TAR Bolzano, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 24
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Rinuncia alla domanda di annullamento del silenzio rifiuto

    La rinuncia alla domanda è stata ritenuta ammissibile in quanto rientrante nel potere dispositivo del ricorrente e perfezionata con il semplice deposito in giudizio.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 al personale dell'Arma dei Carabinieri

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, confermando l'applicabilità dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, inclusi i Carabinieri, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Ha altresì escluso che l'abrogazione di norme successive abbia fatto venir meno tale diritto.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle eccezioni sollevate dall'INPS

    Il Collegio ha rigettato le eccezioni dell'INPS, ritenendo che la normativa sia applicabile anche ai Carabinieri, che la contribuzione aggiuntiva non sia un requisito per il trattamento di fine servizio, che la nozione di forze di polizia sia ampia e includa i Carabinieri, e che la valutazione dei presupposti contributivi spetti all'INPS stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 24
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 24
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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