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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI ON Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 4.12.2025 e promosso da tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PaoloAlberto Polizzi e Manola Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
Via Modena n. 3, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SC US ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, Piazza Risorgimento n.
1/A, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Manola CP_2 C.F._3
Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Modena n. 3, giusta procura alle liti in atti;
ZO IA
e con l'intervento del
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio - SCIOGLIMENTO
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.12.2025 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
•disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dalla signora e dal sig. Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito civile in NO NA con atto iscritto negli uffici dello stato civile del Comune di
NO NA atto stato iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di NO NA al n.16 Uff 1 anno
2008
•Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla Sig.ra dell'importo di Euro 200,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
•Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio Controparte_1 così come previste dal protocollo del Tribunale di Monza.
•Assegno Unico, fino a quando percepito, al 100% a beneficio della moglie
•Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NO NA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. si impegna a versare ad a titolo di arretrati di mantenimento euro 2.200 in 11 Controparte_1 Pt_1 rate da 200 euro ciascuna, che verranno versate insieme al mantenimento ordinario (per 11 mesi verserà dunque 400 euro complessivi al mese tra contributo al mantenimento e rate di arretrati)
Le somme che doveva a in virtù degli accordi di separazione (euro 500) sono Pt_1 Controparte_1 state già computate e compensate con la morosità di Controparte_1
Spese di lite compensate
I legali rinunciano alla responsabilità professionale pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 31.3.2008 in NO Parte_1 Controparte_1
NA;
- Dall'unione è nato il figlio in data 14.10.2005. CP_2
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 12.7.2022 nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 12.7.2022, alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione del 100% dell'Assegno Unico da parte della madre;
- con ricorso depositato in data 5.6.2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, esponeva che dalla separazione l'unione coniugale non si era ricostituita;
che, nonostante la maggiore età, risiedeva unitamente alla madre e svolgeva l'attività di promotore immobiliare in P. CP_2
Iva percependo mensilmente la somma di circa euro 1.000,00 lordi;
che dal mese di luglio 2024 il padre aveva cessato di versare il contributo al mantenimento, nonostante il figlio non potesse considerarsi economicamente indipendente;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio e che fosse posto in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 400,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
- si costituiva il resistente, il quale contestando il contenuto del ricorso, esponeva che la ricorrente non aveva depositato documentazione attestante la situazione economica del figlio, volta a dimostrare la non autosufficienza economica;
che il figlio aveva volontariamente finito il ciclo di studi e aveva deciso di iniziare attività lavorativa grazie alla quale percepiva un'entrata fissa di euro 1.000,00 oltre le provvigioni per le vendite concluse;
che il figlio gli aveva riferito di percepire somme più elevate, sino ad arrivare ad euro 3.000,00 mensili;
di aver vissuto dal tempo della separazione unitamente alla propria madre, con la quale aveva diviso tutte le spese;
che, a causa del decesso della madre, si trovava a sostenere da solo spese mensili per euro 400,00 a titolo di canone di locazione, oltre a numerosi finanziamenti per euro 350 mensili e rateizzazione con Agenzia delle Entrate e per IMU per complessivi euro 581 mensili;
che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, egli non aveva smesso di contribuire al mantenimento del figlio, ma aveva fatto dei versamenti direttamente a quest'ultimo; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
che fosse accertata e dichiarata l'indipendenza economica del figlio;
in via subordinata chiedeva che fosse posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 150,00 da versarsi direttamente a quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ripartizione al 50% dell'Assegno Unico a favore di ciascun genitore. pagina 4 di 5 All'udienza del 4.12.2025, compariva in giudizio conferendo procura alle liti a legale e le parti CP_2 precisavano le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 12.7.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.7.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
-Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Henry 14.10.2005) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ed , con ricorso depositato in data 5.6.2025, così Controparte_1 CP_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NO NA in data 31.3.2008 (Atto n. 16, Parte I del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di NO NA), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO NA, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
DI ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI ON Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 4.12.2025 e promosso da tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PaoloAlberto Polizzi e Manola Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
Via Modena n. 3, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SC US ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, Piazza Risorgimento n.
1/A, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Manola CP_2 C.F._3
Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Modena n. 3, giusta procura alle liti in atti;
ZO IA
e con l'intervento del
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio - SCIOGLIMENTO
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.12.2025 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
•disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dalla signora e dal sig. Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito civile in NO NA con atto iscritto negli uffici dello stato civile del Comune di
NO NA atto stato iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di NO NA al n.16 Uff 1 anno
2008
•Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla Sig.ra dell'importo di Euro 200,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
•Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio Controparte_1 così come previste dal protocollo del Tribunale di Monza.
•Assegno Unico, fino a quando percepito, al 100% a beneficio della moglie
•Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NO NA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. si impegna a versare ad a titolo di arretrati di mantenimento euro 2.200 in 11 Controparte_1 Pt_1 rate da 200 euro ciascuna, che verranno versate insieme al mantenimento ordinario (per 11 mesi verserà dunque 400 euro complessivi al mese tra contributo al mantenimento e rate di arretrati)
Le somme che doveva a in virtù degli accordi di separazione (euro 500) sono Pt_1 Controparte_1 state già computate e compensate con la morosità di Controparte_1
Spese di lite compensate
I legali rinunciano alla responsabilità professionale pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 31.3.2008 in NO Parte_1 Controparte_1
NA;
- Dall'unione è nato il figlio in data 14.10.2005. CP_2
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 12.7.2022 nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 12.7.2022, alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione del 100% dell'Assegno Unico da parte della madre;
- con ricorso depositato in data 5.6.2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, esponeva che dalla separazione l'unione coniugale non si era ricostituita;
che, nonostante la maggiore età, risiedeva unitamente alla madre e svolgeva l'attività di promotore immobiliare in P. CP_2
Iva percependo mensilmente la somma di circa euro 1.000,00 lordi;
che dal mese di luglio 2024 il padre aveva cessato di versare il contributo al mantenimento, nonostante il figlio non potesse considerarsi economicamente indipendente;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio e che fosse posto in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 400,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
- si costituiva il resistente, il quale contestando il contenuto del ricorso, esponeva che la ricorrente non aveva depositato documentazione attestante la situazione economica del figlio, volta a dimostrare la non autosufficienza economica;
che il figlio aveva volontariamente finito il ciclo di studi e aveva deciso di iniziare attività lavorativa grazie alla quale percepiva un'entrata fissa di euro 1.000,00 oltre le provvigioni per le vendite concluse;
che il figlio gli aveva riferito di percepire somme più elevate, sino ad arrivare ad euro 3.000,00 mensili;
di aver vissuto dal tempo della separazione unitamente alla propria madre, con la quale aveva diviso tutte le spese;
che, a causa del decesso della madre, si trovava a sostenere da solo spese mensili per euro 400,00 a titolo di canone di locazione, oltre a numerosi finanziamenti per euro 350 mensili e rateizzazione con Agenzia delle Entrate e per IMU per complessivi euro 581 mensili;
che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, egli non aveva smesso di contribuire al mantenimento del figlio, ma aveva fatto dei versamenti direttamente a quest'ultimo; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
che fosse accertata e dichiarata l'indipendenza economica del figlio;
in via subordinata chiedeva che fosse posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 150,00 da versarsi direttamente a quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ripartizione al 50% dell'Assegno Unico a favore di ciascun genitore. pagina 4 di 5 All'udienza del 4.12.2025, compariva in giudizio conferendo procura alle liti a legale e le parti CP_2 precisavano le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 12.7.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.7.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
-Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Henry 14.10.2005) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ed , con ricorso depositato in data 5.6.2025, così Controparte_1 CP_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NO NA in data 31.3.2008 (Atto n. 16, Parte I del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di NO NA), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO NA, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
DI ON
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