Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 17
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della procedura acconti

    La Corte ritiene che le lamentele della contribuente riguardino l'esistenza di una normativa che il giudice tributario non può ignorare o disapplicare. La contribuente ha la libertà di non condividere la legge, ma non può sottrarsi alla sua applicazione finché è vigente. L'operato dell'Ufficio è stato legittimo in quanto ha meramente applicato la norma.

  • Rigettato
    Ritardo nella ricezione dell'estratto conto estero

    Non sono ammissibili le giustificazioni addotte dalla contribuente in ordine alla tardività delle comunicazioni di giacenza da parte dell'istituto estero, atteso che il calcolo degli acconti va fatto sulla base del corrisposto per l'anno precedente, come è per l'IRPEF. Né sono conferenti le argomentazioni riferite alla scarsa redditività dei prodotti soggetti a imposta, atteso che l'IVAFE è riferita al patrimonio e non ai redditi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 17
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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