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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 9 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
L A F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A N T O N I N O E L L A G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato D'ANDREA
FABRIZIO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 17/4/2025, i coniugi esposero che in data 8/10/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nati i figli (maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente) e
[...]
(minorenne). Persona_2
Precisarono che con sentenza n. 116/2024
(pubblicata il 3.10.2024) il Tribunale di Marsala
1 aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido del figlio e il Persona_2
mantenimento di entrambi i figli.
Con note scritte depositate in data 2,7,2025 in luogo della comparizione all'udienza del 12 settembre 2025
le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di divorzio relative al figlio Persona_1
confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(20.9.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre dieci mesi.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi ad esclusione della condizione relativa al collocamento del figlio ormai maggiorenne , la cui Persona_1
concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_4
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_3 Parte_4
depositato in data 17/4/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Castelvetrano Parte_4
l'8/10/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Castelvetrano al n. 142 parte
II, serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso così come modificate con note di trattazione scritta depositate in data 2.7.2025 ad
Pag. 3 esclusione della condizione relativa al collocamento del figlio ormai Persona_1
maggiorenne;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_4
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 30/9/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Alfonso Malato
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
L A F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A N T O N I N O E L L A G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato D'ANDREA
FABRIZIO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 17/4/2025, i coniugi esposero che in data 8/10/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nati i figli (maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente) e
[...]
(minorenne). Persona_2
Precisarono che con sentenza n. 116/2024
(pubblicata il 3.10.2024) il Tribunale di Marsala
1 aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido del figlio e il Persona_2
mantenimento di entrambi i figli.
Con note scritte depositate in data 2,7,2025 in luogo della comparizione all'udienza del 12 settembre 2025
le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di divorzio relative al figlio Persona_1
confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(20.9.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre dieci mesi.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi ad esclusione della condizione relativa al collocamento del figlio ormai maggiorenne , la cui Persona_1
concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_4
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_3 Parte_4
depositato in data 17/4/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Castelvetrano Parte_4
l'8/10/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Castelvetrano al n. 142 parte
II, serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso così come modificate con note di trattazione scritta depositate in data 2.7.2025 ad
Pag. 3 esclusione della condizione relativa al collocamento del figlio ormai Persona_1
maggiorenne;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_4
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 30/9/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Alfonso Malato
Pag. 4