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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1488/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Castagnacci, per procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 25.11.2024;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Turriziani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio “civile e religioso” a Barge (CN) il 18.02.2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli,
e , rispettivamente nelle date del 18.07.2012 e dell'11.08.2016; che la casa familiare, sita Per_1 Per_2 in Frosinone (FR), in Via Colle Cottorino, n. 43, era di proprietà esclusiva del;
che il rapporto Pt_2 coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la moglie lavorava alle dipendenze del ristorante-pizzeria “Totò e Peppino” sito in Frosinone, percependo stipendio mensile pari ad euro 250,00; che il marito era carabiniere e percepiva stipendio mensile pari ad euro 1.800,00.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 25.02.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barge (CN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto N. 4, parte 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 6.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1488/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Castagnacci, per procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 25.11.2024;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Turriziani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio “civile e religioso” a Barge (CN) il 18.02.2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli,
e , rispettivamente nelle date del 18.07.2012 e dell'11.08.2016; che la casa familiare, sita Per_1 Per_2 in Frosinone (FR), in Via Colle Cottorino, n. 43, era di proprietà esclusiva del;
che il rapporto Pt_2 coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la moglie lavorava alle dipendenze del ristorante-pizzeria “Totò e Peppino” sito in Frosinone, percependo stipendio mensile pari ad euro 250,00; che il marito era carabiniere e percepiva stipendio mensile pari ad euro 1.800,00.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 25.02.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barge (CN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto N. 4, parte 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 6.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini