Articolo 5 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1427
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 gennaio 1962
Art. 5.
Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1962, nei territori indicati nell'articolo 1, i contributi di bonifica, nella misura iscritta a ruolo alla data del 1 gennaio 1961, possono essere ridotti di una aliquota annua pari al 65 per cento, se l'importo del contributo non superi le lire 100.000, ed al 25 per cento, per la parte di contributo che superi le lire 100.000.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai consorzi di bonifica mutui, ammortizzabili in un periodo non inferiore ad anni 30, d'importo corrispondente a quello della riduzione complessiva dei contributi.
Valgono per tali mutui le disposizioni del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
L'onere per l'ammortamento di detti mutui e' assunto dallo Stato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1962