Art. 2. 1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilita' di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilita' di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo 11.
2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, e' corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennita', per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' articolo 2 :
L' art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 gia' citato, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
"Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purche' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina".
2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, e' corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennita', per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' articolo 2 :
L' art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 gia' citato, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
"Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purche' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina".