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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2608/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12391/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067005371000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1863/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Le richieste sono l'annullamento della cartella, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
Resistente/Appellato:
ADER: Chiede il rigetto del ricorso e di essere tenuta indenne dalle spese, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
Regione Campania: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'annualità
2019, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Il ricorso è basato su due motivi principali:
• Difetto di Notifica dell'Atto Presupposto: Il ricorrente eccepisce l'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento, atto che costituisce il presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Vengono sollevate diverse possibili irregolarità nella procedura di notifica (a mezzo posta, a mani, via
PEC), che renderebbero nullo l'atto presupposto e, di conseguenza, la cartella stessa.
• Decadenza e Prescrizione: Si sostiene che il diritto alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2019 sia estinto per decorso del termine di prescrizione triennale, che sarebbe maturato il 31 dicembre 2022, in assenza di validi atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate – OS (ADER): Eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che ogni contestazione sul merito della pretesa debba essere rivolta esclusivamente all'ente impositore. Nel merito, ritiene infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la
Regione Campania avrebbe notificato un avviso di accertamento in data 27/10/2022, interrompendo i termini.
Regione Campania: Sostiene l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, che afferma di aver regolarmente notificato. Produce documentazione attestante la notifica per "compiuta giacenza" in data 27/11/2022, sostenendo che tale atto abbia interrotto la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia si decide sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, che la Regione
Campania dichiara di aver effettuato per "compiuta giacenza". Questa procedura è fonte di numeroso contenzioso e presenta diverse criticità a favore del contribuente:
1 Onere della Prova: Spetta alla Regione Campania dimostrare non solo di aver spedito la raccomandata, ma di aver perfezionato la notifica nel rispetto di tutte le garanzie previste per il destinatario. Ciò include la prova dell'effettivo tentativo di consegna, del deposito presso l'ufficio postale e, soprattutto, dell'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), che informa il destinatario della giacenza dell'atto. La mancanza o l'irregolarità della CAD rende la notifica nulla. dicembre 2022. La notifica per compiuta giacenza dichiarata dalla Regione si sarebbe perfezionata il
27/11/2022, quindi astrattamente nei termini. Tuttavia, la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD, l'atto interruttivo è considerato nullo e la prescrizione irrimediabilmente maturata.
In conclusione, la difesa della Regione Campania appare basata interamente su una procedura di notifica complessa e viziata. Le eccezioni del ricorrente sono fondate e vengono, pertanto, accolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido parti resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre oneri e rimborso del CUT.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Prescrizione: Il tributo è del 2019, quindi la prescrizione triennale si sarebbe compiuta il 31
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12391/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067005371000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1863/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Le richieste sono l'annullamento della cartella, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
Resistente/Appellato:
ADER: Chiede il rigetto del ricorso e di essere tenuta indenne dalle spese, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
Regione Campania: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'annualità
2019, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Il ricorso è basato su due motivi principali:
• Difetto di Notifica dell'Atto Presupposto: Il ricorrente eccepisce l'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento, atto che costituisce il presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Vengono sollevate diverse possibili irregolarità nella procedura di notifica (a mezzo posta, a mani, via
PEC), che renderebbero nullo l'atto presupposto e, di conseguenza, la cartella stessa.
• Decadenza e Prescrizione: Si sostiene che il diritto alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2019 sia estinto per decorso del termine di prescrizione triennale, che sarebbe maturato il 31 dicembre 2022, in assenza di validi atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate – OS (ADER): Eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che ogni contestazione sul merito della pretesa debba essere rivolta esclusivamente all'ente impositore. Nel merito, ritiene infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la
Regione Campania avrebbe notificato un avviso di accertamento in data 27/10/2022, interrompendo i termini.
Regione Campania: Sostiene l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, che afferma di aver regolarmente notificato. Produce documentazione attestante la notifica per "compiuta giacenza" in data 27/11/2022, sostenendo che tale atto abbia interrotto la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia si decide sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, che la Regione
Campania dichiara di aver effettuato per "compiuta giacenza". Questa procedura è fonte di numeroso contenzioso e presenta diverse criticità a favore del contribuente:
1 Onere della Prova: Spetta alla Regione Campania dimostrare non solo di aver spedito la raccomandata, ma di aver perfezionato la notifica nel rispetto di tutte le garanzie previste per il destinatario. Ciò include la prova dell'effettivo tentativo di consegna, del deposito presso l'ufficio postale e, soprattutto, dell'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), che informa il destinatario della giacenza dell'atto. La mancanza o l'irregolarità della CAD rende la notifica nulla. dicembre 2022. La notifica per compiuta giacenza dichiarata dalla Regione si sarebbe perfezionata il
27/11/2022, quindi astrattamente nei termini. Tuttavia, la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD, l'atto interruttivo è considerato nullo e la prescrizione irrimediabilmente maturata.
In conclusione, la difesa della Regione Campania appare basata interamente su una procedura di notifica complessa e viziata. Le eccezioni del ricorrente sono fondate e vengono, pertanto, accolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido parti resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre oneri e rimborso del CUT.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Prescrizione: Il tributo è del 2019, quindi la prescrizione triennale si sarebbe compiuta il 31