Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 747/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CERLINI MARTINA e Parte_1 C.F._1
Avv. CIANCIA SILVIA
e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PESAVENTO ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 25/02/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 13/8/2020; Controparte_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/5/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 5
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_1 in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la salute e vita sociale.
2) La casa familiare, sita in BO (MO) fraz. Sorbara in via Grieco n. 2/C, condotta in locazione resta nella disponibilità ed assegnata alla sig.ra unitamente a tutti i mobili che Parte_1
l'arredano, che ivi vivrà con il figlio minore . CP_1
3) Le parti danno atto che il sig. si è già trasferito a vivere in altro appartamento dal CP_1
medesimo condotto in locazione, in SU (Mo) viale San Francesco n. 66, portando con sé tutti i propri beni personali. Il Sig. dichiara di aver già trasferito la propria Parte_2
residenza altrove e di aver restituito le chiavi della ex casa familiare alla sig.ra . Pt_1
4) Il figlio minore sarà collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio CP_1
presso la madre sig.ra , nella ex casa familiare sita in BO (Mo) fraz. Sorbara via Parte_1
Grieco n. 2/C.
5) Il padre sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio secondo i Parte_2
seguenti tempi e modalità:
- a fine settimana alternati, uno dei quali decorre dal venerdì quando il padre andrà a prendere il bambino a scuola fino alla domenica sera alle ore 20,30, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna e l'altro decorre dal sabato mattino quando il padre andrà a prendere il bambino alle ore 9,30 presso l'abitazione materna fino al lunedì mattina quanto riporterà il bambino a scuola;
- un giorno a settimana con pernottamento (martedì o mercoledì, giorno che le parti concorderanno liberamente, con anticipo di almeno due giorni, a seconda dei turni del sig. , quando il CP_1
padre si impegna a prendere da scuola, tenerlo presso di sé con pernottamento e riportarlo CP_1
la mattina seguente a scuola;
pagina 2 di 5 - quanto agli altri periodi di vacanza ed alle ricorrenze e/o festività i genitori si accorderanno con anticipo di almeno trenta giorni rispetto al periodo festivo di riferimento, sui periodi da trascorrere con il figlio, statuendo sin d'ora che:
• ciascun genitore potrà trascorrere con il bambino uguale numero di festività (Vigilia, Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo);
• il giorno della Vigilia il minore starà con la madre e il giorno di Natale con il padre;
• per l'anno 2025, il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e Capodanno e con il padre il Lunedì dell'Angelo e l'Epifania, con alternanza a partire dall'anno successivo;
• trascorrerà il giorno del proprio compleanno con uno dei propri genitori, ad anni alterni, CP_1
stante il periodo feriale in cui cade detta ricorrenza;
• in occasione delle ricorrenze principali, quali la Cresima e la Comunione, i genitori dovranno impegnarsi ad essere presenti entrambi;
• quanto alle ferie estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno sul periodo in cui ciascuno di essi starà con il figlio, impegnandosi a trascorrere con lo stesso almeno due settimane ciascuno, che saranno non consecutive fino all'estate 2026 e anche consecutive a partire dall'estate 2027.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00
[...] Parte_1
(trecento,00) da versarsi in 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra con valuta fissa di accredito il giorno 12 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Pt_1
febbraio 2025, dichiarando e riconoscendo entrambe le parti che il padre abbia sino ad oggi onorato regolarmente detto contributo. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
7) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari pagina 3 di 5 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, salvo il costo della scuola materna paritaria S. Maria
Assunta di frequentata da , che per l'anno scolastico 2024-25 e 2025-26 sarà Per_1 CP_1
sostenuto in nodo esclusivo dalla madre;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Le spese di custodia del figlio (baby-sitter) saranno a carico del genitore presso cui sarà collocato nel momento in cui le stesse si renderanno necessarie. In relazione alle spese CP_1
straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) I genitori convengono di dividersi tra loro al 50% ciascuno anche due cambi stagionali di vestiario all'anno per il figlio minore, con un limite di spesa di 600,00 euro annuali.
9) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo al figlio sarà richiesto e percepito CP_2 CP_1
al 100% dalla sig.ra , genitore collocatario e il sig. si Parte_1 Parte_2 impegna sin d'ora a prestare la necessaria collaborazione, consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli/documenti e a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria al suddetto scopo.
pagina 4 di 5 10) Le parti dichiarano di avere con quanto sopra definito fra loro, in via transattiva e novativa, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, ivi compreso quanto speso a suo tempo a titolo di acquisto dei mobili della ex casa coniugale, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo.
11) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la
[...] regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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