Art. 17.
Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1 luglio 1962.
Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 e' autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.
Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1 luglio 1962.
Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 e' autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.