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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 05/02/2026, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1931/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17961/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 202582891 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1928/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. n. 2025/82891, notificato il 29/7/2025 emesso da Comune di Acerra per TRI - TARE anno 2015 e 2016 per un importo di euro 1.186, 12.
A sostegno del proposto gravame sono sttaiu dedotti i seguenti motivi :
1) intervenuta prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2948 c.c. ;
2) infondatezza assoluta del credito ingiunto
Si è costituito in giudizio il Comune di Acerra che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato perr la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato e va respinto per la palese infondatezza di entrambi i due motivi dì impugnazione ivi dedotti
Quanto alla eccepita prescrizione , il vizio in questione è del tutto insussistente .
Invero, l'atto qui gravato è stato preceduto da due avvsi di accertamnenti , il 545 per l'anno 2015 notificato il 9/12/2024 e il n. 792 notificato il 9/12/2024 , a loro volta preceduti da due solleciti di pagamento , notificati il 4/1/2021 e il 13/12/2021, adottati e notificati tempestivame ( come in atti dimostrato ) e non fatti oggetto di specifica opposizione giudiziale ( con riferimento cioè sia agli accertamenti che ai solleciti ).
Il che sta a significare che la censura di prescrzione è destituita di fondamento sia in fatto che di diritto, avendo l'Ente locale correttamente gestito la procedura di recupero del tributo de quo
Relativamente al secondo motivo, le doglianze sono del tutto generiche e inammissibili, senza che le circostanze asseritamente "giustificative" addotte dalla ricorrente siano state supportate da quale che sia prova documentale e comunque non sono rilevanti ai fini in esame .
Conclusivamente il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Le spese seguono la regola della soccomnbenza, liquidate in favore del Comune di Acerra , nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento de lle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 600,00 oltre ad accessori di legge se dovuti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17961/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 202582891 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1928/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. n. 2025/82891, notificato il 29/7/2025 emesso da Comune di Acerra per TRI - TARE anno 2015 e 2016 per un importo di euro 1.186, 12.
A sostegno del proposto gravame sono sttaiu dedotti i seguenti motivi :
1) intervenuta prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2948 c.c. ;
2) infondatezza assoluta del credito ingiunto
Si è costituito in giudizio il Comune di Acerra che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato perr la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato e va respinto per la palese infondatezza di entrambi i due motivi dì impugnazione ivi dedotti
Quanto alla eccepita prescrizione , il vizio in questione è del tutto insussistente .
Invero, l'atto qui gravato è stato preceduto da due avvsi di accertamnenti , il 545 per l'anno 2015 notificato il 9/12/2024 e il n. 792 notificato il 9/12/2024 , a loro volta preceduti da due solleciti di pagamento , notificati il 4/1/2021 e il 13/12/2021, adottati e notificati tempestivame ( come in atti dimostrato ) e non fatti oggetto di specifica opposizione giudiziale ( con riferimento cioè sia agli accertamenti che ai solleciti ).
Il che sta a significare che la censura di prescrzione è destituita di fondamento sia in fatto che di diritto, avendo l'Ente locale correttamente gestito la procedura di recupero del tributo de quo
Relativamente al secondo motivo, le doglianze sono del tutto generiche e inammissibili, senza che le circostanze asseritamente "giustificative" addotte dalla ricorrente siano state supportate da quale che sia prova documentale e comunque non sono rilevanti ai fini in esame .
Conclusivamente il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Le spese seguono la regola della soccomnbenza, liquidate in favore del Comune di Acerra , nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento de lle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 600,00 oltre ad accessori di legge se dovuti