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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 ter, 337 quater c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 5196/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione con ordinanza del 19 ottobre 2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, e vertente TRA
, (cod. fisc. ), nata a [...] il 3 ottobre Parte_1 C.F._1
1978, residente in [...], in proprio e n.q. di genitore della piccola (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2 residente in [...], ove è domiciliata anche la madre, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iovino, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Massimiliano Sartore in Boscoreale (Na) alla Piazza Pace n.20, giusta procura autenticata in calce al ricorso introduttivo e redatta su foglio separato;
RICORRENTE
E
, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2023 e ritualmente notificato al resistente in data 5.12.2023 mediante compiuta giacenza della cartolina di avviso ex Controparte_1 art 140 c.p.c. presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza in atti, , Parte_1 premesso di aver intrattenuto con una relazione more uxorio dal giugno del Controparte_1
2012 al giugno del 2013 e che dalla relazione con il era nata in RA in [...] Per_1
26.12.2012 la piccola , riconosciuta fin dalla nascita da entrambi i genitori, ha chiesto Per_1 disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso il domicilio di quest'ultima in Boscoreale, alla via Papa Giovanni XXIII n. 82 nell'abitazione dei nonni materni, senza nulla prevedere quanto al mantenimento ed alle visite da parte del padre, da sempre assente nella vita della figlia. A tal uopo la ricorrente esponeva che la convivenza con il si rivelava difficile Per_1 sin dal principio, manifestando lo stesso insofferenza ed incapacità ad assumersi le proprie responsabilità ed a prendersi cura dapprima della compagna ed in seguito anche della piccola;
che, in particolare, dopo la nascita della bimba la condotta del resistente sfociava Per_1 sovente in scenate per futili motivi ed atti di violenza verbale e psicologica ai danni della ricorrente, la quale proprio la fine di tutelare la piccola, decideva di allontanarsi dalla casa familiare per trasferirsi unitamente alla bambina, all'epoca di soli sei mesi, presso la casa dei propri genitori in Boscoreale;
che il nel corso della breve convivenza, aveva posto in Per_1 essere svariate condotte di danno anche economico nei confronti della sottraendo Parte_1 furtivamente la carta di credito ed il relativo pin e svuotando in tal modo il conto corrente della ricorrente, cestinando numerose contravvenzioni al codice della strada che erano state elevate nei suoi confronti mentre si trovava alla guida dell'auto della compagna, così costringendo quest'ultima a pagarne gli importi maggiorati di sanzioni di mora ed interessi, nascondendo alla ricorrente la perdita del posto di lavoro presso la Publiacqua di RA ( con contratto di lavoro a tempo indeterminato), fingendo per lungo di tempo di uscire di casa per andare al lavoro;
che la condotta del resistente aveva reso del tutto intollerabile la convivenza, creando in casa un clima di tensione e di terrore, tanto che la piccola , ancorchè Per_1 avesse solo pochi mesi, piangeva terrorizzata ogni qualvolta qualcuno di diverso dalla madre le si avvicinasse;
che dal momento in cui la ricorrente, unitamente alla figlia, si era trasferita in Boscoreale per vivere unitamente ai propri genitori, il si era completamente Per_1 disinteressato del benessere morale e materiale della figlia, omettendo il versamento di qualsivoglia contributo economico al suo mantenimento e non informandosi neppure telefonicamente del suo stato di salute. Tanto dedotto e rilevato che, di fatto, la minore non aveva mai avuto rapporti con la figura paterna dall'età di appena sei mesi e che la ricorrente aveva cresciuto la bambina con il solo ausilio dei propri genitori, essendosi il padre completamente disinteressato della figlia, non avendo mai esercitato il diritto di visita e non essendosi mai neppure informato delle sue condizioni di vita e di salute, ha Parte_1 chiesto disporsi l'affido esclusivo della piccola con poteri rafforzati in capo a Per_1 quest'ultima, senza nulla prevedere né in ordine alle visite né in ordine al mantenimento a carico del padre, da sempre assente nella vita della piccola.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, ha omesso di Controparte_1 costituirsi, sicché ne va dichiarata in questa sede la contumacia. All'udienza di comparizione delle parti del 27.02.2024, sentita la sola ricorrente, il giudice delegato si riservava e con ordinanza resa in data 3.03.2024 dava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della minore, disponendo l'affido esclusivo della stessa alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e disponendo indagini dei Servizi Sociali di RA e di Torre del Greco, al fine di accertare i contesti abitativi e socio – familiari delle parti, la condizione psicologica della minore e verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un percorso di recupero del rapporto – padre figlia. In considerazione della condotta del Per_1
e dell'assenza di qualsiasi rapporto fra la minore ed il padre, inoltre, nulla veniva previsto circa il regime di visita con quest'ultimo, ponendo a carico del l'obbligo di versare Per_1 alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, con ordinanza del 19.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, la causa veniva riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art 473- bis.22 ultimo comma c.p.c. Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.01.2025 Sul piano procedurale deve preliminarmente osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 316 c.c. e ss., concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. In diritto deve evidenziarsi che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Ciò posto, nella fattispecie in esame, per quanto concerne l'affidamento della figlia minore della coppia, il tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene di disporre l'affido esclusivo di quest'ultima alla madre. Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso. Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli. In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012). Nella specie, la ricorrente ha lamentato l'inadempimento del agli obblighi di Per_1 assistenza materiale e affettiva della minore che, per come emerso dal ricorso introduttivo ed anche dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 27.02.2024, non ha mai visto il padre da che aveva sei mesi di vita, quando si traferì unitamente alla madre in Boscoreale;
né questi si è mai interessato del suo benessere morale e materiale, omettendo il versamento di qualsivoglia contributo economico al suo mantenimento e non informandosi neppure telefonicamente del suo stato di salute. La ricorrente, in particolare, rappresentava che dopo appena pochi mesi dalla nascita della bambina, allorchè la piccola aveva appena sei mesi, era stata costretta ad abbandonare la casa familiare in esito all'ennesimo litigio con il resistente, alla presenza della bimba terrorizzata dalle grida paterne. Da tale momento il si Per_1 sottraeva ai propri obblighi di padre, rendendosi di fatto irreperibile, non recandosi a far visita alla minore neppure in occasioni di onomastici o compleanni o per le festività; che, inoltre, il oltre a sottrarsi a qualsiasi contributo di carattere economico, non collaborava Per_1 neppure alla serena gestione della minore, da sempre seguita nelle sue necessità scolastiche ed extrascolastiche dalla sola madre, coadiuvata dai propri genitori. Corrobora tali assunti anche la condotta processuale tenuta dal resistente, il quale nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha inteso neppure costituirsi in giudizio al fine di contestare la richiesta di affido super- esclusivo della figlia e controdedurre alle gravi accuse mossegli dalla ricorrente, mostrando un atteggiamento di completo disinteresse. I Servizi Sociali di RA, con relazione del 27.09.2024, hanno poi riferito di non aver potuto dar corso agli accertamenti richiesti, in quanto il , da informazioni Controparte_1 assunte previo accesso all'indirizzo di residenza, risultava da mesi assente dal menzionato domicilio;
l'immobile, di proprietà del padre del resistente, infatti, al momento dell'accesso degli assistenti sociali risultava locato ad un altro nucleo familiare. Neppure il padre del resistente, contattato telefonicamente dai Servizi Sociali, ha saputo dare indicazioni circa l'attuale collocazione del figlio il quale, come da documentazione allegata, allo stato risulta quindi irreperibile. Le descritte gravi inadempienze e l'attuale stato di irreperibilità del per Per_1 quanto illustrato, costituiscono circostanze di fatto sufficienti per disporre l'affido super esclusivo alla madre della minore . Per_1
Nel caso in esame appare, dunque, opportuno stabilire un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, che escluda la necessità di concordare le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative alle figlie (cd. affido superesclusivo). Invero, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. "Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla foro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse." La regola della previa concertazione delle decisioni di maggiore interesse per i figli può, dunque, trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito") e può essere rimesso al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Come bene evidenziato dal Tribunale Milano, sex. IX civile, ordinanza 20.03,2014 (est, Buffone) "Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritta e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione epuri ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 - quater ultimo comma c.c.)". Quanto al diritto di visita del padre, va ricordato che l'affido esclusivo e super esclusivo dei minori ad uno dei genitori, non importa in nessun caso una recisione dei rapporti fra i minori e l'altro genitore, tenuto conto della necessità di garantire una frequentazione utile e necessaria dei figli con entrambi i genitori. Tuttavia, nel caso che ne occupa, la inaffidabilità manifestata dal la completa estraneità della minore alla figura paterna, che di fatto Per_1 non ha mai conosciuto, la necessità di proteggere la minore da ulteriori traumi derivanti dall'abbandono paterno, ed il completo disinteresse palesato dal resistente, il quale non solo non si è mai interessato della figlia ma si è completamente eclissato, rendendosi irreperibile e facendo smarrire le sue tracce, rendono opportuno non prevedere alcuna forma di incontri padre – figlia, rimettendo sostanzialmente all'iniziativa delle parti l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre – figlia, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità della minore ed al suo stato di salute psico-fisico. In ordine, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da porsi a carico del padre, valutato ogni elemento, sulla scorta delle deduzioni e delle dichiarazioni della parte ricorrente, la quale ha dichiarato che il durante la loro Per_1 convivenza lavorava alle dipendenze della società Puliacqua di RA con la qualifica di operaio ma che si sarebbe licenziato per motivi a lei ignoti, mentre all'attualità nulla sa circa l'occupazione lavorativa del predetto né dell'entità della retribuzione percepita, e tenuto conto della circostanza che la per come da lei stessa affermato, lavora come insegnate di Parte_1 scuola primaria con una retribuzione di 1600,00 euro mensili e vive unitamente ai propri genitori presso l'abitazione di questi ultimi, appare congruo determinare – anche in considerazione dell'età della minore - detto contributo nella somma di € 250,00 mensili. Deve, poi, porsi a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.), relative alla figlia. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valore compreso fra 26.001,00 e 52.000,00 euro), tenuto conto della limitata attività svolta sia in fase di trattazione che in fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone l'affido super – esclusivo della minore alla madre, con competenze Per_1 genitoriali concentrate in capo a quest'ultima, che escluda la necessità di concordare le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative alla figlia con l'altro genitore;
2. nulla dispone quanto agli incontri padre – figlia, lasciando all'iniziativa delle parti l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre – figlia, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità della minore ed al suo stato di salute psico-fisico;
3. determina il contributo al mantenimento della piccola da parte del padre, nella Per_1 somma complessiva di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, a decorrere dall' 1.01.2026;
4. pone a carico del padre, altresì, il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.), relative alla figlia, da individuarsi secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa stipulato fra Tribunale di Torre Annunziata ed il COA del predetto Tribunale;
5. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione ed € 1453,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese straordinarie, nella misura del 15% come per legge. Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
, (cod. fisc. ), nata a [...] il 3 ottobre Parte_1 C.F._1
1978, residente in [...], in proprio e n.q. di genitore della piccola (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2 residente in [...], ove è domiciliata anche la madre, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iovino, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Massimiliano Sartore in Boscoreale (Na) alla Piazza Pace n.20, giusta procura autenticata in calce al ricorso introduttivo e redatta su foglio separato;
RICORRENTE
E
, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2023 e ritualmente notificato al resistente in data 5.12.2023 mediante compiuta giacenza della cartolina di avviso ex Controparte_1 art 140 c.p.c. presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza in atti, , Parte_1 premesso di aver intrattenuto con una relazione more uxorio dal giugno del Controparte_1
2012 al giugno del 2013 e che dalla relazione con il era nata in RA in [...] Per_1
26.12.2012 la piccola , riconosciuta fin dalla nascita da entrambi i genitori, ha chiesto Per_1 disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso il domicilio di quest'ultima in Boscoreale, alla via Papa Giovanni XXIII n. 82 nell'abitazione dei nonni materni, senza nulla prevedere quanto al mantenimento ed alle visite da parte del padre, da sempre assente nella vita della figlia. A tal uopo la ricorrente esponeva che la convivenza con il si rivelava difficile Per_1 sin dal principio, manifestando lo stesso insofferenza ed incapacità ad assumersi le proprie responsabilità ed a prendersi cura dapprima della compagna ed in seguito anche della piccola;
che, in particolare, dopo la nascita della bimba la condotta del resistente sfociava Per_1 sovente in scenate per futili motivi ed atti di violenza verbale e psicologica ai danni della ricorrente, la quale proprio la fine di tutelare la piccola, decideva di allontanarsi dalla casa familiare per trasferirsi unitamente alla bambina, all'epoca di soli sei mesi, presso la casa dei propri genitori in Boscoreale;
che il nel corso della breve convivenza, aveva posto in Per_1 essere svariate condotte di danno anche economico nei confronti della sottraendo Parte_1 furtivamente la carta di credito ed il relativo pin e svuotando in tal modo il conto corrente della ricorrente, cestinando numerose contravvenzioni al codice della strada che erano state elevate nei suoi confronti mentre si trovava alla guida dell'auto della compagna, così costringendo quest'ultima a pagarne gli importi maggiorati di sanzioni di mora ed interessi, nascondendo alla ricorrente la perdita del posto di lavoro presso la Publiacqua di RA ( con contratto di lavoro a tempo indeterminato), fingendo per lungo di tempo di uscire di casa per andare al lavoro;
che la condotta del resistente aveva reso del tutto intollerabile la convivenza, creando in casa un clima di tensione e di terrore, tanto che la piccola , ancorchè Per_1 avesse solo pochi mesi, piangeva terrorizzata ogni qualvolta qualcuno di diverso dalla madre le si avvicinasse;
che dal momento in cui la ricorrente, unitamente alla figlia, si era trasferita in Boscoreale per vivere unitamente ai propri genitori, il si era completamente Per_1 disinteressato del benessere morale e materiale della figlia, omettendo il versamento di qualsivoglia contributo economico al suo mantenimento e non informandosi neppure telefonicamente del suo stato di salute. Tanto dedotto e rilevato che, di fatto, la minore non aveva mai avuto rapporti con la figura paterna dall'età di appena sei mesi e che la ricorrente aveva cresciuto la bambina con il solo ausilio dei propri genitori, essendosi il padre completamente disinteressato della figlia, non avendo mai esercitato il diritto di visita e non essendosi mai neppure informato delle sue condizioni di vita e di salute, ha Parte_1 chiesto disporsi l'affido esclusivo della piccola con poteri rafforzati in capo a Per_1 quest'ultima, senza nulla prevedere né in ordine alle visite né in ordine al mantenimento a carico del padre, da sempre assente nella vita della piccola.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, ha omesso di Controparte_1 costituirsi, sicché ne va dichiarata in questa sede la contumacia. All'udienza di comparizione delle parti del 27.02.2024, sentita la sola ricorrente, il giudice delegato si riservava e con ordinanza resa in data 3.03.2024 dava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della minore, disponendo l'affido esclusivo della stessa alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e disponendo indagini dei Servizi Sociali di RA e di Torre del Greco, al fine di accertare i contesti abitativi e socio – familiari delle parti, la condizione psicologica della minore e verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un percorso di recupero del rapporto – padre figlia. In considerazione della condotta del Per_1
e dell'assenza di qualsiasi rapporto fra la minore ed il padre, inoltre, nulla veniva previsto circa il regime di visita con quest'ultimo, ponendo a carico del l'obbligo di versare Per_1 alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, con ordinanza del 19.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, la causa veniva riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art 473- bis.22 ultimo comma c.p.c. Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.01.2025 Sul piano procedurale deve preliminarmente osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 316 c.c. e ss., concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. In diritto deve evidenziarsi che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Ciò posto, nella fattispecie in esame, per quanto concerne l'affidamento della figlia minore della coppia, il tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene di disporre l'affido esclusivo di quest'ultima alla madre. Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso. Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli. In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012). Nella specie, la ricorrente ha lamentato l'inadempimento del agli obblighi di Per_1 assistenza materiale e affettiva della minore che, per come emerso dal ricorso introduttivo ed anche dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 27.02.2024, non ha mai visto il padre da che aveva sei mesi di vita, quando si traferì unitamente alla madre in Boscoreale;
né questi si è mai interessato del suo benessere morale e materiale, omettendo il versamento di qualsivoglia contributo economico al suo mantenimento e non informandosi neppure telefonicamente del suo stato di salute. La ricorrente, in particolare, rappresentava che dopo appena pochi mesi dalla nascita della bambina, allorchè la piccola aveva appena sei mesi, era stata costretta ad abbandonare la casa familiare in esito all'ennesimo litigio con il resistente, alla presenza della bimba terrorizzata dalle grida paterne. Da tale momento il si Per_1 sottraeva ai propri obblighi di padre, rendendosi di fatto irreperibile, non recandosi a far visita alla minore neppure in occasioni di onomastici o compleanni o per le festività; che, inoltre, il oltre a sottrarsi a qualsiasi contributo di carattere economico, non collaborava Per_1 neppure alla serena gestione della minore, da sempre seguita nelle sue necessità scolastiche ed extrascolastiche dalla sola madre, coadiuvata dai propri genitori. Corrobora tali assunti anche la condotta processuale tenuta dal resistente, il quale nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha inteso neppure costituirsi in giudizio al fine di contestare la richiesta di affido super- esclusivo della figlia e controdedurre alle gravi accuse mossegli dalla ricorrente, mostrando un atteggiamento di completo disinteresse. I Servizi Sociali di RA, con relazione del 27.09.2024, hanno poi riferito di non aver potuto dar corso agli accertamenti richiesti, in quanto il , da informazioni Controparte_1 assunte previo accesso all'indirizzo di residenza, risultava da mesi assente dal menzionato domicilio;
l'immobile, di proprietà del padre del resistente, infatti, al momento dell'accesso degli assistenti sociali risultava locato ad un altro nucleo familiare. Neppure il padre del resistente, contattato telefonicamente dai Servizi Sociali, ha saputo dare indicazioni circa l'attuale collocazione del figlio il quale, come da documentazione allegata, allo stato risulta quindi irreperibile. Le descritte gravi inadempienze e l'attuale stato di irreperibilità del per Per_1 quanto illustrato, costituiscono circostanze di fatto sufficienti per disporre l'affido super esclusivo alla madre della minore . Per_1
Nel caso in esame appare, dunque, opportuno stabilire un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, che escluda la necessità di concordare le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative alle figlie (cd. affido superesclusivo). Invero, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. "Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla foro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse." La regola della previa concertazione delle decisioni di maggiore interesse per i figli può, dunque, trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito") e può essere rimesso al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Come bene evidenziato dal Tribunale Milano, sex. IX civile, ordinanza 20.03,2014 (est, Buffone) "Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritta e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione epuri ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 - quater ultimo comma c.c.)". Quanto al diritto di visita del padre, va ricordato che l'affido esclusivo e super esclusivo dei minori ad uno dei genitori, non importa in nessun caso una recisione dei rapporti fra i minori e l'altro genitore, tenuto conto della necessità di garantire una frequentazione utile e necessaria dei figli con entrambi i genitori. Tuttavia, nel caso che ne occupa, la inaffidabilità manifestata dal la completa estraneità della minore alla figura paterna, che di fatto Per_1 non ha mai conosciuto, la necessità di proteggere la minore da ulteriori traumi derivanti dall'abbandono paterno, ed il completo disinteresse palesato dal resistente, il quale non solo non si è mai interessato della figlia ma si è completamente eclissato, rendendosi irreperibile e facendo smarrire le sue tracce, rendono opportuno non prevedere alcuna forma di incontri padre – figlia, rimettendo sostanzialmente all'iniziativa delle parti l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre – figlia, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità della minore ed al suo stato di salute psico-fisico. In ordine, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da porsi a carico del padre, valutato ogni elemento, sulla scorta delle deduzioni e delle dichiarazioni della parte ricorrente, la quale ha dichiarato che il durante la loro Per_1 convivenza lavorava alle dipendenze della società Puliacqua di RA con la qualifica di operaio ma che si sarebbe licenziato per motivi a lei ignoti, mentre all'attualità nulla sa circa l'occupazione lavorativa del predetto né dell'entità della retribuzione percepita, e tenuto conto della circostanza che la per come da lei stessa affermato, lavora come insegnate di Parte_1 scuola primaria con una retribuzione di 1600,00 euro mensili e vive unitamente ai propri genitori presso l'abitazione di questi ultimi, appare congruo determinare – anche in considerazione dell'età della minore - detto contributo nella somma di € 250,00 mensili. Deve, poi, porsi a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.), relative alla figlia. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valore compreso fra 26.001,00 e 52.000,00 euro), tenuto conto della limitata attività svolta sia in fase di trattazione che in fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone l'affido super – esclusivo della minore alla madre, con competenze Per_1 genitoriali concentrate in capo a quest'ultima, che escluda la necessità di concordare le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative alla figlia con l'altro genitore;
2. nulla dispone quanto agli incontri padre – figlia, lasciando all'iniziativa delle parti l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre – figlia, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità della minore ed al suo stato di salute psico-fisico;
3. determina il contributo al mantenimento della piccola da parte del padre, nella Per_1 somma complessiva di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, a decorrere dall' 1.01.2026;
4. pone a carico del padre, altresì, il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.), relative alla figlia, da individuarsi secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa stipulato fra Tribunale di Torre Annunziata ed il COA del predetto Tribunale;
5. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione ed € 1453,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese straordinarie, nella misura del 15% come per legge. Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano