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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...], il [...] C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Brolo (ME) via Ferrara, n. 99 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 15.07.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 2907/2019 depositato in Cancelleria in data 13.09.2019 al quale è riunito il fascicolo n. rg. 2913/2019 depositato in pari data, il ricorrente premesso di, avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso degli anni 2016 e 2017 per 101 giornate annue, presso la ditta , esponeva che, Parte_2
l' gli comunicava di averlo cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni;
che, CP_2 infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura secondo quanto richiesto.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste di parte CP_2 ricorrente.
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 15.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Preliminarmente, non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite. Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente negli anni interessati il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per gli anni 2016 e 2017 per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi negli anni per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1 [...]
, per gli anni 2016 e 2017 per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in Parte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...], il [...] C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Brolo (ME) via Ferrara, n. 99 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 15.07.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 2907/2019 depositato in Cancelleria in data 13.09.2019 al quale è riunito il fascicolo n. rg. 2913/2019 depositato in pari data, il ricorrente premesso di, avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso degli anni 2016 e 2017 per 101 giornate annue, presso la ditta , esponeva che, Parte_2
l' gli comunicava di averlo cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni;
che, CP_2 infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura secondo quanto richiesto.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste di parte CP_2 ricorrente.
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 15.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Preliminarmente, non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite. Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente negli anni interessati il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per gli anni 2016 e 2017 per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi negli anni per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1 [...]
, per gli anni 2016 e 2017 per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in Parte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena