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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2084/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 17/12/2025 ore 12.00
E' comparso, nell'interesse dell'Amministrazione resistente, l'Avv.
Marco Riu, il quale si riporta alle note conclusionali a suo tempo depositate e chiede che la causa venga tenuta in decisione. L'Avv. Riu rinuncia ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.45 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
IA TO GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA TO GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084/2017 pendente tra
( ), elett.te dom.to in OLBIA via Parte_1 C.F._1 magellano 10 presso lo studio degli Avv.ti GIUSEPPE LONGHEU, CARLO LONGHEU E ANNA FRANCESCA FAZIO che lo rapp.tano e difendono giusta procura in atti
CONTRO
, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Lelio Basso 16, rappresentato e difeso dall'Avv MARIA CP_1
SA CARIA che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
*****************
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, impugnando l'ordinanza ingiunzione n. 324/2017 in data 25.09.17 dell' Controparte_2
con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
[...]
€. 16.691,00, oltre €. 15,90 per spese di notifica.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'accertamento per decadenza dal termine di cui all'art. 14 L. 689/81, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione, la nullità della prova testimoniale assunta in violazione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di accertare,
l'insussistenza e l'infondatezza delle risultanze dell'accertamento di cui al verbale della Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari in data 13/06/2016 n.
SS0001/2016-189-01, nonché l'insussistenza delle violazioni ivi contestate in relazione ai rapporti di lavoro con i dipendenti , e Parte_2 Per_1 Per_2 nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e l'insussistenza delle ulteriori conseguenti violazioni come contestate dalla DTL, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento opposta.
L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, nonché la conferma dell'ordinanza oggetto d'impugnazione, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e delle spese ed onorari del giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione di cui alla presente sentenza.
********************
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Prima di entrare nel merito della controversia è necessario soffermarsi ad esaminare i motivi di opposizione aventi natura preliminare.
In ordine all'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 14 L. 689/81 si rileva come, a mente della predetta norma - se non è avvenuta la contestazione immediata - il personale ispettivo deve notificare gli estremi della violazione, sia al trasgressore, sia alla persona che risulti essere obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4523/2021) spetta in ogni caso al giudice del merito il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
In argomento la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il suddetto termine comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn. 8459 e 15703 del
2024) e che tale valutazione spetta comunque al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024).
Ancora preliminarmente in merito all'eccepita carenza di motivazione può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazione sintetica, anche per relationem all'atto di contestazione dell'illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, quanto l'intero rapporto sanzionatorio (Cass. n. 24127/2010; Cass. n. 16316/2020);
Infine, in ordine alla eccepita nullità della prova testimoniale in relazione all'incapacità di testimoniare dei lavoratori sentiti nel corso dell'istruttoria, si rileva come la Suprema Corte abbia più volte affermato che, nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
per omissioni contributive o altre violazioni, il lavoratore Controparte_3 non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio;
pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice sotto il profilo dell'attendibilità (Cass. n. 15745 del 2003. Cass. n. 3051 del 08/02/2011).
Passando ora ad esaminare il merito della controversia occorre evidenziare come, in tema di sanzioni amministrative, gravi sull'amministrazione procedente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato con l'ordinanza - ingiunzione opposta, spettando invece all'opponente di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cass. 11/3/2015,
n. 4898; Cass. 3/3/2011, n. 5122); come pure è principio pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 19/4/2010, n. 9251; Cass. 2/10/2008, n. 24416); le predette dichiarazioni, pertanto, assumono rilevanza probatoria, purchè concorrano altri elementi di valutazione a supporto delle stesse.
Nel caso di specie, l'Ente resistente, secondo quanto imposto dai principi generali scolpiti dall'art. 2697 c.c., ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo prova delle violazioni contestate.
All'esito del giudizio, invero, si può affermare che sia dalle dichiarazioni prodotte da parte resistente, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria svolta, sono emersi sufficienti elementi a sostegno delle violazioni contestate, in quanto tali risultanze, circostanziate e complete già in sede ispettiva, sostanzialmente non sono state smentite dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte opposta risultano provate le violazioni contestate;
in particolare la testimonianza di
, il quale sentito all'udienza del 21.09.2020, ha affermato: Testimone_1
“Sul capo 1.- Conosco perché lavorava come cameriera Testimone_2 per il quando vi lavoravo io;
ricordo che inizialmente lavorava solo di Pt_1 domenica, ma non so precisare le date, quando vi erano cresime e battesini, comunioni e cerimonie in genere che si fanno di domenica.
Sul capo 2.- Lavoravo nell'agriturismo e posso precisare che la Parte_2 lavorava sette ore al giorno, alle volte anche di più.
Sul capo 3.- E' vero. Posso precisarlo perché era un piccolo agriturismo ed eravamo quattro o cinque dipendenti;
ci vedevamo tutti e ricordo che la Parte_2 lavorava in un primo periodo un giorno alla settimana e poi sette giorni alla settimana con un minimo di sette ore al giorno, alle volte anche di più.
Sul capo 4 E' vero. Faceva il lavapiatti e lavorava sette giorni su sette senza riposo settimanale. Ha lavorato anche dopo 11.08.2014 ma l'azienda ha cambiato intestazione, però abbiamo lavorato fino a fine settembre primi di ottobre;
le date erano sempre le stesse.
Sul capo 5.- E' vero, lui faceva l'aiuto cuoco e lavorava sette giorni su sette senza riposo. Nessuno di noi aveva il riposo settimanale, era un'attività stagionale.” Le soprarichiamate circostanze trovano conferma nella testimonianza di la quale, sentita all'udienza del 19.11.2021, ha così Testimone_3 dichiarato:
“sul capo 1: Conosco la sig.ra poiché abbiamo lavorato insieme per Parte_2 la ditta;
io ero responsabile di sala e la cameriera. La Parte_1 Parte_2
lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 17.00 alle 24.00 o Parte_2 all'una di notte, fatta eccezione dei giorni in cui vi erano i matrimoni perché in tal caso iniziavamo la mattina e finivamo il giorno dopo.
ADR Per quanto ricordo la il primo anno, non ricordo se fosse il Parte_2
2013 ha lavorato “in nero”, il secondo anno è stata assicurata.
ADR Si trattava di due anni consecutivi.
Sul capo 2: Non ricordo se si trattasse del duemila tredici, ma gli orari erano quelli che ho detto. Non lavorava soltanto 7 ore. Non so dire quali fossero gli anni, posso precisare però che in entrambi gli anni gli orari erano quelli che ho già indicato al capo che precede.
Sul capo 3. Come ho già detto non ricordo le annualità, ma confermo che la
lavorava dalle 17.00 alle 24 o all'una di note per tutto il periodo in cui Parte_2 ha lavorato per la ditta Pt_1
Sul capo 4): E' vero. Confermo che svolgeva le mansioni di lavapiatti e che lavorava per sette giorni alla settimana dalle 9.00 del mattino alle ore 24.00 o all'una e forse anche più tardi perché il lavapiatti finisce sempre più tardi di noi camerieri. Preciso che il aveva l'alloggio nel Borgo di campagna. Per_2
Sul capo 5): Il sig. svolgeva le mansioni di aiuto cuoco. Parte_3
Confermo che lavorava tutti i giorni senza riposo settimanale. Non ricordo gli anni in cui ha lavorato.”
Infine, le dichiarazioni degli altri testimoni di parte resistente risultano anch'esse del medesimo tenore e non sono state smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte ricorrente.
La testimone , sentita all'udienza del 13.01.2020, ha infatti Testimone_4 dichiarato: “Sono una collaboratrice del sig. da oltre vent'anni e mi sono Pt_1 occupata in parte e anche quasi totalmente le sue azienda, come impiegata amministrativa. Ho lavorato sempre presso la sede dell'impresa ad Olbia e mai presso l'albergo che si trova Loc. Trudda in campagna, ove lavorava la . Parte_2
Posso confermare quanto mi si chiede perché queste circostanze risultavano nel contratto di lavoro. Nulla posso dire in merito al rapporto di lavoro per quanto si è verificato in concreto, né circa la sua durata in concreto. So che nel contratto erano previsti i riposi settimanali. Non so dire se ne abbia o no usufruito.
Anche per quanto attiene al posso confermare le circostanze Per_1 esclusivamente in relazione a quanto era previsto nel contratto. Nulla so di quanto sia avvenuto in concreto sul luogo di lavoro. Anche in relazione ai riposi posso solo confermare che gli stessi erano previsti nel contratto. Nulla so di quanto avvenuto in concreto sul luogo di lavoro.
Posso rispondere anche per il come per gli altri lavoratori. Ciò che Per_2 so è quanto era previsto nel contratto;
nulla so di quanto avvenuto sul luogo di lavoro, sia per la durata che per gli orari ed i riposi settimanali.”
L'altro teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 21.09.2020, Tes_5
è l'unico che ha confermato che tutti i lavoratori dell'azienda avevano usufruito del giorno di riposo, ma tale testimonianza appare non genuina ed inattendibile, a partire dalla circostanza che il sig. ha affermato di essere un Tes_5 manutentore, sebbene dalla documentazione in atti non sia risultato dipendente della ditta ricorrente;
inoltre, qualora dipendente, si rileva come presumibilmente svolgesse la propria attività lavorativa in luogo o area diversi dagli altri lavoratori e non è dato sapere come abbia potuto - con incrollabile fermezza - confermare che camerieri e cuochi abbiano usufruito regolarmente dei riposi settimanali durante tutta la stagione;
in merito si rileva, infatti, come invece il testimone di parte resistente, , che lavorava in cucina, abbia precisato di non Testimone_6 poter confermare la circostanza dei riposi settimanali in relazione alla cameriera
, proprio perché - per l'appunto - svolgeva una attività diversa ed in Parte_2 luogo differente rispetto al suo.
Neppure il teste , sentito all'udienza del 23.04.2021, ha fornito Tes_7 una dichiarazione utile all'opponente, in quanto si occupava della parte pubblicitaria ed ha potuto, pertanto, confermare – date le sue mansioni – che i lavoratori svolgevano attività lavorativa presso l'azienda opponente, ma nulla poteva dire in merito ai giorni e all'orario di lavoro;
inoltre si è limitato a dire che nello specifico dei lavoratori di cui ai capi di prova non poteva confermare se avessero o meno usufruito dei periodi di riposo, aggiungendo, peraltro genericamente: “in generale so che ne usufruivano tutti”. Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso in esame non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
In relazione al governo delle spese di lite, esse vanno regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c e si liquidano nella misura di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 324/2017 in data 25.09.17;
- b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Tempio Pausania, 17/12/2025
Il Giudice
IA TO GL
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 17/12/2025 ore 12.00
E' comparso, nell'interesse dell'Amministrazione resistente, l'Avv.
Marco Riu, il quale si riporta alle note conclusionali a suo tempo depositate e chiede che la causa venga tenuta in decisione. L'Avv. Riu rinuncia ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.45 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
IA TO GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA TO GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084/2017 pendente tra
( ), elett.te dom.to in OLBIA via Parte_1 C.F._1 magellano 10 presso lo studio degli Avv.ti GIUSEPPE LONGHEU, CARLO LONGHEU E ANNA FRANCESCA FAZIO che lo rapp.tano e difendono giusta procura in atti
CONTRO
, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Lelio Basso 16, rappresentato e difeso dall'Avv MARIA CP_1
SA CARIA che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
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OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, impugnando l'ordinanza ingiunzione n. 324/2017 in data 25.09.17 dell' Controparte_2
con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
[...]
€. 16.691,00, oltre €. 15,90 per spese di notifica.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'accertamento per decadenza dal termine di cui all'art. 14 L. 689/81, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione, la nullità della prova testimoniale assunta in violazione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di accertare,
l'insussistenza e l'infondatezza delle risultanze dell'accertamento di cui al verbale della Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari in data 13/06/2016 n.
SS0001/2016-189-01, nonché l'insussistenza delle violazioni ivi contestate in relazione ai rapporti di lavoro con i dipendenti , e Parte_2 Per_1 Per_2 nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e l'insussistenza delle ulteriori conseguenti violazioni come contestate dalla DTL, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento opposta.
L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, nonché la conferma dell'ordinanza oggetto d'impugnazione, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e delle spese ed onorari del giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione di cui alla presente sentenza.
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L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Prima di entrare nel merito della controversia è necessario soffermarsi ad esaminare i motivi di opposizione aventi natura preliminare.
In ordine all'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 14 L. 689/81 si rileva come, a mente della predetta norma - se non è avvenuta la contestazione immediata - il personale ispettivo deve notificare gli estremi della violazione, sia al trasgressore, sia alla persona che risulti essere obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4523/2021) spetta in ogni caso al giudice del merito il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
In argomento la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il suddetto termine comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn. 8459 e 15703 del
2024) e che tale valutazione spetta comunque al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024).
Ancora preliminarmente in merito all'eccepita carenza di motivazione può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazione sintetica, anche per relationem all'atto di contestazione dell'illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, quanto l'intero rapporto sanzionatorio (Cass. n. 24127/2010; Cass. n. 16316/2020);
Infine, in ordine alla eccepita nullità della prova testimoniale in relazione all'incapacità di testimoniare dei lavoratori sentiti nel corso dell'istruttoria, si rileva come la Suprema Corte abbia più volte affermato che, nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
per omissioni contributive o altre violazioni, il lavoratore Controparte_3 non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio;
pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice sotto il profilo dell'attendibilità (Cass. n. 15745 del 2003. Cass. n. 3051 del 08/02/2011).
Passando ora ad esaminare il merito della controversia occorre evidenziare come, in tema di sanzioni amministrative, gravi sull'amministrazione procedente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato con l'ordinanza - ingiunzione opposta, spettando invece all'opponente di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cass. 11/3/2015,
n. 4898; Cass. 3/3/2011, n. 5122); come pure è principio pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 19/4/2010, n. 9251; Cass. 2/10/2008, n. 24416); le predette dichiarazioni, pertanto, assumono rilevanza probatoria, purchè concorrano altri elementi di valutazione a supporto delle stesse.
Nel caso di specie, l'Ente resistente, secondo quanto imposto dai principi generali scolpiti dall'art. 2697 c.c., ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo prova delle violazioni contestate.
All'esito del giudizio, invero, si può affermare che sia dalle dichiarazioni prodotte da parte resistente, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria svolta, sono emersi sufficienti elementi a sostegno delle violazioni contestate, in quanto tali risultanze, circostanziate e complete già in sede ispettiva, sostanzialmente non sono state smentite dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte opposta risultano provate le violazioni contestate;
in particolare la testimonianza di
, il quale sentito all'udienza del 21.09.2020, ha affermato: Testimone_1
“Sul capo 1.- Conosco perché lavorava come cameriera Testimone_2 per il quando vi lavoravo io;
ricordo che inizialmente lavorava solo di Pt_1 domenica, ma non so precisare le date, quando vi erano cresime e battesini, comunioni e cerimonie in genere che si fanno di domenica.
Sul capo 2.- Lavoravo nell'agriturismo e posso precisare che la Parte_2 lavorava sette ore al giorno, alle volte anche di più.
Sul capo 3.- E' vero. Posso precisarlo perché era un piccolo agriturismo ed eravamo quattro o cinque dipendenti;
ci vedevamo tutti e ricordo che la Parte_2 lavorava in un primo periodo un giorno alla settimana e poi sette giorni alla settimana con un minimo di sette ore al giorno, alle volte anche di più.
Sul capo 4 E' vero. Faceva il lavapiatti e lavorava sette giorni su sette senza riposo settimanale. Ha lavorato anche dopo 11.08.2014 ma l'azienda ha cambiato intestazione, però abbiamo lavorato fino a fine settembre primi di ottobre;
le date erano sempre le stesse.
Sul capo 5.- E' vero, lui faceva l'aiuto cuoco e lavorava sette giorni su sette senza riposo. Nessuno di noi aveva il riposo settimanale, era un'attività stagionale.” Le soprarichiamate circostanze trovano conferma nella testimonianza di la quale, sentita all'udienza del 19.11.2021, ha così Testimone_3 dichiarato:
“sul capo 1: Conosco la sig.ra poiché abbiamo lavorato insieme per Parte_2 la ditta;
io ero responsabile di sala e la cameriera. La Parte_1 Parte_2
lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 17.00 alle 24.00 o Parte_2 all'una di notte, fatta eccezione dei giorni in cui vi erano i matrimoni perché in tal caso iniziavamo la mattina e finivamo il giorno dopo.
ADR Per quanto ricordo la il primo anno, non ricordo se fosse il Parte_2
2013 ha lavorato “in nero”, il secondo anno è stata assicurata.
ADR Si trattava di due anni consecutivi.
Sul capo 2: Non ricordo se si trattasse del duemila tredici, ma gli orari erano quelli che ho detto. Non lavorava soltanto 7 ore. Non so dire quali fossero gli anni, posso precisare però che in entrambi gli anni gli orari erano quelli che ho già indicato al capo che precede.
Sul capo 3. Come ho già detto non ricordo le annualità, ma confermo che la
lavorava dalle 17.00 alle 24 o all'una di note per tutto il periodo in cui Parte_2 ha lavorato per la ditta Pt_1
Sul capo 4): E' vero. Confermo che svolgeva le mansioni di lavapiatti e che lavorava per sette giorni alla settimana dalle 9.00 del mattino alle ore 24.00 o all'una e forse anche più tardi perché il lavapiatti finisce sempre più tardi di noi camerieri. Preciso che il aveva l'alloggio nel Borgo di campagna. Per_2
Sul capo 5): Il sig. svolgeva le mansioni di aiuto cuoco. Parte_3
Confermo che lavorava tutti i giorni senza riposo settimanale. Non ricordo gli anni in cui ha lavorato.”
Infine, le dichiarazioni degli altri testimoni di parte resistente risultano anch'esse del medesimo tenore e non sono state smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte ricorrente.
La testimone , sentita all'udienza del 13.01.2020, ha infatti Testimone_4 dichiarato: “Sono una collaboratrice del sig. da oltre vent'anni e mi sono Pt_1 occupata in parte e anche quasi totalmente le sue azienda, come impiegata amministrativa. Ho lavorato sempre presso la sede dell'impresa ad Olbia e mai presso l'albergo che si trova Loc. Trudda in campagna, ove lavorava la . Parte_2
Posso confermare quanto mi si chiede perché queste circostanze risultavano nel contratto di lavoro. Nulla posso dire in merito al rapporto di lavoro per quanto si è verificato in concreto, né circa la sua durata in concreto. So che nel contratto erano previsti i riposi settimanali. Non so dire se ne abbia o no usufruito.
Anche per quanto attiene al posso confermare le circostanze Per_1 esclusivamente in relazione a quanto era previsto nel contratto. Nulla so di quanto sia avvenuto in concreto sul luogo di lavoro. Anche in relazione ai riposi posso solo confermare che gli stessi erano previsti nel contratto. Nulla so di quanto avvenuto in concreto sul luogo di lavoro.
Posso rispondere anche per il come per gli altri lavoratori. Ciò che Per_2 so è quanto era previsto nel contratto;
nulla so di quanto avvenuto sul luogo di lavoro, sia per la durata che per gli orari ed i riposi settimanali.”
L'altro teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 21.09.2020, Tes_5
è l'unico che ha confermato che tutti i lavoratori dell'azienda avevano usufruito del giorno di riposo, ma tale testimonianza appare non genuina ed inattendibile, a partire dalla circostanza che il sig. ha affermato di essere un Tes_5 manutentore, sebbene dalla documentazione in atti non sia risultato dipendente della ditta ricorrente;
inoltre, qualora dipendente, si rileva come presumibilmente svolgesse la propria attività lavorativa in luogo o area diversi dagli altri lavoratori e non è dato sapere come abbia potuto - con incrollabile fermezza - confermare che camerieri e cuochi abbiano usufruito regolarmente dei riposi settimanali durante tutta la stagione;
in merito si rileva, infatti, come invece il testimone di parte resistente, , che lavorava in cucina, abbia precisato di non Testimone_6 poter confermare la circostanza dei riposi settimanali in relazione alla cameriera
, proprio perché - per l'appunto - svolgeva una attività diversa ed in Parte_2 luogo differente rispetto al suo.
Neppure il teste , sentito all'udienza del 23.04.2021, ha fornito Tes_7 una dichiarazione utile all'opponente, in quanto si occupava della parte pubblicitaria ed ha potuto, pertanto, confermare – date le sue mansioni – che i lavoratori svolgevano attività lavorativa presso l'azienda opponente, ma nulla poteva dire in merito ai giorni e all'orario di lavoro;
inoltre si è limitato a dire che nello specifico dei lavoratori di cui ai capi di prova non poteva confermare se avessero o meno usufruito dei periodi di riposo, aggiungendo, peraltro genericamente: “in generale so che ne usufruivano tutti”. Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso in esame non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
In relazione al governo delle spese di lite, esse vanno regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c e si liquidano nella misura di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 324/2017 in data 25.09.17;
- b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Tempio Pausania, 17/12/2025
Il Giudice
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