CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Taranto - Via Xx Settembre N6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240007336946000 775 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22/10/2024 l'Agenzia delle Entrate - NE (d'ora in avanti, Ader) notificava all'avv. Ricorrente_1 la cartella n. 10620240007336946000, di complessivi €.796,88, per contributi per SA RA RR e SA RA BR (cod. 630) dovuti, per l'anno 2023, al Associazione_1
.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 42/2025 il contribuente impugnava la predetta cartella e con il primo motivo eccepiva l'esistenza di un giudicato negativo esterno, rappresentato dalla sentenza n. 155/2024, con la quale questa Corte ha annullato l'avviso di pagamento n. 0360505G20220000146 dell'11.10.22, relativo all'annualità 2017.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l'inesistenza di un'attività di manutenzione, di pulizia delle opere di bonifica e la carenza di ogni tipo di beneficio, come documentato dalla allegata perizia tecnica giurata.
Con il terzo motivo, il ricorrente opponeva che la mera inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza è insufficiente per elevare un contributo consortile.
Con il quarto motivo, il Ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità della pretesa per difetto di motivazione.
Resistevano l'Ader e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che la cartella è stata notificata in data 22.10.2024, come di evince dalla racc.ta esibita dal ricorrente.
Il ricorso è stato notificato a mezzo posta in data 19.12.2024- 3.1.2025.
Dovendosi tener conto della data di spedizione dell'atto, il ricorso risulta tempestivamente notificato.
L'eccezione di tardività sollevata dal Consorzio va respinta.
Il primo motivo è infondato.
Nel procedimento tributario vige il principio dell'autonomia dei periodi di imposta, per cui la sentenza con cui vengono accertati il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato anche nei giudizi riguardanti le medesime imposte per gli anni successivi, ma solo se restano invariati i presupposti di fatto e di diritto per più periodi d'imposta, laddove non ha efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fonda su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. 4855/2025).
Nella specie non sono ravvisabili “elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” per l'ovvia considerazione che il contributo dovuto al consorzio si ricollega al vantaggio diretto e specifico che, anno per anno, deriva, dalle opere di bonifica, al fondo del consorziato, sicché
l'accertamento (positivo o negativo) sull'esistenza di tale vantaggio con riguardo a una annualità - riferendosi a situazione di fatto, per sua natura, non invariabile nel tempo - non può valere per periodi successivi.
Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
La situazione descritta dalla perizia di parte esibita dal ricorrente è stata redatta a seguito di un sopralluogo eseguito a fine dicembre 2022 (la relazione è stata depositata in data 4 gennaio 2023) e dà conto di una generica assenza di lavoro di manutenzione.
Di per sé la perizia non ha valore probatorio con riferimento all'anno successivo (il 2023), oggetto del contributo di che trattasi.
Il consulente, peraltro, non adduce elementi concreti che comprovino che l'intera rete di canali di scolo presente nella zona non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
Sotto tale profilo, va rimarcato che è ben possibile che un'opera di difesa idraulica si situi anche a considerevole distanza da un fondo, preservandolo ugualmente da allagamenti.
Né (consta che) il ricorrente ha mai formulato pretese risarcitorie o diffidato il Consorzio ad intervenire per eliminare il rischio di eventuali danni.
Pertanto, rammentato che i contributi consortili sono dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario (Cass. 27734/2024), deve concludersi che i motivi sono infondati per non avere il Ricorrente_1 assolto compiutamente il predetto onere.
Il quarto motivo è infondato.
La cartella, sotto la rubrica “note dell'ente” riportate tutte le informazioni relative al tributo e alle delibere in base alle quali è stato determinato l'importo.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza
" erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre
2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Le delibere devono, pertanto, ritenersi conosciute o conoscibili e non v'era alcuna esigenza che venissero allegate alla cartella impugnata, motivata, legittimamente, per relationem (cfr., in fattispecie analoga,
Cass. 35343/2022).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Taranto - Via Xx Settembre N6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240007336946000 775 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22/10/2024 l'Agenzia delle Entrate - NE (d'ora in avanti, Ader) notificava all'avv. Ricorrente_1 la cartella n. 10620240007336946000, di complessivi €.796,88, per contributi per SA RA RR e SA RA BR (cod. 630) dovuti, per l'anno 2023, al Associazione_1
.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 42/2025 il contribuente impugnava la predetta cartella e con il primo motivo eccepiva l'esistenza di un giudicato negativo esterno, rappresentato dalla sentenza n. 155/2024, con la quale questa Corte ha annullato l'avviso di pagamento n. 0360505G20220000146 dell'11.10.22, relativo all'annualità 2017.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l'inesistenza di un'attività di manutenzione, di pulizia delle opere di bonifica e la carenza di ogni tipo di beneficio, come documentato dalla allegata perizia tecnica giurata.
Con il terzo motivo, il ricorrente opponeva che la mera inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza è insufficiente per elevare un contributo consortile.
Con il quarto motivo, il Ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità della pretesa per difetto di motivazione.
Resistevano l'Ader e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che la cartella è stata notificata in data 22.10.2024, come di evince dalla racc.ta esibita dal ricorrente.
Il ricorso è stato notificato a mezzo posta in data 19.12.2024- 3.1.2025.
Dovendosi tener conto della data di spedizione dell'atto, il ricorso risulta tempestivamente notificato.
L'eccezione di tardività sollevata dal Consorzio va respinta.
Il primo motivo è infondato.
Nel procedimento tributario vige il principio dell'autonomia dei periodi di imposta, per cui la sentenza con cui vengono accertati il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato anche nei giudizi riguardanti le medesime imposte per gli anni successivi, ma solo se restano invariati i presupposti di fatto e di diritto per più periodi d'imposta, laddove non ha efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fonda su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. 4855/2025).
Nella specie non sono ravvisabili “elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” per l'ovvia considerazione che il contributo dovuto al consorzio si ricollega al vantaggio diretto e specifico che, anno per anno, deriva, dalle opere di bonifica, al fondo del consorziato, sicché
l'accertamento (positivo o negativo) sull'esistenza di tale vantaggio con riguardo a una annualità - riferendosi a situazione di fatto, per sua natura, non invariabile nel tempo - non può valere per periodi successivi.
Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
La situazione descritta dalla perizia di parte esibita dal ricorrente è stata redatta a seguito di un sopralluogo eseguito a fine dicembre 2022 (la relazione è stata depositata in data 4 gennaio 2023) e dà conto di una generica assenza di lavoro di manutenzione.
Di per sé la perizia non ha valore probatorio con riferimento all'anno successivo (il 2023), oggetto del contributo di che trattasi.
Il consulente, peraltro, non adduce elementi concreti che comprovino che l'intera rete di canali di scolo presente nella zona non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
Sotto tale profilo, va rimarcato che è ben possibile che un'opera di difesa idraulica si situi anche a considerevole distanza da un fondo, preservandolo ugualmente da allagamenti.
Né (consta che) il ricorrente ha mai formulato pretese risarcitorie o diffidato il Consorzio ad intervenire per eliminare il rischio di eventuali danni.
Pertanto, rammentato che i contributi consortili sono dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario (Cass. 27734/2024), deve concludersi che i motivi sono infondati per non avere il Ricorrente_1 assolto compiutamente il predetto onere.
Il quarto motivo è infondato.
La cartella, sotto la rubrica “note dell'ente” riportate tutte le informazioni relative al tributo e alle delibere in base alle quali è stato determinato l'importo.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza
" erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre
2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Le delibere devono, pertanto, ritenersi conosciute o conoscibili e non v'era alcuna esigenza che venissero allegate alla cartella impugnata, motivata, legittimamente, per relationem (cfr., in fattispecie analoga,
Cass. 35343/2022).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio