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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 948/2021
All'udienza del 13/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, nessuno compare per parte ricorrente. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Controparte_1
L'avv. Quarta discute riportandosi agli atti e rappresenta che allo stato non risulta pervenuta impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 372/24. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.42 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 948/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STAGI LETIZIA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.21 impugnava l'avviso di addebito n. 362 Parte_2
20210000582168000 emesso da all'esito del verbale di accertamento n. PI00000/2016-384-01 del CP_2
18.4.16.
Parte ricorrente lamenta l'iscrizione d'ufficio dell'attività come artigiana ascritta direttamente in capo al medesimo contesta l'annullamento delle posizioni lavorative subordinate dei familiari Parte_1 [...]
e Da ultimo contesta le sanzioni aggiuntive CP_3 Persona_1 Persona_2 addebitate atteso che si tratta di disconoscimento operato d'ufficio.
L'istituto costituitosi contestava i fatti dedotti in ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, dopo alcuni rinvii per acquisire la sentenza della Corte di Appello di Firenze n
372/24, all'esito di istruttoria documentale la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve evidenziarsi che l'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione si fonda sul verbale di
1 accertamento n. PI00000/2016-384-01 del 18.4.16 già oggetto di impugnazione in accertamento negativo e definito con sentenza 362/22 di questo Tribunale nella causa avente rg 1005/18, che ha affrontato le medesime doglianze oggetto di questa impugnazione.
La suddetta sentenza 362/22 è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello che con la pronuncia n. 372/24 (prodotta dalla parte ricorrente in atti) ha confermato il relativo rigetto, la pronuncia non risulta essere stata oggetto di impugnazione.
Al fine di evitare inutili duplicazione e condividendo pienamente le argomentazioni poste a base delle suddette pronunce in atti, visto l'art. 118 disp att c.p.c. si richiama qui integralmente la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 372/24 in atti.
In particolare avendo riguardo alle odierne doglianze si riporta quanto segue “Con il sesto motivo di appello, dichiaratamente relativo alla posizione di e dei suoi familiari, la sentenza è censurata nella Parte_2 qualificazione dell'attività di impresa come artigiana effettuata in sede ispettiva, che il Tribunale ha ritenuto corretta, in quanto è stato considerato il mutamento dell'attività, divenuta nel tempo prevalente e la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa, tali da potersi qualificare come artigiana nel periodo dal 2011 al 2012, e, al pari ritenuta corretta, in difetto dalla prova della subordinazione, la qualificazione dell'apporto dei congiunti alla attività di impresa, quali collaboratori familiari ( padre, madre e sorella). Ne è conseguita l'iscrizione Persona_3 Controparte_3 Persona_4 di quale socio unico della srl uninominale alla Gestione IVS Artigiani dal 2011 al 2012, ed il Parte_2 recupero della contribuzione omessa in detto periodo (fissa ed eccedente il minimale annuo, sulla base del reddito di impresa dichiarato dalla srl uninominale), con cancellazione della posizione assicurativa dei familiari dal Fondo Previdenziale
Lavoratori Dipendenti e iscrizione alla come coadiutori familiari, con obbligo contributivo a carico del titolare Parte_3 dell'impresa artigiana. In particolare l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso la motivazione in merito alla natura artigiana dell'attività gestita da e l'addebito al della contribuzione per i familiari, in Parte_2 Parte_2 particolare evidenziando che il disconoscimento in capo alla società dei rapporti di lavoro subordinato per assenza della subordinazione, non comporterebbe la collaborazione con l'impresa artigiana di Afferma infine che i Parte_2 familiari si troverebbero in un limbo previdenziale nel periodo 2011-2012. La Corte ritiene il motivo di appello infondato e la motivazione del Tribunale da integrarsi come di seguito. Gli ispettori hanno accertato, nel periodo in esame 2011-2012, il lavoro personale diretto nell'attività di impresa di di pulitura pozzi neri e fosse settiche, fatto non Parte_2 contestato e comunque accertato sulla base dell'istruttoria orale e di documenti (in questo senso le dichiarazioni dei testi assunto a chiamata dal 2012, assunta dal 2011 e la dichiarazione del 28.07.2014 cit., attività personale Tes_1 Pt_4 proseguita anche dopo l'assunzione dei dipendenti, come emerge dalle dichiarazioni dei testi ). Correttamente sono stati ritenuti sussistenti i requisiti dell'imprenditorie artigiano, di cui alla L. n. 443/1985, che svolga lavoro personale prevalente nell'impresa, ai sensi dell'art. 2, con requisito dimensionale di cui all'art. 4, prevista anche per il socio unico di srl, ai sensi dell'art. 3 coma 3 lett. a). Stante il lavoro a carattere personale e prevalente dell'attività svolta dal titolare della società unipersonale, pacifica la sussistenza anche del requisito dimensionale (come di evince dalla dettagliata ricostruzione dei
2 rapporti di lavoro nel 2011-2012, di cui al verbale unico di accertamento), è stato correttamente Parte_2 iscritto alla gestione IVS Artigianato. Come accertato in sentenza, è stata disconosciuta la subordinazione dei familiari, difettando la prova della subordinazione, con conseguente cancellazione dal FPLD. Deve premettersi che non è oggetto di impugnazione l'accertamento contenuto nella sentenza relativo al difetto di subordinazione nell'apporto dei congiunti alla attività di impresa, che peraltro risulta dalle stesse dichiarazioni rese dai familiari, laddove emerge che questi non avevano vincolo di orario, non operavano sotto le direttive e controlli di e non effettuavano direttamente Parte_2
l'attività di spurgo (cfr. dichiarazioni agli ispettori di che ha riferito di occuparsi solo del parco Controparte_4 automezzi, controlli e manutenzione, di essere presente in azienda quando necessario, senza dover rispettare un orario e che la moglie non c'era quasi mai, lavorava solo in amministrazione in maniera marginale, occupandosi Controparte_3 prevalentemente della famiglia e di che ha riferito di occuparsi solo di amministrazione, gare di appalti, Persona_4 contratti, di lavorare a tempo pieno solo dal 2013, al termine di due maternità, che il padre non aveva alcun orario fisso, dal
2013 era presente in azienda una media di due volte le settimana, mentre la madre era presente dal 2013 tre volte la settimana con orario ridotto). L'estensione della assicurazione obbligatoria IVS agli artigiani e ai loro familiari in caso di attività prestata nell'impresa dal familiare coadiutore è stabilita dall'art. 2 L. n. 463/1959, mentre il comma 5 pone a carico del titolare dell'impresa artigiana l'obbligo del pagamento dei contributi per familiari coadiutori. I presupposti per l'iscrizione e la contribuzione sono posti dall'art. 2 L. n. 463/1959 che stabilisce “2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.” Quanto alle condizioni di abitualità e prevalenza dell'apporto del familiare, la giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore nella diversa Gestione Commercianti, ma stante l'analoga formulazione estensibile al caso in esame, ha chiarito che l'obbligo sorge “allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (cfr. Cass. sez.
L. ord. n. 1684/2021). Per quanto sopra esposto, accertato in via definitiva il difetto di subordinazione, ricorrono anche i requisiti della abitualità e prevalenza nello svolgimento da parte dei familiari di attività lavorativa nell'impresa con carattere di continuità e non in via straordinaria od eccezionale e della prevalenza, non risultando lo svolgimento di altre attività lavorative. Risulta infine infondata la considerazione dell'appellante che i familiari nel periodo 2011-2012 sarebbero in un limbo previdenziale, in quanto, diversamente, sono ricompresi nella Gestione IVS Artigiani dei familiari coadiutori, con
3 obbligo del pagamento dei contributi per familiari coadiutori a carico del titolare, come previsto dalla legge. L'appello viene pertanto rigettato, con conferma della sentenza appellata.”
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3291,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 948/2021
All'udienza del 13/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, nessuno compare per parte ricorrente. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Controparte_1
L'avv. Quarta discute riportandosi agli atti e rappresenta che allo stato non risulta pervenuta impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 372/24. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.42 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 948/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STAGI LETIZIA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.21 impugnava l'avviso di addebito n. 362 Parte_2
20210000582168000 emesso da all'esito del verbale di accertamento n. PI00000/2016-384-01 del CP_2
18.4.16.
Parte ricorrente lamenta l'iscrizione d'ufficio dell'attività come artigiana ascritta direttamente in capo al medesimo contesta l'annullamento delle posizioni lavorative subordinate dei familiari Parte_1 [...]
e Da ultimo contesta le sanzioni aggiuntive CP_3 Persona_1 Persona_2 addebitate atteso che si tratta di disconoscimento operato d'ufficio.
L'istituto costituitosi contestava i fatti dedotti in ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, dopo alcuni rinvii per acquisire la sentenza della Corte di Appello di Firenze n
372/24, all'esito di istruttoria documentale la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve evidenziarsi che l'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione si fonda sul verbale di
1 accertamento n. PI00000/2016-384-01 del 18.4.16 già oggetto di impugnazione in accertamento negativo e definito con sentenza 362/22 di questo Tribunale nella causa avente rg 1005/18, che ha affrontato le medesime doglianze oggetto di questa impugnazione.
La suddetta sentenza 362/22 è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello che con la pronuncia n. 372/24 (prodotta dalla parte ricorrente in atti) ha confermato il relativo rigetto, la pronuncia non risulta essere stata oggetto di impugnazione.
Al fine di evitare inutili duplicazione e condividendo pienamente le argomentazioni poste a base delle suddette pronunce in atti, visto l'art. 118 disp att c.p.c. si richiama qui integralmente la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 372/24 in atti.
In particolare avendo riguardo alle odierne doglianze si riporta quanto segue “Con il sesto motivo di appello, dichiaratamente relativo alla posizione di e dei suoi familiari, la sentenza è censurata nella Parte_2 qualificazione dell'attività di impresa come artigiana effettuata in sede ispettiva, che il Tribunale ha ritenuto corretta, in quanto è stato considerato il mutamento dell'attività, divenuta nel tempo prevalente e la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa, tali da potersi qualificare come artigiana nel periodo dal 2011 al 2012, e, al pari ritenuta corretta, in difetto dalla prova della subordinazione, la qualificazione dell'apporto dei congiunti alla attività di impresa, quali collaboratori familiari ( padre, madre e sorella). Ne è conseguita l'iscrizione Persona_3 Controparte_3 Persona_4 di quale socio unico della srl uninominale alla Gestione IVS Artigiani dal 2011 al 2012, ed il Parte_2 recupero della contribuzione omessa in detto periodo (fissa ed eccedente il minimale annuo, sulla base del reddito di impresa dichiarato dalla srl uninominale), con cancellazione della posizione assicurativa dei familiari dal Fondo Previdenziale
Lavoratori Dipendenti e iscrizione alla come coadiutori familiari, con obbligo contributivo a carico del titolare Parte_3 dell'impresa artigiana. In particolare l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso la motivazione in merito alla natura artigiana dell'attività gestita da e l'addebito al della contribuzione per i familiari, in Parte_2 Parte_2 particolare evidenziando che il disconoscimento in capo alla società dei rapporti di lavoro subordinato per assenza della subordinazione, non comporterebbe la collaborazione con l'impresa artigiana di Afferma infine che i Parte_2 familiari si troverebbero in un limbo previdenziale nel periodo 2011-2012. La Corte ritiene il motivo di appello infondato e la motivazione del Tribunale da integrarsi come di seguito. Gli ispettori hanno accertato, nel periodo in esame 2011-2012, il lavoro personale diretto nell'attività di impresa di di pulitura pozzi neri e fosse settiche, fatto non Parte_2 contestato e comunque accertato sulla base dell'istruttoria orale e di documenti (in questo senso le dichiarazioni dei testi assunto a chiamata dal 2012, assunta dal 2011 e la dichiarazione del 28.07.2014 cit., attività personale Tes_1 Pt_4 proseguita anche dopo l'assunzione dei dipendenti, come emerge dalle dichiarazioni dei testi ). Correttamente sono stati ritenuti sussistenti i requisiti dell'imprenditorie artigiano, di cui alla L. n. 443/1985, che svolga lavoro personale prevalente nell'impresa, ai sensi dell'art. 2, con requisito dimensionale di cui all'art. 4, prevista anche per il socio unico di srl, ai sensi dell'art. 3 coma 3 lett. a). Stante il lavoro a carattere personale e prevalente dell'attività svolta dal titolare della società unipersonale, pacifica la sussistenza anche del requisito dimensionale (come di evince dalla dettagliata ricostruzione dei
2 rapporti di lavoro nel 2011-2012, di cui al verbale unico di accertamento), è stato correttamente Parte_2 iscritto alla gestione IVS Artigianato. Come accertato in sentenza, è stata disconosciuta la subordinazione dei familiari, difettando la prova della subordinazione, con conseguente cancellazione dal FPLD. Deve premettersi che non è oggetto di impugnazione l'accertamento contenuto nella sentenza relativo al difetto di subordinazione nell'apporto dei congiunti alla attività di impresa, che peraltro risulta dalle stesse dichiarazioni rese dai familiari, laddove emerge che questi non avevano vincolo di orario, non operavano sotto le direttive e controlli di e non effettuavano direttamente Parte_2
l'attività di spurgo (cfr. dichiarazioni agli ispettori di che ha riferito di occuparsi solo del parco Controparte_4 automezzi, controlli e manutenzione, di essere presente in azienda quando necessario, senza dover rispettare un orario e che la moglie non c'era quasi mai, lavorava solo in amministrazione in maniera marginale, occupandosi Controparte_3 prevalentemente della famiglia e di che ha riferito di occuparsi solo di amministrazione, gare di appalti, Persona_4 contratti, di lavorare a tempo pieno solo dal 2013, al termine di due maternità, che il padre non aveva alcun orario fisso, dal
2013 era presente in azienda una media di due volte le settimana, mentre la madre era presente dal 2013 tre volte la settimana con orario ridotto). L'estensione della assicurazione obbligatoria IVS agli artigiani e ai loro familiari in caso di attività prestata nell'impresa dal familiare coadiutore è stabilita dall'art. 2 L. n. 463/1959, mentre il comma 5 pone a carico del titolare dell'impresa artigiana l'obbligo del pagamento dei contributi per familiari coadiutori. I presupposti per l'iscrizione e la contribuzione sono posti dall'art. 2 L. n. 463/1959 che stabilisce “2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.” Quanto alle condizioni di abitualità e prevalenza dell'apporto del familiare, la giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore nella diversa Gestione Commercianti, ma stante l'analoga formulazione estensibile al caso in esame, ha chiarito che l'obbligo sorge “allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (cfr. Cass. sez.
L. ord. n. 1684/2021). Per quanto sopra esposto, accertato in via definitiva il difetto di subordinazione, ricorrono anche i requisiti della abitualità e prevalenza nello svolgimento da parte dei familiari di attività lavorativa nell'impresa con carattere di continuità e non in via straordinaria od eccezionale e della prevalenza, non risultando lo svolgimento di altre attività lavorative. Risulta infine infondata la considerazione dell'appellante che i familiari nel periodo 2011-2012 sarebbero in un limbo previdenziale, in quanto, diversamente, sono ricompresi nella Gestione IVS Artigiani dei familiari coadiutori, con
3 obbligo del pagamento dei contributi per familiari coadiutori a carico del titolare, come previsto dalla legge. L'appello viene pertanto rigettato, con conferma della sentenza appellata.”
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3291,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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