Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto presupposto

    L'annullamento dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere per l'atto di riscossione.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    L'annullamento dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere per l'atto di riscossione.

  • Improcedibile
    Eccezione di prescrizione del credito

    La questione della prescrizione è divenuta superflua a seguito della cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 47
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo