, sulla prima corsia di marcia viaggiava alla guida del Controparte_2 convoglio veicolare Scania/Lecitrailer targato GG922WG/XA146NX (veicolo C), ad una velocità rilevata di 78 Km/h, detratta la tolleranza di 6 Km/h prevista per legge per la categoria di veicolo. Questi, senza lasciare nessuna traccia di frenata sul manto stradale, urtava con lo spigolo anteriore sinistro contro la fiancata destra del veicolo, investendo nel contempo proiettandolo in Per_1 avanti e poi strappando entrambi gli sportelli dell'autovettura AT BR (Foto 1)”;
- “il punto d'urto tra i due veicoli, caratterizzato dalla presenza di una scalfittura sull'asfalto e successiva scia di detriti vari di frammenti dei veicoli, veniva localizzato a cavallo tra la prima e la seconda corsia di marcia alla chilometrica 159+212 (foto 2)”;
- “sul veicolo industriale venivano rinvenute delle tracce ematiche nella parte anteriore spigolo sinistro del paraurti e sulla borchia in metallo dello pneumatico anteriore sinistro a testimonianza dell'investimento di Foto 3 e 4)”; Per_1
- “a seguito della collisione l'autovettura AT veniva sospinta in avanti, effettuando una rotazione antioraria facendo perno sulla ruota posteriore destra e trovando posizione di quiete sulla terza corsia di marcia in posizione obliqua all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso sinistra (Foto 5), mentre l'autotreno proseguiva la corsa invadendo la seconda corsia di marcia e collidendo successivamente con la propria parte anteriore/laterale sinistra, contro la fiancata destra dell'autovettura PE KA (veicolo B), rientrata dal sorpasso e posizionatasi in seconda corsia. I due veicoli trovavano infine posizione di quiete affiancati tra la corsia di emergenza e la prima corsia (Foto 6)”;
- rinvenuto riverso sulla seconda corsia di marcia, decedeva sul posto Persona_1
(Foto 7). Il dottor del 118 ne constatava il decesso alle ore 03:30 del 23/07/2022”. Per_6
Inoltre, gli agenti della Polizia Stradale hanno rilevato che:
- (conducente veicolo B) e (conducente del convoglio Persona_2 Controparte_2 veicolare C) risultavano negativi agli accertamenti dell'alcolemia con etilometro e venivano accompagnati presso l'ospedale per accertamenti sull'eventuale uso di sostanze Persona_7 stupefacenti. Gli esiti risultavano essere NEGATIVI PER ENTRAMBI”;
- “sul luogo dell'incidente venivano rilevate numerose tracce di frenata, rivelatesi poi non coerenti con lo sviluppo della dinamica e lasciate impresse verosimilmente da veicoli sopraggiunti successivamente all'evento”.
Infine, gli agenti della Polizia Stradale hanno affermato che “ove rimasto in vita, a carico di
[...]
, sarebbe stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 162/4ter Persona_1
– 5° C.d.S. perché in ambito autostradale scendeva dal veicolo fermo in carreggiata senza indossare preventivamente il giubbotto o bretelle autoriflettenti ad alta visibilità”.
Alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale sono state allegate, peraltro, le dichiarazioni dei testi sentiti nell'immediatezza dei fatti.
Per quanto qui di rilievo, il teste ha dichiarato: “percorrevo l'autostrada A4 Persona_2 proveniente da Milano e diretto verso l'uscita di Capriate San Gervasio, transitando sulla seconda corsia di marcia. Giunto poco prima dello svincolo d'uscita di Capriate San Gervasio, notavo sulla carreggiata la presenza di un'autovettura di colore scuro, ferma sulla seconda corsia, con le luci di posizione accese e non molto visibili anche perché il veicolo era messo leggermente obliquo verso destra, non ricordo di aver visto le quattro frecce di emergenza accese. Notavo anche sul lato destro di questa autovettura era presente un uomo fermo in piedi che imbracciava un fagotto”. Inoltre, la teste ha dichiarato: “giunti in corrispondenza dei caselli di Trezzo Controparte_5 sull'Adda e Capriate San Gervasio, ricordo di aver visto sulla 2a corsia di marcia le luci rosse di posizione di una vettura. Giusto il tempo di capire che questa vettura era ferma, ha Persona_2 rallentato e ha evitato l'ostacolo passandolo a sinistra … era posizionata in modo trasversale con la parte ant dx rivolta verso il margine destro. Nei pressi della parte posteriore c'era una persona che stava cercando qualcosa nel baule ed una seconda persona in piedi vicino alla port post dx aperta. Preciso che non era stata ancora urtata da nessun veicolo”.
I testi e sono stati sentiti anche nel corso del presente giudizio e Persona_2 Controparte_5 hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni già rese nell'immediatezza dei fatti.
Più precisamente, all'udienza del 20/11/2024 la teste ha dichiarato (fra l'altro) che Controparte_5
“era buio. Non mi pare ci fosse illuminazione stradale” e che la vettura ferma (cioè quella condotta da non aveva le quattro frecce di emergenza azionate, ma “aveva le luci Persona_1 rosse di posizione accese”.
Inoltre, all'udienza del 20/1/2025, svoltasi dinanzi al Tribunale di Bergamo, ha Persona_2 dichiarato (fra l'altro) che l'autovettura condotta da “si trovava nella Persona_1 seconda corsia di marcia con la parte anteriore della stessa leggermente inclinata verso destra … certamente non erano accese le quattro frecce” e che “il pedone che ho avvistato nell'occasione non indossava alcun elemento catarifrangente”.
Deve poi notarsi che:
- l'assicurazione convenuta ha prodotto in giudizio la richiesta di archiviazione del PM e l'ordinanza di archiviazione del GIP (cfr. all.
2-3 alla comparsa di risposta);
- ad ogni modo, nel nostro ordinamento vige il principio dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile (salva la significativa deroga di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p.), considerato il diverso atteggiarsi, nell'ambito della responsabilità civile, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (cfr. Cass. Civ. 8035/2016 e 4764/2016);
- pertanto, ad eccezione delle ipotesi delineate di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p., compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
Ciò premesso, tenuto conto della relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale e delle dichiarazioni dei testi e il sinistro per cui è causa può essere Persona_2 Controparte_5 verosimilmente ricostruito nel modo seguente:
- stava conducendo la sua AT BR sull'autostrada A4, nella seconda Per_1 Persona_1 corsia, allorquando, essendo terminato il carburante, l'autovettura si arrestava sulla parte destra della seconda corsia, con le luci di posizione accese, occupando parzialmente anche la prima corsia, essendo posizionata in modo leggermente obliquo o trasversale, con la parte anteriore destra rivolta verso il margine destro della strada;
- scendeva dall'abitacolo (senza giubbotto catarifrangente) e si Persona_1 posizionava sulla prima corsia di marcia, all'altezza dello sportello posteriore destro;
- di seguito a nella seconda corsia di marcia viaggiava la PE KA Persona_1 condotta da , il quale, avvedutosi dell'autovettura ferma davanti a lui, riusciva a Persona_2 spostarsi verso sinistra sulla terza corsia di marcia, effettuando il sorpasso dell'autovettura senza colpirla;
- a questo punto, sopraggiungeva nella prima corsia il convoglio veicolare condotto dal convenuto il quale, senza lasciare tracce di frenata sul manto stradale, urtava con lo spigolo Controparte_2 anteriore sinistro contro la fiancata destra del veicolo, investendo nel contempo
[...]
proiettandolo in avanti e poi strappando entrambi gli sportelli dell'autovettura AT Persona_1
BR.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, va ricordato che (per come affermato da Cass. Civ. 5957/2022):
- per un verso, “l'affermazione di responsabilità del conducente dell'automezzo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., non esclude che debba compiersi l'indagine sulla condotta tenuta dal pedone al fine di accertarne un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.”;
- per altro verso, “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ed in particolare, “la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa” (cfr. Cass. Civ. 2173/2016).
Del resto, secondo Cass. Pen. 29277/2019, “il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone …, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima”.
Nel caso di specie, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve anzitutto ritenersi che abbia posto in essere una condotta colposa sotto diversi profili. Persona_1
In primo luogo, che avrebbe dovuto avere contezza della poca benzina Persona_1 rimasta nel serbatorio della sua autovettura, viaggiava nella seconda corsia dell'autostrada, non tenendo conto del fatto che l'autovettura poteva arrestarsi, per come poi effettivamente avvenuto, peraltro in posizione leggermente obliqua o trasversale, a metà della carreggiata, il che ha causato un maggiore pericolo per il traffico veicolare rispetto a quanto sarebbe avvenuto se l'autovettura avesse percorso la prima corsia e si fosse poi fermata nella parte destra della carreggiata, più vicina alla corsia di emergenza. In secondo luogo, per come affermato dai testi e Persona_2 Controparte_5 Persona_1 aveva solo le luci di posizione accese, e non le quattro frecce di emergenza, con conseguente
[...] maggiore difficoltà, per gli utenti della strada, di avvedersi dell'autovettura ferma, considerata anche la visibilità ridotta, in ragione dell'orario notturno e della mancanza di adeguata illuminazione artificiale.
In terzo luogo, per come affermato dal teste , è sceso dalla Persona_2 Persona_1 propria autovettura senza indossare il giubbotto catarifrangente, in violazione dell'art. 162, comma 4ter, d.lgs. 285/1992.
D'altro canto, deve notarsi che il convenuto viaggiava correttamente nella prima Controparte_2 corsia dell'autostrada, ad una velocità (inferiore al limite prescritto) di 78 km/h (cfr. richiesta di archiviazione del PM, p. 2), e non è risultato positivo agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Tuttavia, va altresì osservato che, in base all'art. 141 d.lgs. 285/1992, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2) e, in particolare, il conducente deve regolare la velocità “nelle ore notturne” e “nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause” (comma 3).
Peraltro, l'obbligo di moderare la velocità vale a maggior ragione in autostrada, ove, per come affermato da Cass. Civ. 28948/2024 “è consentita una velocità superiore rispetto ai centri abitati e, in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in condizioni di maggiore pericolosità per gli utenti della strada”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza citata sopra, la presenza dell'autovettura di ferma per incidente sulla sede stradale, imponeva al convenuto Persona_1 di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima Controparte_2 prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile né la presenza di un'autovettura ferma in autostrada, né la presenza del conducente della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa.
Del resto, la possibilità di trovare dinanzi a sé, sulla sede stradale, una vettura ferma per incidente è circostanza certo inusuale ma non assolutamente imprevedibile lungo una qualsiasi strada ed anche lungo un'autostrada.
È, inoltre, una circostanza percepibile con i sensi e della quale si deve esigere la percepibilità, in quanto il conducente di un veicolo deve sempre avere davanti a sé una sufficiente visibilità che gli consenta di evitare eventuali ostacoli, quali i veicoli che lo precedono.
Deve peraltro escludersi che, nel caso di specie, l'autovettura di non Per_1 Persona_1 potesse essere concretamente avvistata dal convenuto , in quanto: Controparte_2
- pur non essendo state accese le quattro frecce di emergenze, erano comunque accese le luci di posizione, il che rendeva in qualche modo visibile l'autovettura di Persona_1
- del resto, il teste , una volta avvistata l'autovettura ferma, è riuscito ad evitarla, Persona_2 spostandosi verso sinistra sulla terza corsia di marcia ed effettuando il sorpasso dell'autovettura ferma;
- non vi è prova, peraltro, del fatto che l'autovettura di non fosse visibile Persona_1 per essere stata coperta dalla PE KA condotta da , e ciò a maggior ragione ove si Persona_2 consideri l'elevata altezza del convoglio veicolare condotto dal convenuto con Controparte_2 conseguente più ampia visibilità della strada.
A fronte della non assoluta imprevedibilità e della percepibilità dell'ostacolo costituito dall'autovettura ferma, il convenuto aveva (anche in ragione dell'orario notturno) Controparte_2
l'onere di moderare la velocità proprio sulla base della prevedibilità del fatto che potessero trovarsi, all'esterno della vettura (perché feriti o in stato confusionale o non in grado di muoversi o addirittura sbalzati sulla sede stradale), alcuni degli occupanti della predetta vettura.
In sintesi, la presenza di una vettura ferma sulla corsia centrale di un'autostrada non può ritenersi circostanza del tutto imprevedibile, né può ritenersi circostanza assolutamente imprevedibile (e quindi atta ad integrare il caso fortuito e ad esimere il conducente del veicolo investitore dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), a fronte dell'esistenza sulla sede stradale della vettura incidentata, la presenza di un pedone in prossimità della vettura stessa.
Del resto, per come precisato da Cass. Pen. 24414/2021, “la rappresentatività del pericolo e la sua prevedibilità vanno rapportate non alla presenza del pedone sulla strada, ma a quella dell'ingombro della carreggiata costituito da un precedente sinistro, situazione quest'ultima frequente e che implica un ostacolo ben più consistente di un corpo umano e, dunque, è più visibile a distanza”.
Dunque, la circostanza che l'investimento sia avvenuto in orario notturno avrebbe dovuto indurre il convenuto a condurre il convoglio veicolare con velocità di marcia inferiore, Controparte_2 adeguata alle condizioni dei luoghi, il che non è avvenuto, per come comprovato dal verificarsi del grave sinistro per cui è causa, peraltro in assenza di tracce di frenata da parte del convenuto
. Controparte_2
Tuttavia, al contempo, deve evidenziarsi che la presenza di un veicolo fermo di notte senza luci di emergenza (ma con le sole luci di posizione), in assenza di segnaletica d'emergenza, induce a ritenere che l'avvistabilità di fosse in concreto notevolmente ridotta, Persona_1 anche considerando che quest'ultimo non indossava il giubbotto catarifrangente.
Deve perciò ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorsuale del convenuto e di con Controparte_2 Persona_1 attribuzione della responsabilità del sinistro in percentuali diverse, e precisamente nella misura del 20% a carico del convenuto e dell'80% a carico di Controparte_2 Persona_1 data la ben maggiore gravità e incisività della condotta tenuta da quest'ultimo.
Ed infatti, ha violato plurime regole cautelari e in particolare ha violato: Persona_1
- le generali regole di prudenza che impongono di non esporsi volontariamente ad un rischio, quale è quello di guidare la propria autovettura, in orario notturno e in condizioni di ridotta visibilità, nella corsia centrale di un'autostrada pur avendo poca benzina, con conseguente elevata probabilità che il veicolo si fermi al centro della carreggiata così da causare pericoli per gli altri utenti della strada;
- le specifiche regole cautelari, previste dal d.lgs. 285/1992, che impongono: a) di attivare, nei casi di emergenza, le c.d. quattro frecce;
b) di non scendere dal veicolo fermo sulla carreggiata senza aver indossato il giubbotto catarifrangente.
Per contro, il convenuto (che viaggiava correttamente nella prima corsia Controparte_2 dell'autostrada e non è risultato positivo agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti) ha violato la sola regola cautelare che imponeva (dato anche l'orario notturno) di moderare la velocità e di conservare il controllo del proprio veicolo, in modo da poter eventualmente arrestarlo per la presenza (non imprevedibile e percepibile, seppur in misura notevolmente ridotta) dell'autovettura ferma e per la conseguente (non imprevedibile) presenza, all'esterno dell'autovettura, di uno dei suoi occupanti.
Così accertata la responsabilità concorrente di e del convenuto Persona_1 CP_2 nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, occorre a questo punto individuare e
[...] determinare i danni risarcibili.
Orbene, in primo luogo, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di occorso a causa del sinistro Persona_1 de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. Cass. Civ. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che ha espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, che deve essere ancorato a criteri obiettivi: “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato
- in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" … Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Civ. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subito dal familiare superstite. Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e dalle altre circostanze sopra indicate.
Sul punto, va ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 26140/2023).
In particolare, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. Civ. 26140/2023).
Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (cfr. Cass. Civ. 10579/2021; nello stesso senso, Cass. Civ. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. Civ. 10579/2021 e 12408/2011).
Per come affermato da Cass. Civ. 37009/2022, le tabelle del Tribunale di Milano (a decorrere dalla versione del giugno 2022) si conformano ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del rapporto parentale, cioè: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. Ne segue che le tabelle milanesi consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da Cass. Civ. 10579/2021.
In applicazione di tali principi, si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, all'ultima edizione (2024) delle nuove tabelle del Tribunale di Milano integrate a punti, ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati da Cass. Civ. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari a euro 3.911,00 e a euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle predette tabelle deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. Civ. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Declinando i predetti principi ai fatti oggetto di causa, deve anzitutto rilevarsi che l'esistenza stessa dello stretto rapporto di parentela tra e gli attori Persona_1 Parte_1
(sorella) e (fratello) fa presumere, secondo l'id quod plerumque
[...] Parte_2 accidit, la sofferenza degli attori, quali familiari superstiti, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Del resto, per come affermato da Cass. Civ. 3767/2018, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Nel caso di specie, i convenuti (pur avendone l'onere) non hanno provato che Persona_1
e gli attori fossero tra loro indifferenti o in odio, dovendo perciò ritenersi che agli attori spetti
[...] il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Deve poi ritenersi (in mancanza di prova del contrario) che, alla data del sinistro (23/7/2022),
[...]
e gli attori non fossero conviventi. Persona_1
Deve infine escludersi una particolare qualità e intensità della relazione affettiva tra
[...]
e gli attori, considerato che: Persona_1
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, a fronte della contestazione dell'assicurazione convenuta in merito alla qualità e intensità della relazione affettiva (cfr. comparsa di risposta, p. 12), gravava sugli attori l'onere di dimostrare la qualità e l'intensità del rapporto, sotto il profilo (ad esempio) delle frequentazioni e dei contatti o della condivisione di festività o ricorrenze;
- nel caso di specie, per contro, gli attori (pur avendone l'onere) non hanno depositato documenti volti a provare quanto sopra, né hanno articolato richieste di prova orale sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito, nonché dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – Tabella integrata per la perdita di “genitore/figli/coniuge/assimilati” e
“fratello/nipote”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Quanto alla sorella di anni 36 al momento dell'evento lesivo (16 punti), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di 24 anni (18 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di un superstite appartenente al nucleo familiare primario (cfr. all. 35 alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. degli attori), ovvero il fratello (14 punti), considerata la mancata Parte_2 prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma (in valori monetari attuali) di euro 81.504,00 (48 punti x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura dell'80%, è pari al 20% del predetto importo, e cioè a euro 16.300,80.
Quanto al fratello di anni 39 al momento dell'evento lesivo (16 punti), Parte_2 considerata l'età della vittima al momento del decesso di 24 anni (18 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di un superstite appartenente al nucleo familiare primario (cfr. all. 35 alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. degli attori), ovvero la sorella (14 punti), considerata la mancata Parte_1 prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma (in valori monetari attuali) di euro 81.504,00 (48 punti x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura dell'80%, è pari al 20% del predetto importo, e cioè a euro 16.300,80.
In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale (euro 16.300,80 per ciascuno degli attori), devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (23/7/2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 23/7/2022 fino alla data della presente sentenza.
Del resto, risulta infondata la richiesta degli attori di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., in quanto:
- la ratio di tale disposizione è costituita dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi infondata - ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio;
- inizialmente, la giurisprudenza ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tale disposizione fosse limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. Cass. Civ. 28409/2018);
- successivamente, è stato affermato che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. Civ. 61/2023; principio ribadito da Cass. Civ. 7677/2025);
- tuttavia, Cass. Civ. 61/2023 e 7677/2025 si riferiscono a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito (e non a ipotesi di responsabilità da fatto illecito);
- ma soprattutto, secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, per cui “uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”;
- secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, l'accertamento dell'applicabilità o meno dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve tenere conto della “natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”; - in questa prospettiva, secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, stabilire se “l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”;
- inoltre, da ultimo, Cass. Civ. 28036/2025 e 21806/2025 hanno escluso l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. all'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale;
- in particolare, in queste pronunce è stato evidenziato, in primo luogo, che “l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” e ciò “vale ad evidenziare, quindi, che l'obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore”;
- secondo queste pronunce, peraltro, “lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - e cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. - e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”;
- tali considerazioni risultano applicabili anche all'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, che pure costituisce un debito di valore, è priva del carattere di liquidità e necessita di liquidazione giudiziale, venendo perciò meno, in tale ipotesi, la ratio posta alla base dell'art. 1284, comma 4, c.c., che (alla luce delle argomentazioni espresse da Cass. Civ. 28036/2025 e 21806/2025) risulta quindi inapplicabile nel caso di specie.
Quanto al chiesto danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, nell'ipotesi in cui i familiari della vittima fossero al momento del sinistro economicamente autosufficienti, non può ritenersi in via presuntiva che la vittima destinasse certamente parte del proprio reddito a mantenere una persona di per sé autosufficiente;
in tal caso, pertanto, non è ammesso il ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c., dovendo il danneggiato allegare e dimostrare in concreto che la vittima elargiva una contribuzione periodica a suo favore (cfr. Cass. Civ. 7272/2012, 24802/2008, 4205/2002 e 11003/2003).
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto documentazione comprovante l'invio di somme di denaro, da parte di in favore di vari soggetti, diversi dagli attori, nel Persona_1 periodo compreso tra febbraio 2022 e luglio 2022 (cfr. all. 16-17-18-19-20-21-22-23-24 all'atto di citazione) e hanno chiesto di provare, attraverso l'escussione del teste che “i Testimone_1 fratelli del signor prima del decesso di quest'ultimo, erano sprovvisti dei documenti di Per_1 riconoscimento e di conti correnti;
i versamenti venivano pertanto indirizzati a persone di fiducia che giravano le già menzionate somme ai signori e Parte_1 Parte_2
(cfr. articolato 20 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
[...]
Con ordinanza del precedente giudice istruttore del 26/4/2024 è stata correttamente negata la prova testimoniale richiesta dagli attori con riguardo al predetto articolato.
Ed effettivamente, esso risulta genericamente formulato, non essendo stati indicati i nominativi dei soggetti “di fiducia” ai quali avrebbe richiesto di girare agli attori le Persona_1 somme di denaro inviate.
Pertanto, anche in caso di risposta positiva al predetto articolato, non vi sarebbe stata la prova del fatto che fossero stati proprio i beneficiari dei versamenti di cui alla citata produzione documentale a girare le somme in questione agli attori e che, dunque, questi ultimi avessero beneficiato dell'invio di somme di denaro da parte di Persona_1
Peraltro, ed in ogni caso, va osservato che la documentazione prodotta attiene al versamento di somme di denaro, da parte di per il solo (breve) periodo compreso tra Persona_1 febbraio 2022 e luglio 2022, non essendovi perciò la prova (richiesta dalla giurisprudenza citata) di una contribuzione “periodica”.
Inoltre, gli attori hanno chiesto di provare, attraverso l'escussione del teste che: Testimone_1
- “il signor mi incaricava, pressoché con cadenza mensile, di eseguire Per_1 Persona_1 trasferimenti di denaro dell'importo di circa € 600,00 mensili in favore dei suoi famigliari domiciliati in Costa d'Avorio” (cfr. articolato 19 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.);
- “il signor mi incaricava con cadenza annuale di eseguire ulteriori Persona_1 trasferimenti di denaro dell'importo di circa € 1.000,00 in favore dei fratelli … destinati all'acquisto dei libri e del corredo scolastico dei nove nipoti del signor (cfr. articolati 21-22 della Per_1 memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.);
- “il signor spediva con cadenza semestrale cibo e indumenti ai propri fratelli e ai nipoti in Per_1
Costa d'Avorio” (cfr. articolato 23 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
Con ordinanza del precedente giudice istruttore del 26/4/2024 è stata correttamente negata la prova testimoniale richiesta dagli attori anche con riguardo ai predetti articolati.
Ed effettivamente, essi risultano genericamente formulati, non essendo stato specificato il periodo temporale nel corso del quale sarebbero stati eseguiti i versamenti e le spedizioni (né i precisi importi che sarebbero stati versati, né la precisa tipologia di cibi o indumenti che sarebbero stati spediti).
Pertanto, anche in caso di risposta positiva ai predetti articolati, non vi sarebbe stata la prova (richiesta dalla giurisprudenza citata) di una stabile e periodica contribuzione, per importi ben determinati o con riguardo a prodotti ben individuati.
Deve perciò escludersi che spetti agli attori il risarcimento del chiesto danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica.
Gli attori hanno poi richiesto il risarcimento delle seguenti ulteriori voci di danno patrimoniale:
- euro 2.352,00 per spese funerarie;
- euro 1.197,52 per spese di cremazione;
- euro 783,00 per acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri;
- euro 1.700,00 per valore ante sinistro del veicolo oggetto di incidente.
Quanto al chiesto rimborso delle spese funerarie (nonché delle connesse spese di cremazione e di acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri), va osservato che:
- “le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione” (cfr. Cass. Civ. 11684/2014);
- nel caso di specie, gli attori hanno documentato le spese in questione mediante produzione delle fatture (emesse rispettivamente in data 6/9/2022 dalla C.S.F. Margherita s.r.l.s. e in data 21/10/2022 dalla AEM Cremona) per spese funerarie e per spese di cremazione (cfr. all. 26-27-28 all'atto di citazione), nonché della ricevuta di acquisto del 12/10/2022 del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri (cfr. all. 30 all'atto di citazione);
- peraltro, tali spese, connesse causalmente al sinistro per cui è causa, non sono state specificatamente contestate né dall'assicurazione convenuta (cfr. comparsa di risposta, p. 12), né dalla convenuta con conseguente diritto degli attori al rimborso delle stesse. Controparte_1
Ad ogni modo, i predetti importi devono essere rivalutati dal giorno dei relativi esborsi e perciò alla data attuale sono pari rispettivamente a euro 2.754,86 (spese funerarie), a euro 1.356,08 (spese di cremazione) e a euro 886,93 (acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri), e cioè a complessivi euro 4.997,87.
Quanto alla somma richiesta in relazione al veicolo oggetto di incidente, deve notarsi che:
- gli attori hanno documentato che tale veicolo era stato acquistato da in Persona_1 data 1/6/2022 (cioè poco più di un mese prima del sinistro) al prezzo di euro 1.700,00 (cfr. all. 30 all'atto di citazione), dovendo perciò ritenersi (in mancanza di prova di ragioni tali da giustificare un aumento o una diminuzione del suo valore nel breve periodo compreso fra il suo acquisto e il sinistro) che anche alla data del sinistro (23/7/2022) il veicolo avesse un valore di euro 1.700,00;
- tale veicolo è stato interamente distrutto a seguito del sinistro per cui è causa (come da fotografie allegate alla relazione di incidente stradale);
- anche tale voce di danno, pure connessa causalmente al sinistro per cui è causa, non è stata specificatamente contestata né dall'assicurazione convenuta (cfr. comparsa di risposta, p. 12), né dalla convenuta con conseguente diritto degli attori al risarcimento di tale Controparte_1 danno.
Peraltro, anche il predetto importo deve essere rivalutato dal giorno del sinistro (23/7/2022) e perciò alla data attuale è pari a euro 2.014,45.
Quindi, tenuto conto del concorso di colpa accertato, spetta agli attori il rimborso del 20% di tali somme, pari a complessivi euro 7.012,32 (euro 4.997,87 + euro 2.014,45); spetta perciò agli attori l'importo di euro 1.402,46, da dividersi in modo uguale fra gli stessi, e dunque l'importo di euro 701,23 ciascuno, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti (nelle rispettive qualità) devono essere condannati:
- al pagamento, in favore dell'attrice della somma di euro 17.002,03 Parte_1
(euro 16.300,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale + euro 701,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre accessori come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 17.002,03 Parte_2
(euro 16.300,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale + euro 701,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre accessori come sopra.
Quanto, invece, alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei Controparte_1 confronti dell'assicurazione convenuta, va rilevato che:
- “la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace” (cfr. Cass. Civ. 9441/2022, più recentemente richiamata da Cass. Civ. 28976/2025, 20564/2024 e 20086/2024);
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c., le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- per giurisprudenza costante, è rilevabile d'ufficio la tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendo il regime di preclusioni inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo (cfr., fra tante, Cass. Civ. 17121/2020);
- l'art. 101, comma 2, c.p.c. (che prevede l'assegnazione di un termine alle parti per interloquire su una questione rilevata d'ufficio), riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di una domanda o di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass. Civ. 11269/2023);
- nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 5/2/2024 per la comparizione delle parti e la convenuta ha proposto la domanda di manleva nei confronti Controparte_1 dell'assicurazione convenuta (soggetta agli stessi oneri della domanda riconvenzionale) con comparsa di risposta depositata in data 31/1/2024;
- dunque, la convenuta ha formulato tale domanda oltre il termine di cui agli Controparte_1 artt. 166-167 c.p.c., con conseguente tardività e inammissibilità della stessa.
Con riguardo alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. Civ. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda proposta dagli attori e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dagli attori devono essere poste a carico dei convenuti.
Quanto alla loro liquidazione e all'aumento per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va anzitutto evidenziato che per come affermato da Cass. Civ. 10367/2024:
- “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.”;
- “b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima”;
- “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14”;
- “d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo”;
- “e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
- “g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Nel caso di specie (come in quello esaminato da Cass. Civ. 10367/2024), gli attori sono vittime del medesimo fatto illecito che hanno chiesto il ristoro di danni e che potevano eventualmente differenziarsi solo nel quantum, per cui l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Inoltre, entrambe le condanne pronunciate sono state pari a euro 17.002,03 (oltre accessori), con conseguente applicabilità dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Pertanto, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, il compenso liquidabile ammonta a euro 4.000,00, con maggiorazione del 30% per la seconda parte oltre la prima, pervenendosi così all'importo di euro 5.200,00 (oltre accessori).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32265/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di euro 17.002,03, oltre accessori Parte_1 come in motivazione;
2) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di euro 17.002,03, oltre accessori Parte_2 come in motivazione;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dalla nei Controparte_1 confronti della Controparte_4
4) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, che liquida in euro 1.725,70 per spese vive e in euro 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 4 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 32265/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITA PERSICO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati nel suo studio in Bergamo, via G. Camozzi n. 118;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ARES AYMO MARINGOLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via A. Sangiorgio n. 18;
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
C.F. ), oggi Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. ALFREDO FRANCAVILLA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via
Lamarmora n. 31;
CONVENUTI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale. Morte.
Conclusioni delle parti
e (come da note del 26/8/2025) Parte_1 Parte_2
“La difesa degli attori si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione del 7.09.2023 nonché alle istanze istruttorie così come ricapitolate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 21.03.2024”.
(come da note del 25/8/2025) Controparte_1 “La scrivente difesa, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi, si riporta alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta datata 27 gennaio 2024”.
(come da note del 30/7/2025) Controparte_4
come in atti rappresentata e difesa, letto il provvedimento del G.I. del Controparte_4
24 febbraio 2025, con cui sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., precisa le conclusioni richiamando pedissequamente quelle di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta;
per l'ipotesi di rimessione in istruttoria, e solo ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione della CTU cinematica come richiesta con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
esponendo:
[...]
- che in data 23/7/2022, alle ore 3.00 circa, percorreva, a bordo Persona_1 dell'autovettura di sua proprietà AT BR, targata DG220FW, l'autostrada A4, con direzione di marcia Milano-Venezia;
- che, in prossimità del km 159+212, nel territorio di Trezzo sull'Adda, l'autovettura arrestava improvvisamente la marcia con le luci di posizione accese, a cavallo tra la seconda e la prima corsia;
- che usciva dall'abitacolo al fine di indossare il gilet catarifrangente e di Persona_1 recuperare il triangolo segnaletico ubicato nel baule;
- che, negli istanti successivi, giungeva l'automobile PE KA, targata FN451VV, condotta da
, il quale si avvedeva della presenza dell'autovettura di Persona_2 Persona_1 rallentava ed evitava l'ostacolo passando a sinistra;
- che, poco dopo, giungeva il convoglio veicolare Scania/Lecitrailer, targato GG922WG – XA146NX, condotto da il quale viaggiava in prima corsia e, senza lasciare Controparte_2 alcuna traccia di frenata, urtava con lo spigolo anteriore sinistro la fiancata destra della AT BR, investendo che veniva sbalzato due metri avanti;
Persona_1
- che veniva poi rinvenuto riverso sulla seconda corsia di marcia a Persona_1 distanza di due metri dal punto di collisione, privo di vita;
- che era evidente l'esclusiva responsabilità di per il tragico incidente o, in Controparte_2 subordine, la sua responsabilità concorrente;
- di avere diritto, quali fratelli di al risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari a euro 116.896,00 per ciascuno;
- di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica che corrispondeva ai propri fratelli (in quanto si preoccupava di inviare Persona_1 somme di denaro per “aiuto familiare”, per “spese mediche” e per “mutuo”), in misura pari a euro 195.939,00 per e a euro 182.819,00 per Parte_1 Parte_2 - di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per spese funerarie (euro 2.352,00), spese di cremazione (euro 1.197,52), biglietto aereo per rimpatrio delle ceneri (euro 783,00) e valore ante sinistro del veicolo oggetto di incidente (euro 1.700,00), per complessivi euro 6.032,52.
Pertanto, e chiedevano di condannare la Parte_1 Parte_2
e la al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 315.851,26 in favore di e della somma di euro Parte_1
302.731,26 in favore di oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. Parte_2
1284, commi 1 e 4, c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/11/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale esponeva: Controparte_3
- che, in sede penale, il PM aveva ritenuto assenti profili di colpa generica e/o specifica a carico di;
Controparte_2
- che il GIP aveva condiviso l'impostazione del PM;
- che, quanto al danno non patrimoniale richiesto, era pacifica l'assenza di convivenza, mentre non vi era alcuna allegazione con riguardo alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della relazione affettiva;
- che, quanto al danno patrimoniale, non era provato che inviasse denaro Persona_1 ai familiari;
- che non erano riconoscibili gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., non applicabili in materia di risarcimento da fatto illecito.
Pertanto, la chiedeva di rigettare la domanda attorea o, in subordine, Controparte_3 di contenere l'esposizione risarcitoria nei limiti della quota di responsabilità di e Controparte_2 del danno compiutamente accertato e provato.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/1/2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale esponeva:
[...]
- che la causazione del sinistro era dovuta a un insieme di condotte colpose e negligenti poste in essere da Persona_1
- che il veicolo era regolarmente assicurato con la con conseguenti Controparte_3 obblighi della stessa in virtù della polizza.
Pertanto, la chiedeva di rigettare le domande proposte nei propri confronti o, Controparte_1 in subordine, di determinare il grado di responsabilità nella causazione del sinistro e di condannare la a manlevare integralmente la per ogni Controparte_3 Controparte_1 conseguenza diretta e indiretta del sinistro.
Con ordinanza del 10/4/2024 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con ordinanza del 26/4/2024 veniva disposta prova testimoniale.
Con ordinanza del 28/10/2024 veniva disposta ulteriore prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 24/2/2025 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione. All'udienza del 20/11/2025 le parti si riportavano agli atti e alle conclusioni già formulate e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dagli attori e (fratelli Parte_1 Parte_2 di deceduto a seguito del sinistro per cui è causa) nei confronti dei Persona_1 convenuti (proprietaria del veicolo antagonista), Controparte_1 Controparte_2
(conducente del veicolo antagonista) e oggi Controparte_3 Controparte_4
(assicurazione del veicolo antagonista) è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
[...]
Quanto al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro per cui è causa si evincono dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale di Seriate (all. 5 all'atto di citazione), nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio.
Ed invero, nella relazione di incidente stradale gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sui luoghi hanno descritto la seguente dinamica del sinistro:
- “il giorno 23.07.2022, alle ore 03:00, alla guida dell'autovettura AT Persona_1
BR targata DG220FW (veicolo A) con a bordo in qualità di trasportata anteriore Persona_3 ed in qualità di trasportato posteriore percorreva l'autostrada A/4 con direzione di Persona_4 marcia Milano/Venezia, transitando alla chilometrica 159+000, nel territorio comunale di Trezzo D'Adda (MI)”;
- “il tratto autostradale in disamina risulta pianeggiante rettilineo con quattro corsie di marcia affiancate sulla destra da quella di emergenza ed a tratti piazzole di sosta. Al momento le condizioni climatiche erano buone, la visibilità ridotta per ore notturne e mancanza di illuminazione artificiale, il fondo stradale asciutto e privo di anomalie, mentre il traffico risultava essere regolare”;
- “il predetto conducente, giunto in prossimità del km 159+212, si fermava sulla parte destra seconda corsia di marcia ad occupare parzialmente anche la prima a causa di una problematica del veicolo (successivamente presso l'ospedale di Bergamo, la trasportata riferiva Persona_3 oralmente che l'autovettura si era fermata in quanto aveva terminato il carburante)”;
- “nella circostanza scendeva dall'abitacolo e si posizionava sulla Persona_5 prima corsia di marcia all'altezza dello sportello posteriore destro della propria autovettura. Da tergo sulla seconda corsia di marcia, sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Persona_2
PE KA targato FN451VV (veicolo B) con a bordo il quale avvedendosi Controparte_5 in tempo della turbativa in atto, si spostava verso sinistra sulla terza corsia di marcia, effettuando il sorpasso del veicolo in panne”;
- “tanto quanto iferivano di aver visto n piedi vicino al veicolo ed una Per_2 CP_5 Per_1 seconda persona accanto. Verosimilmente e come poi confermato da passeggero posteriore del veicolo A, sarebbe sceso dal veicolo per la mancanza di carburante e si Persona_4 Per_1 sarebbe diretto dalla parte destra per aprire lo sportello posteriore e chiedere aiuto all'amico per rimuovere il veicolo della carreggiata. Nel frangente anche la passeggera anteriore avrebbe aperto lo sportello nell'atto di scendere dal veicolo”;
- “subito a seguire, sulla prima corsia di marcia viaggiava alla guida del Controparte_2 convoglio veicolare Scania/Lecitrailer targato GG922WG/XA146NX (veicolo C), ad una velocità rilevata di 78 Km/h, detratta la tolleranza di 6 Km/h prevista per legge per la categoria di veicolo. Questi, senza lasciare nessuna traccia di frenata sul manto stradale, urtava con lo spigolo anteriore sinistro contro la fiancata destra del veicolo, investendo nel contempo proiettandolo in Per_1 avanti e poi strappando entrambi gli sportelli dell'autovettura AT BR (Foto 1)”;
- “il punto d'urto tra i due veicoli, caratterizzato dalla presenza di una scalfittura sull'asfalto e successiva scia di detriti vari di frammenti dei veicoli, veniva localizzato a cavallo tra la prima e la seconda corsia di marcia alla chilometrica 159+212 (foto 2)”;
- “sul veicolo industriale venivano rinvenute delle tracce ematiche nella parte anteriore spigolo sinistro del paraurti e sulla borchia in metallo dello pneumatico anteriore sinistro a testimonianza dell'investimento di Foto 3 e 4)”; Per_1
- “a seguito della collisione l'autovettura AT veniva sospinta in avanti, effettuando una rotazione antioraria facendo perno sulla ruota posteriore destra e trovando posizione di quiete sulla terza corsia di marcia in posizione obliqua all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso sinistra (Foto 5), mentre l'autotreno proseguiva la corsa invadendo la seconda corsia di marcia e collidendo successivamente con la propria parte anteriore/laterale sinistra, contro la fiancata destra dell'autovettura PE KA (veicolo B), rientrata dal sorpasso e posizionatasi in seconda corsia. I due veicoli trovavano infine posizione di quiete affiancati tra la corsia di emergenza e la prima corsia (Foto 6)”;
- rinvenuto riverso sulla seconda corsia di marcia, decedeva sul posto Persona_1
(Foto 7). Il dottor del 118 ne constatava il decesso alle ore 03:30 del 23/07/2022”. Per_6
Inoltre, gli agenti della Polizia Stradale hanno rilevato che:
- (conducente veicolo B) e (conducente del convoglio Persona_2 Controparte_2 veicolare C) risultavano negativi agli accertamenti dell'alcolemia con etilometro e venivano accompagnati presso l'ospedale per accertamenti sull'eventuale uso di sostanze Persona_7 stupefacenti. Gli esiti risultavano essere NEGATIVI PER ENTRAMBI”;
- “sul luogo dell'incidente venivano rilevate numerose tracce di frenata, rivelatesi poi non coerenti con lo sviluppo della dinamica e lasciate impresse verosimilmente da veicoli sopraggiunti successivamente all'evento”.
Infine, gli agenti della Polizia Stradale hanno affermato che “ove rimasto in vita, a carico di
[...]
, sarebbe stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 162/4ter Persona_1
– 5° C.d.S. perché in ambito autostradale scendeva dal veicolo fermo in carreggiata senza indossare preventivamente il giubbotto o bretelle autoriflettenti ad alta visibilità”.
Alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale sono state allegate, peraltro, le dichiarazioni dei testi sentiti nell'immediatezza dei fatti.
Per quanto qui di rilievo, il teste ha dichiarato: “percorrevo l'autostrada A4 Persona_2 proveniente da Milano e diretto verso l'uscita di Capriate San Gervasio, transitando sulla seconda corsia di marcia. Giunto poco prima dello svincolo d'uscita di Capriate San Gervasio, notavo sulla carreggiata la presenza di un'autovettura di colore scuro, ferma sulla seconda corsia, con le luci di posizione accese e non molto visibili anche perché il veicolo era messo leggermente obliquo verso destra, non ricordo di aver visto le quattro frecce di emergenza accese. Notavo anche sul lato destro di questa autovettura era presente un uomo fermo in piedi che imbracciava un fagotto”. Inoltre, la teste ha dichiarato: “giunti in corrispondenza dei caselli di Trezzo Controparte_5 sull'Adda e Capriate San Gervasio, ricordo di aver visto sulla 2a corsia di marcia le luci rosse di posizione di una vettura. Giusto il tempo di capire che questa vettura era ferma, ha Persona_2 rallentato e ha evitato l'ostacolo passandolo a sinistra … era posizionata in modo trasversale con la parte ant dx rivolta verso il margine destro. Nei pressi della parte posteriore c'era una persona che stava cercando qualcosa nel baule ed una seconda persona in piedi vicino alla port post dx aperta. Preciso che non era stata ancora urtata da nessun veicolo”.
I testi e sono stati sentiti anche nel corso del presente giudizio e Persona_2 Controparte_5 hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni già rese nell'immediatezza dei fatti.
Più precisamente, all'udienza del 20/11/2024 la teste ha dichiarato (fra l'altro) che Controparte_5
“era buio. Non mi pare ci fosse illuminazione stradale” e che la vettura ferma (cioè quella condotta da non aveva le quattro frecce di emergenza azionate, ma “aveva le luci Persona_1 rosse di posizione accese”.
Inoltre, all'udienza del 20/1/2025, svoltasi dinanzi al Tribunale di Bergamo, ha Persona_2 dichiarato (fra l'altro) che l'autovettura condotta da “si trovava nella Persona_1 seconda corsia di marcia con la parte anteriore della stessa leggermente inclinata verso destra … certamente non erano accese le quattro frecce” e che “il pedone che ho avvistato nell'occasione non indossava alcun elemento catarifrangente”.
Deve poi notarsi che:
- l'assicurazione convenuta ha prodotto in giudizio la richiesta di archiviazione del PM e l'ordinanza di archiviazione del GIP (cfr. all.
2-3 alla comparsa di risposta);
- ad ogni modo, nel nostro ordinamento vige il principio dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile (salva la significativa deroga di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p.), considerato il diverso atteggiarsi, nell'ambito della responsabilità civile, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (cfr. Cass. Civ. 8035/2016 e 4764/2016);
- pertanto, ad eccezione delle ipotesi delineate di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p., compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
Ciò premesso, tenuto conto della relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale e delle dichiarazioni dei testi e il sinistro per cui è causa può essere Persona_2 Controparte_5 verosimilmente ricostruito nel modo seguente:
- stava conducendo la sua AT BR sull'autostrada A4, nella seconda Per_1 Persona_1 corsia, allorquando, essendo terminato il carburante, l'autovettura si arrestava sulla parte destra della seconda corsia, con le luci di posizione accese, occupando parzialmente anche la prima corsia, essendo posizionata in modo leggermente obliquo o trasversale, con la parte anteriore destra rivolta verso il margine destro della strada;
- scendeva dall'abitacolo (senza giubbotto catarifrangente) e si Persona_1 posizionava sulla prima corsia di marcia, all'altezza dello sportello posteriore destro;
- di seguito a nella seconda corsia di marcia viaggiava la PE KA Persona_1 condotta da , il quale, avvedutosi dell'autovettura ferma davanti a lui, riusciva a Persona_2 spostarsi verso sinistra sulla terza corsia di marcia, effettuando il sorpasso dell'autovettura senza colpirla;
- a questo punto, sopraggiungeva nella prima corsia il convoglio veicolare condotto dal convenuto il quale, senza lasciare tracce di frenata sul manto stradale, urtava con lo spigolo Controparte_2 anteriore sinistro contro la fiancata destra del veicolo, investendo nel contempo
[...]
proiettandolo in avanti e poi strappando entrambi gli sportelli dell'autovettura AT Persona_1
BR.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, va ricordato che (per come affermato da Cass. Civ. 5957/2022):
- per un verso, “l'affermazione di responsabilità del conducente dell'automezzo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., non esclude che debba compiersi l'indagine sulla condotta tenuta dal pedone al fine di accertarne un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.”;
- per altro verso, “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ed in particolare, “la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa” (cfr. Cass. Civ. 2173/2016).
Del resto, secondo Cass. Pen. 29277/2019, “il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone …, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima”.
Nel caso di specie, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve anzitutto ritenersi che abbia posto in essere una condotta colposa sotto diversi profili. Persona_1
In primo luogo, che avrebbe dovuto avere contezza della poca benzina Persona_1 rimasta nel serbatorio della sua autovettura, viaggiava nella seconda corsia dell'autostrada, non tenendo conto del fatto che l'autovettura poteva arrestarsi, per come poi effettivamente avvenuto, peraltro in posizione leggermente obliqua o trasversale, a metà della carreggiata, il che ha causato un maggiore pericolo per il traffico veicolare rispetto a quanto sarebbe avvenuto se l'autovettura avesse percorso la prima corsia e si fosse poi fermata nella parte destra della carreggiata, più vicina alla corsia di emergenza. In secondo luogo, per come affermato dai testi e Persona_2 Controparte_5 Persona_1 aveva solo le luci di posizione accese, e non le quattro frecce di emergenza, con conseguente
[...] maggiore difficoltà, per gli utenti della strada, di avvedersi dell'autovettura ferma, considerata anche la visibilità ridotta, in ragione dell'orario notturno e della mancanza di adeguata illuminazione artificiale.
In terzo luogo, per come affermato dal teste , è sceso dalla Persona_2 Persona_1 propria autovettura senza indossare il giubbotto catarifrangente, in violazione dell'art. 162, comma 4ter, d.lgs. 285/1992.
D'altro canto, deve notarsi che il convenuto viaggiava correttamente nella prima Controparte_2 corsia dell'autostrada, ad una velocità (inferiore al limite prescritto) di 78 km/h (cfr. richiesta di archiviazione del PM, p. 2), e non è risultato positivo agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Tuttavia, va altresì osservato che, in base all'art. 141 d.lgs. 285/1992, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2) e, in particolare, il conducente deve regolare la velocità “nelle ore notturne” e “nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause” (comma 3).
Peraltro, l'obbligo di moderare la velocità vale a maggior ragione in autostrada, ove, per come affermato da Cass. Civ. 28948/2024 “è consentita una velocità superiore rispetto ai centri abitati e, in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in condizioni di maggiore pericolosità per gli utenti della strada”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza citata sopra, la presenza dell'autovettura di ferma per incidente sulla sede stradale, imponeva al convenuto Persona_1 di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima Controparte_2 prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile né la presenza di un'autovettura ferma in autostrada, né la presenza del conducente della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa.
Del resto, la possibilità di trovare dinanzi a sé, sulla sede stradale, una vettura ferma per incidente è circostanza certo inusuale ma non assolutamente imprevedibile lungo una qualsiasi strada ed anche lungo un'autostrada.
È, inoltre, una circostanza percepibile con i sensi e della quale si deve esigere la percepibilità, in quanto il conducente di un veicolo deve sempre avere davanti a sé una sufficiente visibilità che gli consenta di evitare eventuali ostacoli, quali i veicoli che lo precedono.
Deve peraltro escludersi che, nel caso di specie, l'autovettura di non Per_1 Persona_1 potesse essere concretamente avvistata dal convenuto , in quanto: Controparte_2
- pur non essendo state accese le quattro frecce di emergenze, erano comunque accese le luci di posizione, il che rendeva in qualche modo visibile l'autovettura di Persona_1
- del resto, il teste , una volta avvistata l'autovettura ferma, è riuscito ad evitarla, Persona_2 spostandosi verso sinistra sulla terza corsia di marcia ed effettuando il sorpasso dell'autovettura ferma;
- non vi è prova, peraltro, del fatto che l'autovettura di non fosse visibile Persona_1 per essere stata coperta dalla PE KA condotta da , e ciò a maggior ragione ove si Persona_2 consideri l'elevata altezza del convoglio veicolare condotto dal convenuto con Controparte_2 conseguente più ampia visibilità della strada.
A fronte della non assoluta imprevedibilità e della percepibilità dell'ostacolo costituito dall'autovettura ferma, il convenuto aveva (anche in ragione dell'orario notturno) Controparte_2
l'onere di moderare la velocità proprio sulla base della prevedibilità del fatto che potessero trovarsi, all'esterno della vettura (perché feriti o in stato confusionale o non in grado di muoversi o addirittura sbalzati sulla sede stradale), alcuni degli occupanti della predetta vettura.
In sintesi, la presenza di una vettura ferma sulla corsia centrale di un'autostrada non può ritenersi circostanza del tutto imprevedibile, né può ritenersi circostanza assolutamente imprevedibile (e quindi atta ad integrare il caso fortuito e ad esimere il conducente del veicolo investitore dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), a fronte dell'esistenza sulla sede stradale della vettura incidentata, la presenza di un pedone in prossimità della vettura stessa.
Del resto, per come precisato da Cass. Pen. 24414/2021, “la rappresentatività del pericolo e la sua prevedibilità vanno rapportate non alla presenza del pedone sulla strada, ma a quella dell'ingombro della carreggiata costituito da un precedente sinistro, situazione quest'ultima frequente e che implica un ostacolo ben più consistente di un corpo umano e, dunque, è più visibile a distanza”.
Dunque, la circostanza che l'investimento sia avvenuto in orario notturno avrebbe dovuto indurre il convenuto a condurre il convoglio veicolare con velocità di marcia inferiore, Controparte_2 adeguata alle condizioni dei luoghi, il che non è avvenuto, per come comprovato dal verificarsi del grave sinistro per cui è causa, peraltro in assenza di tracce di frenata da parte del convenuto
. Controparte_2
Tuttavia, al contempo, deve evidenziarsi che la presenza di un veicolo fermo di notte senza luci di emergenza (ma con le sole luci di posizione), in assenza di segnaletica d'emergenza, induce a ritenere che l'avvistabilità di fosse in concreto notevolmente ridotta, Persona_1 anche considerando che quest'ultimo non indossava il giubbotto catarifrangente.
Deve perciò ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorsuale del convenuto e di con Controparte_2 Persona_1 attribuzione della responsabilità del sinistro in percentuali diverse, e precisamente nella misura del 20% a carico del convenuto e dell'80% a carico di Controparte_2 Persona_1 data la ben maggiore gravità e incisività della condotta tenuta da quest'ultimo.
Ed infatti, ha violato plurime regole cautelari e in particolare ha violato: Persona_1
- le generali regole di prudenza che impongono di non esporsi volontariamente ad un rischio, quale è quello di guidare la propria autovettura, in orario notturno e in condizioni di ridotta visibilità, nella corsia centrale di un'autostrada pur avendo poca benzina, con conseguente elevata probabilità che il veicolo si fermi al centro della carreggiata così da causare pericoli per gli altri utenti della strada;
- le specifiche regole cautelari, previste dal d.lgs. 285/1992, che impongono: a) di attivare, nei casi di emergenza, le c.d. quattro frecce;
b) di non scendere dal veicolo fermo sulla carreggiata senza aver indossato il giubbotto catarifrangente.
Per contro, il convenuto (che viaggiava correttamente nella prima corsia Controparte_2 dell'autostrada e non è risultato positivo agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti) ha violato la sola regola cautelare che imponeva (dato anche l'orario notturno) di moderare la velocità e di conservare il controllo del proprio veicolo, in modo da poter eventualmente arrestarlo per la presenza (non imprevedibile e percepibile, seppur in misura notevolmente ridotta) dell'autovettura ferma e per la conseguente (non imprevedibile) presenza, all'esterno dell'autovettura, di uno dei suoi occupanti.
Così accertata la responsabilità concorrente di e del convenuto Persona_1 CP_2 nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, occorre a questo punto individuare e
[...] determinare i danni risarcibili.
Orbene, in primo luogo, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di occorso a causa del sinistro Persona_1 de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. Cass. Civ. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che ha espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, che deve essere ancorato a criteri obiettivi: “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato
- in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" … Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Civ. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subito dal familiare superstite. Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e dalle altre circostanze sopra indicate.
Sul punto, va ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 26140/2023).
In particolare, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. Civ. 26140/2023).
Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (cfr. Cass. Civ. 10579/2021; nello stesso senso, Cass. Civ. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. Civ. 10579/2021 e 12408/2011).
Per come affermato da Cass. Civ. 37009/2022, le tabelle del Tribunale di Milano (a decorrere dalla versione del giugno 2022) si conformano ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del rapporto parentale, cioè: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. Ne segue che le tabelle milanesi consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da Cass. Civ. 10579/2021.
In applicazione di tali principi, si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, all'ultima edizione (2024) delle nuove tabelle del Tribunale di Milano integrate a punti, ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati da Cass. Civ. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari a euro 3.911,00 e a euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle predette tabelle deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. Civ. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Declinando i predetti principi ai fatti oggetto di causa, deve anzitutto rilevarsi che l'esistenza stessa dello stretto rapporto di parentela tra e gli attori Persona_1 Parte_1
(sorella) e (fratello) fa presumere, secondo l'id quod plerumque
[...] Parte_2 accidit, la sofferenza degli attori, quali familiari superstiti, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Del resto, per come affermato da Cass. Civ. 3767/2018, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Nel caso di specie, i convenuti (pur avendone l'onere) non hanno provato che Persona_1
e gli attori fossero tra loro indifferenti o in odio, dovendo perciò ritenersi che agli attori spetti
[...] il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Deve poi ritenersi (in mancanza di prova del contrario) che, alla data del sinistro (23/7/2022),
[...]
e gli attori non fossero conviventi. Persona_1
Deve infine escludersi una particolare qualità e intensità della relazione affettiva tra
[...]
e gli attori, considerato che: Persona_1
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, a fronte della contestazione dell'assicurazione convenuta in merito alla qualità e intensità della relazione affettiva (cfr. comparsa di risposta, p. 12), gravava sugli attori l'onere di dimostrare la qualità e l'intensità del rapporto, sotto il profilo (ad esempio) delle frequentazioni e dei contatti o della condivisione di festività o ricorrenze;
- nel caso di specie, per contro, gli attori (pur avendone l'onere) non hanno depositato documenti volti a provare quanto sopra, né hanno articolato richieste di prova orale sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito, nonché dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – Tabella integrata per la perdita di “genitore/figli/coniuge/assimilati” e
“fratello/nipote”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Quanto alla sorella di anni 36 al momento dell'evento lesivo (16 punti), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di 24 anni (18 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di un superstite appartenente al nucleo familiare primario (cfr. all. 35 alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. degli attori), ovvero il fratello (14 punti), considerata la mancata Parte_2 prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma (in valori monetari attuali) di euro 81.504,00 (48 punti x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura dell'80%, è pari al 20% del predetto importo, e cioè a euro 16.300,80.
Quanto al fratello di anni 39 al momento dell'evento lesivo (16 punti), Parte_2 considerata l'età della vittima al momento del decesso di 24 anni (18 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di un superstite appartenente al nucleo familiare primario (cfr. all. 35 alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. degli attori), ovvero la sorella (14 punti), considerata la mancata Parte_1 prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma (in valori monetari attuali) di euro 81.504,00 (48 punti x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura dell'80%, è pari al 20% del predetto importo, e cioè a euro 16.300,80.
In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale (euro 16.300,80 per ciascuno degli attori), devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (23/7/2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 23/7/2022 fino alla data della presente sentenza.
Del resto, risulta infondata la richiesta degli attori di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., in quanto:
- la ratio di tale disposizione è costituita dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi infondata - ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio;
- inizialmente, la giurisprudenza ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tale disposizione fosse limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. Cass. Civ. 28409/2018);
- successivamente, è stato affermato che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. Civ. 61/2023; principio ribadito da Cass. Civ. 7677/2025);
- tuttavia, Cass. Civ. 61/2023 e 7677/2025 si riferiscono a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito (e non a ipotesi di responsabilità da fatto illecito);
- ma soprattutto, secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, per cui “uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”;
- secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, l'accertamento dell'applicabilità o meno dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve tenere conto della “natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”; - in questa prospettiva, secondo Cass. Sez. Un. Civ. 12449/2024, stabilire se “l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”;
- inoltre, da ultimo, Cass. Civ. 28036/2025 e 21806/2025 hanno escluso l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. all'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale;
- in particolare, in queste pronunce è stato evidenziato, in primo luogo, che “l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” e ciò “vale ad evidenziare, quindi, che l'obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore”;
- secondo queste pronunce, peraltro, “lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - e cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. - e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”;
- tali considerazioni risultano applicabili anche all'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, che pure costituisce un debito di valore, è priva del carattere di liquidità e necessita di liquidazione giudiziale, venendo perciò meno, in tale ipotesi, la ratio posta alla base dell'art. 1284, comma 4, c.c., che (alla luce delle argomentazioni espresse da Cass. Civ. 28036/2025 e 21806/2025) risulta quindi inapplicabile nel caso di specie.
Quanto al chiesto danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, nell'ipotesi in cui i familiari della vittima fossero al momento del sinistro economicamente autosufficienti, non può ritenersi in via presuntiva che la vittima destinasse certamente parte del proprio reddito a mantenere una persona di per sé autosufficiente;
in tal caso, pertanto, non è ammesso il ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c., dovendo il danneggiato allegare e dimostrare in concreto che la vittima elargiva una contribuzione periodica a suo favore (cfr. Cass. Civ. 7272/2012, 24802/2008, 4205/2002 e 11003/2003).
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto documentazione comprovante l'invio di somme di denaro, da parte di in favore di vari soggetti, diversi dagli attori, nel Persona_1 periodo compreso tra febbraio 2022 e luglio 2022 (cfr. all. 16-17-18-19-20-21-22-23-24 all'atto di citazione) e hanno chiesto di provare, attraverso l'escussione del teste che “i Testimone_1 fratelli del signor prima del decesso di quest'ultimo, erano sprovvisti dei documenti di Per_1 riconoscimento e di conti correnti;
i versamenti venivano pertanto indirizzati a persone di fiducia che giravano le già menzionate somme ai signori e Parte_1 Parte_2
(cfr. articolato 20 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
[...]
Con ordinanza del precedente giudice istruttore del 26/4/2024 è stata correttamente negata la prova testimoniale richiesta dagli attori con riguardo al predetto articolato.
Ed effettivamente, esso risulta genericamente formulato, non essendo stati indicati i nominativi dei soggetti “di fiducia” ai quali avrebbe richiesto di girare agli attori le Persona_1 somme di denaro inviate.
Pertanto, anche in caso di risposta positiva al predetto articolato, non vi sarebbe stata la prova del fatto che fossero stati proprio i beneficiari dei versamenti di cui alla citata produzione documentale a girare le somme in questione agli attori e che, dunque, questi ultimi avessero beneficiato dell'invio di somme di denaro da parte di Persona_1
Peraltro, ed in ogni caso, va osservato che la documentazione prodotta attiene al versamento di somme di denaro, da parte di per il solo (breve) periodo compreso tra Persona_1 febbraio 2022 e luglio 2022, non essendovi perciò la prova (richiesta dalla giurisprudenza citata) di una contribuzione “periodica”.
Inoltre, gli attori hanno chiesto di provare, attraverso l'escussione del teste che: Testimone_1
- “il signor mi incaricava, pressoché con cadenza mensile, di eseguire Per_1 Persona_1 trasferimenti di denaro dell'importo di circa € 600,00 mensili in favore dei suoi famigliari domiciliati in Costa d'Avorio” (cfr. articolato 19 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.);
- “il signor mi incaricava con cadenza annuale di eseguire ulteriori Persona_1 trasferimenti di denaro dell'importo di circa € 1.000,00 in favore dei fratelli … destinati all'acquisto dei libri e del corredo scolastico dei nove nipoti del signor (cfr. articolati 21-22 della Per_1 memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.);
- “il signor spediva con cadenza semestrale cibo e indumenti ai propri fratelli e ai nipoti in Per_1
Costa d'Avorio” (cfr. articolato 23 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
Con ordinanza del precedente giudice istruttore del 26/4/2024 è stata correttamente negata la prova testimoniale richiesta dagli attori anche con riguardo ai predetti articolati.
Ed effettivamente, essi risultano genericamente formulati, non essendo stato specificato il periodo temporale nel corso del quale sarebbero stati eseguiti i versamenti e le spedizioni (né i precisi importi che sarebbero stati versati, né la precisa tipologia di cibi o indumenti che sarebbero stati spediti).
Pertanto, anche in caso di risposta positiva ai predetti articolati, non vi sarebbe stata la prova (richiesta dalla giurisprudenza citata) di una stabile e periodica contribuzione, per importi ben determinati o con riguardo a prodotti ben individuati.
Deve perciò escludersi che spetti agli attori il risarcimento del chiesto danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica.
Gli attori hanno poi richiesto il risarcimento delle seguenti ulteriori voci di danno patrimoniale:
- euro 2.352,00 per spese funerarie;
- euro 1.197,52 per spese di cremazione;
- euro 783,00 per acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri;
- euro 1.700,00 per valore ante sinistro del veicolo oggetto di incidente.
Quanto al chiesto rimborso delle spese funerarie (nonché delle connesse spese di cremazione e di acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri), va osservato che:
- “le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione” (cfr. Cass. Civ. 11684/2014);
- nel caso di specie, gli attori hanno documentato le spese in questione mediante produzione delle fatture (emesse rispettivamente in data 6/9/2022 dalla C.S.F. Margherita s.r.l.s. e in data 21/10/2022 dalla AEM Cremona) per spese funerarie e per spese di cremazione (cfr. all. 26-27-28 all'atto di citazione), nonché della ricevuta di acquisto del 12/10/2022 del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri (cfr. all. 30 all'atto di citazione);
- peraltro, tali spese, connesse causalmente al sinistro per cui è causa, non sono state specificatamente contestate né dall'assicurazione convenuta (cfr. comparsa di risposta, p. 12), né dalla convenuta con conseguente diritto degli attori al rimborso delle stesse. Controparte_1
Ad ogni modo, i predetti importi devono essere rivalutati dal giorno dei relativi esborsi e perciò alla data attuale sono pari rispettivamente a euro 2.754,86 (spese funerarie), a euro 1.356,08 (spese di cremazione) e a euro 886,93 (acquisto del biglietto aereo per il rimpatrio delle ceneri), e cioè a complessivi euro 4.997,87.
Quanto alla somma richiesta in relazione al veicolo oggetto di incidente, deve notarsi che:
- gli attori hanno documentato che tale veicolo era stato acquistato da in Persona_1 data 1/6/2022 (cioè poco più di un mese prima del sinistro) al prezzo di euro 1.700,00 (cfr. all. 30 all'atto di citazione), dovendo perciò ritenersi (in mancanza di prova di ragioni tali da giustificare un aumento o una diminuzione del suo valore nel breve periodo compreso fra il suo acquisto e il sinistro) che anche alla data del sinistro (23/7/2022) il veicolo avesse un valore di euro 1.700,00;
- tale veicolo è stato interamente distrutto a seguito del sinistro per cui è causa (come da fotografie allegate alla relazione di incidente stradale);
- anche tale voce di danno, pure connessa causalmente al sinistro per cui è causa, non è stata specificatamente contestata né dall'assicurazione convenuta (cfr. comparsa di risposta, p. 12), né dalla convenuta con conseguente diritto degli attori al risarcimento di tale Controparte_1 danno.
Peraltro, anche il predetto importo deve essere rivalutato dal giorno del sinistro (23/7/2022) e perciò alla data attuale è pari a euro 2.014,45.
Quindi, tenuto conto del concorso di colpa accertato, spetta agli attori il rimborso del 20% di tali somme, pari a complessivi euro 7.012,32 (euro 4.997,87 + euro 2.014,45); spetta perciò agli attori l'importo di euro 1.402,46, da dividersi in modo uguale fra gli stessi, e dunque l'importo di euro 701,23 ciascuno, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti (nelle rispettive qualità) devono essere condannati:
- al pagamento, in favore dell'attrice della somma di euro 17.002,03 Parte_1
(euro 16.300,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale + euro 701,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre accessori come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 17.002,03 Parte_2
(euro 16.300,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale + euro 701,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre accessori come sopra.
Quanto, invece, alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei Controparte_1 confronti dell'assicurazione convenuta, va rilevato che:
- “la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace” (cfr. Cass. Civ. 9441/2022, più recentemente richiamata da Cass. Civ. 28976/2025, 20564/2024 e 20086/2024);
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c., le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- per giurisprudenza costante, è rilevabile d'ufficio la tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendo il regime di preclusioni inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo (cfr., fra tante, Cass. Civ. 17121/2020);
- l'art. 101, comma 2, c.p.c. (che prevede l'assegnazione di un termine alle parti per interloquire su una questione rilevata d'ufficio), riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di una domanda o di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass. Civ. 11269/2023);
- nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 5/2/2024 per la comparizione delle parti e la convenuta ha proposto la domanda di manleva nei confronti Controparte_1 dell'assicurazione convenuta (soggetta agli stessi oneri della domanda riconvenzionale) con comparsa di risposta depositata in data 31/1/2024;
- dunque, la convenuta ha formulato tale domanda oltre il termine di cui agli Controparte_1 artt. 166-167 c.p.c., con conseguente tardività e inammissibilità della stessa.
Con riguardo alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. Civ. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda proposta dagli attori e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dagli attori devono essere poste a carico dei convenuti.
Quanto alla loro liquidazione e all'aumento per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va anzitutto evidenziato che per come affermato da Cass. Civ. 10367/2024:
- “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.”;
- “b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima”;
- “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14”;
- “d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo”;
- “e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
- “g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Nel caso di specie (come in quello esaminato da Cass. Civ. 10367/2024), gli attori sono vittime del medesimo fatto illecito che hanno chiesto il ristoro di danni e che potevano eventualmente differenziarsi solo nel quantum, per cui l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Inoltre, entrambe le condanne pronunciate sono state pari a euro 17.002,03 (oltre accessori), con conseguente applicabilità dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Pertanto, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, il compenso liquidabile ammonta a euro 4.000,00, con maggiorazione del 30% per la seconda parte oltre la prima, pervenendosi così all'importo di euro 5.200,00 (oltre accessori).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32265/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di euro 17.002,03, oltre accessori Parte_1 come in motivazione;
2) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di euro 17.002,03, oltre accessori Parte_2 come in motivazione;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dalla nei Controparte_1 confronti della Controparte_4
4) condanna la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore di e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, che liquida in euro 1.725,70 per spese vive e in euro 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 4 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo