Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 13/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento in data 28 novembre 2024, notificato in data 29 gennaio 2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LO PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in punto di fatto espone che egli: A) in data 12 agosto 2023 è entrato legalmente in Italia, grazie ad un nulla osta per lavoro stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- su richiesta dell’azienda agricola Il -OMISSIS-; B) in data in data 12 agosto 2023 si è recato, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- per sottoscrivere il contratto di soggiorno e, quindi, in data 2 settembre 2023 ha provveduto a richiedere alla Questura di -OMISSIS- il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale; C) dopo aver lavorato per tre mesi alle dipendenze dell’azienda agricola Il -OMISSIS-, a far data dal 30 ottobre 2023 è stato assunto dall’azienda -OMISSIS-e a far data dall’11 settembre 2024 dall’azienda agricola All-OMISSIS-s.r.l.s.,; D) avendo maturato i requisiti previsti dalla legge, in data 4 dicembre 2023 ha presentato al competente Sportello Unico per l’Immigrazione una domanda finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, e in data 18 dicembre 2025 ha ottenuto il nulla osta alla conversione; E) in data 29 gennaio 2026 ha ricevuto la notifica del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato la suddetta istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
2. L’avversato provvedimento in data 28 novembre 2024 risulta adottato in applicazione dell’art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui dispone che “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi”.
In particolare il Questore di -OMISSIS- in motivazione – premesso che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 - ha evidenziato, in particolare, che il ricorrente «risulta aver già fruito del periodo di soggiorno indicato dalla suindicata normativa di riferimento».
3. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiede, quindi, annullamento deducendo i seguenti motivi: violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, anche in relazione al decreto legge n. 145/2024; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare il ricorrente deduce che: A) il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, se fosse stato rilasciato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla richiesta, ben avrebbe potuto essere convertito, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; B) l’intervenuta formale scadenza del permesso di soggiorno stagionale non è un elemento ostativo ai fini della conversione in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; C) su una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 2057 del 2025.
4. Il Ministero dell’Interno in data 6 marzo 2026 si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, presentando memoria e documenti.
5. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, il ricorso è fondato perché, come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998 - secondo il quale “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale é offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” - ed è viziato per difetto di istruttoria, perché la Questura non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno ed è in possesso del nulla osta alla conversione.
È ben vero che, come pure si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente «ha già usufruito ha già usufruito del periodo massimo di soggiorno previsto in relazione al visto di ingresso rilasciato … e al contratto di soggiorno sottoscritto» . Tuttavia l’art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui dispone che “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” , nel caso in esame non giustifica - a differenza di quanto ritenuto dalla Questura di -OMISSIS- - il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Difatti dal combinato disposto delle disposizioni dei commi 7 e 10 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 286/1998 con quella dell’art. 5, comma 3-bis - nella parte in cui dispone che “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi” - si evince che il soggiorno per motivi di lavoro stagionale costituisce non soltanto un titolo di soggiorno per “lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale” , ma anche un titolo che consente, al lavoratore stagionale, “che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato” , di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Coglie allora nel segno il ricorrente quando afferma che nel caso in esame deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questo Tribunale in altre decisioni (T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 settembre 2025, n. 1542; id. 13 novembre 2025, n. 2057), con le quali sono stati annullati i provvedimenti di rigetto di istanze volte ad ottenere il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, valorizzando la duplice circostanza che l’interessato avesse presentato un’ulteriore istanza per la conversione del soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, e che a seguito di tale istanza lo Sportello Unico per l’Immigrazione avesse rilasciato il prescritto nulla osta alla conversione.
Difatti - a differenza di un’altra fattispecie, anch’essa oggetto di una decisione da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 settembre 2025, n. 1600), con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso provvedimento di rigetto di un’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, valorizzando la duplice circostanza che l’interessato avesse già soggiornato in Italia per un periodo eccedente i nove mesi consentiti dalla legge e non risultasse alcuna offerta di lavoro subordinato idonea a fondare un’eventuale domanda di conversione del titolo di soggiorno (domanda, peraltro, mai avanzata dall’interessato) - nel caso in esame assume decisivo rilievo la circostanza il ricorrente, pur avendo lavorato in Italia per un periodo eccedente quello previsto dall’art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998, tuttavia in data 4 dicembre 2023 ha presentato al competente Sportello Unico una domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, quindi, ha tuttora interesse ad ottenere il titolo di soggiorno da convertire, perché a far data dal giorno 11 settembre 2024 è stato assunto dall’azienda agricola All-OMISSIS-srls.
3. In definitiva il ricorso è fondato e dev’essere accolto perché l’avversato provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato solo in ragione del superamento del termine massimo di nove mesi, di cui all’art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998, non resiste alle censure incentrate sulla violazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998 e sul difetto di istruttoria. Difatti l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno stagionale non è, di per sé, ostativa ai fini della conversione del titolo di soggiorno e la Questura ha omesso di valorizzare l’istanza di conversione presentata dal ricorrente, volta ad ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ragion per cui nessun rilievo assume la circostanza - pur valorizzata dall’Amministrazione nelle proprie difese - che il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno sia sto rilasciato solo in data 18 dicembre 2025, ossia in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
Per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, quindi, devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO PO, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.