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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1370/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. 2130 TARI 2016
- ING. DI PAGAMEN n. 2130 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 4.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente1 proponeva ricorso contro il Comune di Santa Maria di Licodia, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una ingiunzione fiscale n. 2130, per Tari anni dal 2016 al
2019, dovuta al Comune di Santa Maria di Licodia, per la somma di € 874,87.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti prodromici ivi menzionati, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti- gli avvisi di accertamento-, la prescrizione, la decadenza e il difetto di motivazione.
Il Comune di Santa Maria di Licodia si costituiva in giudizio;
produceva la relata di notifica degli avvisi di accertamento;
chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione per mancanza del periculum in mora.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici.
Il Comune di Santa Maria di Licodia si è costituito in giudizio ed ha prodotto tali relate di notifica del 27/12/2019 con consegna a mani di altro soggetto, Nominativo_2.
Tali notifiche non possono considerarsi regolari.
Dalla lettura della documentazione allegata, in particolare dal certificato storico di residenza in atti, rilasciato dal Comune di Milano in data 30.11.2022, risulta che detti atti siano stati notificati dall'Amministrazione Comunale al vecchio indirizzo del ricorrente, ovvero in Indirizzo_1 in Catania. Mentre il ricorrente dal 09/10/2019 risiedeva a Catania in Indirizzo_2. La notifica si può considerare validamente eseguita quando viene effettuata all'indirizzo di residenza, domicilio o sede del soggetto.
Nel caso di specie ciò non può dirsi avverato.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata, tenuto conto della omessa regolare notifica degli atti prodromici;
egualmente vanno annullati gli atti prodromici.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
annulla altresì gli atti prodromici ivi menzionati;
condanna il Comune di Santa Maria di Licodia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. 2130 TARI 2016
- ING. DI PAGAMEN n. 2130 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 4.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente1 proponeva ricorso contro il Comune di Santa Maria di Licodia, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una ingiunzione fiscale n. 2130, per Tari anni dal 2016 al
2019, dovuta al Comune di Santa Maria di Licodia, per la somma di € 874,87.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti prodromici ivi menzionati, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti- gli avvisi di accertamento-, la prescrizione, la decadenza e il difetto di motivazione.
Il Comune di Santa Maria di Licodia si costituiva in giudizio;
produceva la relata di notifica degli avvisi di accertamento;
chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione per mancanza del periculum in mora.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici.
Il Comune di Santa Maria di Licodia si è costituito in giudizio ed ha prodotto tali relate di notifica del 27/12/2019 con consegna a mani di altro soggetto, Nominativo_2.
Tali notifiche non possono considerarsi regolari.
Dalla lettura della documentazione allegata, in particolare dal certificato storico di residenza in atti, rilasciato dal Comune di Milano in data 30.11.2022, risulta che detti atti siano stati notificati dall'Amministrazione Comunale al vecchio indirizzo del ricorrente, ovvero in Indirizzo_1 in Catania. Mentre il ricorrente dal 09/10/2019 risiedeva a Catania in Indirizzo_2. La notifica si può considerare validamente eseguita quando viene effettuata all'indirizzo di residenza, domicilio o sede del soggetto.
Nel caso di specie ciò non può dirsi avverato.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata, tenuto conto della omessa regolare notifica degli atti prodromici;
egualmente vanno annullati gli atti prodromici.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
annulla altresì gli atti prodromici ivi menzionati;
condanna il Comune di Santa Maria di Licodia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro