Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, recante "DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI" ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione, le informative del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (doc 1);
- del decreto CAT -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- con cui è stata revocata la licenza per porto di fucile uso caccia intestata al Sig. -OMISSIS-, quale atto presupposto, connesso e consequenziale al primo (doc 2);
- della comunicazione di avvio del procedimento N. -OMISSIS- per l’missione del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (doc 3);
- di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno e di Questura di -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Antonio AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- impugna i provvedimenti in epigrafe descritti, con cui gli è stata vietata la detenzione delle armi, nonché revocata la licenza d’uso delle stesse per motivi di caccia.
Si sono costituiti in giudizio la Questura di -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- e il Ministero dell'Interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta in ricorso, le parti sono state informate della possibilità che la causa fosse decisa con sentenza in forma semplificata.
All’esito della relativa discussione il Collegio ritiene che effettivamente sussistono i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., alla luce della chiara infondatezza del ricorso, sulla base di quanto si passa a esporre.
Il ricorrente deduce, ora in sintesi, vizi di travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e delle norme sul contraddittorio procedimentale.
Nessuna di tali censure può essere condivisa.
Come emerge dalle dettagliate relazioni del locale Commissariato di Polizia, l’interessato è risultato coinvolto in una violenta lite verificatasi all'esterno del locale -OMISSIS- di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, che aveva visto contrapposti, da una parte, i signori -OMISSIS- e, dall’altra parte, i signori -OMISSIS- ed -OMISSIS-, lite sviluppatasi dopo che il sig. -OMISSIS-, parente di questi ultimi, era stato aggredito riportando lesioni.
Tale episodio, in sé considerato, è sostanzialmente pacifico, oltre che avvalorato dai verbali di Polizia, discutendosi, piuttosto, sul livello di partecipazione dei singoli soggetti coinvolti e, dunque, dello stesso ricorrente.
A seguito di approfondimenti istruttori, che hanno visto l’emissione di due distinti pareri di polizia, la Prefettura ha ritenuto che il comportamento tenuto, tra gli altri, dal sig. -OMISSIS- deponga nel senso della sua inaffidabilità nell’uso delle armi, vietandogli l’uso delle e revocando la licenza di porto delle stesse di cui era in possesso per uso caccia.
A giudizio del Collegio tali provvedimenti sono basati su elementi probatori sufficienti e proporzionati.
Come noto, infatti, il giudizio prodromico all’adozione di provvedimenti abilitativi alla detenzione e al porto delle armi, privo di qualunque connotazione sanzionatoria, ha funzione squisitamente preventiva e può giungere ad esiti negativi a fronte di elementi (anche solo) minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato nell’utilizzo delle armi, vista la rilevanza degli interessi potenzialmente minacciati da queste ultime, a fronte, peraltro, di interessi meramente economici e “venatori” evidenziati, nel caso specifico, dall’interessato” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 478, aa mente del quale “Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi” ; Consiglio di Stato sez. I, 29/11/2024, n. 1453; secondo cui “In tema di rilascio delle autorizzazioni all'uso e detenzione delle armi, ai sensi degli articolo 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S .), l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di « non affidabilità » del titolare del porto d'armi al verificarsi di situazioni genericamente anche non ascrivibili alla « buona condotta » dell'interessato. Infatti per il diniego di tali autorizzazioni non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi; inoltre, ai fini della loro revoca, l'Autorità di pubblica sicurezza ha un'ampia discrezionalità nell'individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, che possono anche essere costituiti da fatti privi di rilievo penale e non direttamente riconducibile al richiedente purché l'apprezzamento degli elementi di fatto su cui poggia il diniego o la revoca non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.) Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi” ; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 1335, secondo cui “Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione dei presupposti per concedere la licenza di porto d'armi, al fine di bilanciare l'interesse dei privati con il dovere dello Stato di tutelare la sicurezza pubblica. Il porto d'armi non è un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto di detenere armi, che può essere concesso solo garantendo la perfetta sicurezza sul loro uso per preservare l'ordine pubblico e la convivenza pacifica della collettività”) .
Pertanto, avendo l’istruttoria dimostrato la partecipazione dell’odierno ricorrente alla lite sopra descritta, a prescindere dai profili probatori su aspetti specifici sui quali si concentra la sua difesa, ciò è sufficiente a fondare il relativo giudizio, precauzionale e ampiamente discrezionale, dell’Autorità di P.S., senza che assumano rilievo le modalità specifiche di partecipazione alla lite e l’esito del procedimento penale avviato a seguito della stessa, che, peraltro, si è risolto per remissione di querela, senza alcun accertamento sostanziale dei fatti.
Neppure sussiste alcuna violazione delle prerogative procedimentali dell’interessato, posto che quest’ultimo è stato messo nelle condizioni di difendersi nel corso del procedimento e che il richiamo all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è erroneo, in quanto tale norma si applica notoriamente ai soli procedimenti a impulso di parte.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.