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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4987/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4987/2024 tra
GIUDIZIALE ABATE Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4987/2024 promossa da:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STACCA MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE A. CORASSORI N. 72 41124 MODENApresso il difensore avv. STACCA MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARELLO CP_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. CARLOMAGNO VITTORIO ( ) VIA CERVANTES 52 C.F._2
NAPOLI; ( ) C/O AVV. CARLOMAGNO VIA Parte_3 C.F._3
CERVANTES 52 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA CIMAROSA 32 80127 NAPOLI presso il difensore avv. AZZARELLO ANTONIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Liquidazione giudiziale di Parte_1
ha richiesto la restituzione di prestiti personali
[...]
pagina 2 di 5 effettuati dall'imprenditore a favore del coniuge, CP_1 ovvero, in subordine, di revocare questi pagamenti, a norma dell'art. 169 CCII.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
II. La domanda è fondata nei limiti che seguono.
E', anzitutto, pacifico che l' abbia effettuato, Parte_1 come dedotto dalla liquidazione giudiziale, n. 46 operazioni di bonifico a favore del coniuge, nel periodo 15 febbraio CP_1
2016- 13 dicembre 2022, durante il tempo in cui l'imprenditore esercitava l'attività di impresa.
La liquidazione giudiziale è stata dichiarata con sentenza in data 3 luglio 2023.
L'atto è revocato semprechè “il coniuge non provi che ignorava lo stato di insolvenza del debitore” (art. 169 CCII).
L'atto è revocato entro cinque anni dal compimento dell'atto
(art. 170 CCII).
III. In diritto, con riguardo alla causale dei bonifici, non sembra dubbio che la motivazione del prestito sia quella indicata dall'Abate, ovvero l'effettuazione di “prestiti personali” a favore del coniuge, dato che tale dizione è stata ripetuta dal debitore identica per ben 46 volte, con ciò denotando piena attendibilità.
Quanto poi al presupposto normativo dell'inscientia decotionis, valgono al riguardo presunzioni fondate sul'id quod plerumque accidit.
Tenuto conto della comunione di vita spirituale e materiale che si pone a fondamento del matrimonio, e in presenza di matrimonio, come nella specie quello tra e caratterizzato da tutta Pt_1 CP_1 la sua pienezza (senza separazione o divorzio), è da ritenersi che la moglie fosse ben a conoscienza e consapevole dello stato di decozione in cui versava l'impresa del marito.
pagina 3 di 5 Di talchè non resta integrata la dimostrazione, gravante sulla
, di ignorare lo stato di insolvenza del marito ed integrato il CP_1 presupposto per la revocatoria.
Neppure è credibile che i bonifici fossero stati effettuati quale contributo al menage familiare, anche tenuto conto della rilevanza dell'importo bonificato alla coniuge, che si rivela sproporzionati rispetto alle esigenze della famiglia (si vedano i molteplici bonifici di € 10.000)
Da ultimo, la difesa di quest'ultima ha eccepito la prescrizione del diritto a revocazione.
Ebbene, è pacifico che il termine di prescrizione quinquennale decorra dalla sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale:
“la decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.”
(Cass. 19 aprile 2025, n. 11.244; Cass. 20 aprile 2019, n. 10.104, pronunzie tutte riferite al diverso termine prescrizionale previsto per il fallimento, ma del tutto applicabili nella specie, ovvero al nuovo testo normativo del 2019, nella sostanza identico al precedente).
Da quanto precede consegue che il termine quinquennale decorre a ritroso dalla declaratoria di liquidazione giudiziale avvenuto in data 3 luglio 2023.
Di talchè, gli atti revocabili ed in concreto revocati sono individuati nei bonifici effettuati a far data dal 13 agosto 2018 e fino al 13 dicembre 2022, per un importo totale di € 87.900.
La domanda revocatoria è accolta pertanto nei limiti di tale importo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa dalla Liquidazione giudiziale di Parte_1
con atto di citazione in data 4 ottobre 2024,
[...]
1. revoca le disposizioni di bonifico effettuate da parte di a favore di a far data dal 13 agosto Parte_1 CP_1
2018 al 13 dicembre 2022;
2. per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire la somma complessiva di € 87.900, con interessi al saggio legale decorrenti dal 29 ottobre 2024 e fino al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 13.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 16 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4987/2024 tra
GIUDIZIALE ABATE Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4987/2024 promossa da:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STACCA MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE A. CORASSORI N. 72 41124 MODENApresso il difensore avv. STACCA MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARELLO CP_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. CARLOMAGNO VITTORIO ( ) VIA CERVANTES 52 C.F._2
NAPOLI; ( ) C/O AVV. CARLOMAGNO VIA Parte_3 C.F._3
CERVANTES 52 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA CIMAROSA 32 80127 NAPOLI presso il difensore avv. AZZARELLO ANTONIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Liquidazione giudiziale di Parte_1
ha richiesto la restituzione di prestiti personali
[...]
pagina 2 di 5 effettuati dall'imprenditore a favore del coniuge, CP_1 ovvero, in subordine, di revocare questi pagamenti, a norma dell'art. 169 CCII.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
II. La domanda è fondata nei limiti che seguono.
E', anzitutto, pacifico che l' abbia effettuato, Parte_1 come dedotto dalla liquidazione giudiziale, n. 46 operazioni di bonifico a favore del coniuge, nel periodo 15 febbraio CP_1
2016- 13 dicembre 2022, durante il tempo in cui l'imprenditore esercitava l'attività di impresa.
La liquidazione giudiziale è stata dichiarata con sentenza in data 3 luglio 2023.
L'atto è revocato semprechè “il coniuge non provi che ignorava lo stato di insolvenza del debitore” (art. 169 CCII).
L'atto è revocato entro cinque anni dal compimento dell'atto
(art. 170 CCII).
III. In diritto, con riguardo alla causale dei bonifici, non sembra dubbio che la motivazione del prestito sia quella indicata dall'Abate, ovvero l'effettuazione di “prestiti personali” a favore del coniuge, dato che tale dizione è stata ripetuta dal debitore identica per ben 46 volte, con ciò denotando piena attendibilità.
Quanto poi al presupposto normativo dell'inscientia decotionis, valgono al riguardo presunzioni fondate sul'id quod plerumque accidit.
Tenuto conto della comunione di vita spirituale e materiale che si pone a fondamento del matrimonio, e in presenza di matrimonio, come nella specie quello tra e caratterizzato da tutta Pt_1 CP_1 la sua pienezza (senza separazione o divorzio), è da ritenersi che la moglie fosse ben a conoscienza e consapevole dello stato di decozione in cui versava l'impresa del marito.
pagina 3 di 5 Di talchè non resta integrata la dimostrazione, gravante sulla
, di ignorare lo stato di insolvenza del marito ed integrato il CP_1 presupposto per la revocatoria.
Neppure è credibile che i bonifici fossero stati effettuati quale contributo al menage familiare, anche tenuto conto della rilevanza dell'importo bonificato alla coniuge, che si rivela sproporzionati rispetto alle esigenze della famiglia (si vedano i molteplici bonifici di € 10.000)
Da ultimo, la difesa di quest'ultima ha eccepito la prescrizione del diritto a revocazione.
Ebbene, è pacifico che il termine di prescrizione quinquennale decorra dalla sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale:
“la decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.”
(Cass. 19 aprile 2025, n. 11.244; Cass. 20 aprile 2019, n. 10.104, pronunzie tutte riferite al diverso termine prescrizionale previsto per il fallimento, ma del tutto applicabili nella specie, ovvero al nuovo testo normativo del 2019, nella sostanza identico al precedente).
Da quanto precede consegue che il termine quinquennale decorre a ritroso dalla declaratoria di liquidazione giudiziale avvenuto in data 3 luglio 2023.
Di talchè, gli atti revocabili ed in concreto revocati sono individuati nei bonifici effettuati a far data dal 13 agosto 2018 e fino al 13 dicembre 2022, per un importo totale di € 87.900.
La domanda revocatoria è accolta pertanto nei limiti di tale importo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa dalla Liquidazione giudiziale di Parte_1
con atto di citazione in data 4 ottobre 2024,
[...]
1. revoca le disposizioni di bonifico effettuate da parte di a favore di a far data dal 13 agosto Parte_1 CP_1
2018 al 13 dicembre 2022;
2. per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire la somma complessiva di € 87.900, con interessi al saggio legale decorrenti dal 29 ottobre 2024 e fino al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 13.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 16 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5