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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
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N.R.G.1050/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1050/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente TRA
( ), in proprio nonché in qualità di procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di ( ) e ( Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenicantonio Angeloni ed elettivamente dom.ti nel suo studio sito in Celano (Aq) Via della Stazione n.24, in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTI E
(P.I. ) in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1 Consiglio di Gestione e legale rappresentante Dott. , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Alessandro Felli ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Avezzano (Aq) Via C. Corradini n.225 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
, (C.F. e P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelio Irti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano Via C.Corradini n.225 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso sentenza n.201/23 resa dal Tribunale di Avezzano in qualità di Giudice Unico, nel giudizio avente R.G.1251/2018, in data 15.09.2023 in materia di responsabilità EX ART.2049-2051-2052 C.C. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione , in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Parte_1
e citavano in giudizio innanzi il Tribunale di Parte_2 Parte_3 Avezzano il ( d'ora in poi per ivi sentirlo Controparte_1 CP_4 condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle copiose e gravose infiltrazioni di acque luride subite dai loro immobili di proprietà, siti in Celano (Aq) tra Piazzetta Villetta e Via San Ferrante, dovute alla cattiva manutenzione della rete fognaria da parte del predetto convenuto. CP_1
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Deducevano gli attori, in particolare, che dopo ripetuti solleciti di intervento, in data 6.3.2018 alcuni dipendenti di provvedevano a verificare la tenuta della rete fognaria mediante CP_4 l'apertura di tutti i pozzetti di ispezione. Veniva nell'occasione rilevata la presenza di un guasto del quale garantivano, per conto della propria azienda (che nei mesi seguenti avrebbe negato ogni addebito di responsabilità disconoscendo anche l'esito del predetto intervento), la pronta riparazione;
pronta riparazione che, tuttavia, non veniva mai effettuata se non, dopo diversi mesi a cura però dell'Impresa “ Angelo Del Frate” su incarico dei medesimi attori i quali, nel frattempo avevano ottenuto dal l'autorizzazione “per la manomissione di Controparte_5 suolo pubblico”. L'escavazione della pavimentazione stradale operata dalla predetta ditta confermava che il pozzetto in questione era stato posizionato non a regola d'arte ed il tubo di scarico ivi innestato non risultava adeguatamente cementato.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 15.263,73 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
2. Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la al fine di Controparte_6 essere dalla stessa manlevato nel caso di accoglimento della domanda attrice e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto.
3. Anche , quindi, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda ed CP_3 Contr insistendo per l'esclusione di qualsiasi responsabilità del proprio assicurato , dovendo le infiltrazioni essere ricondotte alla erronea esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria a suo tempo eseguiti dal Comune di Celano.
4. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
5. Hanno proposto appello , in proprio ed in qualità di procuratore speciale Parte_1 di e , contestando la sentenza per aver il primo giudice Parte_2 Parte_3 disatteso i principi disciplinanti la responsabilità per danni da cose in custodia e non adeguatamente valutato il compendio probatorio in atti, con particolare riferimento alle risultanze della prova testimoniale. Gli impugnanti, in particolare, si dolgono del percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale che, dopo aver correttamente individuato i contorni del perimetro operativo dell'art. 2051 c.c., in modo del tutto irragionevole, si è disallineato dall'iter seguito, sostenendo che l'Amministrazione proprietaria delle reti fognarie conservava obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione a prescindere dalla presenza di rapporti eventualmente intercorrenti con soggetti terzi gestori del servizio idrico per poi, ulteriormente, contraddirsi sostenendo che la Convenzione ripassata tra il e i Comuni inerente la gestione del servizio idrico integrato nella Regione Abruzzo era CP_4 idonea ad incidere sull'operatività della responsabilità ex art 2051 c.c. Inoltre, gli appellanti contestano il travisamento dei fatti operata dal Tribunale che ha mandato esente da responsabilità il C.A.M. affermando che, nel caso di danni dipesi da vizi strutturali, il Gestore del servizio idrico integrato non poteva rispondere sulla base della sola stipula dell'atto di concessione della gestione delle reti idriche e fognario, restando in capo al CP_5 proprietario l'obbligo di vigilanza sullo stato del sistema idrico-fognario, sostenendo, invece, che dalla mera lettura della Convenzione ( artt 2 II comma e 14) si evinceva che a sarebbe CP_4 spettata l'intera gestione sia ordinaria straordinaria con obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le previsioni del relativo Regolamento.
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6. Ha resistito al gravame il , concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello ed, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, nella richiesta di manleva in proprio favore da parte della terza chiamata . In particolare, l'appellato CP_3 rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, nel caso in questione non erano in considerazione aspetti esclusivamente e direttamente riconducibili alla manutenzione della rete fognaria quanto piuttosto carenze strutturali relative alla realizzazione del pozzetto fognario non rientranti nella sfera di gestione e controllo di ma riguardanti i lavori Parte_4 eseguiti dal ed apparentemente privi di collaudo, circostanze che avevano correttamente CP_5 determinato il giudice di prime cure ad escludere nei propri confronti una responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. In ordine al quantum eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante CP_4 sull'appellante non avendo prodotto alcuna fattura di spesa del danno lamentato né tantomeno provato oralmente l'esecuzione di opere di rifacimento.
7. Si è anche costituita in giudizio , insistendo per il rigetto dell'appello attesa la CP_3 palese infondatezza, non avendo il C.A.M. mai avuto il potere di intervento diretto ed autonomo sulla rete fognaria e trattandosi, nel caso di specie, non di un difetto di manutenzione ma di costruzione dell'impianto fognario, con esonero di responsabilità in capo al predetto . CP_1 La Compagnia Assicurativa ha, poi, spiegato appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese decisa dal Tribunale in quanto ritenuta illegittima perché disposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art.92 c.p.c.
8. Con ordinanza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
9.L'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
9.1.Come già convincentemente affermato dal giudice di prime cure, e non efficacemente qui opposto dagli appellati, “non sussistono dubbi di sorta in ordine ai fenomeni di infiltrazione di acqua proveniente dalla rete fognaria all'interno dell'immobile degli attori, come del resto è stato confermato dalla perizia di parte redatta dal geom. , dalle allegazioni Controparte_7 documentali versate in atti, dalla testimonianze dei testi escussi nonché dalle risultanze della disposta C.T.U..”. Si legge ancora in sentenza che “dalla disposta C.T.U. è emerso che “il sistema fognario è del tipo misto, cioè il manufatto interessato raccoglie sia le acque reflue delle abitazioni circostanti sia quelle meteoriche” e che “i danni causati sicuramente sono derivati dal cattivo funzionamento del pozzetto di raccolta oggetto della dinamica, nel periodo compreso dalla segnalazione del mese di dicembre 2017 fino alla riparazione avvenuta il 16.03.2018, considerato che erano stati effettuati esperimenti tramite liquido “fluorescina” che confermavano la tracciabilità della perdita di acqua dal pozzetto all'abitazione delle parti attrici, così come risulta dagli atti. -Tale ipotesi è suffragata dalla documentazione fotografica prodotta in perizia di parte. La riconducibilità del danno lamentato dagli odierni attori alla perdita di acqua proveniente dal pozzetto fognario è stata altresì confermata dall'escussione dei testi di parte convenuta ( e Testimone_1 [...]
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) nonché dal teste di parte Testimone_2 attrice , i quali hanno tutti confermato che all'interno del pozzetto di Controparte_7 collegamento in esame erano state omessa le opere di sigillatura. Vieppiù che tale circostanza è stata anche pacificamente ammessa dagli stessi attori i quali hanno difatti affermato che l'immobile di loro proprietà “pativa infiltrazioni al suo interno attraverso l'indicato pozzetto, il quale era stato posizionato senza il rispetto della regola d'arte. Infatti, il tubo di scarico innestato al suo interno non risultava adeguatamente cementato”. Invero, a seguito dei lavori di riparazione commissionati dagli attori alla “Ditta Angelo Del Frate” si è interrotto il fenomeno infiltrativo nell'abitazione degli attori.”.
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9.2Partendo da tali acquisizioni fattuali, sulla cui idoneità probatoria a restituire il quadro fattuale della fattispecie al vaglio questa Corte concorda, il giudice di prime cure non ha tuttavia fatto seguire le conseguenti affermazioni giuridiche, avendo evidentemente trascurato che si verte in ipotesi di sistema cd misto, nell'ambito del quale la responsabilità del sistema fognario è affidata al gestore. Si legge ancora in perizia che il pozzetto de quo raccoglie sia le acque reflue da private abitazioni che quelle meteoriche e che tali acque provenienti dalla perdita del pozzetto per gravità trovavano (prima della riparazione seguita a proprie spese dagli attori) uno sfogo dalla quota dello slargo di piazzetta Villetta fino al piano sottostrada e nel percorso procuravano infiltrazioni sugli intradossi dei solai, sulle pavimentazioni, sulle tramezzature e sulla piastrellatura. Ancora il perito d'ufficio ha rilevato allora l'incidenza in relazione al riscontrato fenomeno infiltrativo de quo della piovosità del periodo (invernale). Si legge nella stessa comparsa CAM l'ammissione che “causa delle infiltrazioni de quibus è l'assenza delle opere di sigillazione tra il tubo in pvc e i pozzetti in cls. Tale aspetto risultava essere un reale “veicolo” per l'acqua, soprattutto in presenza di precipitazioni meteo” (pg 7 della comparsa nella trascrizione contenuta nella citazione in appello e non contestata dalle controparti) Si verte allora in ipotesi di pozzetto che raccoglie sia acque di fognatura che acque meteoriche e sul cui cattivo funzionamento influisce anche l'aumento derivante dalla portata delle acque meteoriche. La specifica questione inerente la titolarità del rapporto in ipotesi di pretese responsabilità derivanti anche dalla gestione dei meccanismi di convogliamento delle acque meteoriche, nell'ambito dei sistemi a fognatura mista, quale è incontestabilmente quello in dotazione del
, è stata già affronta da questa Corte in altra composizione. Controparte_5 Il riferimento è in particolare alla Sentenza n. 1072/2023 del 04-07-2023, su cui questo Collegio si soffermerà più diffusamente oltre. Preme invece in questa sede ulteriormente, rispetto a quanto già statuito in quella ed in altre occasioni da questa Corte distrettuale, evidenziare quanto segue.
9.2.1 Nel sistema in vigore per l'effetto della legge 36/1994, le convenzioni avrebbero comunque dovuto tener conto dei requisiti minimi fissati dal DPCM 4 marzo 1996, che tra l'altro definisce anche proprio i sistemi per la gestione del SII, come costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Si legge nel decreto: (omissis) 8.3. Smaltimento 8.3.1. Depurazione Gli scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore debbono essere conformi ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso agli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi. Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
8.3.2. Fognatura separata Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
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In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura, e la dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
8.3.3. Immissione in fogna La fognatura nera, o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
8.3.4 Fognature nere Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
8.3.5. Drenaggio Urbano Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete. (omissis) Nel caso di fognature miste dunque l'obbligo di conformità ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative va valutato anche tenendo conto degli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi. Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto. L'obbligo di conformità è pertanto posto ex dpcm cit. evidentemente, in caso di fognature miste, in capo al soggetto che gestisce il sistema fognario pure in relazione agli scarichi delle acque meteoriche e tutte le altre disposizioni dettate dallo stesso DPCM in ipotesi di fognatura mista pongono evidentemente sul soggetto gestore dell'impianto fognario l'obbligo anche di dimensionare le tubature tenendo conto delle acque meteoriche nonchè di raggiungere un adeguato drenaggio delle stesse. In attuazione alla legge Regionale Abruzzo del 13/01/1997, in materia di risorse idriche, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per Ambito Territoriale Ottimale. Essendo stato il comune de quo inserito nell' Ambito Territoriale 2, il servizio idrico integrato nel predetto ambito è gestito da l'odierna appellata, in forza del contratto stipulato Pt_4 con l'ATO. Di conseguenza a decorrere dalla data di stipula della specifica Parte_4 convenzione (9.8.2016) si è obbligata ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria/straordinaria (articoli 2.2, 13 e 14), manlevando il Concedente da danni consequenziali allo svolgimento della predetta attività di gestione nei confronti di terzi. Effettivamente poi il servizio idrico integrato testualmente comprenderebbe solo le acque civili e concernerebbe quindi i soli servizi di "captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue", mentre i servizi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento del suolo andrebbero esclusi da tale accezione poiché si tratta di acque che difettano del fondamentale requisito dell'attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.
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Nel sistema tuttavia di c.d. “smaltimento misto”, in disparte quanto già esposto in materia di attribuzione ex dpcm cit. (conformativo delle convenzioni) al gestore delle responsabilità inerenti anche il sistema di convogliamento delle acque meteoriche, il gestore del servizio idrico integrato Contr trae indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture in proprietà, non di , ma appunto demaniale (si veda nel nuovo sistema l'art. 143 d.lgs. 152/06) come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche dato che le reti fognarie hanno carattere misto) ed a fronte di questo vantaggio sarebbe dovuto a carico del gestore un corrispettivo commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso (sugli aspetti economici di tale vicenda si veda ad esempio T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 28/11/2011, n. 982). L'utilizzo misto cioè non significa solo che la condotta fondiaria smaltisce di fatto anche acque meteoriche, ma significa – soprattutto – che il gestore del servizio idrico, per il servizio di smaltimento acque di sua competenza, per il quale viene lautamente retribuito, utilizza strutture in proprietà pubblica. Anche in tale prospettiva allora occorre leggere le disposizioni relative all'affidamento al gestore del servizio idrico, a far data dalla presa in consegna del sistema acquedottistico, di tutti gli obblighi già in precedenza fissati sul Comune di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Ancora in tale prospettiva vanno lette le disposizioni della convenzione intercorsa tra ATO e Contr
che pongono ogni onere di intervento di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, reti e canalizzazioni compresi nel programmi degli interventi a carico del gestore. Vertendosi in ipotesi di sistema cd misto, la stessa convenzione de qua si premura di precisare,
“autosussumendosi” nell'ambito della disciplina quadro sin qui evidenziata, che la convenzione (documento 3 allegato all'atto di citazione), ripassata tra “ e il Controparte_8 Contr
“ ” 8.2016 regola i “rapporti tra ente affidante e gestore del servizio idrico integrato”, Contr nell'ambito dei quali il assume l'incarico di gestire il servizio idrico integrato, tra cui la fognatura (art. 2), da intendersi, quest'ultima, quale “insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastruttura per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflua, domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori” (art. 1, pagina 7 sul significato convenzionale di fognatura).” Ferme allora quelle chiare “disposizioni conformative” di cui al dpcm 1996 cit., va comunque ulteriormente chiarito come il gestore sostanzialmente corrisponda a titolo di corrispettivo dell'utilizzo di quelle reti, che sono in proprietà pubblica e non quindi in sua proprietà, il servizio smaltimento acque meteoriche e l'assunzione di ogni onere di gestione ed economico inerente la conservazione in buono stato e l'efficienza del sistema, che pure ovviamente comprende, in quanto sistema misto, anche lo smaltimento delle acque meteoriche. D'altra parte, il richiamo sostanzialmente operato da alcuni alle competenze residuate in capo all' ex art. 149 d.lgs. nr. 152/06, risulterebbero mal poste in questa sede, in cui si CP_9 verte in ipotesi non di riscontrata mancanza di interventi di adeguamento complessivo delle strutture necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (art. 149 d.lgs. nr. 152/06), ma di “mere” carenze tecnico/manutentive sicuramente imputabili al soggetto custode/gestore (si vedano i rilievi del CTU sul punto già inizialmente evidenziati).
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Va peraltro evidenziato come una pretesa responsabilità del non possa essere neanche CP_5
“recuperata” attraverso un mero ed asettico richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di appalto, essendo applicabili quei principi solo in materia di cd appalti non manutentivi (e quello in oggetto certamente invece lo è) e salvi oltretutto gli specifici approfondimenti di cui infra. Né possono recuperarsi profili di responsabilità in capo al convenuto, facendo leva sul CP_5 contenuto degli statuti istitutivi delle società di gestione, essendo evidente come in quelle disposizioni si faccia riferimento a controlli “alti” di tipo gestionale, funzionale e finanziario del servizio (“con le modalità previste dai regolamenti” o “per il tramite dell'Ente e non CP_8 dunque neanche direttamente), che ben poco hanno a che vedere con la “gestione” dei singoli episodi di allegamento/infiltrazione, per quanto ripetuti. Alcun rilievo ai fini de quibus potrebbe poi assumere la circostanza che, almeno nella zona de qua, il non fosse dotato di canalizzazione apposita per le acque bianche. CP_5 Il gestore era infatti a conoscenza della mancata realizzazione sul territorio di Celano di un collettore di raccolta delle sole acque piovane, essendo invece presente – così come peraltro accertato anche dal CTU- un'unica canalizzazione mista deputata allo smaltimento delle c.d. acque nere e delle acque meteoriche (negli stessi termini ancora Corte appello L'Aquila sez. I, 15/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 15/09/2021), n.1347) Dunque l'assenza di un sistema di raccolta delle acque piovane non potrebbe essere opposto dal gestore agli odierni pretesi danneggiati, in quanto ex art.
8.3.2. dal DPCM 4 marzo 1996 di cui sopra, solo nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo oltretutto ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato. Da ultimo. Dallo stesso sito del peraltro si legge: Pt_5 il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO È un servizio pubblico locale: • costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006). L'affidamento del servizio può avvenire tramite l'istituto dell'in house providing, gara ad evidenza pubblica, a società mista nel rispetto delle norme comunitarie;
è sottoposto alla regolazione (tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale) dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ARERA. L'ARERA svolge l'attività di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato a tutela della concorrenza e dei consumatori. All'Autorità nazionale spetta, infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 481/1995, la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». Contr Nella comparsa di si fa riferimento al parere esposto dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, che, nell'interpretare ed integrare le disposizioni contenute nel d.lgs. n.4 del 2008, con nota del 13.11.2008 ha avuto modo di specificare che “...la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato;
parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria...”.
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L'isolata interpretazione fornita dal nel 2008 risulta in realtà del tutto confutata CP_10 anche dalle più recenti deliberazioni assunte in materia proprio da prima ed ARERA CP_11 poi, autorità, come detto, di regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo. Dapprima infatti ha cominciato ad affermare che: - l'attività di «raccolta e CP_11 allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali», ai fini della determinazione dei corrispettivi, possa essere classificata: - DELIBERA 585/2012 - All'interno delle «Altre attività idriche», assieme alle attività attinenti ai servizi idrici diverse da quelle comprese nel SII (e, quindi, non comprese in tariffa); - DELIBERA 643/2013, 664/2015, 918/2017 - All'interno del SII se ivi già incluse alla data di pubblicazione dei provvedimenti (e, quindi, coperte da tariffa); - Tra le «attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato» laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione dei provvedimenti. Si allinea infine ormai con i principi affermati anche da questa Corte la stessa ARERA che, con la delibera 717/17, proprio solo in relazione al sistema fognario misto (tipologia di rete ivi definita prevalente nel sistema infrastrutturale nazionale), ha introdotto un macro indicatore relativo all'adeguatezza del sistema fognario nella regolazione della qualità tecnica, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue. L'indicatore M4 tiene conto di: - La frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (M4a) - L'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (M4b) - Il controllo degli scaricatori di piena (M4c) Anche questa impostazione, assunta formalmente dal soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo, conferma ulteriormente la ormai diffusamente condivisa sussumibilità nell'ambito del servizio idrico integrato anche delle porzioni di rete fognaria adibite alla raccolta delle acque meteoriche a servizio delle reti miste, nel momento in cui si prevede l'obbligo in capo al gestore di intervenire su di esse per migliorare la funzionalità della rete fognaria mista così da ridurne nel tempo i malfunzionamenti e raggiungendo gli obiettivi di qualità.
9.3 Così ulteriormente motivato, non resta allora che meramente riproporre anche quanto già questa stessa Corte, in altra composizione, ha avuto in un passato recente l'occasione di affermare, sempre con riferimento ad un atto concessorio intercorso tra ATO e altro soggetto quale gestore del servizio idrico integrato, cui risultavano affidati, sulla scorta di atto assolutamente sovrapponibile a quello al vaglio di questa Corte, la gestione e la manutenzione di «opere, impianti, canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 36/94 di proprietà degli enti locali» ricompresi nel suddetto ATO e, in particolare di «reti, impianti, sorgenti e fognature» del CP_5
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“Con riferimento a danni cagionati da impianti (idrici, fognari o depurativi) destinati al servizio idrico integrato (istituto introdotto dalla legge 36/1994, che lo ha definito come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in relazione ai quali ha delineato una nuova metodologia di organizzazione e gestione, strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata “ambito territoriale ottimale” da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge, stabilendo che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante concessione ad un unico gestore regolata da apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione), la giurisprudenza anche di legittimità ha ritenuto che l'affidamento convenzionale della gestione del servizio, trasferendo al gestore l'uso ed il governo degli impianti a ciò destinati (pur di proprietà dei singoli comuni) e imponendogli il dovere di curarne la manutenzione e l'adeguamento, comporta «a suo esclusivo carico il dovere di controllare che la cosa in custodia non arrechi danni a terzi e, di conseguenza, esclude il rapporto materiale del CP_5 con la res» (così, ad esempio, Cass. 8888/2020, che, in relazione a danni cagionati da fuoriuscita di liquidi da un collettore fognario, ha escluso che possa «normalmente residuare, neanche in via solidale e concorrente, una responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c.). Ancora CP_5 più in particolare, questa Corte d'appello ha in più occasioni, in fattispecie analoghe alla presente, affermato la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. (salva quella eventualmente concorrente ad altro titolo di altri soggetti) di gestori del servizio idrico integrato in base a convenzioni stipulate con gli ATO territorialmente competenti ( aventi contenuto identico, dovendo conformarsi al modello delineato dalla a quella cui si è sopra fatto riferimento) per i danni causalmente ascrivili a CP_12 rotture o disfunzioni degli impianti (idrici o fognari) loro affidati. Particolarmente significativa – in quanto relativa al rapporto tra ed altro comune ricompreso nell'ATO 6 Chietino – è la CP_13 sentenza del 26/1/2022, nella quale questa Corte (che ha accolto l'appello del in cui erano CP_5 ubicati gli impianti causativi dei danni e rigettato quello incidentale della affermando la CP_13 responsabilità esclusiva di quest'ultima) ha osservato come «il potere di fatto sulla cosa, ossia sulla rete idrico-fognaria, sia stato trasferito alla all'atto della stipula dell'atto di concessione CP_13 amministrativa della rete idrico fognaria e impianti depurativi stipulato tra la stessa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, e E' da tale data che la è Parte_6 CP_5 CP_13 l'ente gestore e manutentore della rete idrica del come da articoli 3, 4 e 9 della CP_5 convenzione, tant'è che l'articolo 6 prevede che il gestore sarà il solo responsabile dell'organizzazione del lavoro, dei macchinari, della manodopera, della contabilità, delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione del servizio idrico integrato, tanto da essere ivi previsto che avrebbe sottoscritto un'apposita polizza assicurativa in relazione ai lavori da eseguire. Inoltre, l'articolo 9 prevede che il gestore dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente concessione. Ed è da allora che al … non CP_5 spetta più la gestione e la manutenzione della rete idrica comunale tant'è che le entrate economiche relative distribuzione dell'acqua pervengono alla che dunque è gravata anche dei conseguenti CP_13 oneri Pertanto, spettando alla la gestione e la manutenzione del servizio idrico integrato, non CP_13 si configura alcun potere di vigilanza o di controllo del essendo venuto meno il suo potere CP_5 di fatto sulle reti idriche e sotto questo profilo non potendosi considerare custode, mentre il riferimento al dovere di collaborazione indicato nella convenzione non è tale da giustificare una diversa conclusione, avallata, vieppiù, dalla presenza della clausola di esonero di cui all'articolo 9 citato». Va altresì ricordata la sentenza 1347/2021 di questa Corte (confermata da Cass. ord. 31292/2022), la quale, pur con riferimento a diverso gestore, ha ritenuto la responsabilità esclusiva pagina 9 di 16 10
di quest'ultimo per danni cagionati dalla rete fognaria comunale, affermando la irrilevanza della circostanza (centrale nel presente giudizio secondo gli assunti degli appellanti) che la gestione delle acque meteoriche fosse esclusa dalle attività concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, in quanto, in base alla convenzione, l'assunzione della gestione del Servizio Idrico Integrato comporta comunque l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia della rete fognaria, la quale viene posta sotto il controllo gestorio della concessionaria, che ne assume la custodia e che pertanto, quale custode della res, è da reputarsi responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla medesima. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso diretto a ribadire che, in base alla disciplina legislativa e agli accordi contrattuali, l'assunzione del Servizio Idrico Integrato comportava l'affidamento della gestione delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quella delle acque meteoriche (acque chiare), ha rilevato come la affermata responsabilità risarcitoria derivasse dalla «diversa circostanza che, in base ai predetti accordi, il gestore del Servizio Idrico Integrato - avesse o meno l'affidamento anche delle acque meteoriche oltre che di quelle reflue - aveva comunque assunto il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia della rete fognaria, così rivestendo la qualità di custode della res, con imputazione della responsabilità per i danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.».” Non vi è allora alcuna ragione perché la presente decisione debba discostarsi dai principi sin qui esposti, avendone anzi questo Collegio individuato degli ulteriori che convincono, pure per altra via, della assoluta fondatezza della allegazione attorea fondata sulla titolarità passiva del Contr rapporto de quo in capo a . 10 Si verte allora in fattispecie di danni causati dal cattivo funzionamento del pozzetto di raccolta di acque reflue e meteoriche e, vertendosi quindi, in ipotesi di sistema misto, soggetto responsabile e custode ex art. 2051 cc va ritenuto il soggetto gestore e proprio in forza della specifica assunzione di responsabilità quale effetto specifico della stipula della convenzione de qua, rispondendo evidentemente quel custode nei confronti di terzi anche della condotta posta in essere sul bene in suo custodia da parte del terzo. Tale condotta del terzo peraltro, oltre a non potere costituire il fortuito escludente la responsabilità oggettiva custodiale (oggettiva appunto e non solo presunta: Cass. nr. 6459/25), in quanto è evidente che non sarebbe minimamente connotata dai necessari caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (da ultimo Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33128), può rilevare allora nei soli rapporti interni tra il chiamato a rispondere del danno nella qualità di Contr custode ex art. 2051 cc (nello specifico quale soggetto gestore) e chi (eventualmente il pure in ipotesi proprietario ma non gestore) materialmente ha eseguito quell'intervento CP_5 tecnico errato (non corretta sigillatura del pozzetto de quo). Mentre d'altra parte pur volendo configurarsi una ipotesi di corresponsabilità del terzo (il in occasione dell'eseguito intervento, pure se formalmente proprietario) nella CP_5 causazione del danno, la stessa non potrebbe essere opposta in funzione liberatoria dal custode al danneggiato, che legittimamente invece agisce “per il tutto” nei confronti del corresponsabile in solido e salvo, ma ancora nei rapporti interni, il regresso. 10.1 Erra allora il giudice di prime cure nell'affermare che nella fattispecie si tratterebbe di carenze strutturali relative alla realizzazione del pozzetto fognario non rientranti nella sfera di gestione e controllo di in quanto conseguenti a lavori eseguiti dal ed Parte_4 CP_5 apparentemente privi di collaudo. Sul luogo di interesse, infatti, - si legge ancora nella sentenza qui gravata - sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il tratto di collettore fognario della strada in questione è stato realizzato ex novo ed è pacifico che, a seguito di tali lavori, si siano verificate le infiltrazioni, prima non presenti. In effetti, è circostanza pacifica tra le parti che il danno sia riconducibile alla inadeguata sigillatura tra il tubo e pozzetto, realizzata in maniera non conforme nell'ambito dei predetti lavori eseguiti dal CP_5
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Non sembra cogliere allora la decisione qui gravata che, proprio solo per l'effetto della stipula Contr della convenzione de qua, il soggetto gestore del sistema fognario misto è e che di qualunque difettosità del sistema stesso il gestore debba rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati e ciò anche se in ipotesi si vertesse, come sembrano adombrare le difese degli appellati, in materia di problematiche strutturali addirittura antecedenti la stipula della convenzione, avendo, come in precedenza accennato, il soggetto gestore accettato, con la stipula della convenzione, anche di subentrare all'ente locale avvalendosi di quel sistema nelle condizioni
“date” al momento del subentro. Tanto più la responsabilità del custode va confermata ove si trattasse di interventi eseguiti dopo la stipula della convenzione. La responsabilità ex art. 2051 c.c. è infatti incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato - come nel caso di specie, secondo quanto appena osservato - il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non è dedotto e dimostrato nel caso di specie - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014). Rileva e prevale nella fattispecie al vaglio il tema della custodia sulla res dannosa: custodia che permane in capo al committente nei casi in cui questi mantiene il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. n. 15197/2018), fra i quali la giurisprudenza di legittimità ha individuato proprio il caso della esecuzione di lavori, che non sottrae mai la res alla responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 11671/2018). Di recente la Suprema Corte ha, anzi, evidenziato, con una prospettiva inversa rispetto ad un indirizzo precedente (cfr. Cass. n. 1146/2015), che l'affidamento di opere a terzi non sottrae la disponibilità e la custodia del bene che ne è oggetto al committente e che quindi quest'ultimo risponde dei danni da esso derivati, ex art. 2051 c.c., pur se il bene sia stato modificato dalle opere eseguite e se il danno promani proprio dalla parte modificata, e può esimersi dalla responsabilità, ascrivendola all'esecutore, soltanto se dimostra che la condotta di quest'ultimo abbia assunto i caratteri di incidenza causale e di imprevedibilità/inevitabilità propri del fortuito (Cass. n. 23442/2018). Pur volendo poi ricondurre la fattispecie all'archetipo più risalente (esclusione della responsabilità della committenza in determinate ipotesi), appare evidente come della cattiva esecuzione dell'intervento sul pozzetto de quo debba continuare a rispondere il gestore qui convenuto, quale custode dell'impianto (secondo quanto evidenziato), comunque e quantomeno: sia per omesso controllo dell'esito della esecuzione dei lavori (non risulta ad esempio neanche allegato né tantomeno comprovato che sia stato eseguito il collaudo alla fine dell'intervento nel contraddittorio con il gestore/custode dell'impianto o che il gestore/custode si sia attivato per la regolarizzazione della ultimazione dell'intervento) sia per non essersi tempestivamente comunque attivato per rimuovere gli effetti di quell'intervento maldestro (è agli atti la sconcertante circostanza che siano stati poi gli attori a rimuovere la difettosità) 11 Sulla quantificazione dei danni. All'esito dell'espletata CTU, risulta riconosciuto, tra danni per interventi risolutori delle condizioni dell'immobile e danni per la parziale perdita di godimento dell'immobile nonché per la ripetizione dell'esborso sostenuto dagli stessi attori per la riparazione del pozzetto, la complessiva somma di euro 9.000,00. Tali conclusioni possono essere recepite nella presente sede decisoria.
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Il giudice di merito infatti, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144). Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 11.1 Invoca inoltre la parte attrice la richiesta di riconoscimento di ulteriori voci di danno. Assume di avere diritto a ottenere il rimborso della spesa dovuta al soggiorno presso l'
[...]
, dato che la loro abitazione era divenuta non più fruibile. CP_14 La domanda sul punto non può trovare accoglimento.
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Stando infatti alla allegazione esposta in questa sede, a comprova della richiesta vi sarebbero oltre alle fatture dell' le dichiarazioni testimoniali del suo titolare ( e del figlio CP_14 Tes_3 ( ) di due degli attori. Testimone_4 Per ammissione dell'appellante “non sono stati indicati altri testi con riferimento all'impossibilità degli attori di continuare ad abitare nelle immobiliari danneggiate”. Appare allora evidente l'inadeguatezza del compendio probatorio offerto dalla parte attrice sul punto, fondato in definitiva in via esclusiva sulle dichiarazioni, tra l'altro del tutto valutative, del figlio degli attori. Parte attrice avrebbe peraltro potuto “cristallizzare” la asserita gravosa ed intollerabile situazione abitativa, anche eventualmente utilizzando la velocissima procedura di cui all' artt. 697 cpc, pacificamente estesa alla procedura ex art. 696 cpc, ma a tanto evidentemente non ha proceduto. Richiede poi a titolo di spese stragiudiziali i costi della CTP, ampiamente documentati Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI 13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017 n. 16990). Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato). Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per mera assistenza tecnica stragiudiziale. La domanda pertanto, in applicazione di quei principi, potrebbe essere accolta e tuttavia all'esito del minuzioso riscontro di tutte le allegazioni attoree, fattuali e probatorie, sul punto, non è dato di rinvenire né una quantificazione della somma che sarebbe stata pagata al CTP né tantomeno la prova del suo effettivo esborso . pagina 13 di 16 14
L'importo totale del risarcimento ammonta quindi a complessivi euro 9.000,00. 11.2 Sugli accessori, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta. Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01). Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzato il prezziario regionale in sede di CTU successivo all'evento. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione di prezzari o tabelle, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità della CTU, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462. La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 primo comma cc sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito al saldo. Non ha costituito oggetto di contraddittorio la valutazione sulla applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 cc.
12 In accoglimento infine della domanda di garanzia, la Compagnia chiamata va condannata a tenere indenne la convenuta dagli esborsi sostenuti e sostenendi per l'effetto della esecuzione pagina 14 di 16 15
della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto e dei massimali previsti nella polizza qui azionata.
13 In relazione alle spese di lite e di CTU si evidenzia quanto segue. Nel rapporto convenuto/chiamato, le spese di lite restano interamente compensate non avendo le parti generato alcun contenzioso sul punto. Nel rapporto parte attrice / convenuto-chiamato, le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decisum (Cass. nr. 8449/23) ma aumentate per la pluralità delle parti, non incidendo il parziale accoglimento della domanda in punto di quantum sul profilo qui al vaglio (Cass. SSUU nr. 32061/22), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), nel presente grado. Le spese, sia del primo che del seguente grado, seguono allora effettivamente l'ordinario principio della soccombenza, così come tra l'altro invocato dalla stessa difesa della chiamata nell'ambito del relativo motivo di appello incidentale avverso la decisione di primo grado, che ne aveva disposto la compensazione. Le spese di CTU restano interamente a carico delle parte convenuta e chiamata, quali soccombenti anche sul capo esclusivamente tecnico. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) a carico di . CP_3
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza Tribunale di Avezzano nr 201/2023, pubblicata e notificata in data il 15.9.2023, in parziale accoglimento della originaria domanda, condanna P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_4 del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante Dott. , al CP_2 pagamento in favore di (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di procuratore speciale di (C.F. Parte_2
) e (C.F. in solido tra C.F._2 Parte_3 C.F._3 loro della complessiva somma di euro 9.000,00, per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori come da parte motiva;
condanna P.I. e c.f. Controparte_1 P.IVA_4 CP_3
, p.iva ) in solido fra loro al pagamento in favore di P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di procuratore speciale
[...] C.F._1 di (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. in solido tra loro di: per il primo grado euro 147,00 e 27,00 per C.F._3 esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
per il presente grado euro 355,00 e 27,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su parte convenuta e chiamata in solido ed in parti uguali nei rapporti interni;
in accoglimento della domanda di manleva condanna c.f. , p.iva CP_3 P.IVA_2
) a tenere indenne il convenuto assicurato da ogni esborso sostenuto o P.IVA_3 CP_1 da sostenere per l'effetto della esecuzione della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto, dei massimali previsti nella polizza qui azionata e delle ulteriori disposizioni regolanti il rapporto de quo;
dichiara interamente compensate le spese nel rapporto parte convenuta / chiamata;
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si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con riferimento all'appello incidentale CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G.1050/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1050/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente TRA
( ), in proprio nonché in qualità di procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di ( ) e ( Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenicantonio Angeloni ed elettivamente dom.ti nel suo studio sito in Celano (Aq) Via della Stazione n.24, in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTI E
(P.I. ) in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1 Consiglio di Gestione e legale rappresentante Dott. , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Alessandro Felli ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Avezzano (Aq) Via C. Corradini n.225 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
, (C.F. e P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelio Irti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano Via C.Corradini n.225 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso sentenza n.201/23 resa dal Tribunale di Avezzano in qualità di Giudice Unico, nel giudizio avente R.G.1251/2018, in data 15.09.2023 in materia di responsabilità EX ART.2049-2051-2052 C.C. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione , in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Parte_1
e citavano in giudizio innanzi il Tribunale di Parte_2 Parte_3 Avezzano il ( d'ora in poi per ivi sentirlo Controparte_1 CP_4 condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle copiose e gravose infiltrazioni di acque luride subite dai loro immobili di proprietà, siti in Celano (Aq) tra Piazzetta Villetta e Via San Ferrante, dovute alla cattiva manutenzione della rete fognaria da parte del predetto convenuto. CP_1
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Deducevano gli attori, in particolare, che dopo ripetuti solleciti di intervento, in data 6.3.2018 alcuni dipendenti di provvedevano a verificare la tenuta della rete fognaria mediante CP_4 l'apertura di tutti i pozzetti di ispezione. Veniva nell'occasione rilevata la presenza di un guasto del quale garantivano, per conto della propria azienda (che nei mesi seguenti avrebbe negato ogni addebito di responsabilità disconoscendo anche l'esito del predetto intervento), la pronta riparazione;
pronta riparazione che, tuttavia, non veniva mai effettuata se non, dopo diversi mesi a cura però dell'Impresa “ Angelo Del Frate” su incarico dei medesimi attori i quali, nel frattempo avevano ottenuto dal l'autorizzazione “per la manomissione di Controparte_5 suolo pubblico”. L'escavazione della pavimentazione stradale operata dalla predetta ditta confermava che il pozzetto in questione era stato posizionato non a regola d'arte ed il tubo di scarico ivi innestato non risultava adeguatamente cementato.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 15.263,73 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
2. Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la al fine di Controparte_6 essere dalla stessa manlevato nel caso di accoglimento della domanda attrice e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto.
3. Anche , quindi, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda ed CP_3 Contr insistendo per l'esclusione di qualsiasi responsabilità del proprio assicurato , dovendo le infiltrazioni essere ricondotte alla erronea esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria a suo tempo eseguiti dal Comune di Celano.
4. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
5. Hanno proposto appello , in proprio ed in qualità di procuratore speciale Parte_1 di e , contestando la sentenza per aver il primo giudice Parte_2 Parte_3 disatteso i principi disciplinanti la responsabilità per danni da cose in custodia e non adeguatamente valutato il compendio probatorio in atti, con particolare riferimento alle risultanze della prova testimoniale. Gli impugnanti, in particolare, si dolgono del percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale che, dopo aver correttamente individuato i contorni del perimetro operativo dell'art. 2051 c.c., in modo del tutto irragionevole, si è disallineato dall'iter seguito, sostenendo che l'Amministrazione proprietaria delle reti fognarie conservava obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione a prescindere dalla presenza di rapporti eventualmente intercorrenti con soggetti terzi gestori del servizio idrico per poi, ulteriormente, contraddirsi sostenendo che la Convenzione ripassata tra il e i Comuni inerente la gestione del servizio idrico integrato nella Regione Abruzzo era CP_4 idonea ad incidere sull'operatività della responsabilità ex art 2051 c.c. Inoltre, gli appellanti contestano il travisamento dei fatti operata dal Tribunale che ha mandato esente da responsabilità il C.A.M. affermando che, nel caso di danni dipesi da vizi strutturali, il Gestore del servizio idrico integrato non poteva rispondere sulla base della sola stipula dell'atto di concessione della gestione delle reti idriche e fognario, restando in capo al CP_5 proprietario l'obbligo di vigilanza sullo stato del sistema idrico-fognario, sostenendo, invece, che dalla mera lettura della Convenzione ( artt 2 II comma e 14) si evinceva che a sarebbe CP_4 spettata l'intera gestione sia ordinaria straordinaria con obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le previsioni del relativo Regolamento.
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6. Ha resistito al gravame il , concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello ed, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, nella richiesta di manleva in proprio favore da parte della terza chiamata . In particolare, l'appellato CP_3 rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, nel caso in questione non erano in considerazione aspetti esclusivamente e direttamente riconducibili alla manutenzione della rete fognaria quanto piuttosto carenze strutturali relative alla realizzazione del pozzetto fognario non rientranti nella sfera di gestione e controllo di ma riguardanti i lavori Parte_4 eseguiti dal ed apparentemente privi di collaudo, circostanze che avevano correttamente CP_5 determinato il giudice di prime cure ad escludere nei propri confronti una responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. In ordine al quantum eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante CP_4 sull'appellante non avendo prodotto alcuna fattura di spesa del danno lamentato né tantomeno provato oralmente l'esecuzione di opere di rifacimento.
7. Si è anche costituita in giudizio , insistendo per il rigetto dell'appello attesa la CP_3 palese infondatezza, non avendo il C.A.M. mai avuto il potere di intervento diretto ed autonomo sulla rete fognaria e trattandosi, nel caso di specie, non di un difetto di manutenzione ma di costruzione dell'impianto fognario, con esonero di responsabilità in capo al predetto . CP_1 La Compagnia Assicurativa ha, poi, spiegato appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese decisa dal Tribunale in quanto ritenuta illegittima perché disposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art.92 c.p.c.
8. Con ordinanza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
9.L'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
9.1.Come già convincentemente affermato dal giudice di prime cure, e non efficacemente qui opposto dagli appellati, “non sussistono dubbi di sorta in ordine ai fenomeni di infiltrazione di acqua proveniente dalla rete fognaria all'interno dell'immobile degli attori, come del resto è stato confermato dalla perizia di parte redatta dal geom. , dalle allegazioni Controparte_7 documentali versate in atti, dalla testimonianze dei testi escussi nonché dalle risultanze della disposta C.T.U..”. Si legge ancora in sentenza che “dalla disposta C.T.U. è emerso che “il sistema fognario è del tipo misto, cioè il manufatto interessato raccoglie sia le acque reflue delle abitazioni circostanti sia quelle meteoriche” e che “i danni causati sicuramente sono derivati dal cattivo funzionamento del pozzetto di raccolta oggetto della dinamica, nel periodo compreso dalla segnalazione del mese di dicembre 2017 fino alla riparazione avvenuta il 16.03.2018, considerato che erano stati effettuati esperimenti tramite liquido “fluorescina” che confermavano la tracciabilità della perdita di acqua dal pozzetto all'abitazione delle parti attrici, così come risulta dagli atti. -Tale ipotesi è suffragata dalla documentazione fotografica prodotta in perizia di parte. La riconducibilità del danno lamentato dagli odierni attori alla perdita di acqua proveniente dal pozzetto fognario è stata altresì confermata dall'escussione dei testi di parte convenuta ( e Testimone_1 [...]
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) nonché dal teste di parte Testimone_2 attrice , i quali hanno tutti confermato che all'interno del pozzetto di Controparte_7 collegamento in esame erano state omessa le opere di sigillatura. Vieppiù che tale circostanza è stata anche pacificamente ammessa dagli stessi attori i quali hanno difatti affermato che l'immobile di loro proprietà “pativa infiltrazioni al suo interno attraverso l'indicato pozzetto, il quale era stato posizionato senza il rispetto della regola d'arte. Infatti, il tubo di scarico innestato al suo interno non risultava adeguatamente cementato”. Invero, a seguito dei lavori di riparazione commissionati dagli attori alla “Ditta Angelo Del Frate” si è interrotto il fenomeno infiltrativo nell'abitazione degli attori.”.
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9.2Partendo da tali acquisizioni fattuali, sulla cui idoneità probatoria a restituire il quadro fattuale della fattispecie al vaglio questa Corte concorda, il giudice di prime cure non ha tuttavia fatto seguire le conseguenti affermazioni giuridiche, avendo evidentemente trascurato che si verte in ipotesi di sistema cd misto, nell'ambito del quale la responsabilità del sistema fognario è affidata al gestore. Si legge ancora in perizia che il pozzetto de quo raccoglie sia le acque reflue da private abitazioni che quelle meteoriche e che tali acque provenienti dalla perdita del pozzetto per gravità trovavano (prima della riparazione seguita a proprie spese dagli attori) uno sfogo dalla quota dello slargo di piazzetta Villetta fino al piano sottostrada e nel percorso procuravano infiltrazioni sugli intradossi dei solai, sulle pavimentazioni, sulle tramezzature e sulla piastrellatura. Ancora il perito d'ufficio ha rilevato allora l'incidenza in relazione al riscontrato fenomeno infiltrativo de quo della piovosità del periodo (invernale). Si legge nella stessa comparsa CAM l'ammissione che “causa delle infiltrazioni de quibus è l'assenza delle opere di sigillazione tra il tubo in pvc e i pozzetti in cls. Tale aspetto risultava essere un reale “veicolo” per l'acqua, soprattutto in presenza di precipitazioni meteo” (pg 7 della comparsa nella trascrizione contenuta nella citazione in appello e non contestata dalle controparti) Si verte allora in ipotesi di pozzetto che raccoglie sia acque di fognatura che acque meteoriche e sul cui cattivo funzionamento influisce anche l'aumento derivante dalla portata delle acque meteoriche. La specifica questione inerente la titolarità del rapporto in ipotesi di pretese responsabilità derivanti anche dalla gestione dei meccanismi di convogliamento delle acque meteoriche, nell'ambito dei sistemi a fognatura mista, quale è incontestabilmente quello in dotazione del
, è stata già affronta da questa Corte in altra composizione. Controparte_5 Il riferimento è in particolare alla Sentenza n. 1072/2023 del 04-07-2023, su cui questo Collegio si soffermerà più diffusamente oltre. Preme invece in questa sede ulteriormente, rispetto a quanto già statuito in quella ed in altre occasioni da questa Corte distrettuale, evidenziare quanto segue.
9.2.1 Nel sistema in vigore per l'effetto della legge 36/1994, le convenzioni avrebbero comunque dovuto tener conto dei requisiti minimi fissati dal DPCM 4 marzo 1996, che tra l'altro definisce anche proprio i sistemi per la gestione del SII, come costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Si legge nel decreto: (omissis) 8.3. Smaltimento 8.3.1. Depurazione Gli scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore debbono essere conformi ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso agli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi. Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
8.3.2. Fognatura separata Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
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In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura, e la dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
8.3.3. Immissione in fogna La fognatura nera, o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
8.3.4 Fognature nere Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
8.3.5. Drenaggio Urbano Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete. (omissis) Nel caso di fognature miste dunque l'obbligo di conformità ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative va valutato anche tenendo conto degli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi. Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto. L'obbligo di conformità è pertanto posto ex dpcm cit. evidentemente, in caso di fognature miste, in capo al soggetto che gestisce il sistema fognario pure in relazione agli scarichi delle acque meteoriche e tutte le altre disposizioni dettate dallo stesso DPCM in ipotesi di fognatura mista pongono evidentemente sul soggetto gestore dell'impianto fognario l'obbligo anche di dimensionare le tubature tenendo conto delle acque meteoriche nonchè di raggiungere un adeguato drenaggio delle stesse. In attuazione alla legge Regionale Abruzzo del 13/01/1997, in materia di risorse idriche, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per Ambito Territoriale Ottimale. Essendo stato il comune de quo inserito nell' Ambito Territoriale 2, il servizio idrico integrato nel predetto ambito è gestito da l'odierna appellata, in forza del contratto stipulato Pt_4 con l'ATO. Di conseguenza a decorrere dalla data di stipula della specifica Parte_4 convenzione (9.8.2016) si è obbligata ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria/straordinaria (articoli 2.2, 13 e 14), manlevando il Concedente da danni consequenziali allo svolgimento della predetta attività di gestione nei confronti di terzi. Effettivamente poi il servizio idrico integrato testualmente comprenderebbe solo le acque civili e concernerebbe quindi i soli servizi di "captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue", mentre i servizi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento del suolo andrebbero esclusi da tale accezione poiché si tratta di acque che difettano del fondamentale requisito dell'attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.
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Nel sistema tuttavia di c.d. “smaltimento misto”, in disparte quanto già esposto in materia di attribuzione ex dpcm cit. (conformativo delle convenzioni) al gestore delle responsabilità inerenti anche il sistema di convogliamento delle acque meteoriche, il gestore del servizio idrico integrato Contr trae indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture in proprietà, non di , ma appunto demaniale (si veda nel nuovo sistema l'art. 143 d.lgs. 152/06) come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche dato che le reti fognarie hanno carattere misto) ed a fronte di questo vantaggio sarebbe dovuto a carico del gestore un corrispettivo commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso (sugli aspetti economici di tale vicenda si veda ad esempio T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 28/11/2011, n. 982). L'utilizzo misto cioè non significa solo che la condotta fondiaria smaltisce di fatto anche acque meteoriche, ma significa – soprattutto – che il gestore del servizio idrico, per il servizio di smaltimento acque di sua competenza, per il quale viene lautamente retribuito, utilizza strutture in proprietà pubblica. Anche in tale prospettiva allora occorre leggere le disposizioni relative all'affidamento al gestore del servizio idrico, a far data dalla presa in consegna del sistema acquedottistico, di tutti gli obblighi già in precedenza fissati sul Comune di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Ancora in tale prospettiva vanno lette le disposizioni della convenzione intercorsa tra ATO e Contr
che pongono ogni onere di intervento di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, reti e canalizzazioni compresi nel programmi degli interventi a carico del gestore. Vertendosi in ipotesi di sistema cd misto, la stessa convenzione de qua si premura di precisare,
“autosussumendosi” nell'ambito della disciplina quadro sin qui evidenziata, che la convenzione (documento 3 allegato all'atto di citazione), ripassata tra “ e il Controparte_8 Contr
“ ” 8.2016 regola i “rapporti tra ente affidante e gestore del servizio idrico integrato”, Contr nell'ambito dei quali il assume l'incarico di gestire il servizio idrico integrato, tra cui la fognatura (art. 2), da intendersi, quest'ultima, quale “insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastruttura per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflua, domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori” (art. 1, pagina 7 sul significato convenzionale di fognatura).” Ferme allora quelle chiare “disposizioni conformative” di cui al dpcm 1996 cit., va comunque ulteriormente chiarito come il gestore sostanzialmente corrisponda a titolo di corrispettivo dell'utilizzo di quelle reti, che sono in proprietà pubblica e non quindi in sua proprietà, il servizio smaltimento acque meteoriche e l'assunzione di ogni onere di gestione ed economico inerente la conservazione in buono stato e l'efficienza del sistema, che pure ovviamente comprende, in quanto sistema misto, anche lo smaltimento delle acque meteoriche. D'altra parte, il richiamo sostanzialmente operato da alcuni alle competenze residuate in capo all' ex art. 149 d.lgs. nr. 152/06, risulterebbero mal poste in questa sede, in cui si CP_9 verte in ipotesi non di riscontrata mancanza di interventi di adeguamento complessivo delle strutture necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (art. 149 d.lgs. nr. 152/06), ma di “mere” carenze tecnico/manutentive sicuramente imputabili al soggetto custode/gestore (si vedano i rilievi del CTU sul punto già inizialmente evidenziati).
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Va peraltro evidenziato come una pretesa responsabilità del non possa essere neanche CP_5
“recuperata” attraverso un mero ed asettico richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di appalto, essendo applicabili quei principi solo in materia di cd appalti non manutentivi (e quello in oggetto certamente invece lo è) e salvi oltretutto gli specifici approfondimenti di cui infra. Né possono recuperarsi profili di responsabilità in capo al convenuto, facendo leva sul CP_5 contenuto degli statuti istitutivi delle società di gestione, essendo evidente come in quelle disposizioni si faccia riferimento a controlli “alti” di tipo gestionale, funzionale e finanziario del servizio (“con le modalità previste dai regolamenti” o “per il tramite dell'Ente e non CP_8 dunque neanche direttamente), che ben poco hanno a che vedere con la “gestione” dei singoli episodi di allegamento/infiltrazione, per quanto ripetuti. Alcun rilievo ai fini de quibus potrebbe poi assumere la circostanza che, almeno nella zona de qua, il non fosse dotato di canalizzazione apposita per le acque bianche. CP_5 Il gestore era infatti a conoscenza della mancata realizzazione sul territorio di Celano di un collettore di raccolta delle sole acque piovane, essendo invece presente – così come peraltro accertato anche dal CTU- un'unica canalizzazione mista deputata allo smaltimento delle c.d. acque nere e delle acque meteoriche (negli stessi termini ancora Corte appello L'Aquila sez. I, 15/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 15/09/2021), n.1347) Dunque l'assenza di un sistema di raccolta delle acque piovane non potrebbe essere opposto dal gestore agli odierni pretesi danneggiati, in quanto ex art.
8.3.2. dal DPCM 4 marzo 1996 di cui sopra, solo nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo oltretutto ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato. Da ultimo. Dallo stesso sito del peraltro si legge: Pt_5 il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO È un servizio pubblico locale: • costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006). L'affidamento del servizio può avvenire tramite l'istituto dell'in house providing, gara ad evidenza pubblica, a società mista nel rispetto delle norme comunitarie;
è sottoposto alla regolazione (tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale) dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ARERA. L'ARERA svolge l'attività di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato a tutela della concorrenza e dei consumatori. All'Autorità nazionale spetta, infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 481/1995, la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». Contr Nella comparsa di si fa riferimento al parere esposto dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, che, nell'interpretare ed integrare le disposizioni contenute nel d.lgs. n.4 del 2008, con nota del 13.11.2008 ha avuto modo di specificare che “...la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato;
parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria...”.
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L'isolata interpretazione fornita dal nel 2008 risulta in realtà del tutto confutata CP_10 anche dalle più recenti deliberazioni assunte in materia proprio da prima ed ARERA CP_11 poi, autorità, come detto, di regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo. Dapprima infatti ha cominciato ad affermare che: - l'attività di «raccolta e CP_11 allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali», ai fini della determinazione dei corrispettivi, possa essere classificata: - DELIBERA 585/2012 - All'interno delle «Altre attività idriche», assieme alle attività attinenti ai servizi idrici diverse da quelle comprese nel SII (e, quindi, non comprese in tariffa); - DELIBERA 643/2013, 664/2015, 918/2017 - All'interno del SII se ivi già incluse alla data di pubblicazione dei provvedimenti (e, quindi, coperte da tariffa); - Tra le «attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato» laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione dei provvedimenti. Si allinea infine ormai con i principi affermati anche da questa Corte la stessa ARERA che, con la delibera 717/17, proprio solo in relazione al sistema fognario misto (tipologia di rete ivi definita prevalente nel sistema infrastrutturale nazionale), ha introdotto un macro indicatore relativo all'adeguatezza del sistema fognario nella regolazione della qualità tecnica, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue. L'indicatore M4 tiene conto di: - La frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (M4a) - L'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (M4b) - Il controllo degli scaricatori di piena (M4c) Anche questa impostazione, assunta formalmente dal soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo, conferma ulteriormente la ormai diffusamente condivisa sussumibilità nell'ambito del servizio idrico integrato anche delle porzioni di rete fognaria adibite alla raccolta delle acque meteoriche a servizio delle reti miste, nel momento in cui si prevede l'obbligo in capo al gestore di intervenire su di esse per migliorare la funzionalità della rete fognaria mista così da ridurne nel tempo i malfunzionamenti e raggiungendo gli obiettivi di qualità.
9.3 Così ulteriormente motivato, non resta allora che meramente riproporre anche quanto già questa stessa Corte, in altra composizione, ha avuto in un passato recente l'occasione di affermare, sempre con riferimento ad un atto concessorio intercorso tra ATO e altro soggetto quale gestore del servizio idrico integrato, cui risultavano affidati, sulla scorta di atto assolutamente sovrapponibile a quello al vaglio di questa Corte, la gestione e la manutenzione di «opere, impianti, canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 36/94 di proprietà degli enti locali» ricompresi nel suddetto ATO e, in particolare di «reti, impianti, sorgenti e fognature» del CP_5
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“Con riferimento a danni cagionati da impianti (idrici, fognari o depurativi) destinati al servizio idrico integrato (istituto introdotto dalla legge 36/1994, che lo ha definito come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in relazione ai quali ha delineato una nuova metodologia di organizzazione e gestione, strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata “ambito territoriale ottimale” da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge, stabilendo che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante concessione ad un unico gestore regolata da apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione), la giurisprudenza anche di legittimità ha ritenuto che l'affidamento convenzionale della gestione del servizio, trasferendo al gestore l'uso ed il governo degli impianti a ciò destinati (pur di proprietà dei singoli comuni) e imponendogli il dovere di curarne la manutenzione e l'adeguamento, comporta «a suo esclusivo carico il dovere di controllare che la cosa in custodia non arrechi danni a terzi e, di conseguenza, esclude il rapporto materiale del CP_5 con la res» (così, ad esempio, Cass. 8888/2020, che, in relazione a danni cagionati da fuoriuscita di liquidi da un collettore fognario, ha escluso che possa «normalmente residuare, neanche in via solidale e concorrente, una responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c.). Ancora CP_5 più in particolare, questa Corte d'appello ha in più occasioni, in fattispecie analoghe alla presente, affermato la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. (salva quella eventualmente concorrente ad altro titolo di altri soggetti) di gestori del servizio idrico integrato in base a convenzioni stipulate con gli ATO territorialmente competenti ( aventi contenuto identico, dovendo conformarsi al modello delineato dalla a quella cui si è sopra fatto riferimento) per i danni causalmente ascrivili a CP_12 rotture o disfunzioni degli impianti (idrici o fognari) loro affidati. Particolarmente significativa – in quanto relativa al rapporto tra ed altro comune ricompreso nell'ATO 6 Chietino – è la CP_13 sentenza del 26/1/2022, nella quale questa Corte (che ha accolto l'appello del in cui erano CP_5 ubicati gli impianti causativi dei danni e rigettato quello incidentale della affermando la CP_13 responsabilità esclusiva di quest'ultima) ha osservato come «il potere di fatto sulla cosa, ossia sulla rete idrico-fognaria, sia stato trasferito alla all'atto della stipula dell'atto di concessione CP_13 amministrativa della rete idrico fognaria e impianti depurativi stipulato tra la stessa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, e E' da tale data che la è Parte_6 CP_5 CP_13 l'ente gestore e manutentore della rete idrica del come da articoli 3, 4 e 9 della CP_5 convenzione, tant'è che l'articolo 6 prevede che il gestore sarà il solo responsabile dell'organizzazione del lavoro, dei macchinari, della manodopera, della contabilità, delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione del servizio idrico integrato, tanto da essere ivi previsto che avrebbe sottoscritto un'apposita polizza assicurativa in relazione ai lavori da eseguire. Inoltre, l'articolo 9 prevede che il gestore dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente concessione. Ed è da allora che al … non CP_5 spetta più la gestione e la manutenzione della rete idrica comunale tant'è che le entrate economiche relative distribuzione dell'acqua pervengono alla che dunque è gravata anche dei conseguenti CP_13 oneri Pertanto, spettando alla la gestione e la manutenzione del servizio idrico integrato, non CP_13 si configura alcun potere di vigilanza o di controllo del essendo venuto meno il suo potere CP_5 di fatto sulle reti idriche e sotto questo profilo non potendosi considerare custode, mentre il riferimento al dovere di collaborazione indicato nella convenzione non è tale da giustificare una diversa conclusione, avallata, vieppiù, dalla presenza della clausola di esonero di cui all'articolo 9 citato». Va altresì ricordata la sentenza 1347/2021 di questa Corte (confermata da Cass. ord. 31292/2022), la quale, pur con riferimento a diverso gestore, ha ritenuto la responsabilità esclusiva pagina 9 di 16 10
di quest'ultimo per danni cagionati dalla rete fognaria comunale, affermando la irrilevanza della circostanza (centrale nel presente giudizio secondo gli assunti degli appellanti) che la gestione delle acque meteoriche fosse esclusa dalle attività concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, in quanto, in base alla convenzione, l'assunzione della gestione del Servizio Idrico Integrato comporta comunque l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia della rete fognaria, la quale viene posta sotto il controllo gestorio della concessionaria, che ne assume la custodia e che pertanto, quale custode della res, è da reputarsi responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla medesima. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso diretto a ribadire che, in base alla disciplina legislativa e agli accordi contrattuali, l'assunzione del Servizio Idrico Integrato comportava l'affidamento della gestione delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quella delle acque meteoriche (acque chiare), ha rilevato come la affermata responsabilità risarcitoria derivasse dalla «diversa circostanza che, in base ai predetti accordi, il gestore del Servizio Idrico Integrato - avesse o meno l'affidamento anche delle acque meteoriche oltre che di quelle reflue - aveva comunque assunto il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia della rete fognaria, così rivestendo la qualità di custode della res, con imputazione della responsabilità per i danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.».” Non vi è allora alcuna ragione perché la presente decisione debba discostarsi dai principi sin qui esposti, avendone anzi questo Collegio individuato degli ulteriori che convincono, pure per altra via, della assoluta fondatezza della allegazione attorea fondata sulla titolarità passiva del Contr rapporto de quo in capo a . 10 Si verte allora in fattispecie di danni causati dal cattivo funzionamento del pozzetto di raccolta di acque reflue e meteoriche e, vertendosi quindi, in ipotesi di sistema misto, soggetto responsabile e custode ex art. 2051 cc va ritenuto il soggetto gestore e proprio in forza della specifica assunzione di responsabilità quale effetto specifico della stipula della convenzione de qua, rispondendo evidentemente quel custode nei confronti di terzi anche della condotta posta in essere sul bene in suo custodia da parte del terzo. Tale condotta del terzo peraltro, oltre a non potere costituire il fortuito escludente la responsabilità oggettiva custodiale (oggettiva appunto e non solo presunta: Cass. nr. 6459/25), in quanto è evidente che non sarebbe minimamente connotata dai necessari caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (da ultimo Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33128), può rilevare allora nei soli rapporti interni tra il chiamato a rispondere del danno nella qualità di Contr custode ex art. 2051 cc (nello specifico quale soggetto gestore) e chi (eventualmente il pure in ipotesi proprietario ma non gestore) materialmente ha eseguito quell'intervento CP_5 tecnico errato (non corretta sigillatura del pozzetto de quo). Mentre d'altra parte pur volendo configurarsi una ipotesi di corresponsabilità del terzo (il in occasione dell'eseguito intervento, pure se formalmente proprietario) nella CP_5 causazione del danno, la stessa non potrebbe essere opposta in funzione liberatoria dal custode al danneggiato, che legittimamente invece agisce “per il tutto” nei confronti del corresponsabile in solido e salvo, ma ancora nei rapporti interni, il regresso. 10.1 Erra allora il giudice di prime cure nell'affermare che nella fattispecie si tratterebbe di carenze strutturali relative alla realizzazione del pozzetto fognario non rientranti nella sfera di gestione e controllo di in quanto conseguenti a lavori eseguiti dal ed Parte_4 CP_5 apparentemente privi di collaudo. Sul luogo di interesse, infatti, - si legge ancora nella sentenza qui gravata - sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il tratto di collettore fognario della strada in questione è stato realizzato ex novo ed è pacifico che, a seguito di tali lavori, si siano verificate le infiltrazioni, prima non presenti. In effetti, è circostanza pacifica tra le parti che il danno sia riconducibile alla inadeguata sigillatura tra il tubo e pozzetto, realizzata in maniera non conforme nell'ambito dei predetti lavori eseguiti dal CP_5
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Non sembra cogliere allora la decisione qui gravata che, proprio solo per l'effetto della stipula Contr della convenzione de qua, il soggetto gestore del sistema fognario misto è e che di qualunque difettosità del sistema stesso il gestore debba rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati e ciò anche se in ipotesi si vertesse, come sembrano adombrare le difese degli appellati, in materia di problematiche strutturali addirittura antecedenti la stipula della convenzione, avendo, come in precedenza accennato, il soggetto gestore accettato, con la stipula della convenzione, anche di subentrare all'ente locale avvalendosi di quel sistema nelle condizioni
“date” al momento del subentro. Tanto più la responsabilità del custode va confermata ove si trattasse di interventi eseguiti dopo la stipula della convenzione. La responsabilità ex art. 2051 c.c. è infatti incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato - come nel caso di specie, secondo quanto appena osservato - il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non è dedotto e dimostrato nel caso di specie - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014). Rileva e prevale nella fattispecie al vaglio il tema della custodia sulla res dannosa: custodia che permane in capo al committente nei casi in cui questi mantiene il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. n. 15197/2018), fra i quali la giurisprudenza di legittimità ha individuato proprio il caso della esecuzione di lavori, che non sottrae mai la res alla responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 11671/2018). Di recente la Suprema Corte ha, anzi, evidenziato, con una prospettiva inversa rispetto ad un indirizzo precedente (cfr. Cass. n. 1146/2015), che l'affidamento di opere a terzi non sottrae la disponibilità e la custodia del bene che ne è oggetto al committente e che quindi quest'ultimo risponde dei danni da esso derivati, ex art. 2051 c.c., pur se il bene sia stato modificato dalle opere eseguite e se il danno promani proprio dalla parte modificata, e può esimersi dalla responsabilità, ascrivendola all'esecutore, soltanto se dimostra che la condotta di quest'ultimo abbia assunto i caratteri di incidenza causale e di imprevedibilità/inevitabilità propri del fortuito (Cass. n. 23442/2018). Pur volendo poi ricondurre la fattispecie all'archetipo più risalente (esclusione della responsabilità della committenza in determinate ipotesi), appare evidente come della cattiva esecuzione dell'intervento sul pozzetto de quo debba continuare a rispondere il gestore qui convenuto, quale custode dell'impianto (secondo quanto evidenziato), comunque e quantomeno: sia per omesso controllo dell'esito della esecuzione dei lavori (non risulta ad esempio neanche allegato né tantomeno comprovato che sia stato eseguito il collaudo alla fine dell'intervento nel contraddittorio con il gestore/custode dell'impianto o che il gestore/custode si sia attivato per la regolarizzazione della ultimazione dell'intervento) sia per non essersi tempestivamente comunque attivato per rimuovere gli effetti di quell'intervento maldestro (è agli atti la sconcertante circostanza che siano stati poi gli attori a rimuovere la difettosità) 11 Sulla quantificazione dei danni. All'esito dell'espletata CTU, risulta riconosciuto, tra danni per interventi risolutori delle condizioni dell'immobile e danni per la parziale perdita di godimento dell'immobile nonché per la ripetizione dell'esborso sostenuto dagli stessi attori per la riparazione del pozzetto, la complessiva somma di euro 9.000,00. Tali conclusioni possono essere recepite nella presente sede decisoria.
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Il giudice di merito infatti, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144). Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 11.1 Invoca inoltre la parte attrice la richiesta di riconoscimento di ulteriori voci di danno. Assume di avere diritto a ottenere il rimborso della spesa dovuta al soggiorno presso l'
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, dato che la loro abitazione era divenuta non più fruibile. CP_14 La domanda sul punto non può trovare accoglimento.
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Stando infatti alla allegazione esposta in questa sede, a comprova della richiesta vi sarebbero oltre alle fatture dell' le dichiarazioni testimoniali del suo titolare ( e del figlio CP_14 Tes_3 ( ) di due degli attori. Testimone_4 Per ammissione dell'appellante “non sono stati indicati altri testi con riferimento all'impossibilità degli attori di continuare ad abitare nelle immobiliari danneggiate”. Appare allora evidente l'inadeguatezza del compendio probatorio offerto dalla parte attrice sul punto, fondato in definitiva in via esclusiva sulle dichiarazioni, tra l'altro del tutto valutative, del figlio degli attori. Parte attrice avrebbe peraltro potuto “cristallizzare” la asserita gravosa ed intollerabile situazione abitativa, anche eventualmente utilizzando la velocissima procedura di cui all' artt. 697 cpc, pacificamente estesa alla procedura ex art. 696 cpc, ma a tanto evidentemente non ha proceduto. Richiede poi a titolo di spese stragiudiziali i costi della CTP, ampiamente documentati Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI 13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017 n. 16990). Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato). Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per mera assistenza tecnica stragiudiziale. La domanda pertanto, in applicazione di quei principi, potrebbe essere accolta e tuttavia all'esito del minuzioso riscontro di tutte le allegazioni attoree, fattuali e probatorie, sul punto, non è dato di rinvenire né una quantificazione della somma che sarebbe stata pagata al CTP né tantomeno la prova del suo effettivo esborso . pagina 13 di 16 14
L'importo totale del risarcimento ammonta quindi a complessivi euro 9.000,00. 11.2 Sugli accessori, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta. Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01). Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzato il prezziario regionale in sede di CTU successivo all'evento. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione di prezzari o tabelle, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità della CTU, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462. La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 primo comma cc sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito al saldo. Non ha costituito oggetto di contraddittorio la valutazione sulla applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 cc.
12 In accoglimento infine della domanda di garanzia, la Compagnia chiamata va condannata a tenere indenne la convenuta dagli esborsi sostenuti e sostenendi per l'effetto della esecuzione pagina 14 di 16 15
della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto e dei massimali previsti nella polizza qui azionata.
13 In relazione alle spese di lite e di CTU si evidenzia quanto segue. Nel rapporto convenuto/chiamato, le spese di lite restano interamente compensate non avendo le parti generato alcun contenzioso sul punto. Nel rapporto parte attrice / convenuto-chiamato, le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decisum (Cass. nr. 8449/23) ma aumentate per la pluralità delle parti, non incidendo il parziale accoglimento della domanda in punto di quantum sul profilo qui al vaglio (Cass. SSUU nr. 32061/22), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), nel presente grado. Le spese, sia del primo che del seguente grado, seguono allora effettivamente l'ordinario principio della soccombenza, così come tra l'altro invocato dalla stessa difesa della chiamata nell'ambito del relativo motivo di appello incidentale avverso la decisione di primo grado, che ne aveva disposto la compensazione. Le spese di CTU restano interamente a carico delle parte convenuta e chiamata, quali soccombenti anche sul capo esclusivamente tecnico. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) a carico di . CP_3
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza Tribunale di Avezzano nr 201/2023, pubblicata e notificata in data il 15.9.2023, in parziale accoglimento della originaria domanda, condanna P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_4 del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante Dott. , al CP_2 pagamento in favore di (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di procuratore speciale di (C.F. Parte_2
) e (C.F. in solido tra C.F._2 Parte_3 C.F._3 loro della complessiva somma di euro 9.000,00, per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori come da parte motiva;
condanna P.I. e c.f. Controparte_1 P.IVA_4 CP_3
, p.iva ) in solido fra loro al pagamento in favore di P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di procuratore speciale
[...] C.F._1 di (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. in solido tra loro di: per il primo grado euro 147,00 e 27,00 per C.F._3 esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
per il presente grado euro 355,00 e 27,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su parte convenuta e chiamata in solido ed in parti uguali nei rapporti interni;
in accoglimento della domanda di manleva condanna c.f. , p.iva CP_3 P.IVA_2
) a tenere indenne il convenuto assicurato da ogni esborso sostenuto o P.IVA_3 CP_1 da sostenere per l'effetto della esecuzione della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto, dei massimali previsti nella polizza qui azionata e delle ulteriori disposizioni regolanti il rapporto de quo;
dichiara interamente compensate le spese nel rapporto parte convenuta / chiamata;
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si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con riferimento all'appello incidentale CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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