Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2739
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva di Resistente_1 S.r.l.

    La Corte ritiene che gli atti presupposti all'intimazione e l'intimazione stessa siano stati notificati in data antecedente alle pronunce del TAR che hanno annullato gli atti concessori. Pertanto, Resistente_1 S.r.l. ha agito in piena legittimità fino a tale data.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione autografa dell'atto

    La Corte richiama l'art. 1, comma 87, della legge 549 del 1995, che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. La Corte di Cassazione ha confermato tale validità. La norma citata è richiamata in calce agli avvisi di accertamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2739
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2739
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo