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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2024, n. 30028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30028 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US SI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 28/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria dei 'Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ii prev9edirrierno in eplerhfe ndicato, l Tribunale di Catanzaro, pai-zia!a accoglimi- , nto d- e !In-,,gposto da SI US, ha annullato Penale Sent. Sez. 6 Num. 30028 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d Catanzaro in data 9 giugno 2023, in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 34) del provvisorio atto imputativo, confermando detto titolo, applicativo della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di associazione a delinquere ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen. di cui al capo 1), per avere l'indagato preso parte ad una associazione di ‘ndrangheta attiva nella provincia di Vibo Valentia. 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma del difensore Avv. GI di Renzo, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 e 309 cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, in relazione al capo 1) del provvisorio atto imputativo. Il Tribunale ha ritenuto !a gravità indiziaria della condotta di partecipazione di US al sodalizio criminale di 'ndrangheta oggetto di contestazione, nonostante la ritenuta insussistenza di elementi indiziari in relazione alle condotte estorsive di cui ai capi 3) e 34), unici reati scopo al medesimo ascritti. In particolare, si è ritenuta una "rinnovata operatività" di US nel settore estorsivo della consorteria, nonostante: dai colloqui captati sia emersa l'irritazione del capoclan IN per .la richiesta estorsiva in tesi accusatoria mossa dal US in danno della impresa Muraca s.r.I., in mancanza di sua autorizzazione (estorsione di cui al capo 3); sia stato ritenuto "paradossale" il tentativo di estorsione da parte dell'indagato nei confronti di GI TO IN, fratello dei capo della consorteria di cui lo stesso ricorrente farebbe parte (estorsione tentata di cui a! capo 34). Dalle conversazioni intercettate sono emersi contenuti inidonei a supportare qualsivoglia condotta associativa, ed anzi significativi di estraneità, atteso che: nella conversazione di cui al progressivo n. 19612 RIT 231 del 2018 gli interlocutori IN e AT assumevano di non sapere neppure ove US abitasse e pianificavano un'aggressione nei suoi confronti (ove mai lo avessero rintracciato). nella conversazione di cui al progressivo n. 30470, è emerso che i US - l'odierno ricorrente ed il fratello - non avevano partecipato alla spartizione dei proventi ricavati dalla estorsione in danno di Muraca s.r.l. Il ricorrente risulta inoltre essere già stato condannato per il reato di partecipazione mafiosa al medesimo sodalizio nei procedimento denominato CO UL ed era stato rimesso in libertà solo nel luglio 2018, per cui avrebbero dovuto essere presi in considerazione, ai fini della attualità delle esigenze cautelari, solo fatti successivi a quelli considerati nella sentenza di condanna. Unici elementi a suo carico sarebbero emersi dalle dichiarazioni accusatorie di GI OM, il quale si è limitato ad affermare, per averlo appreso dallo stesso ricorrente in occasione di un periodo di comune detenzione, che nel 2018 US aveva seguitato ad esercitare le attività estorsive nell'interesse della cosca IN - US. Tale dato era tuttavia frutto di travisamento, posto che il collaboratore aveva solo riferito, per averlo appreso dal ricorrente, dell'allontanamento di IN BO dal gruppo criminale di TO IN e del suo avvicinamento a quello di PO IN. Quand'anche fosse, si trattava di dichiarazioni riferite a fatti anteriori ai 2016, geneticamente non autonome, che avrebbero dovuto essere suffragate da altri elementi di riscontro individualizzante, che invece sono mancati. Non poteva considerarsi tale l'emissione dell'ordinanza cautelare Olimpo, per un fatto estorsivo commesso in data antecedente e prossima al 31 maggio 2019, posto che in tale ordinanza nessuna condotta associativa era stata addebitata al ricorrente. Nel procedimento di appello per i fatti dell'indagine CO UL US era stato assolto dalla quasi totalità dei reati fine ed era stata esclusa la finalità agevolativa mafiosa quanto al reato di cui al capo 49), commesso nel 1995, di.cui era stato ritenuto responsabile. In contrasto con i principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 2021, Modaffari, e da Sez. U, n. 33748 del 2005„ Mannino, non è stato ricostruito in capo al ricorrente un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria o comunque un qualche contributo dallo stesso offerto alla causa associativa. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 e 309, 274 e 275 cod. proc. pen.„ mancanza e contraddittorietà della motivazione sul piano delle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione sulla attualità delle esigenze, nonostante l'ampiezza del c.d. tempo silente. Di contro, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis i cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4.In mancanza di richiesta di discussione nei termini di legge, il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti. 2. Il primo motivo è generico. 2.1.11 Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato associativo considerando - al di là degli elementi, pur ritenuti insufficienti ai fini della gravità indiziaria delle ipotizzate estorsioni, consumata e tentata, di cui ai capi 3) e 34), per i quali il titolo genetico è stato annullato dallo stesso Tribunale del riesame - la intervenuta condanna nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché per i reati di tentata estorsione aggravata e di armi nella operazione denominata CO UL. In tale pronuncia è stato compiutamente ricostruito il ruolo del ricorrente, quale soggetto "battezzato", particolarmente attivo nel sodalizio, con il gemello Emanuele, nel settore dei reati contro il patrimonio, nell'approvvigionamento e custodia delle armi della consorteria, mentre alcuna rilevanza può assumere - ai fini della valutazione di gravità indiziaria della partecipazione associativa - il proscioglimento in relazione ad alcuni reati fine. Avuto riguardo al termine di espiazione della pena inflitta per tali reati, risalente al luglio 2018, l'ordinanza impugnata ha poi focalizzato, nel desumere la prosecuzione della affiliazione 'ndranghetista del ricorrente, i fatti successivi alla richiamata condanna ed ha valorizzato: 1) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI OM, che riporta quanto appreso dallo stesso ricorrente durante un periodo di codetenzione, ragione per la quale non è ravvisabile alcuna chiamata in reità de relato;
2) gli accertamenti giudiziari sviluppati in altri procedimenti circa il fatto che egli continuasse, anche in costanza di detenzione, a svolgere un'attività di sostegno effettivo e di rilievo alla cosca, al riguardo dovendosi considerare l'ordinanza custodiale emessa nei confronti del ricorrente nel 2023, confermata dal Tribunale del riesame (operazione Olimpo), in relazione ad 4 una tentata estorsione in concorso pluriaggravata ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione di agevolazione del sodalizio 'ndranghetistico degli IN di Briatico, commessa nel maggio/settembre 2019. 2.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale legittimamente il giudice può affermare la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi risultanti da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen., norma che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2- bis, cod. proc. pen. il quale, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che possono essere considerati, al medesimo fine, gli elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari;
né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, del Mauro, Rv. 282360 - 01; Sez. 2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana., Rv. 270524). Cosicché incensurabile è la ritenuta valenza della intervenuta suindicata condanna del ricorrente, pur se parzialmente riformata in appello, con esclusione di alcuni reati fine, come pure la valorizzazione della vicenda estorsiva del 2019 - emersa nell'ambito della operazione "Olimpo". Invero, dalle connotazioni proprie della condotta estorsiva - commessa da appartenenti alla associazione di tipo 'ndranghetistico degli IN di Briatico, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare la medesima cosca, l'ordinanza desume ineccepibilmente la prosecuzione da parte di US di un ruolo di affiliato di rilievo all'interno della struttura di 'ndrangheta anche negli anni a seguire ed almeno fino al 2019, così risultando la costante, piena e attuale appartenenza alla cosca IN-US. 2.3. Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI OM, la contestazione è dunque generica e formulata per motivi non consentiti. Non si chiarisce in cosa il travisamento sia consistito;
si parcellizzano gli elementi indiziari, ignorandosi, tra quelli che avvalorano la continuità dell'agire criminale del US, le risultanze del titolo cautelare relativo alla operazione Olimpo per un reato estorsivo - tipico reato scopo dell'associazione di stampo mafioso - finalizzato alla agevolazione della consorteria. Il giudizio così espresso dalla ordinanza si conforma al principio secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), dovendo considerarsi che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali tra i quali rientra la commissione di delitti- scopo, idonei, pur senza alcun automatismo probatorio, a dare dimostrazione della costante permanenza del vincolo. In definitiva., si sollecita dalla difesa una alternativa lettura delle risultanze investigative. Di contro, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi, ma tale controllo non può risolversi in un rinnovato giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Questa Corte ha, piuttosto, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976). CI4 cII C: %.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- 3 _ ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/03/2024 3. Inammissibile è il secondo motivo, relativo alla mancanza di attualità delle esigenze. L'ordinanza impugnata argomenta la stabile intraneità di US agli ambienti 'ndranghetisti e la volontaria adesione al contesto criminale, evidenziando come egli non abbia offerto elementi atti a superare la duplice presunzione legale, con la rescissione del vincolo associativo o fatti di portata equivalente. Il ragionamento è condivisibile, ritenendo il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, ove la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità - come quella di cui si discute - in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può invece rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5,n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dai Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria dei 'Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ii prev9edirrierno in eplerhfe ndicato, l Tribunale di Catanzaro, pai-zia!a accoglimi- , nto d- e !In-,,gposto da SI US, ha annullato Penale Sent. Sez. 6 Num. 30028 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d Catanzaro in data 9 giugno 2023, in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 34) del provvisorio atto imputativo, confermando detto titolo, applicativo della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di associazione a delinquere ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen. di cui al capo 1), per avere l'indagato preso parte ad una associazione di ‘ndrangheta attiva nella provincia di Vibo Valentia. 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma del difensore Avv. GI di Renzo, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 e 309 cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, in relazione al capo 1) del provvisorio atto imputativo. Il Tribunale ha ritenuto !a gravità indiziaria della condotta di partecipazione di US al sodalizio criminale di 'ndrangheta oggetto di contestazione, nonostante la ritenuta insussistenza di elementi indiziari in relazione alle condotte estorsive di cui ai capi 3) e 34), unici reati scopo al medesimo ascritti. In particolare, si è ritenuta una "rinnovata operatività" di US nel settore estorsivo della consorteria, nonostante: dai colloqui captati sia emersa l'irritazione del capoclan IN per .la richiesta estorsiva in tesi accusatoria mossa dal US in danno della impresa Muraca s.r.I., in mancanza di sua autorizzazione (estorsione di cui al capo 3); sia stato ritenuto "paradossale" il tentativo di estorsione da parte dell'indagato nei confronti di GI TO IN, fratello dei capo della consorteria di cui lo stesso ricorrente farebbe parte (estorsione tentata di cui a! capo 34). Dalle conversazioni intercettate sono emersi contenuti inidonei a supportare qualsivoglia condotta associativa, ed anzi significativi di estraneità, atteso che: nella conversazione di cui al progressivo n. 19612 RIT 231 del 2018 gli interlocutori IN e AT assumevano di non sapere neppure ove US abitasse e pianificavano un'aggressione nei suoi confronti (ove mai lo avessero rintracciato). nella conversazione di cui al progressivo n. 30470, è emerso che i US - l'odierno ricorrente ed il fratello - non avevano partecipato alla spartizione dei proventi ricavati dalla estorsione in danno di Muraca s.r.l. Il ricorrente risulta inoltre essere già stato condannato per il reato di partecipazione mafiosa al medesimo sodalizio nei procedimento denominato CO UL ed era stato rimesso in libertà solo nel luglio 2018, per cui avrebbero dovuto essere presi in considerazione, ai fini della attualità delle esigenze cautelari, solo fatti successivi a quelli considerati nella sentenza di condanna. Unici elementi a suo carico sarebbero emersi dalle dichiarazioni accusatorie di GI OM, il quale si è limitato ad affermare, per averlo appreso dallo stesso ricorrente in occasione di un periodo di comune detenzione, che nel 2018 US aveva seguitato ad esercitare le attività estorsive nell'interesse della cosca IN - US. Tale dato era tuttavia frutto di travisamento, posto che il collaboratore aveva solo riferito, per averlo appreso dal ricorrente, dell'allontanamento di IN BO dal gruppo criminale di TO IN e del suo avvicinamento a quello di PO IN. Quand'anche fosse, si trattava di dichiarazioni riferite a fatti anteriori ai 2016, geneticamente non autonome, che avrebbero dovuto essere suffragate da altri elementi di riscontro individualizzante, che invece sono mancati. Non poteva considerarsi tale l'emissione dell'ordinanza cautelare Olimpo, per un fatto estorsivo commesso in data antecedente e prossima al 31 maggio 2019, posto che in tale ordinanza nessuna condotta associativa era stata addebitata al ricorrente. Nel procedimento di appello per i fatti dell'indagine CO UL US era stato assolto dalla quasi totalità dei reati fine ed era stata esclusa la finalità agevolativa mafiosa quanto al reato di cui al capo 49), commesso nel 1995, di.cui era stato ritenuto responsabile. In contrasto con i principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 2021, Modaffari, e da Sez. U, n. 33748 del 2005„ Mannino, non è stato ricostruito in capo al ricorrente un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria o comunque un qualche contributo dallo stesso offerto alla causa associativa. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 e 309, 274 e 275 cod. proc. pen.„ mancanza e contraddittorietà della motivazione sul piano delle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione sulla attualità delle esigenze, nonostante l'ampiezza del c.d. tempo silente. Di contro, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis i cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4.In mancanza di richiesta di discussione nei termini di legge, il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti. 2. Il primo motivo è generico. 2.1.11 Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato associativo considerando - al di là degli elementi, pur ritenuti insufficienti ai fini della gravità indiziaria delle ipotizzate estorsioni, consumata e tentata, di cui ai capi 3) e 34), per i quali il titolo genetico è stato annullato dallo stesso Tribunale del riesame - la intervenuta condanna nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché per i reati di tentata estorsione aggravata e di armi nella operazione denominata CO UL. In tale pronuncia è stato compiutamente ricostruito il ruolo del ricorrente, quale soggetto "battezzato", particolarmente attivo nel sodalizio, con il gemello Emanuele, nel settore dei reati contro il patrimonio, nell'approvvigionamento e custodia delle armi della consorteria, mentre alcuna rilevanza può assumere - ai fini della valutazione di gravità indiziaria della partecipazione associativa - il proscioglimento in relazione ad alcuni reati fine. Avuto riguardo al termine di espiazione della pena inflitta per tali reati, risalente al luglio 2018, l'ordinanza impugnata ha poi focalizzato, nel desumere la prosecuzione della affiliazione 'ndranghetista del ricorrente, i fatti successivi alla richiamata condanna ed ha valorizzato: 1) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI OM, che riporta quanto appreso dallo stesso ricorrente durante un periodo di codetenzione, ragione per la quale non è ravvisabile alcuna chiamata in reità de relato;
2) gli accertamenti giudiziari sviluppati in altri procedimenti circa il fatto che egli continuasse, anche in costanza di detenzione, a svolgere un'attività di sostegno effettivo e di rilievo alla cosca, al riguardo dovendosi considerare l'ordinanza custodiale emessa nei confronti del ricorrente nel 2023, confermata dal Tribunale del riesame (operazione Olimpo), in relazione ad 4 una tentata estorsione in concorso pluriaggravata ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione di agevolazione del sodalizio 'ndranghetistico degli IN di Briatico, commessa nel maggio/settembre 2019. 2.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale legittimamente il giudice può affermare la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi risultanti da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen., norma che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2- bis, cod. proc. pen. il quale, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che possono essere considerati, al medesimo fine, gli elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari;
né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, del Mauro, Rv. 282360 - 01; Sez. 2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana., Rv. 270524). Cosicché incensurabile è la ritenuta valenza della intervenuta suindicata condanna del ricorrente, pur se parzialmente riformata in appello, con esclusione di alcuni reati fine, come pure la valorizzazione della vicenda estorsiva del 2019 - emersa nell'ambito della operazione "Olimpo". Invero, dalle connotazioni proprie della condotta estorsiva - commessa da appartenenti alla associazione di tipo 'ndranghetistico degli IN di Briatico, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare la medesima cosca, l'ordinanza desume ineccepibilmente la prosecuzione da parte di US di un ruolo di affiliato di rilievo all'interno della struttura di 'ndrangheta anche negli anni a seguire ed almeno fino al 2019, così risultando la costante, piena e attuale appartenenza alla cosca IN-US. 2.3. Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI OM, la contestazione è dunque generica e formulata per motivi non consentiti. Non si chiarisce in cosa il travisamento sia consistito;
si parcellizzano gli elementi indiziari, ignorandosi, tra quelli che avvalorano la continuità dell'agire criminale del US, le risultanze del titolo cautelare relativo alla operazione Olimpo per un reato estorsivo - tipico reato scopo dell'associazione di stampo mafioso - finalizzato alla agevolazione della consorteria. Il giudizio così espresso dalla ordinanza si conforma al principio secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), dovendo considerarsi che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali tra i quali rientra la commissione di delitti- scopo, idonei, pur senza alcun automatismo probatorio, a dare dimostrazione della costante permanenza del vincolo. In definitiva., si sollecita dalla difesa una alternativa lettura delle risultanze investigative. Di contro, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi, ma tale controllo non può risolversi in un rinnovato giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Questa Corte ha, piuttosto, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976). CI4 cII C: %.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- 3 _ ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/03/2024 3. Inammissibile è il secondo motivo, relativo alla mancanza di attualità delle esigenze. L'ordinanza impugnata argomenta la stabile intraneità di US agli ambienti 'ndranghetisti e la volontaria adesione al contesto criminale, evidenziando come egli non abbia offerto elementi atti a superare la duplice presunzione legale, con la rescissione del vincolo associativo o fatti di portata equivalente. Il ragionamento è condivisibile, ritenendo il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, ove la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità - come quella di cui si discute - in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può invece rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5,n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.