CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 679/2020 RGAC vertente
TRA
e per essa (già ) in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sig. , nella qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo 22 Parte_4
del vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano D'Amico in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 23/11/2017, rep 70491 Persona_1
e racc 24383 (all. 1) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
dello stesso avvocato in San Demetrio Corone, Via Castriota n. 10.
APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2
APPELLATI contumaci
All'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter,
comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante: << Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento
dell'appello proposto ed in totale riforma della Sentenza n. 239 del 24/03/2020, Tribunale di Paola,
pubblicata l'1/04/2020 nel giudizio iscritto al n.100797/2012 rgac e comunicata tramite pec allo
scrivente difensore in data 1/04/2020, confermare integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo
n. 156/2012 (569/2012 RG) Tribunale di Paola per le motivazioni espresse nel presente atto;
con
vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado del giudizio;
all'uopo rileva si chiede la
liquidazione conforme al Decreto Ministeriale del 10/03/2014 m. 55, per come modificato
n.37/201.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Controparte_1 CP_2
opposizione a decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio n.569/2012 RG in forza di fideiussione rilasciata nell'interesse della società
Charme's s.r.l. per rapporti bancari da questa intrapresa con la Controparte_3
L'opponente contestava la condotta tenuta dalla banca ritenendo non dovute le somme ingiunte in quanto non preventivamente escusso il debitore principale che, nelle more del giudizio, è stato dichiarato fallito. Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo posto.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le deduzioni avverse insistendo CP_3
nella fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto rilevando, la corretta applicazione della procedura monitoria in forza di contratto autonomo di garanzia fideiussoria a prima richiesta di tipo omnibus rilasciata dagli ingiunti nell'interesse della
Charmes srl.
Concludeva quindi con la richiesta di rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
Non avendo le parti formulate richieste istruttorie, all'udienza del 15 giugno 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex articolo 190 cc.
Con sentenza n. 239/2020, pubblicata l'1/04/2020, il Tribunale di Paola revocava il decreto ingiuntivo opposto rilevando d'ufficio la nullità della fideiussione omnibus in quanto contenente clausola stipulante secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI,
2 di cui agli articoli 2, 6 e 8 dichiarati, con provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2
maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, letta a), della legge 287/90.
Con atto di citazione notificato via pec in data 27.5.2020 la Parte_1
e per essa interponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo in Parte_2
particolare:
- il difetto di motivazione;
-la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
il Giudice ha alterato gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, sostituendo la domanda originaria con una diversa,
fondata su elementi costitutivi diversi da quelli indicati dalle parti nel loro unico atto, che prescinde dalla rilevabilità d'ufficio della presunta nullità;
-nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa avendo rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione senza sul punto garantire il contraddittorio delle parti;
- la assoluta carenza di prova sul presunto danno subito dal fideiussore;
parte opponente non solo non ha provato, ma neppure dedotto in maniera specifica che vi sia un concreto nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell'ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali, ritenendo, pure che anche ove le clausole in questione dovessero ritenersi nulle, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 CC, la loro invalidità non determinerebbe quella dell'intera fideiussione,
dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato, la stipulazione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito alle condizioni economiche pattuite e, dall'altro, il rilascio della garanzia fideiussoria), la nullità è solo parziale, l'invalidità delle disposizioni controverse non pregiudica gli interessi in gioco né travolge l'intero contratto di garanzia.
Non si costituivano e . Controparte_1 CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era posta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_1
e non costituiti nel presente grado di appello.
[...] CP_2
3 l'atto di appello risulta notificato in data 27.5.2020 all'indirizzo per del codifensore in primo grado avv. Mario Manzo indicato per le Email_1
comunicazioni. Sebbene parte opponente abbia eletto domicilio eletto in Nola alla via
Marciano n.5, presso lo studio del codifensore avv. Luca Del Vecchio, la notifica risulta effettuata correttamente.
Ed invero, la notifica all'indirizzo PEC del difensore è valida perché la legge, e la giurisprudenza della Cassazione, considerano questo indirizzo come un domicilio eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni. Questa validità non è inficiata dal fatto che possa essere stato indicato anche un "domicilio eletto" (fisico o PEC), a meno che non sia stata espressamente dichiarata l'esclusività del domicilio eletto.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, lo stesso deve ritenersi fondato e,
dunque, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, il giudice di prime cure ha dichiarato rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione, sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto,
la cui validità non è mi stata contestata da parte opponente, in quanto contenente clausola stipulante secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI, di cui agli articoli 2, 6 e 8
dichiarati, con provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, letta a), della legge 287/90.
Orbene, a prescindere dalla correttezza della decisione, si impone una pronuncia di nullità della sentenza appellata per violazione del diritto di difesa.
Ed invero, l'art. 1421 c.c. legittima chiunque vi abbia interesse a far valere le nullità
(assolute) del contratto e dispone che la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La nullità contrattuale costituisce, dunque, un vizio che trascende la singola vicenda negoziale tra le parti. La norma citata attribuisce all'organo giudicante un potere che, dalla lettura testuale, appare totalmente libero, sia nelle occasioni che lo fondano e sia nelle modalità di esercizio. La libertà risultante appare completa: la norma descrive, infatti, il potere del giudice come discrezionale. In altri termini, se si è verificata una delle varie nullità
che possono viziare il contratto, rientra nei compiti del giudice di farne rilievo, con o senza la concomitante volontà delle parti.
4 Tuttavia, l'applicazione della norma in esame ha dato origine ad una serie di questioni di difficile risoluzione sul piano concreto. Una di queste ha riguardato il potere di rilevare d'ufficio la nullità, in antitesi al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), che lascerebbe, invece, il giudice arbitro della validità del contratto e degli interessi delle parti.
E più, in particolare si è reso necessario stabilire se l'attuazione del potere del giudice debba restare, o meno, vincolata alle allegazioni delle parti e al contenuto delle loro domande.
Da un lato, parte della giurisprudenza ritiene che il principio dell'art. 112 c.p.c., quale limite invalicabile della domanda attorea, consente al giudice di pronunciarsi d'ufficio solo sulle eccezioni che rientrino tra quelle proponibili esclusivamente dalle parti e che non amplino la domanda. Tale principio trova fondamento nell'esigenza di mantenere la pronuncia del giudice, anche nell'esplicazione dei poteri d'ufficio, aderente al contenuto della materia del decidere. In tal senso, dunque, la nullità del contratto potrà essere rilevata soltanto ove si ponga, rispetto alla domanda dell'attore, in termini di mera difesa e non anche nella diversa ipotesi in cui costituisca un'eccezione di parte in senso stretto (Cass. 19
giugno 2008, n. 16621; Cass. 08 gennaio 2007, n. 89; Cass. 26 maggio 2006, n. 12627; Cass. 14
ottobre 2005, n. 19903; Cass. 4 marzo 1999, n. 1811). Secondo questo orientamento, dunque,
il giudice non è autorizzato a desumere i fatti dai quali emerge la nullità contrattuale al di fuori delle allegazioni delle parti e da quanto ha costituito oggetto di prova. Una diversa interpretazione significherebbe privare di ogni rilievo e ragione l'obbligo di rispettare le forme degli atti del processo e l'intero sistema delle preclusioni.
Dall'altro, l'orientamento più recente - nel quale si colloca anche la pronuncia in commento - volto a ritenere possibile il rilievo d'ufficio (Cass. sez. un. 12 dicembre 2014, n.
26242, cit.; Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite, in Riv. dir.
proc. civ., 2015, 1560, Verde, Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir.
proc. civ., 2015, 747). Secondo tale impostazione, il rilievo d'ufficio della nullità risulta,
dunque, essere fondato sulla possibilità per il giudice di indicare alle parti la questione rilevabile d'ufficio, sollecitando il contraddittorio in merito alla stessa, in ossequio all'art. 101 c.p.c. Il giudice, pertanto, ove ravvisi, al momento della decisione, una questione rilevabile d'ufficio, ma non trattata dalle parti (vale a dire, non resa oggetto di specifico
5 contraddittorio), dovrà assegnare loro un termine per il deposito di memorie contenenti le rispettive osservazioni in proposito. Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti allegati risultino documentati in giudizio (Cass. sez. un. 7 maggio 2013, n. 10531).
Dunque, il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività
probatoria (Cass., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25849).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione senza sul punto invitare le parti al contraddittorio, con conseguente possibile svolgimento di attività assertiva e/o probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie.
Orbene, la nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo se gli elementi necessari per accertarla sono già presenti agli atti del processo. Si tratta di una nullità parziale, che colpisce le sole clausole riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia. La Cassazione ha chiarito che la nullità colpisce le fideiussioni "a valle" (quelle stipulate dai clienti) solo parzialmente, ovvero solo le clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato. Resta valida la fideiussione, ma senza le clausole nulle.
Dunque, esaminando il perito dell'opposizione proposta in primo grado dagli odierni appellati contumaci, ritiene questa Core, la stessa infondata.
Gli opponenti hanno contestato la condotta tenuta dalla banca, originaria cedente il credito,
ritenendo non dovute le somme ingiunte in quanto non preventivamente escusso il debitore principale, nelle more del giudizio dichiarato fallito.
Orbene, l'escussione di una garanzia fideiussoria non ha alcuna incidenza nella fase processuale fallimentare;
le ragioni del creditore possono essere fatte valere sia mediante l'insinuazione al passivo, per come è stato fatto, seppure senza esito concreto, che attraverso l'escussione dei fideiussori;
nel rispetto del divieto della duplicazione del credito.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente
6 pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal
Tribunale di Paola, con conseguente conferma dello stesso.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la sua Parte_1
mandataria , avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 239/2020, Parte_2
pubblicata in data 01.04.2020, all'esito del giudizio iscritto al 100797/2012 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal Tribunale di Paola, con conseguente conferma dello stesso;
2)condanna e al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 CP_2
giudizio che liquida in euro 1.701,00 oltre accessori come per legge per il primo grado ed euro 2.906,00 per il presente grado di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 679/2020 RGAC vertente
TRA
e per essa (già ) in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sig. , nella qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo 22 Parte_4
del vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano D'Amico in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 23/11/2017, rep 70491 Persona_1
e racc 24383 (all. 1) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
dello stesso avvocato in San Demetrio Corone, Via Castriota n. 10.
APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2
APPELLATI contumaci
All'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter,
comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante: << Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento
dell'appello proposto ed in totale riforma della Sentenza n. 239 del 24/03/2020, Tribunale di Paola,
pubblicata l'1/04/2020 nel giudizio iscritto al n.100797/2012 rgac e comunicata tramite pec allo
scrivente difensore in data 1/04/2020, confermare integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo
n. 156/2012 (569/2012 RG) Tribunale di Paola per le motivazioni espresse nel presente atto;
con
vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado del giudizio;
all'uopo rileva si chiede la
liquidazione conforme al Decreto Ministeriale del 10/03/2014 m. 55, per come modificato
n.37/201.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Controparte_1 CP_2
opposizione a decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio n.569/2012 RG in forza di fideiussione rilasciata nell'interesse della società
Charme's s.r.l. per rapporti bancari da questa intrapresa con la Controparte_3
L'opponente contestava la condotta tenuta dalla banca ritenendo non dovute le somme ingiunte in quanto non preventivamente escusso il debitore principale che, nelle more del giudizio, è stato dichiarato fallito. Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo posto.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le deduzioni avverse insistendo CP_3
nella fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto rilevando, la corretta applicazione della procedura monitoria in forza di contratto autonomo di garanzia fideiussoria a prima richiesta di tipo omnibus rilasciata dagli ingiunti nell'interesse della
Charmes srl.
Concludeva quindi con la richiesta di rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
Non avendo le parti formulate richieste istruttorie, all'udienza del 15 giugno 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex articolo 190 cc.
Con sentenza n. 239/2020, pubblicata l'1/04/2020, il Tribunale di Paola revocava il decreto ingiuntivo opposto rilevando d'ufficio la nullità della fideiussione omnibus in quanto contenente clausola stipulante secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI,
2 di cui agli articoli 2, 6 e 8 dichiarati, con provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2
maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, letta a), della legge 287/90.
Con atto di citazione notificato via pec in data 27.5.2020 la Parte_1
e per essa interponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo in Parte_2
particolare:
- il difetto di motivazione;
-la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
il Giudice ha alterato gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, sostituendo la domanda originaria con una diversa,
fondata su elementi costitutivi diversi da quelli indicati dalle parti nel loro unico atto, che prescinde dalla rilevabilità d'ufficio della presunta nullità;
-nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa avendo rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione senza sul punto garantire il contraddittorio delle parti;
- la assoluta carenza di prova sul presunto danno subito dal fideiussore;
parte opponente non solo non ha provato, ma neppure dedotto in maniera specifica che vi sia un concreto nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell'ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali, ritenendo, pure che anche ove le clausole in questione dovessero ritenersi nulle, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 CC, la loro invalidità non determinerebbe quella dell'intera fideiussione,
dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato, la stipulazione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito alle condizioni economiche pattuite e, dall'altro, il rilascio della garanzia fideiussoria), la nullità è solo parziale, l'invalidità delle disposizioni controverse non pregiudica gli interessi in gioco né travolge l'intero contratto di garanzia.
Non si costituivano e . Controparte_1 CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era posta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_1
e non costituiti nel presente grado di appello.
[...] CP_2
3 l'atto di appello risulta notificato in data 27.5.2020 all'indirizzo per del codifensore in primo grado avv. Mario Manzo indicato per le Email_1
comunicazioni. Sebbene parte opponente abbia eletto domicilio eletto in Nola alla via
Marciano n.5, presso lo studio del codifensore avv. Luca Del Vecchio, la notifica risulta effettuata correttamente.
Ed invero, la notifica all'indirizzo PEC del difensore è valida perché la legge, e la giurisprudenza della Cassazione, considerano questo indirizzo come un domicilio eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni. Questa validità non è inficiata dal fatto che possa essere stato indicato anche un "domicilio eletto" (fisico o PEC), a meno che non sia stata espressamente dichiarata l'esclusività del domicilio eletto.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, lo stesso deve ritenersi fondato e,
dunque, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, il giudice di prime cure ha dichiarato rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione, sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto,
la cui validità non è mi stata contestata da parte opponente, in quanto contenente clausola stipulante secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI, di cui agli articoli 2, 6 e 8
dichiarati, con provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, letta a), della legge 287/90.
Orbene, a prescindere dalla correttezza della decisione, si impone una pronuncia di nullità della sentenza appellata per violazione del diritto di difesa.
Ed invero, l'art. 1421 c.c. legittima chiunque vi abbia interesse a far valere le nullità
(assolute) del contratto e dispone che la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La nullità contrattuale costituisce, dunque, un vizio che trascende la singola vicenda negoziale tra le parti. La norma citata attribuisce all'organo giudicante un potere che, dalla lettura testuale, appare totalmente libero, sia nelle occasioni che lo fondano e sia nelle modalità di esercizio. La libertà risultante appare completa: la norma descrive, infatti, il potere del giudice come discrezionale. In altri termini, se si è verificata una delle varie nullità
che possono viziare il contratto, rientra nei compiti del giudice di farne rilievo, con o senza la concomitante volontà delle parti.
4 Tuttavia, l'applicazione della norma in esame ha dato origine ad una serie di questioni di difficile risoluzione sul piano concreto. Una di queste ha riguardato il potere di rilevare d'ufficio la nullità, in antitesi al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), che lascerebbe, invece, il giudice arbitro della validità del contratto e degli interessi delle parti.
E più, in particolare si è reso necessario stabilire se l'attuazione del potere del giudice debba restare, o meno, vincolata alle allegazioni delle parti e al contenuto delle loro domande.
Da un lato, parte della giurisprudenza ritiene che il principio dell'art. 112 c.p.c., quale limite invalicabile della domanda attorea, consente al giudice di pronunciarsi d'ufficio solo sulle eccezioni che rientrino tra quelle proponibili esclusivamente dalle parti e che non amplino la domanda. Tale principio trova fondamento nell'esigenza di mantenere la pronuncia del giudice, anche nell'esplicazione dei poteri d'ufficio, aderente al contenuto della materia del decidere. In tal senso, dunque, la nullità del contratto potrà essere rilevata soltanto ove si ponga, rispetto alla domanda dell'attore, in termini di mera difesa e non anche nella diversa ipotesi in cui costituisca un'eccezione di parte in senso stretto (Cass. 19
giugno 2008, n. 16621; Cass. 08 gennaio 2007, n. 89; Cass. 26 maggio 2006, n. 12627; Cass. 14
ottobre 2005, n. 19903; Cass. 4 marzo 1999, n. 1811). Secondo questo orientamento, dunque,
il giudice non è autorizzato a desumere i fatti dai quali emerge la nullità contrattuale al di fuori delle allegazioni delle parti e da quanto ha costituito oggetto di prova. Una diversa interpretazione significherebbe privare di ogni rilievo e ragione l'obbligo di rispettare le forme degli atti del processo e l'intero sistema delle preclusioni.
Dall'altro, l'orientamento più recente - nel quale si colloca anche la pronuncia in commento - volto a ritenere possibile il rilievo d'ufficio (Cass. sez. un. 12 dicembre 2014, n.
26242, cit.; Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite, in Riv. dir.
proc. civ., 2015, 1560, Verde, Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir.
proc. civ., 2015, 747). Secondo tale impostazione, il rilievo d'ufficio della nullità risulta,
dunque, essere fondato sulla possibilità per il giudice di indicare alle parti la questione rilevabile d'ufficio, sollecitando il contraddittorio in merito alla stessa, in ossequio all'art. 101 c.p.c. Il giudice, pertanto, ove ravvisi, al momento della decisione, una questione rilevabile d'ufficio, ma non trattata dalle parti (vale a dire, non resa oggetto di specifico
5 contraddittorio), dovrà assegnare loro un termine per il deposito di memorie contenenti le rispettive osservazioni in proposito. Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti allegati risultino documentati in giudizio (Cass. sez. un. 7 maggio 2013, n. 10531).
Dunque, il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività
probatoria (Cass., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25849).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione senza sul punto invitare le parti al contraddittorio, con conseguente possibile svolgimento di attività assertiva e/o probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie.
Orbene, la nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo se gli elementi necessari per accertarla sono già presenti agli atti del processo. Si tratta di una nullità parziale, che colpisce le sole clausole riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia. La Cassazione ha chiarito che la nullità colpisce le fideiussioni "a valle" (quelle stipulate dai clienti) solo parzialmente, ovvero solo le clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato. Resta valida la fideiussione, ma senza le clausole nulle.
Dunque, esaminando il perito dell'opposizione proposta in primo grado dagli odierni appellati contumaci, ritiene questa Core, la stessa infondata.
Gli opponenti hanno contestato la condotta tenuta dalla banca, originaria cedente il credito,
ritenendo non dovute le somme ingiunte in quanto non preventivamente escusso il debitore principale, nelle more del giudizio dichiarato fallito.
Orbene, l'escussione di una garanzia fideiussoria non ha alcuna incidenza nella fase processuale fallimentare;
le ragioni del creditore possono essere fatte valere sia mediante l'insinuazione al passivo, per come è stato fatto, seppure senza esito concreto, che attraverso l'escussione dei fideiussori;
nel rispetto del divieto della duplicazione del credito.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente
6 pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal
Tribunale di Paola, con conseguente conferma dello stesso.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la sua Parte_1
mandataria , avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 239/2020, Parte_2
pubblicata in data 01.04.2020, all'esito del giudizio iscritto al 100797/2012 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 156/2012 emesso dal Tribunale di Paola, con conseguente conferma dello stesso;
2)condanna e al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 CP_2
giudizio che liquida in euro 1.701,00 oltre accessori come per legge per il primo grado ed euro 2.906,00 per il presente grado di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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