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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
LL RD, OR
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3082/2017 spedito il 12/04/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5411/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511574/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511675/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511372/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511473/000 IVA-ALTRO 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
SC IL S.p.a. per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.5411/2016, pronunciata sul ricorso avverso quattro separate intimazioni di pagamento, tutte notificate il 23/03/2012:
- la n.29520129017511574 per l'importo di € 1.609,69 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295321, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 558,81 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511675 per l'importo di € 1.884,74 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295422, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 680,69 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511372 per l'importo di € 647,45 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295119, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 228,27 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511473 per l'importo di € 1.866,49 preteso in base alla cartella di pagamento n.2952001005829522, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 686,89 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Nominativo_1 notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
2) Decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di pretendere il pagamento;
3) Difetto di motivazione delle impugnate intimazioni di pagamento;
4) Duplicazione dei crediti recati nelle intimazioni di pagamento, poiché le stesse recano lo stesso ruolo relativo all'Iva pretesa per l'anno 1995; 5) Infondatezza della pretesa creditoria.
SC IL S.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso controdeducendo in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso ed ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento delle impugnate intimazioni di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi formulati nell'originario ricorso.
SC IL S.p.a. si è costituita in giudizio con controdeduzioni ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria del 22/01/2022 Agenzia delle Entrate SC (succeduta ex lege a SC IL
S.p.a.) ha: - evidenziato che nel corso del giudizio sono state emanate dal legislatore due norme (il D.L. n.119/2018, art.4, ed il D.L. n.41/2021, art.4) che prevedono lo stralcio dei debiti fino alla somma di € 1.000,00 affidati all'agente della riscossione tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2010;
- depositato, per ognuna delle quattro cartelle di pagamento sottese alle impugnate intimazioni di pagamento, estratti di ruolo aggiornati, dai quali risulta che in conseguenza dell'annullamento disposto dalla legge nulla
è più dovuto dal contribuente;
- chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
Con nota del 17/05/2024, il difensore di Ricorrente_1 ha dichiarato che quest'ultimo è deceduto.
Con ordinanza n.1942/2024 dei 27-28/05/2024, questa Corte ha dichiarato interrotto il processo, ai sensi dell'art.40, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.546/1992, stante la morte del contribuente appellante.
Successivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione.
E' stata, quindi, fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D.Lgs. n.546/1992 stabilisce:
- all'art.40, comma 1, lettera a), che il processo tributario è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altre cause, o la capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante, o la cessazione di tale rappresentanza;
- all'art.40, comma 2, che l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui si riferisce;
- all'art.43, comma 1, che, se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di Sezione, quest'ultimo provvede a norma dell'art.30 (fissando l'udienza);
- all'art.45, comma 1, che il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge;
- all'art.45, comma 2, che le spese del processo estinto a norma del primo comma restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
- all'art.45, comma 3, che l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica.
Posto quanto sopra e considerato che dalla data (28/05/2024) della dichiarazione dell'interruzione del processo sono decorsi più di diciannove mesi senza che lo stesso sia stato riassunto, occorre pronunciarne l'estinzione. Non è superfluo evidenziare che, se fosse stato tempestivamente riassunto, il processo sarebbe stato comunque dichiarato estinto, stante la sopravvenuta, ed integrale, cessazione della materia del contendere, quale esplicitamente dedotta, e compiutamente documentata, dall'agente della riscossione, per effetto dello stralcio ex lege di tutti i debiti in contestazione.
Le spese del giudizio debbono rimanere a carico di chi le ha anticipate, poiché ciò è espressamente previsto dall'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
BE TT AN OV
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
LL RD, OR
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3082/2017 spedito il 12/04/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5411/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511574/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511675/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511372/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2012 9017511473/000 IVA-ALTRO 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
SC IL S.p.a. per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.5411/2016, pronunciata sul ricorso avverso quattro separate intimazioni di pagamento, tutte notificate il 23/03/2012:
- la n.29520129017511574 per l'importo di € 1.609,69 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295321, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 558,81 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511675 per l'importo di € 1.884,74 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295422, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 680,69 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511372 per l'importo di € 647,45 preteso in base alla cartella di pagamento n.29520010058295119, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 228,27 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni;
- la n.29520129017511473 per l'importo di € 1.866,49 preteso in base alla cartella di pagamento n.2952001005829522, asseritamente notificata il 20/02/2003 ed afferente ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Iva di Messina il 14/09/2000 per € 686,89 a titolo d'imposta, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Nominativo_1 notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
2) Decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di pretendere il pagamento;
3) Difetto di motivazione delle impugnate intimazioni di pagamento;
4) Duplicazione dei crediti recati nelle intimazioni di pagamento, poiché le stesse recano lo stesso ruolo relativo all'Iva pretesa per l'anno 1995; 5) Infondatezza della pretesa creditoria.
SC IL S.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso controdeducendo in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso ed ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento delle impugnate intimazioni di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi formulati nell'originario ricorso.
SC IL S.p.a. si è costituita in giudizio con controdeduzioni ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria del 22/01/2022 Agenzia delle Entrate SC (succeduta ex lege a SC IL
S.p.a.) ha: - evidenziato che nel corso del giudizio sono state emanate dal legislatore due norme (il D.L. n.119/2018, art.4, ed il D.L. n.41/2021, art.4) che prevedono lo stralcio dei debiti fino alla somma di € 1.000,00 affidati all'agente della riscossione tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2010;
- depositato, per ognuna delle quattro cartelle di pagamento sottese alle impugnate intimazioni di pagamento, estratti di ruolo aggiornati, dai quali risulta che in conseguenza dell'annullamento disposto dalla legge nulla
è più dovuto dal contribuente;
- chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
Con nota del 17/05/2024, il difensore di Ricorrente_1 ha dichiarato che quest'ultimo è deceduto.
Con ordinanza n.1942/2024 dei 27-28/05/2024, questa Corte ha dichiarato interrotto il processo, ai sensi dell'art.40, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.546/1992, stante la morte del contribuente appellante.
Successivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione.
E' stata, quindi, fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D.Lgs. n.546/1992 stabilisce:
- all'art.40, comma 1, lettera a), che il processo tributario è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altre cause, o la capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante, o la cessazione di tale rappresentanza;
- all'art.40, comma 2, che l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui si riferisce;
- all'art.43, comma 1, che, se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di Sezione, quest'ultimo provvede a norma dell'art.30 (fissando l'udienza);
- all'art.45, comma 1, che il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge;
- all'art.45, comma 2, che le spese del processo estinto a norma del primo comma restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
- all'art.45, comma 3, che l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica.
Posto quanto sopra e considerato che dalla data (28/05/2024) della dichiarazione dell'interruzione del processo sono decorsi più di diciannove mesi senza che lo stesso sia stato riassunto, occorre pronunciarne l'estinzione. Non è superfluo evidenziare che, se fosse stato tempestivamente riassunto, il processo sarebbe stato comunque dichiarato estinto, stante la sopravvenuta, ed integrale, cessazione della materia del contendere, quale esplicitamente dedotta, e compiutamente documentata, dall'agente della riscossione, per effetto dello stralcio ex lege di tutti i debiti in contestazione.
Le spese del giudizio debbono rimanere a carico di chi le ha anticipate, poiché ciò è espressamente previsto dall'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
BE TT AN OV