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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1976/2015 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2976/2015 R.G., avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e impugnazione di testamento olografo
TRA
(nata a [...] il [...]); (nato Parte_1 Controparte_1
a Pompei il 19.11.1967) e (nata a [...] il [...]) sia in Controparte_2 proprio sia nella qualità di eredi di eredi di (nato a [...] il Persona_1
12.10.1934 e deceduto in data 20.06.2020); (nato il [...] a [...] Controparte_3
Annunziata), (nata il [...] a [...]) e (nata Parte_2 Parte_3 il 16.11.1971 a Milano) nella qualità di eredi di eredi di (nata a [...] Persona_2
Annunziata il 10.10.1942 e deceduta in data 01.01.2021); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
AN CI e NC AN, giusta procure in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Boscotrecase alla Via Marra n. 11
ATTORI
E
(nata a [...] il [...]) e (nato Controparte_4 CP_5 in Zimbawe il 13.7.1961), quali eredi di (nata in data [...] a [...] Persona_3
Annunziata e deceduta in data 12.07.2019), rappresentati e difesi dagli avv.ti AN CI e
NC AN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in
Boscotrecase alla Via Marra n. 11
ATTORI
E
1 (nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_6 CP_2
Annunziata il 13.2.1961), (nata a [...] il [...]) e CP_7 CP_8
(nata a [...] il [...]), quali eredi di ,
[...] Persona_4 rappresentate e difese dagli avv.ti NC Palomba e Michele Sorrenti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Torre del Greco alla Piazza della Repubblica n. 14
CONVENUTE
E
( ), Controparte_9 C.F._1 Controparte_10
( , ( ) e C.F._2 CP_11 C.F._3 CP_12
( ), quali eredi di o) rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 CP_9 Per_5 [...]
giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Roma alla Via CP_11
Gregorio VII, n. 466
CONVENUTI
NONCHE'
( ) Controparte_13 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_14
NC ID e GA EN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Torre Annunziata Via Enrico De Gennaro, 6 (cooperativa Villa Fiorito, 4)
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (quale erede di Controparte_15 Per_6
)
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025:
- l'avv. NC AN per gli attori ha chiesto di procedere allo scioglimento della comunione e procedere alle operazioni di vendita e poi procedere alla resa dei conti tra i coeredi.
- L'avv. GA EN per ha chiesto di disporre la comparizione delle parti perché, CP_14 in assenza di contrasto delle parti, proceda (ex art. 788 c.p.c.) alla vendita, previa sanatoria urbanistica, degli immobili della comunione ereditaria o, in caso contrario, la rimessione della causa al collegio per la vendita e la successiva ripartizione del prezzo complessivo netto incamerato, in
2 favore degli aventi diritto ed in proporzione delle rispettive quote (ognuna pari ad 1/8 per ogni stirpe: conforme ctu sub pagg. 24-25).
- L'avv. NC Palomba per , , e , CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8 tutte eredi di ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare nullo ed invalido il Persona_4 trasferimento di quota, relativamente al bene immobile adibito a negozio sito in Torre Annunziata
(NA), al Corso Vittorio Emanuele III n° 372, già 354, piano terra, riportato nel NCEU del Comune di
Torre Annunziata al foglio 6, particella 159 sub 2, piano T, Z.c. 1, categoria C/I, classe 2, mq. 164, operato dalla sig.ra in favore dei sig.ri , nato a [...] il Controparte_15 Controparte_1
19/11/1967 e nata Pompei il 19/7/70. E quindi accertare e dichiarare la Controparte_2 esclusiva e piena proprietà delle istanti. In accoglimento delle richieste e delle risultanze delle c.t.u. dichiarare il valore degli immobili nella misura determinata dal ctu, e determinare nella misura indicata dal ctu la quota spettante alle proprie assistite quale corrispettivo della locazione degli immobili e degli interessi, nella misura determinata nella seconda relazione depositata il 25/10/2024, salvo aggiornamenti successivi. Ha insistito nelle richieste istruttorie indicate nella memoria ex art.183, 6° comma, n° 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ha chiesto assegnarsi la causa a sentenza coni termini di cui all'art. 190 c.p.c.. per il deposito di memorie e repliche. Ha chiesto, inoltre, disporsi il prosieguo del giudizio per la vendita degli immobili e la ripartizione del ricavato, detratto quanto spettante alle proprie assistite per il corrispettivo non goduto della locazione degli immobili e degli interessi.
- L'avv. per e CP_11 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 [...] previo accertamento e stima del patrimonio ereditario residuo del de cuius , CP_12 Controparte_1 ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi o dei loro aventi causa. Con riferimento al regolamento delle spese di causa i convenuti, considerata la loro estraneità rispetto al contenzioso ingeneratosi circa la validità delle schede testamentarie e la capacità di agire del testatore, ha chiesto di essere tenuto a partecipare al pagamento delle sole spese relative all'accertamento dei beni ereditari, alla stima del loro valore ed allo scioglimento della comunione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti evocavano in giudizio i convenuti al fine di sentire disporre lo scioglimento della comunione di beni facenti parte dell'asse ereditario di CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 29.7.1977, ordinandone la divisione e
[...] disponendo la formazione delle porzioni spettanti a ciascuno degli eredi o dei loro aventi causa.
Deducevano gli attori che, in seguito alla cessione a terzi di alcuni beni facenti parte della massa ereditaria ed il cui ricavato è già stato ripartito in parti uguali tra i successori, i beni facenti parte
3 dell'asse ereditario di ancora in comunione tra gli eredi e loro aventi causa erano i Controparte_1 seguenti:
1) locale negozio in Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III n° 372, piano terra (indicato nel
N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 168, sub 2, C.so Vittorio Emanuele
III n° 372, piano T, Z.C.1, categoria C/1, classe 2, mq. 164, R.C. e 1,753,27);
2) locale negozio In Torre Annunziata, Via dei Mille n° 75, piano terra (indicato nel N.C.E.U. del
Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000, sub 1, Z.C.1, Via dei Mille n° 75, piano T, categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 51, R.C. € 1.172,10);
3) locale negozio in Torre Annunziata, Via dei Mille n° 75 (già 77), piano terra, distinto con il numero
3 (indicato nel N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000, sub 2, Z.C.1,
Via dei Mille n° 75, piano T, interno 3, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 42, R.C. E 1.123,60);
4) locale negozio in Torre Annunziata, Via dei Mille n° 79-81, piano terra (in-dicato nel N.C.E.U. nel
Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000 sub 3, Z.C. 1, Via dei Mille n° 79, piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 45, R.C. € 1.203,86);
5) appartamento in Napoli, (indicato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Controparte_16
CP_ sezione SCA, foglio 23, particelle 468 e 660 graffate, sub 5, Z.C.3, , piano T-S1, CP_16 categoria A/5, classe 4, vani 1,5, R.C. 61,97).
Evidenziavano che con testamento olografo del 9 settembre 1974, pubblicato il 27 aprile 1978,
disponeva del suo intero patrimonio in favore dei figli in parti uguali, sicché alla Controparte_1 morte del de cuius erano chiamati a succedergli, per testamento gli otto figli , Persona_4
, , , e , tutti in parti uguali. Per_5 Per_6 Per_1 Per_2 Pt_1 Parte_3 CP_14
Esponevano, poi, che nelle ragioni successorie di , deceduto in data 15.2.1992, erano Persona_4 subentrati la moglie e le figlie , e;
che nelle ragioni CP_6 CP_2 CP_7 CP_8 successorie di , deceduto in data 21.6.1997, erano subentrati la moglie Persona_7 CP_13
e i figli , , e;
che le ragioni ereditarie di
[...] CP_17 CP_11 CP_10 CP_12 Per_6
, deceduto in data 19.2.2008, erano passate per la quota di 1/3 in capo ai fratelli del medesimo
[...]
( , , e - quota accresciuta della parte spettante Persona_1 CP_14 Per_2 Pt_1 Parte_3 agli eredi di e che vi avevano rinunziato - e per la quota di 2/3 alla moglie Persona_4 Per_5
la quale, con atto del 12.5.2009 cedeva a e le Controparte_15 Controparte_1 CP_2 proprie quote, pari a 1/12 in piena proprietà, degli immobili della successione de qua e ancora oggi in comunione indivisa.
Si costituivano in giudizio gli eredi di ( e , e Persona_4 CP_6 CP_2 CP_7
) che, deducendo l'esistenza di un precedente testamento olografo redatto dal de cuius in data CP_8
1° gennaio 1974 e pubblicato in data 12 gennaio 1978 - in virtù del quale il de cuius attribuiva al
4 figlio il negozio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele n. 354 e attribuiva il resto Per_4 del suo patrimonio a tutti i figli (compreso ) in parti uguali - chiedevano di dichiarare la Per_4 validità della disposizione contenuta nel primo testamento, in quanto non revocata dal successivo e, in via subordinata, accertare l'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del secondo testamento (la scheda testamentaria datata 9.9.1974, posta a fondamento della domanda attorea), chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per incapacità naturale del de cuius o ai sensi dell'art. 624
c.c.
Chiedevano, poi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto di trasferimento della quota ereditaria operata da con atto per notaio del 12 maggio 2009 in favore degli attori Controparte_15 Per_8 CP_1
e relativamente al trasferimento anche della quota relativa
[...] Controparte_2 all'immobile di Corso Vittorio Emanuele n. 354, immobile che, come specificato, era stato lasciato al solo figlio , e su cui la non vantava alcun diritto. Per_4 CP_15
Chiedevano, infine, ordinarsi a di rendere il conto della gestione dei beni ereditari. Persona_1
Si costituivano in giudizio gli eredi di , i quali chiedevano che, previo accertamento Persona_7
e stima del patrimonio ereditario residuo del de cuius, fosse disposto lo scioglimento della comunione con attribuzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi o dei loro aventi causa.
Si costituiva, infine, che aderiva alla domanda attorea. CP_14
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione (avvenuta a mani proprie in data 3.4.2015) ometteva di costituirsi , quale erede di . Controparte_15 Persona_6
Con comparsa depositata in data 22.04.2020, si costituivano in giudizio e Controparte_4
quali eredi di , già costituita in giudizio. CP_5 Persona_3
Tanto premesso, con sentenza n. 1845/2020 pubblicata in data 20.11.2020, il collegio, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento avanzata dagli eredi di
, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultimo e dichiarava Persona_4
l'invalidità ex art. 591 c.c. n. 3) del testamento olografo del defunto pubblicato per Controparte_1 notaio del 9 settembre 1974 (rep. 29953, racc. n. 9054) e per l'effetto dichiarava aperta Per_9 la successione testamentaria di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto Controparte_1 il 29.7.1977, in virtù del testamento olografo pubblicato per notaio del 1° Persona_10 gennaio 1974 (rep. 4300; racc. n. 81); dichiarava, infine, inammissibile la domanda avanzata dalle convenute eredi di volta a dichiarare l'indegnità a succedere di . Persona_4 CP_14
Rimessa la causa sul ruolo per proseguire l'istruttoria, all'udienza cartolare del 12.04.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso degli attori e Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 03.07.2021, il giudizio veniva riassunto su istanza di
[...] Per_4
5 nonché su istanza di e , e Pt_1 CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8
(quest'ultime quali eredi di ). Persona_4
Con comparsa depositata in data 28.07.2021, si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...] nella qualità di eredi di (figli) CP_2 Persona_1
Con comparsa depositata in data 29.10.2021, si costituivano in giudizio , Controparte_3 Pt_2
e quali eredi di ( quale coniuge e
[...] Parte_3 Persona_2 Controparte_3
e quali figlie). Parte_2 Parte_3
Disposta in data 15.12.2021 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I. in attuazione del decreto presidenziale n. 371/2021 del 27.09.2021, si conferiva incarico al c.t.u. per istruire la domanda di scioglimento della comunione;
dopo taluni rinvii sia per le proroghe richieste dall'ausiliario, al quale veniva altresì conferito un incarico integrativo, sia per tentativi di bonario componimento rappresentati dai difensori delle parti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 6.11.2024 nella quale veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio atteso il decesso di . Controparte_13
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, il giudizio veniva riassunto su istanza di e CP_6
, e (quest'ultime quali eredi di ). A CP_2 CP_7 Controparte_8 Persona_4 seguito della notifica del ricorso e del decreto agli eredi collettivamente e impersonalmente della defunta ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 06.02.2025, nessuno si costituiva in detta Controparte_13 qualità; inoltre, rilevato che nell'atto di riassunzione il difensore rappresentava di essere venuto a conoscenza del decesso di – contumace – avvenuto in data 05.03.2024, Controparte_15 provvedeva a notificare il ricorso in riassunzione agli eredi della stessa sia collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta (notifica perfezionatasi in data 08.01.2025) sia al sig. , quale erede della stessa (notifica perfezionatasi in data 02.01.2025), ma Controparte_18 nessuno si costituiva in giudizio in tale veste.
Infine, quanto alla posizione di , l'atto di riassunzione veniva notificato sia al difensore CP_5 costituito avv. AN a mezzo pec (il quale, unitamente all'avvocato CI, rinunciava al mandato come si evince dall'atto depositato in data 01.12.2022, sebbene i difensori non risultino sostituiti) sia alla parte personalmente mediante atto notificato a mezzo posta (notifica perfezionatasi in data
21.01.2025).
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione al collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso, in primo luogo, occorre precisare che le parti in causa sono le seguenti:
6 a) , e , tutti nella qualità di eredi di CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8
, deceduto in data 15.02.1992, figlio del de cuius; Persona_4
b) , , , e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_13 Controparte_9 CP_11 CP_10 CP_12
(i) deceduto in data 21.06.1997, figlio del de cuius; Per_4 Per_5
c) (n. 1970) e (n. 1967), sia in proprio sia nella qualità di Controparte_2 Controparte_1 eredi di , deceduto in data 20.06.2020, figlio del de cuius; Persona_1
d) (n. 1939), figlio del de cuius; CP_14
e) , e tutti nella qualità di eredi di , deceduta Controparte_3 Pt_2 Parte_3 Persona_2 in data 01.01.2021, figlia del de cuius;
f) (n. 1933), figlia del de cuius; Parte_1
g) e Annunziata, entrambi nella qualità di eredi di , deceduta in CP_5 Persona_3 data 12.07.2019, figlia del de cuius;
h) (coniuge ed erede di , deceduto in data 19.02.2008, figlio del Controparte_15 Persona_6 de cuius), a sua volta deceduta in data 05.03.2024.
In seguito alla riassunzione del giudizio da ultimo intervenuta, nessuno si è costituito nella qualità di erede di (erede di ), né nella qualità di erede di , Controparte_13 Persona_7 CP_19 già contumace.
2.1. Si evidenzia, poi, che - come statuito nella sentenza non definitiva - la successione del de cuius
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 29.7.1977, è regolata dal Controparte_1 testamento olografo pubblicato per notaio del 1° gennaio 1974 (rep. 4300; racc. Persona_10
n. 81), con il quale il de cuius ha lasciato al figlio , quale quota extralegittimaria (come si Per_4 legge nel testamento) l'immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele n. 354, oltre a prevedere che lo stesso concorra con gli altri figli del de cuius sul restante patrimonio ereditario da dividere, pertanto, in parti uguali.
Ne consegue che eredi testamentari del de cuius sono i suoi otto figli , , Persona_4 Per_5
, , , e i quali concorrono in parti uguali (quota Per_6 Per_1 CP_14 Per_2 Pt_1 Parte_3
1/8 ciascuno) sui beni oggetto del patrimonio comune, mentre l'immobile sito in Torre Annunziata al
Corso Vittorio Emanuele n. 354 è oggetto di specifica attribuzione in favore del figlio Per_4
.
[...]
Quanto alla posizione di , è opportuno evidenziare che la quota acquisita dalla Persona_6 moglie (quota di 2/3) sulla quota ereditata da sui beni che Controparte_15 Persona_6 compongono il patrimonio ereditario del de cuius (quota di 1/8), è stata oggetto di Controparte_1 cessione in favore di (n. il 19.11.1967) e di (n. il Controparte_1 Controparte_2
19.07.1970) in parti uguali fra loro, come risulta dall'atto per notaio del 12.05.2019 Persona_11
7 rep. n. 36373 n. racc. 15391. Con tale atto, la ha ceduto la quota pari a 1/12 sia dell'immobile CP_15 di Torre Annunziata Corso Vittorio Emanuele n. 354, sia dei locali commerciali in Torre Annunziata
e dell'immobile sito in Napoli indicati nel paragrafo seguente. Gli eredi di , in forza Persona_4 della invalidità del secondo testamento e della piena validità del primo con il quale il de cuius ha attribuito al figlio l'immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 Per_4
p.lla 168 sub 2, hanno chiesto di dichiarare “nullo ed invalido il trasferimento di quota” relativamente a suddetto bene e, quindi, accertare la piena proprietà degli istanti.
Premesso che - essendo stata dichiarata l'invalidità del secondo testamento - detto bene non rientra nella comunione ereditaria sorta in conseguenza del decesso di (per cui alcun diritto Controparte_1 poteva vantare e conseguentemente il coniuge in qualità di suo erede), la Persona_6 CP_15 ha dunque disposto della quota di un bene altrui;
ne consegue che, avendo la vendita carattere meramente obbligatorio - analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di vendita di beni parzialmente altrui - non si può discorrere di nullità dell'atto ma di inefficacia del negozio.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione per notaio del 12.05.2019 rep. Persona_11
n. 36373 n. racc. 15391 limitatamente al trasferimento della quota di 1/12 dell'immobile sito in Torre
Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 p.lla 168 sub 2 che, per effetto della prima disposizione testamentaria, è stato attribuito dal de cuius in via esclusiva al figlio . Per_4
2.2. Analizzando, ora, l'oggetto della comunione ereditaria, il patrimonio è costituito dai seguenti beni immobili:
1. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. Pt_4
9000, sub 1) , cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.;
2. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. Pt_4
9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.;
3. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, Pt_4 consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.
Non risulta, invece, oggetto della massa ereditaria paterna l'immobile sito in Napoli al Vico
Avallone n. 8, identificata in C.F. del Comune di Napoli sez. SCA F. 23 part. 660 sub 5.
Come verificato dall'ausiliario, il quale ha acquisito agli atti il relativo titolo di provenienza (cfr. atto di compravendita del 25.03.1947 per Notaio rep. n. 1586, racc. n. 209 trascritto a Persona_12
Napoli il 27.03.1947, ai nn. 6838/5171), il bene è stato acquistato dai coniugi fu Controparte_1
per l'usufrutto e fu per la nuda proprietà. In data 26.08.1970 Per_4 Controparte_20 Per_13 decedeva e si apriva la successione legittima in favore degli otto figli e del Controparte_20 coniuge , quest'ultimo per la quota di usufrutto uxorio (cfr. note di trascrizione Controparte_1 della denuncia di successione di presentate a Napoli 3 il 18.03.1971 ai nn. Controparte_20
8 13968/10697 e in data 11.09.1972 ai nn. 43059/31724), essendo la successione legittima regolata dall'art. 581 c.c. nel testo antecedente alla riforma intervenuta con la legge n. 151/1975. Pertanto, assumendo il de cuius solo la veste di usufruttuario di siffatto immobile, il bene non costituisce oggetto della massa ereditaria di e, quindi, non può formare oggetto del presente Controparte_1 giudizio di scioglimento della comunione.
2.3. Invece, i beni siti in Torre Annunziata alla Via dei Mille elencati ai precedenti punti da 1 a 3, come verificato dal consulente, sono pervenuti al de cuius in virtù di Decreto di Trasferimento immobili del 12/12/1966, reso dal Giudice Delegato Dott. Renato Golia della VII Sezione Civile
Fallimentare del Tribunale di Napoli, trascritto a Napoli il 14/12/1966 ai nn. 59474/41214.
Trattasi di tre locali commerciali facenti parte del fabbricato sito in Torre Annunziata ad angolo tra
Via dei Mille e Via XXIV Maggio che insiste sulla zona di terreno individuata in C.T. del Comune di
Torre Annunziata al F. 6 part. 642, con accesso rispettivamente dai civici 75, 77 e 79 di Via Dei Mille.
Quanto ai dati catastali, il c.t.u. ha rappresentato sono presenti alcuni errori e precisamente:
- il mappale terreni correlato indicato nella visura catastale di ognuna delle unità immobiliari con l'identificativo C.T. F. 6 part. 13 è errato facendo parti gli immobili del fabbricato che insiste sulla particella individuata in C.T. Del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 642; - dalla visura catastale delle unità immobiliari si desume che ognuna di queste è costituita dal solo piano terra, tale dato è in contrasto con quanto si desume dalla planimetria catastale delle stesse unità immobiliari che sono invece costituite da piano S1 e piano terra.
Quanto alla descrizione degli immobili, si richiamano integralmente le conclusioni dell'ausiliario che,
a tal fine, fa riferimento al “Locale commerciale n. 1”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 75 di Via Dei Mille, attualmente adibito a macelleria (pagg. 40 e ss. della c.t.u.); al “Locale commerciale n. 2”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 77 di Via Dei Mille, attualmente adibito ad agenzia immobiliare (pagg. 43 e ss. della c.t.u.); al “Locale commerciale n. 3”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 79 di Via Dei Mille, attualmente adibito a steakhouse ed all'intero piano interrato sottostante i tre locali commerciali che nello stato dei luoghi
è fuso sul piano fisico con il locale commerciale avente accesso dal civico 79 di Via Dei Mille attraverso una scala interna (pagg. 47 e ss. della c.t.u.). Ha, inoltre, precisato che dai grafici allegati al titolo di provenienza dei beni in oggetto risulta che il marciapiede antistante gli stessi locali è di proprietà esclusiva;
pertanto, il c.t.u. ha considerato come facente parte di ognuno dei tre locali commerciali del locale commerciale n. 1, del locale commerciale n.2 e del locale commerciale n. 3 la relativa porzione di marciapiede di proprietà esclusiva antistante ognuno di essi.
In ordine al profilo della legittimità urbanistica, l'ausiliario ha verificato che, dalla certificazione prot.
n. 32629 del 27.12.2022 rilasciata dal Comune di Torre Annunziata che agli atti del Comune di Torre
9 Annunziata all'indirizzo di Via Dei Mille e Via XXIV Maggio non risultano fascicoli relativi a CP_2 Licenze e Concessioni Edilizie, L. 219/81. , istanze di condono o PDC in Controparte_22 sanatoria per i nominativi indicati nella richiesta. Pertanto, dalle ulteriori verifiche effettuate, è emerso che dalla cartografia del vigente P.R.G.I. del Comune di Torre Annunziata, redatta sulla base del rilievo aerofotogrammetrico del 1959 (Tav. 65 del P.R.G.I. Delimitazione centri abitati), il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto era già esistente nel 1959 con area di sedime sovrapponibile a quella attuale, ricadendo all'epoca nel centro abitato. L'ausiliario ha, dunque, concluso che trattasi di fabbricato la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ai fini della commerciabilità del bene ha statuito che “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al
1 settembre 1967” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 07/10/2019, n. 25021).
Ne consegue che l'immobile va considerato commerciabile.
In ogni caso, è però opportuno evidenziare che l'ausiliario ha ravvisato una serie di difformità che sostanzialmente riguardano accorpamenti e frazionamenti tra i vari subalterni e la realizzazione di una scala interna che collega il locale commerciale n. 3 con il locale cantinato. Trattasi di opere interne, che non hanno comportato aumento di superficie utile né aumenti volumetrici e/o modifiche della sagoma del fabbricato, che hanno interessato parti interne delle unità immobiliari che, dunque, dovranno essere sanate. In particolare, per il locale commerciale n. 1 e per il locale commerciale n.
2, in cui le opere non hanno interessato parti strutturali del fabbricato dovrà essere presentata una
C.I.L.A. a lavori ultimati a firma di un tecnico abilitato e corrispondere la relativa sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00; per il locale commerciale n. 3, ove è stata realizzata la scala interna, occorrerà presentare al Comune di Torre Annunziata Domanda di Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01.
Il c.t.u. ha stimato che per la presentazione della C.I.L.A. un costo di € 3.500,00 comprensivo della sanzione e dei diritti da corrispondere all'Ente Comunale;
mentre, per la presentazione della
Domanda di Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 ha stimato un costo di € 5.000,00 comprensivo di tutti gli oneri necessari. Occorrerà, poi, procedere alla presentazione delle planimetrie catastali aggiornate per le cui partiche ha stimato un costo complessivo di € 1.500,00.
10 Passando, allora, a determinare il valore degli immobili, condivisibile appare la stima operata dal c.t.u. per l'importo di euro 95.000,00 per il locale commerciale n. 1, cioè per l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. 9000, sub 1), cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.; di euro 117.500,00 per il locale commerciale n. 2, cioè l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60
- Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.; di euro 150.200,00 per il locale commerciale n. 3, cioè l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.; valori così determinati tenendo conto anche delle condizioni dei beni alla luce delle difformità rilevate, per un valore complessivo pari ad euro 362.700,00.
Infine, come accertato dal consulente, i beni, in ragione delle loro concrete caratteristiche e dimensioni, non risultano comodamente divisibili non essendo possibile garantire, anche in ragione del numero dei condividenti, un autonomo godimento degli stessi.
Infatti, come si legge nella relazione del c.t.u.: “Locale commerciale 1. Le caratteristiche dell'immobile quali la superficie utile interna complessiva di circa 44 mq, la sua conformazione, costituita da un locale vendita ed un retrobottega, la presenza di un unico servizio igienico e di un unico accesso dalla strada, ed il suo attuale utilizzo (macelleria con locale vendita e retrobottega destinato alla lavorazione ed alla conservazione delle carni) non consentono la comoda divisibilità del bene. Locale commerciale 2. Le caratteristiche dell'immobile, ovvero, la sua particolare conformazione, la sua superficie utile interna complessiva pari a circa 58 mq, la presenza di un unico servizio igienico, non consentono la comoda divisibilità del bene. Locale commerciale 3. Le caratteristiche dell'immobile quali la ridotta superficie utile interna al piano terra pari a circa 36 mq, la presenza di un unico accesso dalla strada ed il suo attuale utilizzo quale locale destinato alla ristorazione, non consentono la comoda divisibilità del bene”.
Ne consegue che, non essendo state avanzate dalle parti istanze di attribuzione, non potrà che procedersi alla vendita degli immobili sopra indicati.
Dunque, la causa va rimessa sul ruolo del G.I. affinché provveda alla vendita del cespite suddetto, mediante un professionista a ciò delegato ai sensi degli artt. 786 e 591 bis c.p.c. con conseguenziali oneri a carico delle parti.
La domanda di rendiconto dovrà essere valutata all'esito delle operazioni di vendita come disposto dall'art. 723 c.c..
11 3. Dovendo rimettere la causa sul ruolo, al fine di procedere al compimento delle operazioni di vendita dell'immobile, da effettuarsi a mezzo di nominando professionista, e residuando la domanda di rendiconto, la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che per effetto della successione testamentaria di , nato a [...] Controparte_1
Annunziata il 3.7.1901 e ivi deceduto il 29.7.1977, regolata dal testamento olografo pubblicato per notaio del 1° gennaio 1974 (rep. 4300; racc. n. 81): Persona_10
1) il bene immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, individuato al C.F. al foglio 6 p.lla 168 sub 2, è stato attribuito in via esclusiva a;
Persona_4
2) i beni indicati al successivo punto b) sono stati attribuiti agli otto figli del de cuius per la quota di 1/8 ciascuno;
b) accerta che gli immobili oggetto di comunione ereditaria sono:
- censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. Pt_4
9000, sub 1) , cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.;
- U.I. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.;
- U.I. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.;
c) accerta che l'immobile sito in Napoli al Vico Avallone n. 8, identificato in C.F. del Comune di
Napoli sez. SCA F. 23 part. 660 sub 5 non costituisce oggetto della massa ereditaria del de cuius
; Controparte_1
d) dichiara l'inefficacia dell'atto di cessione per notaio del 12.05.2019 rep. n. 36373 Persona_11
n. racc. 15391 limitatamente al trasferimento della quota di 1/12 dell'immobile sito in Torre
Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 p.lla 168 sub 2;
e) dichiara non comodamente divisibili gli immobili indicati al punto b) che precede - aventi un valore di euro 95.000,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F.
6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. 9000, sub 1), cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10
- Via Dei Mille n. 75 P.T.), di euro 117.500,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di
Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza
42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T., di euro 150.200,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza
45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.) - e ne dispone la vendita;
12 f) rimette la causa sul ruolo del G.I. con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni di vendita e definire, all'esito, la domanda di rendiconto;
g) riserva alla pronuncia terminativa il regolamento delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2976/2015 R.G., avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e impugnazione di testamento olografo
TRA
(nata a [...] il [...]); (nato Parte_1 Controparte_1
a Pompei il 19.11.1967) e (nata a [...] il [...]) sia in Controparte_2 proprio sia nella qualità di eredi di eredi di (nato a [...] il Persona_1
12.10.1934 e deceduto in data 20.06.2020); (nato il [...] a [...] Controparte_3
Annunziata), (nata il [...] a [...]) e (nata Parte_2 Parte_3 il 16.11.1971 a Milano) nella qualità di eredi di eredi di (nata a [...] Persona_2
Annunziata il 10.10.1942 e deceduta in data 01.01.2021); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
AN CI e NC AN, giusta procure in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Boscotrecase alla Via Marra n. 11
ATTORI
E
(nata a [...] il [...]) e (nato Controparte_4 CP_5 in Zimbawe il 13.7.1961), quali eredi di (nata in data [...] a [...] Persona_3
Annunziata e deceduta in data 12.07.2019), rappresentati e difesi dagli avv.ti AN CI e
NC AN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in
Boscotrecase alla Via Marra n. 11
ATTORI
E
1 (nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_6 CP_2
Annunziata il 13.2.1961), (nata a [...] il [...]) e CP_7 CP_8
(nata a [...] il [...]), quali eredi di ,
[...] Persona_4 rappresentate e difese dagli avv.ti NC Palomba e Michele Sorrenti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Torre del Greco alla Piazza della Repubblica n. 14
CONVENUTE
E
( ), Controparte_9 C.F._1 Controparte_10
( , ( ) e C.F._2 CP_11 C.F._3 CP_12
( ), quali eredi di o) rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 CP_9 Per_5 [...]
giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Roma alla Via CP_11
Gregorio VII, n. 466
CONVENUTI
NONCHE'
( ) Controparte_13 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_14
NC ID e GA EN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Torre Annunziata Via Enrico De Gennaro, 6 (cooperativa Villa Fiorito, 4)
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (quale erede di Controparte_15 Per_6
)
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025:
- l'avv. NC AN per gli attori ha chiesto di procedere allo scioglimento della comunione e procedere alle operazioni di vendita e poi procedere alla resa dei conti tra i coeredi.
- L'avv. GA EN per ha chiesto di disporre la comparizione delle parti perché, CP_14 in assenza di contrasto delle parti, proceda (ex art. 788 c.p.c.) alla vendita, previa sanatoria urbanistica, degli immobili della comunione ereditaria o, in caso contrario, la rimessione della causa al collegio per la vendita e la successiva ripartizione del prezzo complessivo netto incamerato, in
2 favore degli aventi diritto ed in proporzione delle rispettive quote (ognuna pari ad 1/8 per ogni stirpe: conforme ctu sub pagg. 24-25).
- L'avv. NC Palomba per , , e , CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8 tutte eredi di ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare nullo ed invalido il Persona_4 trasferimento di quota, relativamente al bene immobile adibito a negozio sito in Torre Annunziata
(NA), al Corso Vittorio Emanuele III n° 372, già 354, piano terra, riportato nel NCEU del Comune di
Torre Annunziata al foglio 6, particella 159 sub 2, piano T, Z.c. 1, categoria C/I, classe 2, mq. 164, operato dalla sig.ra in favore dei sig.ri , nato a [...] il Controparte_15 Controparte_1
19/11/1967 e nata Pompei il 19/7/70. E quindi accertare e dichiarare la Controparte_2 esclusiva e piena proprietà delle istanti. In accoglimento delle richieste e delle risultanze delle c.t.u. dichiarare il valore degli immobili nella misura determinata dal ctu, e determinare nella misura indicata dal ctu la quota spettante alle proprie assistite quale corrispettivo della locazione degli immobili e degli interessi, nella misura determinata nella seconda relazione depositata il 25/10/2024, salvo aggiornamenti successivi. Ha insistito nelle richieste istruttorie indicate nella memoria ex art.183, 6° comma, n° 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ha chiesto assegnarsi la causa a sentenza coni termini di cui all'art. 190 c.p.c.. per il deposito di memorie e repliche. Ha chiesto, inoltre, disporsi il prosieguo del giudizio per la vendita degli immobili e la ripartizione del ricavato, detratto quanto spettante alle proprie assistite per il corrispettivo non goduto della locazione degli immobili e degli interessi.
- L'avv. per e CP_11 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 [...] previo accertamento e stima del patrimonio ereditario residuo del de cuius , CP_12 Controparte_1 ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi o dei loro aventi causa. Con riferimento al regolamento delle spese di causa i convenuti, considerata la loro estraneità rispetto al contenzioso ingeneratosi circa la validità delle schede testamentarie e la capacità di agire del testatore, ha chiesto di essere tenuto a partecipare al pagamento delle sole spese relative all'accertamento dei beni ereditari, alla stima del loro valore ed allo scioglimento della comunione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti evocavano in giudizio i convenuti al fine di sentire disporre lo scioglimento della comunione di beni facenti parte dell'asse ereditario di CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 29.7.1977, ordinandone la divisione e
[...] disponendo la formazione delle porzioni spettanti a ciascuno degli eredi o dei loro aventi causa.
Deducevano gli attori che, in seguito alla cessione a terzi di alcuni beni facenti parte della massa ereditaria ed il cui ricavato è già stato ripartito in parti uguali tra i successori, i beni facenti parte
3 dell'asse ereditario di ancora in comunione tra gli eredi e loro aventi causa erano i Controparte_1 seguenti:
1) locale negozio in Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III n° 372, piano terra (indicato nel
N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 168, sub 2, C.so Vittorio Emanuele
III n° 372, piano T, Z.C.1, categoria C/1, classe 2, mq. 164, R.C. e 1,753,27);
2) locale negozio In Torre Annunziata, Via dei Mille n° 75, piano terra (indicato nel N.C.E.U. del
Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000, sub 1, Z.C.1, Via dei Mille n° 75, piano T, categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 51, R.C. € 1.172,10);
3) locale negozio in Torre Annunziata, Via dei Mille n° 75 (già 77), piano terra, distinto con il numero
3 (indicato nel N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000, sub 2, Z.C.1,
Via dei Mille n° 75, piano T, interno 3, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 42, R.C. E 1.123,60);
4) locale negozio in Torre Annunziata, Via dei Mille n° 79-81, piano terra (in-dicato nel N.C.E.U. nel
Comune di Torre Annunziata al foglio 6, particella 9000 sub 3, Z.C. 1, Via dei Mille n° 79, piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 45, R.C. € 1.203,86);
5) appartamento in Napoli, (indicato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Controparte_16
CP_ sezione SCA, foglio 23, particelle 468 e 660 graffate, sub 5, Z.C.3, , piano T-S1, CP_16 categoria A/5, classe 4, vani 1,5, R.C. 61,97).
Evidenziavano che con testamento olografo del 9 settembre 1974, pubblicato il 27 aprile 1978,
disponeva del suo intero patrimonio in favore dei figli in parti uguali, sicché alla Controparte_1 morte del de cuius erano chiamati a succedergli, per testamento gli otto figli , Persona_4
, , , e , tutti in parti uguali. Per_5 Per_6 Per_1 Per_2 Pt_1 Parte_3 CP_14
Esponevano, poi, che nelle ragioni successorie di , deceduto in data 15.2.1992, erano Persona_4 subentrati la moglie e le figlie , e;
che nelle ragioni CP_6 CP_2 CP_7 CP_8 successorie di , deceduto in data 21.6.1997, erano subentrati la moglie Persona_7 CP_13
e i figli , , e;
che le ragioni ereditarie di
[...] CP_17 CP_11 CP_10 CP_12 Per_6
, deceduto in data 19.2.2008, erano passate per la quota di 1/3 in capo ai fratelli del medesimo
[...]
( , , e - quota accresciuta della parte spettante Persona_1 CP_14 Per_2 Pt_1 Parte_3 agli eredi di e che vi avevano rinunziato - e per la quota di 2/3 alla moglie Persona_4 Per_5
la quale, con atto del 12.5.2009 cedeva a e le Controparte_15 Controparte_1 CP_2 proprie quote, pari a 1/12 in piena proprietà, degli immobili della successione de qua e ancora oggi in comunione indivisa.
Si costituivano in giudizio gli eredi di ( e , e Persona_4 CP_6 CP_2 CP_7
) che, deducendo l'esistenza di un precedente testamento olografo redatto dal de cuius in data CP_8
1° gennaio 1974 e pubblicato in data 12 gennaio 1978 - in virtù del quale il de cuius attribuiva al
4 figlio il negozio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele n. 354 e attribuiva il resto Per_4 del suo patrimonio a tutti i figli (compreso ) in parti uguali - chiedevano di dichiarare la Per_4 validità della disposizione contenuta nel primo testamento, in quanto non revocata dal successivo e, in via subordinata, accertare l'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del secondo testamento (la scheda testamentaria datata 9.9.1974, posta a fondamento della domanda attorea), chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per incapacità naturale del de cuius o ai sensi dell'art. 624
c.c.
Chiedevano, poi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto di trasferimento della quota ereditaria operata da con atto per notaio del 12 maggio 2009 in favore degli attori Controparte_15 Per_8 CP_1
e relativamente al trasferimento anche della quota relativa
[...] Controparte_2 all'immobile di Corso Vittorio Emanuele n. 354, immobile che, come specificato, era stato lasciato al solo figlio , e su cui la non vantava alcun diritto. Per_4 CP_15
Chiedevano, infine, ordinarsi a di rendere il conto della gestione dei beni ereditari. Persona_1
Si costituivano in giudizio gli eredi di , i quali chiedevano che, previo accertamento Persona_7
e stima del patrimonio ereditario residuo del de cuius, fosse disposto lo scioglimento della comunione con attribuzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi o dei loro aventi causa.
Si costituiva, infine, che aderiva alla domanda attorea. CP_14
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione (avvenuta a mani proprie in data 3.4.2015) ometteva di costituirsi , quale erede di . Controparte_15 Persona_6
Con comparsa depositata in data 22.04.2020, si costituivano in giudizio e Controparte_4
quali eredi di , già costituita in giudizio. CP_5 Persona_3
Tanto premesso, con sentenza n. 1845/2020 pubblicata in data 20.11.2020, il collegio, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento avanzata dagli eredi di
, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultimo e dichiarava Persona_4
l'invalidità ex art. 591 c.c. n. 3) del testamento olografo del defunto pubblicato per Controparte_1 notaio del 9 settembre 1974 (rep. 29953, racc. n. 9054) e per l'effetto dichiarava aperta Per_9 la successione testamentaria di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto Controparte_1 il 29.7.1977, in virtù del testamento olografo pubblicato per notaio del 1° Persona_10 gennaio 1974 (rep. 4300; racc. n. 81); dichiarava, infine, inammissibile la domanda avanzata dalle convenute eredi di volta a dichiarare l'indegnità a succedere di . Persona_4 CP_14
Rimessa la causa sul ruolo per proseguire l'istruttoria, all'udienza cartolare del 12.04.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso degli attori e Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 03.07.2021, il giudizio veniva riassunto su istanza di
[...] Per_4
5 nonché su istanza di e , e Pt_1 CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8
(quest'ultime quali eredi di ). Persona_4
Con comparsa depositata in data 28.07.2021, si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...] nella qualità di eredi di (figli) CP_2 Persona_1
Con comparsa depositata in data 29.10.2021, si costituivano in giudizio , Controparte_3 Pt_2
e quali eredi di ( quale coniuge e
[...] Parte_3 Persona_2 Controparte_3
e quali figlie). Parte_2 Parte_3
Disposta in data 15.12.2021 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I. in attuazione del decreto presidenziale n. 371/2021 del 27.09.2021, si conferiva incarico al c.t.u. per istruire la domanda di scioglimento della comunione;
dopo taluni rinvii sia per le proroghe richieste dall'ausiliario, al quale veniva altresì conferito un incarico integrativo, sia per tentativi di bonario componimento rappresentati dai difensori delle parti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 6.11.2024 nella quale veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio atteso il decesso di . Controparte_13
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, il giudizio veniva riassunto su istanza di e CP_6
, e (quest'ultime quali eredi di ). A CP_2 CP_7 Controparte_8 Persona_4 seguito della notifica del ricorso e del decreto agli eredi collettivamente e impersonalmente della defunta ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 06.02.2025, nessuno si costituiva in detta Controparte_13 qualità; inoltre, rilevato che nell'atto di riassunzione il difensore rappresentava di essere venuto a conoscenza del decesso di – contumace – avvenuto in data 05.03.2024, Controparte_15 provvedeva a notificare il ricorso in riassunzione agli eredi della stessa sia collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta (notifica perfezionatasi in data 08.01.2025) sia al sig. , quale erede della stessa (notifica perfezionatasi in data 02.01.2025), ma Controparte_18 nessuno si costituiva in giudizio in tale veste.
Infine, quanto alla posizione di , l'atto di riassunzione veniva notificato sia al difensore CP_5 costituito avv. AN a mezzo pec (il quale, unitamente all'avvocato CI, rinunciava al mandato come si evince dall'atto depositato in data 01.12.2022, sebbene i difensori non risultino sostituiti) sia alla parte personalmente mediante atto notificato a mezzo posta (notifica perfezionatasi in data
21.01.2025).
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione al collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso, in primo luogo, occorre precisare che le parti in causa sono le seguenti:
6 a) , e , tutti nella qualità di eredi di CP_6 CP_2 CP_7 Controparte_8
, deceduto in data 15.02.1992, figlio del de cuius; Persona_4
b) , , , e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_13 Controparte_9 CP_11 CP_10 CP_12
(i) deceduto in data 21.06.1997, figlio del de cuius; Per_4 Per_5
c) (n. 1970) e (n. 1967), sia in proprio sia nella qualità di Controparte_2 Controparte_1 eredi di , deceduto in data 20.06.2020, figlio del de cuius; Persona_1
d) (n. 1939), figlio del de cuius; CP_14
e) , e tutti nella qualità di eredi di , deceduta Controparte_3 Pt_2 Parte_3 Persona_2 in data 01.01.2021, figlia del de cuius;
f) (n. 1933), figlia del de cuius; Parte_1
g) e Annunziata, entrambi nella qualità di eredi di , deceduta in CP_5 Persona_3 data 12.07.2019, figlia del de cuius;
h) (coniuge ed erede di , deceduto in data 19.02.2008, figlio del Controparte_15 Persona_6 de cuius), a sua volta deceduta in data 05.03.2024.
In seguito alla riassunzione del giudizio da ultimo intervenuta, nessuno si è costituito nella qualità di erede di (erede di ), né nella qualità di erede di , Controparte_13 Persona_7 CP_19 già contumace.
2.1. Si evidenzia, poi, che - come statuito nella sentenza non definitiva - la successione del de cuius
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 29.7.1977, è regolata dal Controparte_1 testamento olografo pubblicato per notaio del 1° gennaio 1974 (rep. 4300; racc. Persona_10
n. 81), con il quale il de cuius ha lasciato al figlio , quale quota extralegittimaria (come si Per_4 legge nel testamento) l'immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele n. 354, oltre a prevedere che lo stesso concorra con gli altri figli del de cuius sul restante patrimonio ereditario da dividere, pertanto, in parti uguali.
Ne consegue che eredi testamentari del de cuius sono i suoi otto figli , , Persona_4 Per_5
, , , e i quali concorrono in parti uguali (quota Per_6 Per_1 CP_14 Per_2 Pt_1 Parte_3
1/8 ciascuno) sui beni oggetto del patrimonio comune, mentre l'immobile sito in Torre Annunziata al
Corso Vittorio Emanuele n. 354 è oggetto di specifica attribuzione in favore del figlio Per_4
.
[...]
Quanto alla posizione di , è opportuno evidenziare che la quota acquisita dalla Persona_6 moglie (quota di 2/3) sulla quota ereditata da sui beni che Controparte_15 Persona_6 compongono il patrimonio ereditario del de cuius (quota di 1/8), è stata oggetto di Controparte_1 cessione in favore di (n. il 19.11.1967) e di (n. il Controparte_1 Controparte_2
19.07.1970) in parti uguali fra loro, come risulta dall'atto per notaio del 12.05.2019 Persona_11
7 rep. n. 36373 n. racc. 15391. Con tale atto, la ha ceduto la quota pari a 1/12 sia dell'immobile CP_15 di Torre Annunziata Corso Vittorio Emanuele n. 354, sia dei locali commerciali in Torre Annunziata
e dell'immobile sito in Napoli indicati nel paragrafo seguente. Gli eredi di , in forza Persona_4 della invalidità del secondo testamento e della piena validità del primo con il quale il de cuius ha attribuito al figlio l'immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 Per_4
p.lla 168 sub 2, hanno chiesto di dichiarare “nullo ed invalido il trasferimento di quota” relativamente a suddetto bene e, quindi, accertare la piena proprietà degli istanti.
Premesso che - essendo stata dichiarata l'invalidità del secondo testamento - detto bene non rientra nella comunione ereditaria sorta in conseguenza del decesso di (per cui alcun diritto Controparte_1 poteva vantare e conseguentemente il coniuge in qualità di suo erede), la Persona_6 CP_15 ha dunque disposto della quota di un bene altrui;
ne consegue che, avendo la vendita carattere meramente obbligatorio - analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di vendita di beni parzialmente altrui - non si può discorrere di nullità dell'atto ma di inefficacia del negozio.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione per notaio del 12.05.2019 rep. Persona_11
n. 36373 n. racc. 15391 limitatamente al trasferimento della quota di 1/12 dell'immobile sito in Torre
Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 p.lla 168 sub 2 che, per effetto della prima disposizione testamentaria, è stato attribuito dal de cuius in via esclusiva al figlio . Per_4
2.2. Analizzando, ora, l'oggetto della comunione ereditaria, il patrimonio è costituito dai seguenti beni immobili:
1. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. Pt_4
9000, sub 1) , cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.;
2. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. Pt_4
9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.;
3. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, Pt_4 consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.
Non risulta, invece, oggetto della massa ereditaria paterna l'immobile sito in Napoli al Vico
Avallone n. 8, identificata in C.F. del Comune di Napoli sez. SCA F. 23 part. 660 sub 5.
Come verificato dall'ausiliario, il quale ha acquisito agli atti il relativo titolo di provenienza (cfr. atto di compravendita del 25.03.1947 per Notaio rep. n. 1586, racc. n. 209 trascritto a Persona_12
Napoli il 27.03.1947, ai nn. 6838/5171), il bene è stato acquistato dai coniugi fu Controparte_1
per l'usufrutto e fu per la nuda proprietà. In data 26.08.1970 Per_4 Controparte_20 Per_13 decedeva e si apriva la successione legittima in favore degli otto figli e del Controparte_20 coniuge , quest'ultimo per la quota di usufrutto uxorio (cfr. note di trascrizione Controparte_1 della denuncia di successione di presentate a Napoli 3 il 18.03.1971 ai nn. Controparte_20
8 13968/10697 e in data 11.09.1972 ai nn. 43059/31724), essendo la successione legittima regolata dall'art. 581 c.c. nel testo antecedente alla riforma intervenuta con la legge n. 151/1975. Pertanto, assumendo il de cuius solo la veste di usufruttuario di siffatto immobile, il bene non costituisce oggetto della massa ereditaria di e, quindi, non può formare oggetto del presente Controparte_1 giudizio di scioglimento della comunione.
2.3. Invece, i beni siti in Torre Annunziata alla Via dei Mille elencati ai precedenti punti da 1 a 3, come verificato dal consulente, sono pervenuti al de cuius in virtù di Decreto di Trasferimento immobili del 12/12/1966, reso dal Giudice Delegato Dott. Renato Golia della VII Sezione Civile
Fallimentare del Tribunale di Napoli, trascritto a Napoli il 14/12/1966 ai nn. 59474/41214.
Trattasi di tre locali commerciali facenti parte del fabbricato sito in Torre Annunziata ad angolo tra
Via dei Mille e Via XXIV Maggio che insiste sulla zona di terreno individuata in C.T. del Comune di
Torre Annunziata al F. 6 part. 642, con accesso rispettivamente dai civici 75, 77 e 79 di Via Dei Mille.
Quanto ai dati catastali, il c.t.u. ha rappresentato sono presenti alcuni errori e precisamente:
- il mappale terreni correlato indicato nella visura catastale di ognuna delle unità immobiliari con l'identificativo C.T. F. 6 part. 13 è errato facendo parti gli immobili del fabbricato che insiste sulla particella individuata in C.T. Del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 642; - dalla visura catastale delle unità immobiliari si desume che ognuna di queste è costituita dal solo piano terra, tale dato è in contrasto con quanto si desume dalla planimetria catastale delle stesse unità immobiliari che sono invece costituite da piano S1 e piano terra.
Quanto alla descrizione degli immobili, si richiamano integralmente le conclusioni dell'ausiliario che,
a tal fine, fa riferimento al “Locale commerciale n. 1”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 75 di Via Dei Mille, attualmente adibito a macelleria (pagg. 40 e ss. della c.t.u.); al “Locale commerciale n. 2”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 77 di Via Dei Mille, attualmente adibito ad agenzia immobiliare (pagg. 43 e ss. della c.t.u.); al “Locale commerciale n. 3”, intendendo il locale commerciale con accesso dal civico 79 di Via Dei Mille, attualmente adibito a steakhouse ed all'intero piano interrato sottostante i tre locali commerciali che nello stato dei luoghi
è fuso sul piano fisico con il locale commerciale avente accesso dal civico 79 di Via Dei Mille attraverso una scala interna (pagg. 47 e ss. della c.t.u.). Ha, inoltre, precisato che dai grafici allegati al titolo di provenienza dei beni in oggetto risulta che il marciapiede antistante gli stessi locali è di proprietà esclusiva;
pertanto, il c.t.u. ha considerato come facente parte di ognuno dei tre locali commerciali del locale commerciale n. 1, del locale commerciale n.2 e del locale commerciale n. 3 la relativa porzione di marciapiede di proprietà esclusiva antistante ognuno di essi.
In ordine al profilo della legittimità urbanistica, l'ausiliario ha verificato che, dalla certificazione prot.
n. 32629 del 27.12.2022 rilasciata dal Comune di Torre Annunziata che agli atti del Comune di Torre
9 Annunziata all'indirizzo di Via Dei Mille e Via XXIV Maggio non risultano fascicoli relativi a CP_2 Licenze e Concessioni Edilizie, L. 219/81. , istanze di condono o PDC in Controparte_22 sanatoria per i nominativi indicati nella richiesta. Pertanto, dalle ulteriori verifiche effettuate, è emerso che dalla cartografia del vigente P.R.G.I. del Comune di Torre Annunziata, redatta sulla base del rilievo aerofotogrammetrico del 1959 (Tav. 65 del P.R.G.I. Delimitazione centri abitati), il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto era già esistente nel 1959 con area di sedime sovrapponibile a quella attuale, ricadendo all'epoca nel centro abitato. L'ausiliario ha, dunque, concluso che trattasi di fabbricato la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ai fini della commerciabilità del bene ha statuito che “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al
1 settembre 1967” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 07/10/2019, n. 25021).
Ne consegue che l'immobile va considerato commerciabile.
In ogni caso, è però opportuno evidenziare che l'ausiliario ha ravvisato una serie di difformità che sostanzialmente riguardano accorpamenti e frazionamenti tra i vari subalterni e la realizzazione di una scala interna che collega il locale commerciale n. 3 con il locale cantinato. Trattasi di opere interne, che non hanno comportato aumento di superficie utile né aumenti volumetrici e/o modifiche della sagoma del fabbricato, che hanno interessato parti interne delle unità immobiliari che, dunque, dovranno essere sanate. In particolare, per il locale commerciale n. 1 e per il locale commerciale n.
2, in cui le opere non hanno interessato parti strutturali del fabbricato dovrà essere presentata una
C.I.L.A. a lavori ultimati a firma di un tecnico abilitato e corrispondere la relativa sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00; per il locale commerciale n. 3, ove è stata realizzata la scala interna, occorrerà presentare al Comune di Torre Annunziata Domanda di Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01.
Il c.t.u. ha stimato che per la presentazione della C.I.L.A. un costo di € 3.500,00 comprensivo della sanzione e dei diritti da corrispondere all'Ente Comunale;
mentre, per la presentazione della
Domanda di Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 ha stimato un costo di € 5.000,00 comprensivo di tutti gli oneri necessari. Occorrerà, poi, procedere alla presentazione delle planimetrie catastali aggiornate per le cui partiche ha stimato un costo complessivo di € 1.500,00.
10 Passando, allora, a determinare il valore degli immobili, condivisibile appare la stima operata dal c.t.u. per l'importo di euro 95.000,00 per il locale commerciale n. 1, cioè per l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. 9000, sub 1), cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.; di euro 117.500,00 per il locale commerciale n. 2, cioè l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60
- Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.; di euro 150.200,00 per il locale commerciale n. 3, cioè l'unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.; valori così determinati tenendo conto anche delle condizioni dei beni alla luce delle difformità rilevate, per un valore complessivo pari ad euro 362.700,00.
Infine, come accertato dal consulente, i beni, in ragione delle loro concrete caratteristiche e dimensioni, non risultano comodamente divisibili non essendo possibile garantire, anche in ragione del numero dei condividenti, un autonomo godimento degli stessi.
Infatti, come si legge nella relazione del c.t.u.: “Locale commerciale 1. Le caratteristiche dell'immobile quali la superficie utile interna complessiva di circa 44 mq, la sua conformazione, costituita da un locale vendita ed un retrobottega, la presenza di un unico servizio igienico e di un unico accesso dalla strada, ed il suo attuale utilizzo (macelleria con locale vendita e retrobottega destinato alla lavorazione ed alla conservazione delle carni) non consentono la comoda divisibilità del bene. Locale commerciale 2. Le caratteristiche dell'immobile, ovvero, la sua particolare conformazione, la sua superficie utile interna complessiva pari a circa 58 mq, la presenza di un unico servizio igienico, non consentono la comoda divisibilità del bene. Locale commerciale 3. Le caratteristiche dell'immobile quali la ridotta superficie utile interna al piano terra pari a circa 36 mq, la presenza di un unico accesso dalla strada ed il suo attuale utilizzo quale locale destinato alla ristorazione, non consentono la comoda divisibilità del bene”.
Ne consegue che, non essendo state avanzate dalle parti istanze di attribuzione, non potrà che procedersi alla vendita degli immobili sopra indicati.
Dunque, la causa va rimessa sul ruolo del G.I. affinché provveda alla vendita del cespite suddetto, mediante un professionista a ciò delegato ai sensi degli artt. 786 e 591 bis c.p.c. con conseguenziali oneri a carico delle parti.
La domanda di rendiconto dovrà essere valutata all'esito delle operazioni di vendita come disposto dall'art. 723 c.c..
11 3. Dovendo rimettere la causa sul ruolo, al fine di procedere al compimento delle operazioni di vendita dell'immobile, da effettuarsi a mezzo di nominando professionista, e residuando la domanda di rendiconto, la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che per effetto della successione testamentaria di , nato a [...] Controparte_1
Annunziata il 3.7.1901 e ivi deceduto il 29.7.1977, regolata dal testamento olografo pubblicato per notaio del 1° gennaio 1974 (rep. 4300; racc. n. 81): Persona_10
1) il bene immobile sito in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, individuato al C.F. al foglio 6 p.lla 168 sub 2, è stato attribuito in via esclusiva a;
Persona_4
2) i beni indicati al successivo punto b) sono stati attribuiti agli otto figli del de cuius per la quota di 1/8 ciascuno;
b) accerta che gli immobili oggetto di comunione ereditaria sono:
- censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. Pt_4
9000, sub 1) , cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10 - Via Dei Mille n. 75 P.T.;
- U.I. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza 42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T.;
- U.I. censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza 45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.;
c) accerta che l'immobile sito in Napoli al Vico Avallone n. 8, identificato in C.F. del Comune di
Napoli sez. SCA F. 23 part. 660 sub 5 non costituisce oggetto della massa ereditaria del de cuius
; Controparte_1
d) dichiara l'inefficacia dell'atto di cessione per notaio del 12.05.2019 rep. n. 36373 Persona_11
n. racc. 15391 limitatamente al trasferimento della quota di 1/12 dell'immobile sito in Torre
Annunziata al Corso Vittorio Emanuele, foglio 6 p.lla 168 sub 2;
e) dichiara non comodamente divisibili gli immobili indicati al punto b) che precede - aventi un valore di euro 95.000,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F.
6 part. 627 sub 88 (già F. 6, part. 9000, sub 1), cat. C/1, Cl. 7, consistenza 51 mq, R.C. € 1.172,10
- Via Dei Mille n. 75 P.T.), di euro 117.500,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di
Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 89 (già F. 6, part. 9000 sub 2), cat. C/1, Cl. 8, consistenza
42 mq, R.C. € 1.123,60 - Via Dei Mille n. 77 int. 3 P.T., di euro 150.200,00 (unità immobiliare censita in C.F. del Comune di Torre Annunziata al F. 6 part. 627 sub 90, cat. C/1, Cl. 8, consistenza
45 mq, R.C. € 1.203,06 - Via Dei Mille n. 79 P.T.) - e ne dispone la vendita;
12 f) rimette la causa sul ruolo del G.I. con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni di vendita e definire, all'esito, la domanda di rendiconto;
g) riserva alla pronuncia terminativa il regolamento delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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