CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 04/11/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3274/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
e rappresentati e difesi, come da procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Galluccio Paolo
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza n. 3118/2024, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le loro domande avanzate nei confronti di , volte ad ottenere, per il periodo dal gennaio 2020 al gennaio 2022, CP_1
la remunerazione del tempo a loro dire impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e a dismetterla nella fase immediatamente successiva, con condanna della datrice di lavoro al pagamento degli importi indicati nei rispettivi ricorsi ex art. 414
c.p.c..
Parte appellata non si è costituita. CP_1
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 14.10.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.. La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 04/11/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3274/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
e rappresentati e difesi, come da procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Galluccio Paolo
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza n. 3118/2024, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le loro domande avanzate nei confronti di , volte ad ottenere, per il periodo dal gennaio 2020 al gennaio 2022, CP_1
la remunerazione del tempo a loro dire impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e a dismetterla nella fase immediatamente successiva, con condanna della datrice di lavoro al pagamento degli importi indicati nei rispettivi ricorsi ex art. 414
c.p.c..
Parte appellata non si è costituita. CP_1
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 14.10.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.. La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone