Art. 9. Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali 1. All' articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: « Codice delle assicurazioni private », come modificato dalla presente legge:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall' articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e' vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorita' competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando il suo utilizzo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui all' articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalita' di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 , secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 puo' presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.».
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: « Codice delle assicurazioni private », come modificato dalla presente legge:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall' articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e' vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorita' competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando il suo utilizzo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui all' articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalita' di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 , secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 puo' presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.».