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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2739/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8598/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Giacomo Matteotti 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 PIVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046849 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046849 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società “ SRL” proponeva ricorso nei confronti di Resistente_1 SRL e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO contestando l'intimazione ad adempiere n. 202500046849 del 06/03/2025 con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di € 37.208,16 per TARI e TASI relativi agli atti esecutivi emessi per l'anno 2019. La ricorrente eccepiva la nullità dell' intimazione ad adempiere per i seguenti motivi:
1. difetto di legittimazione attiva. La Resistente_1 SRL non era e non è legittimata ad emettere l'atto oggetto del presente contenzioso che, conseguentemente, deve essere annullato e/o disapplicato.
2. disapplicazione dell'atto per omessa sottoscrizione dell'atto. La sottoscrizione dell'atto non è avvenuta con firma autografa, bensì con l'indicazione a stampa del Funzionario responsabile. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione ad adempiere.
Resistente_1Si costituiva in giudizio S.r.l che eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'Art. 19 D.Lgs. 546/1992. Quanto al motivo di ricorso riferito al presunto difetto di legittimazione attiva, lo riteneva manifestamente privo di fondamento giuridico, nonché del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio riferito ad annualità d'imposta per le quali in nessun caso poteva mettersi in dubbio la legittimazione di Resistente_1 srl. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Resistente_1Con il primo motivo di ricorso viene contestata la legittimazione attiva di srl ad emettere l'atto impugnato. In particolare, sosteneva la ricorrente che l'intimazione oggetto del presente ricorso era stata emessa in virtù della determinazione dirigenziale n. 48 del 07/08/2024, avente ad oggetto: “Presa d'atto della Sentenza TAR n. 15116/2024 ad oggetto il Servizio in concessione della riscossione dei Tributi e delle Entrate Patrimoniali - Annullamento degli atti di gara e dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto. Dichiarazione di efficacia del precedente provvedimento di proroga c.d. tecnica alla Resistente_1 s.r.l. per il tempo strettamente necessario all''espletamento della nuova procedura di gara e all''aggiudicazione del nuovo contratto”, pubblicata in data 12/08/2024, con la quale il Comune di Guidonia Montecelio aveva attribuito nuovamente efficacia alla determinazione dirigenziale n. 40/2023 del 23/09/2023, contenente la proroga tecnica che era stata disposta in favore della Resistente_1precedente concessionaria, S.r.l., del servizio di riscossione delle entrate comunali, per il tempo strettamente necessario alla definizione della gara indetta con determinazione dirigenziale n. 20 del 21/6/2023 e poi annullata dal TAR del Lazio con Sentenza n. 15116/2024. La determinazione sopra citata (n. 48 del 07/08/2024) era stata anch'essa annullata dal TAR del Lazio con sentenza n. n. 6043/2025 del 25 marzo 2025. Sostanzialmente, quindi, le argomentazioni di parte privata poggiano sulla pronuncia del TAR Lazio del 25 marzo 2025. Sul punto il Collegio ritiene determinante osservare come oggetto del presente giudizio, siano annualità d'imposta senz'altro precedenti a detta pronuncia e, quindi, non interessate né direttamente né indirettamente da detta sentenza. Infatti, gli avvisi di accertamento sottesi all'impugnata Intimazione ad adempiere (avviso n. 297 afferente all'omessa dichiarazione della TARI per l'annualità 2019 e l'avviso n. 894 afferente all'omesso versamento della TASI annualità 2019) erano stati notificati rispettivamente il 17.12.2021 ed il 10.02.2021. Entrambi gli atti prodromici, dunque, risalgono ad un periodo temporale certamente antecedente alle pronunce del TAR. Allo stesso modo l'impugnata Intimazione ad adempiere è stata notificata in data 06.03.2025 e, per tale motivo, anch'essa deve ritenersi validamente emessa poiché precedente alla pronuncia di cui sopra intervenuta, appunto, in data 25.03.2025. Si deve osservare inoltre come Resistente_1 S.r.l. abbia agito in piena legittimità fino alla data del 25 marzo 2025, corrispondente alla pubblicazione della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024 (Reg. Ric.) – n. 06043/2025 (Reg. Prov. Coll.). Gli atti impugnati - sia l'intimazione che gli avvisi alla stessa sottesi - sono stati dunque adottati quando il rapporto concessorio era formalmente vigente e la società era ancora pienamente investita delle funzioni conferite dall'Ente concedente. Al riguardo si richiama e si condivide quanto recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia, Secondo grado del Lazio, Sez. 16, con la Sentenza N. 4171/2025, dep. in data Resistente_103.07.2025, la quale ha ritenuto che “..la nel periodo considerato era pienamente titolare del rapporto concessorio con il Comune di Montecelio, nonostante il successivo annullamento della gara indetta dal Comune di Guidonia Montecelio (con determina n. 20 3 del 21/6/2023) per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e riscossione dei tributi con conseguente declaratoria di inefficacia del contrato stipulato tra il Resistente_1Comune e l'aggiudicataria Srl rep. n. 2482/2024” Il primo motivo di ricorso fin qui esaminato, quindi, deve ritenersi infondato per quanto fin qui detto .
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l'omessa sottoscrizione dell'atto in quanto non è avvenuta con firma autografa, bensì con l'indicazione a stampa del Funzionario responsabile. Anche tale motivo non può essere condiviso. L'art. 1, comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo. Sarebbe infatti contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità oltre che estremamente gravoso l'obbligo della sottoscrizione materiale di ogni atto di accertamento da parte del funzionario responsabile. Infatti, in calce agli avvisi di accertamento, nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile, viene espressamente richiamata la norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995) che legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Sul punto si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione che ha ribadito come, per gli atti amministrativi e tributari prodotti da sistemi automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Tra le altre, Corte di Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022: “In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”. Anche tale motivo di doglianza, quindi, deve ritenersi infondato in considerazione del pieno rispetto dei requisiti di legge con l'atto impugnato anche sotto il profilo della sottoscrizione.
Per quanto fin qui detto, il ricorso deve ritenersi infondato e meritevole di rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
NT AM
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8598/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Giacomo Matteotti 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 PIVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046849 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046849 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società “ SRL” proponeva ricorso nei confronti di Resistente_1 SRL e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO contestando l'intimazione ad adempiere n. 202500046849 del 06/03/2025 con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di € 37.208,16 per TARI e TASI relativi agli atti esecutivi emessi per l'anno 2019. La ricorrente eccepiva la nullità dell' intimazione ad adempiere per i seguenti motivi:
1. difetto di legittimazione attiva. La Resistente_1 SRL non era e non è legittimata ad emettere l'atto oggetto del presente contenzioso che, conseguentemente, deve essere annullato e/o disapplicato.
2. disapplicazione dell'atto per omessa sottoscrizione dell'atto. La sottoscrizione dell'atto non è avvenuta con firma autografa, bensì con l'indicazione a stampa del Funzionario responsabile. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione ad adempiere.
Resistente_1Si costituiva in giudizio S.r.l che eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'Art. 19 D.Lgs. 546/1992. Quanto al motivo di ricorso riferito al presunto difetto di legittimazione attiva, lo riteneva manifestamente privo di fondamento giuridico, nonché del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio riferito ad annualità d'imposta per le quali in nessun caso poteva mettersi in dubbio la legittimazione di Resistente_1 srl. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Resistente_1Con il primo motivo di ricorso viene contestata la legittimazione attiva di srl ad emettere l'atto impugnato. In particolare, sosteneva la ricorrente che l'intimazione oggetto del presente ricorso era stata emessa in virtù della determinazione dirigenziale n. 48 del 07/08/2024, avente ad oggetto: “Presa d'atto della Sentenza TAR n. 15116/2024 ad oggetto il Servizio in concessione della riscossione dei Tributi e delle Entrate Patrimoniali - Annullamento degli atti di gara e dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto. Dichiarazione di efficacia del precedente provvedimento di proroga c.d. tecnica alla Resistente_1 s.r.l. per il tempo strettamente necessario all''espletamento della nuova procedura di gara e all''aggiudicazione del nuovo contratto”, pubblicata in data 12/08/2024, con la quale il Comune di Guidonia Montecelio aveva attribuito nuovamente efficacia alla determinazione dirigenziale n. 40/2023 del 23/09/2023, contenente la proroga tecnica che era stata disposta in favore della Resistente_1precedente concessionaria, S.r.l., del servizio di riscossione delle entrate comunali, per il tempo strettamente necessario alla definizione della gara indetta con determinazione dirigenziale n. 20 del 21/6/2023 e poi annullata dal TAR del Lazio con Sentenza n. 15116/2024. La determinazione sopra citata (n. 48 del 07/08/2024) era stata anch'essa annullata dal TAR del Lazio con sentenza n. n. 6043/2025 del 25 marzo 2025. Sostanzialmente, quindi, le argomentazioni di parte privata poggiano sulla pronuncia del TAR Lazio del 25 marzo 2025. Sul punto il Collegio ritiene determinante osservare come oggetto del presente giudizio, siano annualità d'imposta senz'altro precedenti a detta pronuncia e, quindi, non interessate né direttamente né indirettamente da detta sentenza. Infatti, gli avvisi di accertamento sottesi all'impugnata Intimazione ad adempiere (avviso n. 297 afferente all'omessa dichiarazione della TARI per l'annualità 2019 e l'avviso n. 894 afferente all'omesso versamento della TASI annualità 2019) erano stati notificati rispettivamente il 17.12.2021 ed il 10.02.2021. Entrambi gli atti prodromici, dunque, risalgono ad un periodo temporale certamente antecedente alle pronunce del TAR. Allo stesso modo l'impugnata Intimazione ad adempiere è stata notificata in data 06.03.2025 e, per tale motivo, anch'essa deve ritenersi validamente emessa poiché precedente alla pronuncia di cui sopra intervenuta, appunto, in data 25.03.2025. Si deve osservare inoltre come Resistente_1 S.r.l. abbia agito in piena legittimità fino alla data del 25 marzo 2025, corrispondente alla pubblicazione della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024 (Reg. Ric.) – n. 06043/2025 (Reg. Prov. Coll.). Gli atti impugnati - sia l'intimazione che gli avvisi alla stessa sottesi - sono stati dunque adottati quando il rapporto concessorio era formalmente vigente e la società era ancora pienamente investita delle funzioni conferite dall'Ente concedente. Al riguardo si richiama e si condivide quanto recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia, Secondo grado del Lazio, Sez. 16, con la Sentenza N. 4171/2025, dep. in data Resistente_103.07.2025, la quale ha ritenuto che “..la nel periodo considerato era pienamente titolare del rapporto concessorio con il Comune di Montecelio, nonostante il successivo annullamento della gara indetta dal Comune di Guidonia Montecelio (con determina n. 20 3 del 21/6/2023) per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e riscossione dei tributi con conseguente declaratoria di inefficacia del contrato stipulato tra il Resistente_1Comune e l'aggiudicataria Srl rep. n. 2482/2024” Il primo motivo di ricorso fin qui esaminato, quindi, deve ritenersi infondato per quanto fin qui detto .
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l'omessa sottoscrizione dell'atto in quanto non è avvenuta con firma autografa, bensì con l'indicazione a stampa del Funzionario responsabile. Anche tale motivo non può essere condiviso. L'art. 1, comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo. Sarebbe infatti contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità oltre che estremamente gravoso l'obbligo della sottoscrizione materiale di ogni atto di accertamento da parte del funzionario responsabile. Infatti, in calce agli avvisi di accertamento, nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile, viene espressamente richiamata la norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995) che legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Sul punto si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione che ha ribadito come, per gli atti amministrativi e tributari prodotti da sistemi automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Tra le altre, Corte di Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022: “In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”. Anche tale motivo di doglianza, quindi, deve ritenersi infondato in considerazione del pieno rispetto dei requisiti di legge con l'atto impugnato anche sotto il profilo della sottoscrizione.
Per quanto fin qui detto, il ricorso deve ritenersi infondato e meritevole di rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
NT AM