Art. 1.
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 , e' autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonche' per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 , e' autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonche' per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.