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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4815 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio da sé stessa e dall'avv. IO ST, per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Curti (CE), via Pola n. 10;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angelo Cocozza, presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), corso G.
Garibaldi n. 71, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
in Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
(CE), in persona dell'amministratore pro tempore;
, in Santa Maria Capua Parte_2
Vetere (CE), in persona dell'amministratore pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2467/2024, pubblicata in data 17.06.2024.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 13.11.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado A. Con atto di citazione notificato in data 9.12.2015 (RG N.
9951/2015), , premesso di essere condomina del Parte_1
1 complesso edilizio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Latina n.
42, composto da tre palazzine, A, B e C, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_2
, in Santa Maria Capua Vetere, in persona
[...] dell'amministratore pro tempore, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 14 ottobre 2015 e del 19 novembre
2015 e di ogni altra inerente non nota;
b) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento delle delibere assunte in data 14 ottobre 2015 e 19 novembre 2015 (non conosciute) per difetto di convocazione e difetto di legittimazione e di ogni altra determinazione”.
A sostegno delle domande spiegate, esponeva che le era stata consegnata, in data 3.12.2015, da persona estranea e non legittimata alla ricezione della posta: a) lettera pretesa amministrazione
A datata 22/11/2015 segnalante delibera Parte_3 condominiale del 14 ottobre 2015 senza allegato;
b) avviso di convocazione datato 17/11/2015 per l'assemblea del 19/20 novembre
2015; c) delibera assembleare assunta in data 20 novembre 2015.
Assumeva, testualmente, di non aver mai avuto conoscenza delle convocazioni assembleari né degli esiti delle stesse, che, peraltro, sarebbero affette da nullità in quanto incidenti sulla gestione di un condominio diverso da quello inerente il complesso edilizio di cui la esponente è condomina, e che tali delibere sarebbero peraltro nulle anche per difetto di legittimazione e nullità di deliberati non noti.
Radicata la lite, con comparsa del 5.6.2016, si costituiva in giudizio il
, in persona dell'amministratore Parte_2 pro tempore, , contestando l'avversa pretesa e Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, accertare: -
- la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa nel termine previsto ex art.
165 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda giudiziale;
-- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità, indeterminatezza nonché indeterminabilità della domanda e, per
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
-- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
2) in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) nel merito: -- accertare e dichiarare l'assenza di un interesse ad agire dell'attrice nell'impugnazione delle delibere assembleari adottate presuntivamente nell'adunanza del 14.10.2015 e 20.11.2015, in quanto non è stata adottata alcuna decisione definitiva in ordine agli ordini del giorno e quindi non è stato leso il diritto dell'attrice di influire sulle decisioni che sarebbero state prese nelle adunanze successive; -- rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto, in diritto e non provata, per tutte le motivazioni sopra
2 esposte; -- condannare in ogni caso l'avv. al pagamento Parte_1 in favore del sottoscritto procuratore antistatario di spese e compensi oltre rimborso forfettario (15%) delle spese generali, CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge”.
A.1. Con successiva citazione, notificata in data 18.1.2016 (RG N.
667/2016), evocava in giudizio, innanzi allo stesso Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, il
[...] [...]
in persona del dr. ed il Controparte_3 Controparte_1
in persona dell'amministratore ing. Controparte_3
per sentir dichiarare “la nullità ed in subordine Controparte_4
l'annullamento: a) delle delibere assunte dai convenuti indicate nella premessa;
b) di tutte le delibere che risultassero assunte successivamente al
18 novembre 2014 ad oggi;
c) delle delibere che si andranno ad assumere successivamente condizionate al presupposto del presente giudizio.
Condannare alle spese ed onorari del giudizio”.
A fondamento della domanda, deduceva di essere condomina nel complesso edilizio dr. in Santa Maria Capua Persona_1
Vetere, alla via Latina n. 42, di due appartamenti per uso abitazione al piano terra della palazzina C, di locale per uso diverso a piano terra della palazzina A e di due box/garage del piano interrato.
Precisava di essere stata privata dei due appartamenti per uso abitazione al piano terra della palazzina C a seguito della sentenza emessa dal TAR Campania n. 2770/2015 del 19.5.2015, poiché era stato accertato il deficit abitativo degli anzidetti appartamenti, che erano stati messi a disposizione del Condominio e della curatela del fall. anche con invito notificato il 28 luglio 2015; che, per Per_1 tali motivi, aveva il diritto alla cancellazione delle quote millesimali corrispondenti alle due unità immobiliari e alla restituzione dei pagamenti effettuati a partire dalla data di acquisto degli appartamenti.
Deduceva, altresì, di non aver avuto conoscenza della seduta assembleare del 18.11.2014, nella quale i condomini della palazzina A manifestavano il loro intento di volersi separare dal Condominio del complesso di via Latina n. 42 e che solo in data 3.12.2015 era venuta a conoscenza: “a) della lettera della Amministrazione Parte_3
A datata 22 novembre 2015, che segnalava la delibera condominiale del 14 ottobre 2015 (ma tale delibera non veniva allegata alla lettera); b) dell'avviso di convocazione datato 17/11/2015 per assemblea del 19/20 novembre 2015; c) della delibera assembleare del 20 novembre 2015”. Atti, questi ultimi, che, unitamente a quelli connessi, presupposti e richiamati, aveva già impugnato con l'atto di citazione notificato in data 9.12.2015 (RG N. 9951/2015).
Assumeva, ancora, di essere venuta a conoscenza in data 7 gennaio
2016: “a) della delibera dell'assemblea del 14 maggio 2015; b) della delibera del 23 luglio 2015; c) della delibera del 10 settembre 2015;
3 d) dell'avviso di convocazione assemblea per il 27/28 dicembre 2015”, deducendo che tali delibere andavano annullate “per i vizi formali di notifica ed inosservanza dei termini delle rispettive convocazioni, nonché per difetto di deliberazioni sul necessario procedimento di scioglimento del condominio generale di via Latina 42, composto da palazzina A-B-C + piano interrato, indispensabile per la valutazione di un progetto esecutivo di scissione delle parti comuni del complesso immobiliare, dotato di regolamento con tabelle millesimali, riferito ai costituenti condomini a separare, secondo le nuove destinazioni”, e che “parimenti vanno annullate tutte le delibere successive all'assemblea condominiale del 18 novembre 2014 e quelle oggetto della citazione del 09/12/2015, oltre quelle che verranno adottate successivamente per difetto di legittimazione e di costituzione”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e la carenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti dedotti dall'attrice per aver dismesso la carica di amministratore del Condominio dal 14.5.2015; chiedeva, quindi, la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva e la conseguente sua estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle domande formulate dall'istante, con vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva anche il in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore , chiedendo il Parte_4 rigetto della domanda attorea, improcedibile per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, oltre che infondata, stante la validità e l'efficacia delle delibere che avevano statuito la separazione della dal resto del Parte_5 [...]
, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine Controparte_5 ai fatti oggetto di contestazione.
Si costituiva, infine, il , in persona Controparte_5 dell'amministratore pro tempore in carica, ing. Controparte_4 che contestava il contenuto dell'atto di citazione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le impugnative tese alla declaratoria di nullità/annullabilità delle delibere assembleari del 14 maggio 2015, del 23 luglio 2015, del 10 settembre 2015, e dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27/28 dicembre 2015, infondate e non provate, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Aderiva, invece, alla domanda attorea relativa alla declaratoria di invalidità e inefficacia delle delibere che avrebbero disposto la
4 scissione dal , Controparte_6 evidenziando l'inefficacia e/o la nullità del presunto deliberato assembleare relativo al punto n. 7 dell'O.d.G. dell'assemblea del
18.11.2014 circa la separazione del Parte_2
A, posto che la stessa non era stata oggetto di votazione in assemblea.
[...]
Con ordinanza del 31.10.12017, il tribunale - ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, sul rilievo che oggetto del primo giudizio è l'impugnativa di una delibera impugnata anche nel giudizio iscritto al R.G. 667/2016, disponeva la riunione dei due processi.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 15.11.2023, l'avv. Natale, difensore del , dichiarava che: “il condominio Parte_2
già separatosi dal condominio via Latina Parte_2
ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. si è sciolto come ente di Parte_6 gestione fiscale ed è stato riassorbito dal complesso condominiale via
Latina 42”.
Il tribunale, con ordinanza del 5.12.2023, ritenuto che la circostanza dichiarata in giudizio dall'avv. Natale integri un'ipotesi di successione nel processo a titolo universale, ex art. 110 c.p.c., e non comporti l'interruzione del processo, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, di poi definendo la lite con sentenza n. 2467/2024, pubblicata in data 17.06.2024, con cui così statuiva: “1. Dichiara inammissibili le domande formulate dall'istante nei confronti di CP_1
; 2. Rigetta le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
[...]
3. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di
che liquida in euro € 1.700,00 per compenso, oltre iva, Controparte_1 cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che attribuisce al difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti del in Controparte_3 persona dell'Amministratore p.t., che liquida in euro € 1.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che attribuisce al difensore, dichiaratosi antistatario;
5. Nulle sulle spese tra attrice e;
6. Disattende la Controparte_7 richiesta di danni per lite temeraria proposta dal Controparte_3
, in persona dell'Amministratore p.t. nei confronti dell'attrice”.
[...]
A.2. In particolare, il tribunale, richiamato il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente, così argomentava il rigetto delle pretese attoree: <giova premettere che, le censure mosse dall'istante alle delibere oggetto delle impugnative, come evincibile dagli atti introduttivi, attengono a profili di annullabilità - e non nullità afferendo difetto convocazione
(…omissis…). Ciò premesso, le impugnative proposte dall'attrice avverso le delibere assembleari oggetto di entrambi i giudizi riuniti, non possono essere
5 accolte. Ed invero, relativamente al procedimento R.G. n. 9951/2015 va segnalato che l'attrice ha depositato solo la delibera assembleare del 20.11.2015 e lettera di avviso convocazione datata 17.11.2015; mentre non risulta depositata in atti la delibera condominiale del 14.10.2015, pure oggetto di impugnativa;
relativamente al procedimento RG. n. 667/2016, qui riunito, l'attrice ha omesso completamente il deposito delle deliberazioni condominiali (delibere del 14.05.2015, 23.07.2015, 10.09.2015 e
27/28.12.2015) che ha impugnato. Vi è più l'istante ha omesso di avanzare richieste di termini istruttori, ovvero predisporre e articolare istanze istruttorie, a conforto delle impugnative proposte. L'istante, pertanto, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incompetente a norma dell'articolo
2697 c.c. e tali carenze probatorie, nemmeno colmate nel corso del giudizio, comportano il rigetto delle domande formulate in entrambi i processi riuniti.
A norma dell'art. 2697 cc, infatti, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico, da cui fa discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti di legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa. A tanto non ha ottemperato l'attrice. Quanto alla censura sollevata dall'attrice nella procedura R.G. n. 667/2016 relativamente al deliberato assembleare del
18.11.2014, in particolare riferimento al punto n. 7 dell'O.d.G. e precisamente quello relativo alla “intenzione dei condomini della palazzina
A di volersi separare dal condominio del complesso edilizio di via Latina
42” (cfr.: p. 2 punto 4 dell'atto di citazione del procedimento 667/2016) la stessa non può trovare accoglimento, non concretizzando il contenuto del detto verbale del 18.11.2014 un vero e proprio deliberato del consesso assembleare, ma rappresentando piuttosto una mera “dichiarazione di intenti”. Tanto si evince agevolmente dallo stesso tenore letterale del verbalizzato, il cui contenuto – inoltre - non veniva posto alla votazione dell'assemblea - in assenza, oltretutto, di qualunque prova atta a dimostrare la carenza nel caso di specie dei presupposti normativamente previsti dall'art. 61 disp. att. c.c. per lo scioglimento della comunione. Donde, nessun deliberato l'adunanza ha posto in essere e ratificato nella suddetta data in merito a separazione della palazzina A dal resto del complesso edilizio e pertanto, in carenza di deliberato, la pronuncia richiesta non può essere emessa>>.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 30.10.2024, proponeva appello
, lamentando, con tre motivi di censura, l'errata Parte_1 regolamentazione delle spese di lite, a suo dire ingiustamente poste a suo carico, benché virtualmente vittoriosa, così indicando il “Capo sentenza da riformare: “1) Dichiara inammissibile le domande formulate dall'istante nei confronti di;
2) Rigetta le domande Controparte_1 proposte nei confronti degli altri condomini;
3) Rigetta la condanna per le spese del ”. Controparte_3
6 Assumeva l'appellante che: “la sentenza del Tribunale impugnata va riformata sia per la necessità di riunione con il giudizio di appello R.G.
4267/2023, sia per errata soccombenza sulle spese su domanda dell'attrice vittoriosa virtualmente a seguito dello scioglimento volontario del condominio ”. Parte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per quanto dedotto nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di S .Maria C.V. IV Sezione civile in R.G.
9951/2015 ed R.G. 667/2016, mai notificata, venga condannato il
al pagamento delle spese del doppio Parte_2 grado di giudizio, in riferimento alla posizione del dott. CP_1 compensazione delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 18.4.2025, si costituiva in giudizio l'appellato , contestando integralmente Controparte_1
l'avverso gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità ed infondato nel merito, così concludendo: “1) in via preliminare, a) dichiarare inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; b) rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza emessa in primo grado;
c) accertare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
e per l'effetto dichiarare la sua estromissione dal giudizio;
2) nel CP_1 merito rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per aver temerariamente evocato in giudizio di appello il Dott. ; 5) in ogni CP_1 caso condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il e il Controparte_5 Parte_2
A, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, di tal che
[...] se ne deve dichiarare la contumacia.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, disattesa l'istanza di inibitoria e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere relatore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, riservava la decisione al collegio.
Analisi dei motivi di appello L'appello va rigettato, perché in parte infondato ed in parte inammissibile per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Primo motivo di appello
L'appellante assume che il presente giudizio deve essere riunito al giudizio di appello R.G. 4267/2023 in continuazione del giudizio del
Tribunale in R.G. 2696/2016, trattandosi di litisconsorzio necessario.
La richiesta di riunione, assunta come primo motivo di gravame, oltre che infondata, è ormai superata, risultando il giudizio di appello R.G.
7 N. 4267/2023 (proposto da contro la sentenza del Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1335/2023, resa nel procedimento RG N. 2696/2016, diversa da quella oggetto della presente impugnazione) già definito da questa Corte con sentenza n.
1536/2025, pubblicata in data 27.03.2025 (che dichiarava l'inammissibilità dell'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese nei confronti degli appellati costituiti Controparte_8
e ), peraltro impugnata dall'odierna
[...] Controparte_1 appellante con ricorso per Cassazione (R.G. n. 10414/2025), cui, da ultimo (cfr. memoria del 21.10.2025), chiede di riunire il presente giudizio di gravame.
Richiesta anch'essa infondata, essendo noto, al di là di ogni ulteriore considerazione, che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 cpc è inapplicabile in caso di giudizi pendenti in gradi diversi.
§. Secondo motivo di appello
Così è esposta la seconda doglianza a pag. 3 dell'atto di gravame:“2) Oggetto è la nullità del “ ” onde lo Parte_2 scioglimento convenzionale operato da quest'ultimo rende vittoriosa la domanda formulata dall'attrice Avv. e con la stessa Parte_1 restano vittoriosi il nonché lo stesso Controparte_5 interventore dott. ex amministratore del complesso Controparte_1 abitativo onde la condanna alle spese dell'attrice viola il Per_1 principio della Suprema Corte di Cassazione che non ammette possa essere condannata la parte vittoriosa. In tali sensi va riguardata la condanna alle spese delle parti che hanno aderito alla tesi sostenuta dall'attrice dell'impossibilità del “minicondominio Palazzo Rosa scala A” secondo il pronunciato della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 32061 del 31
Ottobre 2022; Cassazione n. 3779 del 25 Febbraio 2015”.
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di specificità.
Giova premettere che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, se è vero che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
8 addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n. 36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
L'atto di appello, quindi, deve possedere, a pena di inammissibilità, il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello, come si è detto, le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado
(così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n.
40606/2021 e Cass. n. 2166/2025).
Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il secondo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 cpc, risultando completamente “scollegata” dalle argomentazioni
(sopra integralmente trascritte) poste dal tribunale a fondamento del rigetto delle impugnative proposte dall'attrice contro tutte le delibere assembleari (assunte sia dal , sia Parte_2 dal ) oggetto dei giudizi riuniti, al quale Controparte_5
(rigetto) seguiva, pertanto, la condanna della alla refusione Pt_1 delle spese di lite, in applicazione del (richiamato) principio della soccombenza.
Osserva, infatti, la Corte che, a fronte della specifica motivazione resa dal tribunale, che rigettava le domande attoree formulate in entrambi i processi riuniti per non aver l'istante adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. - non avendo la neanche Pt_1 provveduto al deposito delle delibere impugnate, il cui contenuto resta pertanto ignoto, essendone rimasto precluso l'esame -, l'appellante, in tal sede, lungi dal replicare a tali argomentazioni con censure idonee a giungere a diverse conclusioni, anche in punto di regolamentazione delle spese, si limitava ad assumere genericamente ed apoditticamente
9 di essere virtualmente vittoriosa solo perché il Parte_2
si era sciolto, senza però fornire alcuna ulteriore precisazione
[...]
a sostegno dei propri assunti, vieppiù necessaria in considerazione del diverso e più ampio oggetto dei giudizi riuniti (solo parzialmente connessi anche sotto il profilo soggettivo), non essendo, in altri termini, contrariamente a quanto si legge nell'atto di gravame, la dedotta <nullità del “ ”>> l'unica Parte_2 questione prospettata in prime cure dall'attrice, che assumeva, tra l'altro, di aver diritto, a seguito della sentenza del TAR Campania n.
2770/2015, alla cancellazione delle quote millesimali corrispondenti alle due unità immobiliari site al piano terra della palazzina C e alla restituzione dei pagamenti effettuati a partire dalla data di acquisto degli appartamenti, lamentando, altresì, l'invalidità di varie delibere
(mai depositate) assunte dal . Controparte_5
Il che, peraltro, emerge dalle stesse conclusioni rassegnate in primo grado dalle controparti ed in particolare dal Controparte_5
(cfr. da ultimo pag. 13 e ss. della conclusionale a firma dell'avv.
[...]
Leuci del 13.5.2024), che insisteva per il rigetto delle domande attoree di impugnative delle delibere condominiali del 14.05.2015,
23.07.2015, 10.09.2015 e 27/28.12.2015, oggetto del giudizio con RG.
n. 667/2016.
Evidente, dunque, in tale contesto, l'erroneità della richiesta dell'appellante di ritenere cessata la materia del contendere, ed ancor più errata quella di porre le spese di primo grado (anziché a suo carico), a carico del , a dire della Parte_2 stessa appellante ormai sciolto, peraltro in favore di soggetti (evocati nel solo giudizio RG N. 667/2016), che giammai concludevano in tal senso, insistendo per la condanna alle spese a carico dell'istante
. Parte_1
Fermo quanto precede, ad ulteriore riprova dell'inammissibilità della doglianza, si evidenzia la generica, parziale e fumosa ricostruzione dei fatti contenuta nelle note e negli scritti difensivi depositati nei termini ex art. 352 cpc, con cui, invero, l'appellante rassegna conclusioni di volta in volta diverse anche da quelle indicate nell'atto di gravame, introducendo fatti ed elementi nuovi, concludendo in particolare:
i) con le note scritte del 26.9.2025, “per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., dandosi atto della “cessazione della materia del contendere per lo scioglimento del con le spese di Parte_2 giudizio a carico dei condomini della dal primo piano in su Parte_5
e con la esclusione della indebita condanna alle spese a carico dell'avv.
IO ST disposta nell'impugnata sentenza in favore dei conventi
(convenuti) in particolare del perché Parte_2 sciolto nonché del in persona Controparte_3
10 dell'amministratore e dell'ing. nei Controparte_4 Controparte_1 confronti del quale si chiede l'emissione di un provvedimento di esclusione dal giudizio”, e ciò benché alcuna condanna a carico dell'avv. IO ST sia stata disposta con la pronuncia gravata, tantomeno in favore del , Parte_2 avendo il tribunale di contro precisato: <nulla sulle spese di lite tra l'attrice ed il , alla Parte_1 Parte_2 luce della dichiarata “estinzione quale ente di gestione fiscalmente rilevante” del suddetto;
Parte_2
ii) con la memoria conclusionale del 21.10.2025, “per la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, estromissione del che seppur citato come CP_1 amministratore, si costituiva personalmente, perché non più amministratore al momento della citazione, nonché per la riforma delle relative condanne alle spese di essa che con lo Parte_1 scioglimento del vede accolta la sua Parte_2 Parte_2 domanda con oggetto il predetto scioglimento, con vittoria di spese prodotte dall'improvvido intervento”;
iii) infine, con le note del 12.11.2025, “per l'accoglimento dell'appello segnalando la responsabilità del Controparte_8 con funzione di dedica all'urbanistica cittadina per aver sollevato in ritardo la eccezione di violazione delle distanze della costruzione, di eliminare la condanna a carico di vittoriosa nel Parte_1 giudizio di scioglimento poi richiesto volontariamente da esso
vittoria di spese del doppio grado di giudizio”, facendo CP_1 per la prima volta riferimento ad una responsabilità del
[...]
costituitosi in prime cure (nel giudizio Controparte_8
RG N. 667/2016) per mero errore (come precisato nella pronuncia gravata;
pag. 4), e per questo mai evocato in appello.
Conclusivamente, il secondo motivo di gravame va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (Cass. n. 21824/2019), conducendo, in altri termini, ad una nuova valutazione del merito senza tener conto delle diverse conclusioni del primo giudice, non sottoposte ad alcuna specifica critica.
§. Terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante invoca, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese nei rapporti con
(convenuto in prime cure nel solo giudizio RG N. Controparte_1
667/2016), così testualmente argomentando: “3) L'equivoco sorse perché nella fase di notifica, del giudizio di primo grado, si seppe che
l'amministratore del era in Parte_7 procinto di essere sostituito dal dr. onde nella Controparte_4 incertezza sorgeva l'idea della duplice notifica per conoscere dal rifiuto motivato, l'amministratore in carica. Una valutazione della situazione non avrebbe potuto giustificare la condanna dell'attrice a Parte_1
11 favore del dr. omettendo la responsabilità dello stesso, salvo la CP_1 valutazione dello intervento ad adiuvandum dell'attrice nel merito, con la valutazione del merito per la cessazione della materia del contendere”.
La censura è infondata.
Escluso qualsivoglia intervento ad adiuvandum delle ragioni attoree, come peraltro precisato dall'appellato all'atto della CP_1 costituzione in sede di gravame (cfr. pagg. 12-13 della relativa comparsa, con cui peraltro si ribadiva che non poteva trovare accoglimento la revisione delle spese di soccombenza, in quanto le spese di lite del giudizio di primo grado sono state liquidate in virtù della soccombenza dell'odierna appellante), non può non rilevarsi che l'atto di citazione di primo grado veniva notificato all'ex amministratore in data 18.1.2016, allorché lo stesso non ricopriva, da oltre 8 CP_1 mesi, la carica di amministratore del , Controparte_5 avendo rassegnato le proprie dimissioni nell'assemblea del 14.05.2015
(cfr. relativo verbale), nella quale era stato contestualmente nominato il nuovo amministratore, nella persona dell'ing. Controparte_4
Legittimamente, pertanto, il Tribunale rilevava che: <l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dalla difesa , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4815 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio da sé stessa e dall'avv. IO ST, per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Curti (CE), via Pola n. 10;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angelo Cocozza, presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), corso G.
Garibaldi n. 71, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
in Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
(CE), in persona dell'amministratore pro tempore;
, in Santa Maria Capua Parte_2
Vetere (CE), in persona dell'amministratore pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2467/2024, pubblicata in data 17.06.2024.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 13.11.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado A. Con atto di citazione notificato in data 9.12.2015 (RG N.
9951/2015), , premesso di essere condomina del Parte_1
1 complesso edilizio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Latina n.
42, composto da tre palazzine, A, B e C, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_2
, in Santa Maria Capua Vetere, in persona
[...] dell'amministratore pro tempore, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 14 ottobre 2015 e del 19 novembre
2015 e di ogni altra inerente non nota;
b) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento delle delibere assunte in data 14 ottobre 2015 e 19 novembre 2015 (non conosciute) per difetto di convocazione e difetto di legittimazione e di ogni altra determinazione”.
A sostegno delle domande spiegate, esponeva che le era stata consegnata, in data 3.12.2015, da persona estranea e non legittimata alla ricezione della posta: a) lettera pretesa amministrazione
A datata 22/11/2015 segnalante delibera Parte_3 condominiale del 14 ottobre 2015 senza allegato;
b) avviso di convocazione datato 17/11/2015 per l'assemblea del 19/20 novembre
2015; c) delibera assembleare assunta in data 20 novembre 2015.
Assumeva, testualmente, di non aver mai avuto conoscenza delle convocazioni assembleari né degli esiti delle stesse, che, peraltro, sarebbero affette da nullità in quanto incidenti sulla gestione di un condominio diverso da quello inerente il complesso edilizio di cui la esponente è condomina, e che tali delibere sarebbero peraltro nulle anche per difetto di legittimazione e nullità di deliberati non noti.
Radicata la lite, con comparsa del 5.6.2016, si costituiva in giudizio il
, in persona dell'amministratore Parte_2 pro tempore, , contestando l'avversa pretesa e Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, accertare: -
- la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa nel termine previsto ex art.
165 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda giudiziale;
-- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità, indeterminatezza nonché indeterminabilità della domanda e, per
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
-- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
2) in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) nel merito: -- accertare e dichiarare l'assenza di un interesse ad agire dell'attrice nell'impugnazione delle delibere assembleari adottate presuntivamente nell'adunanza del 14.10.2015 e 20.11.2015, in quanto non è stata adottata alcuna decisione definitiva in ordine agli ordini del giorno e quindi non è stato leso il diritto dell'attrice di influire sulle decisioni che sarebbero state prese nelle adunanze successive; -- rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto, in diritto e non provata, per tutte le motivazioni sopra
2 esposte; -- condannare in ogni caso l'avv. al pagamento Parte_1 in favore del sottoscritto procuratore antistatario di spese e compensi oltre rimborso forfettario (15%) delle spese generali, CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge”.
A.1. Con successiva citazione, notificata in data 18.1.2016 (RG N.
667/2016), evocava in giudizio, innanzi allo stesso Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, il
[...] [...]
in persona del dr. ed il Controparte_3 Controparte_1
in persona dell'amministratore ing. Controparte_3
per sentir dichiarare “la nullità ed in subordine Controparte_4
l'annullamento: a) delle delibere assunte dai convenuti indicate nella premessa;
b) di tutte le delibere che risultassero assunte successivamente al
18 novembre 2014 ad oggi;
c) delle delibere che si andranno ad assumere successivamente condizionate al presupposto del presente giudizio.
Condannare alle spese ed onorari del giudizio”.
A fondamento della domanda, deduceva di essere condomina nel complesso edilizio dr. in Santa Maria Capua Persona_1
Vetere, alla via Latina n. 42, di due appartamenti per uso abitazione al piano terra della palazzina C, di locale per uso diverso a piano terra della palazzina A e di due box/garage del piano interrato.
Precisava di essere stata privata dei due appartamenti per uso abitazione al piano terra della palazzina C a seguito della sentenza emessa dal TAR Campania n. 2770/2015 del 19.5.2015, poiché era stato accertato il deficit abitativo degli anzidetti appartamenti, che erano stati messi a disposizione del Condominio e della curatela del fall. anche con invito notificato il 28 luglio 2015; che, per Per_1 tali motivi, aveva il diritto alla cancellazione delle quote millesimali corrispondenti alle due unità immobiliari e alla restituzione dei pagamenti effettuati a partire dalla data di acquisto degli appartamenti.
Deduceva, altresì, di non aver avuto conoscenza della seduta assembleare del 18.11.2014, nella quale i condomini della palazzina A manifestavano il loro intento di volersi separare dal Condominio del complesso di via Latina n. 42 e che solo in data 3.12.2015 era venuta a conoscenza: “a) della lettera della Amministrazione Parte_3
A datata 22 novembre 2015, che segnalava la delibera condominiale del 14 ottobre 2015 (ma tale delibera non veniva allegata alla lettera); b) dell'avviso di convocazione datato 17/11/2015 per assemblea del 19/20 novembre 2015; c) della delibera assembleare del 20 novembre 2015”. Atti, questi ultimi, che, unitamente a quelli connessi, presupposti e richiamati, aveva già impugnato con l'atto di citazione notificato in data 9.12.2015 (RG N. 9951/2015).
Assumeva, ancora, di essere venuta a conoscenza in data 7 gennaio
2016: “a) della delibera dell'assemblea del 14 maggio 2015; b) della delibera del 23 luglio 2015; c) della delibera del 10 settembre 2015;
3 d) dell'avviso di convocazione assemblea per il 27/28 dicembre 2015”, deducendo che tali delibere andavano annullate “per i vizi formali di notifica ed inosservanza dei termini delle rispettive convocazioni, nonché per difetto di deliberazioni sul necessario procedimento di scioglimento del condominio generale di via Latina 42, composto da palazzina A-B-C + piano interrato, indispensabile per la valutazione di un progetto esecutivo di scissione delle parti comuni del complesso immobiliare, dotato di regolamento con tabelle millesimali, riferito ai costituenti condomini a separare, secondo le nuove destinazioni”, e che “parimenti vanno annullate tutte le delibere successive all'assemblea condominiale del 18 novembre 2014 e quelle oggetto della citazione del 09/12/2015, oltre quelle che verranno adottate successivamente per difetto di legittimazione e di costituzione”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e la carenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti dedotti dall'attrice per aver dismesso la carica di amministratore del Condominio dal 14.5.2015; chiedeva, quindi, la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva e la conseguente sua estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle domande formulate dall'istante, con vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva anche il in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore , chiedendo il Parte_4 rigetto della domanda attorea, improcedibile per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, oltre che infondata, stante la validità e l'efficacia delle delibere che avevano statuito la separazione della dal resto del Parte_5 [...]
, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine Controparte_5 ai fatti oggetto di contestazione.
Si costituiva, infine, il , in persona Controparte_5 dell'amministratore pro tempore in carica, ing. Controparte_4 che contestava il contenuto dell'atto di citazione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le impugnative tese alla declaratoria di nullità/annullabilità delle delibere assembleari del 14 maggio 2015, del 23 luglio 2015, del 10 settembre 2015, e dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27/28 dicembre 2015, infondate e non provate, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Aderiva, invece, alla domanda attorea relativa alla declaratoria di invalidità e inefficacia delle delibere che avrebbero disposto la
4 scissione dal , Controparte_6 evidenziando l'inefficacia e/o la nullità del presunto deliberato assembleare relativo al punto n. 7 dell'O.d.G. dell'assemblea del
18.11.2014 circa la separazione del Parte_2
A, posto che la stessa non era stata oggetto di votazione in assemblea.
[...]
Con ordinanza del 31.10.12017, il tribunale - ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, sul rilievo che oggetto del primo giudizio è l'impugnativa di una delibera impugnata anche nel giudizio iscritto al R.G. 667/2016, disponeva la riunione dei due processi.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 15.11.2023, l'avv. Natale, difensore del , dichiarava che: “il condominio Parte_2
già separatosi dal condominio via Latina Parte_2
ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. si è sciolto come ente di Parte_6 gestione fiscale ed è stato riassorbito dal complesso condominiale via
Latina 42”.
Il tribunale, con ordinanza del 5.12.2023, ritenuto che la circostanza dichiarata in giudizio dall'avv. Natale integri un'ipotesi di successione nel processo a titolo universale, ex art. 110 c.p.c., e non comporti l'interruzione del processo, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, di poi definendo la lite con sentenza n. 2467/2024, pubblicata in data 17.06.2024, con cui così statuiva: “1. Dichiara inammissibili le domande formulate dall'istante nei confronti di CP_1
; 2. Rigetta le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
[...]
3. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di
che liquida in euro € 1.700,00 per compenso, oltre iva, Controparte_1 cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che attribuisce al difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti del in Controparte_3 persona dell'Amministratore p.t., che liquida in euro € 1.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che attribuisce al difensore, dichiaratosi antistatario;
5. Nulle sulle spese tra attrice e;
6. Disattende la Controparte_7 richiesta di danni per lite temeraria proposta dal Controparte_3
, in persona dell'Amministratore p.t. nei confronti dell'attrice”.
[...]
A.2. In particolare, il tribunale, richiamato il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente, così argomentava il rigetto delle pretese attoree:
5 accolte. Ed invero, relativamente al procedimento R.G. n. 9951/2015 va segnalato che l'attrice ha depositato solo la delibera assembleare del 20.11.2015 e lettera di avviso convocazione datata 17.11.2015; mentre non risulta depositata in atti la delibera condominiale del 14.10.2015, pure oggetto di impugnativa;
relativamente al procedimento RG. n. 667/2016, qui riunito, l'attrice ha omesso completamente il deposito delle deliberazioni condominiali (delibere del 14.05.2015, 23.07.2015, 10.09.2015 e
27/28.12.2015) che ha impugnato. Vi è più l'istante ha omesso di avanzare richieste di termini istruttori, ovvero predisporre e articolare istanze istruttorie, a conforto delle impugnative proposte. L'istante, pertanto, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incompetente a norma dell'articolo
2697 c.c. e tali carenze probatorie, nemmeno colmate nel corso del giudizio, comportano il rigetto delle domande formulate in entrambi i processi riuniti.
A norma dell'art. 2697 cc, infatti, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico, da cui fa discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti di legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa. A tanto non ha ottemperato l'attrice. Quanto alla censura sollevata dall'attrice nella procedura R.G. n. 667/2016 relativamente al deliberato assembleare del
18.11.2014, in particolare riferimento al punto n. 7 dell'O.d.G. e precisamente quello relativo alla “intenzione dei condomini della palazzina
A di volersi separare dal condominio del complesso edilizio di via Latina
42” (cfr.: p. 2 punto 4 dell'atto di citazione del procedimento 667/2016) la stessa non può trovare accoglimento, non concretizzando il contenuto del detto verbale del 18.11.2014 un vero e proprio deliberato del consesso assembleare, ma rappresentando piuttosto una mera “dichiarazione di intenti”. Tanto si evince agevolmente dallo stesso tenore letterale del verbalizzato, il cui contenuto – inoltre - non veniva posto alla votazione dell'assemblea - in assenza, oltretutto, di qualunque prova atta a dimostrare la carenza nel caso di specie dei presupposti normativamente previsti dall'art. 61 disp. att. c.c. per lo scioglimento della comunione. Donde, nessun deliberato l'adunanza ha posto in essere e ratificato nella suddetta data in merito a separazione della palazzina A dal resto del complesso edilizio e pertanto, in carenza di deliberato, la pronuncia richiesta non può essere emessa>>.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 30.10.2024, proponeva appello
, lamentando, con tre motivi di censura, l'errata Parte_1 regolamentazione delle spese di lite, a suo dire ingiustamente poste a suo carico, benché virtualmente vittoriosa, così indicando il “Capo sentenza da riformare: “1) Dichiara inammissibile le domande formulate dall'istante nei confronti di;
2) Rigetta le domande Controparte_1 proposte nei confronti degli altri condomini;
3) Rigetta la condanna per le spese del ”. Controparte_3
6 Assumeva l'appellante che: “la sentenza del Tribunale impugnata va riformata sia per la necessità di riunione con il giudizio di appello R.G.
4267/2023, sia per errata soccombenza sulle spese su domanda dell'attrice vittoriosa virtualmente a seguito dello scioglimento volontario del condominio ”. Parte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per quanto dedotto nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di S .Maria C.V. IV Sezione civile in R.G.
9951/2015 ed R.G. 667/2016, mai notificata, venga condannato il
al pagamento delle spese del doppio Parte_2 grado di giudizio, in riferimento alla posizione del dott. CP_1 compensazione delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 18.4.2025, si costituiva in giudizio l'appellato , contestando integralmente Controparte_1
l'avverso gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità ed infondato nel merito, così concludendo: “1) in via preliminare, a) dichiarare inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; b) rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza emessa in primo grado;
c) accertare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
e per l'effetto dichiarare la sua estromissione dal giudizio;
2) nel CP_1 merito rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per aver temerariamente evocato in giudizio di appello il Dott. ; 5) in ogni CP_1 caso condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il e il Controparte_5 Parte_2
A, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, di tal che
[...] se ne deve dichiarare la contumacia.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, disattesa l'istanza di inibitoria e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere relatore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, riservava la decisione al collegio.
Analisi dei motivi di appello L'appello va rigettato, perché in parte infondato ed in parte inammissibile per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Primo motivo di appello
L'appellante assume che il presente giudizio deve essere riunito al giudizio di appello R.G. 4267/2023 in continuazione del giudizio del
Tribunale in R.G. 2696/2016, trattandosi di litisconsorzio necessario.
La richiesta di riunione, assunta come primo motivo di gravame, oltre che infondata, è ormai superata, risultando il giudizio di appello R.G.
7 N. 4267/2023 (proposto da contro la sentenza del Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1335/2023, resa nel procedimento RG N. 2696/2016, diversa da quella oggetto della presente impugnazione) già definito da questa Corte con sentenza n.
1536/2025, pubblicata in data 27.03.2025 (che dichiarava l'inammissibilità dell'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese nei confronti degli appellati costituiti Controparte_8
e ), peraltro impugnata dall'odierna
[...] Controparte_1 appellante con ricorso per Cassazione (R.G. n. 10414/2025), cui, da ultimo (cfr. memoria del 21.10.2025), chiede di riunire il presente giudizio di gravame.
Richiesta anch'essa infondata, essendo noto, al di là di ogni ulteriore considerazione, che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 cpc è inapplicabile in caso di giudizi pendenti in gradi diversi.
§. Secondo motivo di appello
Così è esposta la seconda doglianza a pag. 3 dell'atto di gravame:“2) Oggetto è la nullità del “ ” onde lo Parte_2 scioglimento convenzionale operato da quest'ultimo rende vittoriosa la domanda formulata dall'attrice Avv. e con la stessa Parte_1 restano vittoriosi il nonché lo stesso Controparte_5 interventore dott. ex amministratore del complesso Controparte_1 abitativo onde la condanna alle spese dell'attrice viola il Per_1 principio della Suprema Corte di Cassazione che non ammette possa essere condannata la parte vittoriosa. In tali sensi va riguardata la condanna alle spese delle parti che hanno aderito alla tesi sostenuta dall'attrice dell'impossibilità del “minicondominio Palazzo Rosa scala A” secondo il pronunciato della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 32061 del 31
Ottobre 2022; Cassazione n. 3779 del 25 Febbraio 2015”.
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di specificità.
Giova premettere che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, se è vero che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
8 addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n. 36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
L'atto di appello, quindi, deve possedere, a pena di inammissibilità, il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello, come si è detto, le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado
(così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n.
40606/2021 e Cass. n. 2166/2025).
Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il secondo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 cpc, risultando completamente “scollegata” dalle argomentazioni
(sopra integralmente trascritte) poste dal tribunale a fondamento del rigetto delle impugnative proposte dall'attrice contro tutte le delibere assembleari (assunte sia dal , sia Parte_2 dal ) oggetto dei giudizi riuniti, al quale Controparte_5
(rigetto) seguiva, pertanto, la condanna della alla refusione Pt_1 delle spese di lite, in applicazione del (richiamato) principio della soccombenza.
Osserva, infatti, la Corte che, a fronte della specifica motivazione resa dal tribunale, che rigettava le domande attoree formulate in entrambi i processi riuniti per non aver l'istante adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. - non avendo la neanche Pt_1 provveduto al deposito delle delibere impugnate, il cui contenuto resta pertanto ignoto, essendone rimasto precluso l'esame -, l'appellante, in tal sede, lungi dal replicare a tali argomentazioni con censure idonee a giungere a diverse conclusioni, anche in punto di regolamentazione delle spese, si limitava ad assumere genericamente ed apoditticamente
9 di essere virtualmente vittoriosa solo perché il Parte_2
si era sciolto, senza però fornire alcuna ulteriore precisazione
[...]
a sostegno dei propri assunti, vieppiù necessaria in considerazione del diverso e più ampio oggetto dei giudizi riuniti (solo parzialmente connessi anche sotto il profilo soggettivo), non essendo, in altri termini, contrariamente a quanto si legge nell'atto di gravame, la dedotta <nullità del “ ”>> l'unica Parte_2 questione prospettata in prime cure dall'attrice, che assumeva, tra l'altro, di aver diritto, a seguito della sentenza del TAR Campania n.
2770/2015, alla cancellazione delle quote millesimali corrispondenti alle due unità immobiliari site al piano terra della palazzina C e alla restituzione dei pagamenti effettuati a partire dalla data di acquisto degli appartamenti, lamentando, altresì, l'invalidità di varie delibere
(mai depositate) assunte dal . Controparte_5
Il che, peraltro, emerge dalle stesse conclusioni rassegnate in primo grado dalle controparti ed in particolare dal Controparte_5
(cfr. da ultimo pag. 13 e ss. della conclusionale a firma dell'avv.
[...]
Leuci del 13.5.2024), che insisteva per il rigetto delle domande attoree di impugnative delle delibere condominiali del 14.05.2015,
23.07.2015, 10.09.2015 e 27/28.12.2015, oggetto del giudizio con RG.
n. 667/2016.
Evidente, dunque, in tale contesto, l'erroneità della richiesta dell'appellante di ritenere cessata la materia del contendere, ed ancor più errata quella di porre le spese di primo grado (anziché a suo carico), a carico del , a dire della Parte_2 stessa appellante ormai sciolto, peraltro in favore di soggetti (evocati nel solo giudizio RG N. 667/2016), che giammai concludevano in tal senso, insistendo per la condanna alle spese a carico dell'istante
. Parte_1
Fermo quanto precede, ad ulteriore riprova dell'inammissibilità della doglianza, si evidenzia la generica, parziale e fumosa ricostruzione dei fatti contenuta nelle note e negli scritti difensivi depositati nei termini ex art. 352 cpc, con cui, invero, l'appellante rassegna conclusioni di volta in volta diverse anche da quelle indicate nell'atto di gravame, introducendo fatti ed elementi nuovi, concludendo in particolare:
i) con le note scritte del 26.9.2025, “per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., dandosi atto della “cessazione della materia del contendere per lo scioglimento del con le spese di Parte_2 giudizio a carico dei condomini della dal primo piano in su Parte_5
e con la esclusione della indebita condanna alle spese a carico dell'avv.
IO ST disposta nell'impugnata sentenza in favore dei conventi
(convenuti) in particolare del perché Parte_2 sciolto nonché del in persona Controparte_3
10 dell'amministratore e dell'ing. nei Controparte_4 Controparte_1 confronti del quale si chiede l'emissione di un provvedimento di esclusione dal giudizio”, e ciò benché alcuna condanna a carico dell'avv. IO ST sia stata disposta con la pronuncia gravata, tantomeno in favore del , Parte_2 avendo il tribunale di contro precisato:
Parte_2
ii) con la memoria conclusionale del 21.10.2025, “per la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, estromissione del che seppur citato come CP_1 amministratore, si costituiva personalmente, perché non più amministratore al momento della citazione, nonché per la riforma delle relative condanne alle spese di essa che con lo Parte_1 scioglimento del vede accolta la sua Parte_2 Parte_2 domanda con oggetto il predetto scioglimento, con vittoria di spese prodotte dall'improvvido intervento”;
iii) infine, con le note del 12.11.2025, “per l'accoglimento dell'appello segnalando la responsabilità del Controparte_8 con funzione di dedica all'urbanistica cittadina per aver sollevato in ritardo la eccezione di violazione delle distanze della costruzione, di eliminare la condanna a carico di vittoriosa nel Parte_1 giudizio di scioglimento poi richiesto volontariamente da esso
vittoria di spese del doppio grado di giudizio”, facendo CP_1 per la prima volta riferimento ad una responsabilità del
[...]
costituitosi in prime cure (nel giudizio Controparte_8
RG N. 667/2016) per mero errore (come precisato nella pronuncia gravata;
pag. 4), e per questo mai evocato in appello.
Conclusivamente, il secondo motivo di gravame va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (Cass. n. 21824/2019), conducendo, in altri termini, ad una nuova valutazione del merito senza tener conto delle diverse conclusioni del primo giudice, non sottoposte ad alcuna specifica critica.
§. Terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante invoca, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese nei rapporti con
(convenuto in prime cure nel solo giudizio RG N. Controparte_1
667/2016), così testualmente argomentando: “3) L'equivoco sorse perché nella fase di notifica, del giudizio di primo grado, si seppe che
l'amministratore del era in Parte_7 procinto di essere sostituito dal dr. onde nella Controparte_4 incertezza sorgeva l'idea della duplice notifica per conoscere dal rifiuto motivato, l'amministratore in carica. Una valutazione della situazione non avrebbe potuto giustificare la condanna dell'attrice a Parte_1
11 favore del dr. omettendo la responsabilità dello stesso, salvo la CP_1 valutazione dello intervento ad adiuvandum dell'attrice nel merito, con la valutazione del merito per la cessazione della materia del contendere”.
La censura è infondata.
Escluso qualsivoglia intervento ad adiuvandum delle ragioni attoree, come peraltro precisato dall'appellato all'atto della CP_1 costituzione in sede di gravame (cfr. pagg. 12-13 della relativa comparsa, con cui peraltro si ribadiva che non poteva trovare accoglimento la revisione delle spese di soccombenza, in quanto le spese di lite del giudizio di primo grado sono state liquidate in virtù della soccombenza dell'odierna appellante), non può non rilevarsi che l'atto di citazione di primo grado veniva notificato all'ex amministratore in data 18.1.2016, allorché lo stesso non ricopriva, da oltre 8 CP_1 mesi, la carica di amministratore del , Controparte_5 avendo rassegnato le proprie dimissioni nell'assemblea del 14.05.2015
(cfr. relativo verbale), nella quale era stato contestualmente nominato il nuovo amministratore, nella persona dell'ing. Controparte_4
Legittimamente, pertanto, il Tribunale rilevava che:
è fondata e va accolta. Invero, dall'incarto Controparte_5 processuale e precisamente dal verbale assembleare del suddetto condominio di data 14.05.2015 si evince al punto 9 che l'assemblea accettava le dimissioni irrevocabili dell'amministratore p.t. dott e Controparte_1 contestualmente nominava a maggioranza il nuovo amministratore p.t. ing.
Donde, la totale estraneità del suddetto , il Controparte_4 CP_1 quale risulta evocato come Amministratore del Condominio, a distanza di un anno circa dalle intervenute sue dimissioni e quindi quando - cessata la sua carica – non più legittimato passivamente>>.
§. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
§. Non merita, infine, accoglimento la domanda formulata dall'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. CP_1
96, comma 3, cpc, non potendo ritenersi nella specie integrata una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un "abuso del processo”, tale da giustificare l'applicazione della sanzione, di carattere pubblicistico, prevista dalla richiamata disposizione normativa.
Invero, com'è noto: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi,
12 ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass. 36591/2023).
La domanda di danni per lite temeraria va dunque disattesa, senza che peraltro il relativo rigetto possa in qualche modo incidere sulla regolamentazione delle spese, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr., anche in motivazione,
Cass. 18036/2022, Cass. 11792/2018 e Cass. 9532/2017).
Spese Le spese del grado, nei rapporti con l'appellato costituito CP_1
, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella
[...] misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile, da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente prestata, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Cocozza, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese nei rapporti con i Condomini appellati, rimasti contumaci.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4815
R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2467/2024, pubblicata in data 17.06.2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia del e del Controparte_5
; Parte_2
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato CP_1
, delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Cocozza, dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci;
13 dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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