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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3577/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039926419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064045340036 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5489/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione ad un ruolo approvato e reso esecutivo dalla Regione Campania per tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2020.
Al riguardo nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. la Regione Campania;
eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
In particolare la Regione Campania precisava di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento sotteso all'impugnato atto della riscossione.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Ente impositore ha annullato l'atto presupposto a quello della riscossione oggetto del presente giudizio.
Da tanto discende l'estinzione di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 361,40 per compenso tabellare ed in euro 54,21 per spese generali oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3577/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039926419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064045340036 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5489/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione ad un ruolo approvato e reso esecutivo dalla Regione Campania per tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2020.
Al riguardo nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. la Regione Campania;
eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
In particolare la Regione Campania precisava di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento sotteso all'impugnato atto della riscossione.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Ente impositore ha annullato l'atto presupposto a quello della riscossione oggetto del presente giudizio.
Da tanto discende l'estinzione di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 361,40 per compenso tabellare ed in euro 54,21 per spese generali oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.