Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1370
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione fiscale fosse il primo atto conosciuto dal contribuente e che non vi fosse prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento, poiché notificati a un vecchio indirizzo di residenza.

  • Altro
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto assorbito il motivo di prescrizione a seguito dell'accoglimento del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Altro
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto assorbito il motivo di decadenza a seguito dell'accoglimento del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbito il motivo di difetto di motivazione a seguito dell'accoglimento del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Omessa regolare notifica degli atti prodromici

    La Corte ha annullato gli atti prodromici in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale per omessa notifica degli stessi.

  • Accolto
    Soccombenza

    Le spese seguono il criterio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1370
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1370
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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