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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
OL RA, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO TO - Pico Della Mirandola 24 50132 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Pico Della mirandola 24 50132 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 23/25 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_8 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati
Resistenti : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo in data 5.3.2025 Ricorrente_1,assistito come in atti impugnava le intimazioni di pagamento dell'Agenzia Entrate Riscossione in epigrafe relative Tributi erariali , tasse automobilistiche IO TO , diritti camerali ed altro per gli anni 2008/2009/2010/2012 ,chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione. L'odierno giudizio segue quello dinanzi al Giudice dell'Esecuzione che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario senza entrare nel merito dei motivi di opposizione . Dopo la riassunzione del giudizio si costituivano sia la IO
TO che l'AER con proprie memorie con le quali confermano la legittimità e soprattutto tempestività della pretesa. La sospensiva veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 3.12.2025 la Corte decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero,il ricorso è unicamente fondato sulla intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di intimazione n. 00720239002542173000, ed inerente solamente ai mancati pagamenti della tassa automobilistica iscritti a ruolo.Sia l'AER che la Regiona lazio hanno comunque documentato che nel corso degli anni sono state ripetutamente notificate al ricorrente intimazioni di pagamento e relate di notifica inerenti agli avvisi di intimazione prodotti dall'AER e dalla IO e mai opposti, hanno inerrotto la invocata prescrizione Inoltre dopo la notifica dell'avviso di intimazione n.00720199005087318000, avvenuta in data
9/12/2019, è intervenuta la normativa conseguente alla emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per complessivi 541 gg. ( art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del DL 18/2020). alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro mille/00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
OL RA, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO TO - Pico Della Mirandola 24 50132 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Pico Della mirandola 24 50132 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 23/25 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_8 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239002542173000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati
Resistenti : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo in data 5.3.2025 Ricorrente_1,assistito come in atti impugnava le intimazioni di pagamento dell'Agenzia Entrate Riscossione in epigrafe relative Tributi erariali , tasse automobilistiche IO TO , diritti camerali ed altro per gli anni 2008/2009/2010/2012 ,chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione. L'odierno giudizio segue quello dinanzi al Giudice dell'Esecuzione che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario senza entrare nel merito dei motivi di opposizione . Dopo la riassunzione del giudizio si costituivano sia la IO
TO che l'AER con proprie memorie con le quali confermano la legittimità e soprattutto tempestività della pretesa. La sospensiva veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 3.12.2025 la Corte decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero,il ricorso è unicamente fondato sulla intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di intimazione n. 00720239002542173000, ed inerente solamente ai mancati pagamenti della tassa automobilistica iscritti a ruolo.Sia l'AER che la Regiona lazio hanno comunque documentato che nel corso degli anni sono state ripetutamente notificate al ricorrente intimazioni di pagamento e relate di notifica inerenti agli avvisi di intimazione prodotti dall'AER e dalla IO e mai opposti, hanno inerrotto la invocata prescrizione Inoltre dopo la notifica dell'avviso di intimazione n.00720199005087318000, avvenuta in data
9/12/2019, è intervenuta la normativa conseguente alla emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per complessivi 541 gg. ( art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del DL 18/2020). alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro mille/00.