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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 360/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Nero Int 5 16126 Genova GE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 948/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230009078340000 IMP ATTIV ESTER 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni appellante: "Reitero la richiesta formulata alla Corte di Giustizia di 1° grado di annullare la sanzione contestata. Di riconsiderare la procedura acconti limitandola solo al saldo annuale già gravoso di per sé che non si limita al solo monitoraggio fiscale, più che legittimo, ma che serve per imporre una tassa patrimoniale che non esiste in Italia su depositi bancari equivalenti".
Valore dichiarato della causa € 1012,36.
Conclusioni appellato: "L'Ufficio chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado la reiezione dell'appello di controparte con conseguente conferma della sentenza CGT 1^ grado di Genova n. 948/02/24.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dal fatto che in data 12/11/2020, la Ricorrente presentava Mod. Unico PF 2020 relativo all'anno di imposta 2019, indicando al Quadro RW Rigo RW2 colonna 15 IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero) dovuta per € 3.024,00
Di conseguenza, la contribuente avrebbe dovuto versare, entro il 30 giugno dell'anno 2019, un primo acconto di € 1.813,00 ed entro il 30 novembre 2019 un secondo acconto di € 1.208,00 pari rispettivamente al 40% ed al 60% di € 3.021,00, imposta a dichiarata in quell'anno e riferita all'anno precedente 2018.
Secondo l'Ufficio, la ricorrente ha invece effettuato in data 23/07/2020 solo il versamento a saldo dell'imposta dovuta per il 2019, incorrendo in tal modo nella violazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13 D.lgs. 471/97;
a ciò è conseguita la liquidazione -in sede di art. 36 bis DPR 600/73- della dichiarazione Mod. Unico PF
2020 presentata il 12/11/2020, con irrogazione sanzione di € 543,90 pari al 30% relativa del primo acconto non versato, e la sanzione di € 362,40, relativa al mancato versamento del secondo acconto, oltre interessi.
Sanzione piena essendo il pagamento avvenuto oltre i 90 gg. rispetto alla scadenza. E' stata poi notificata – per compiuta giacenza- la cartella di pagamento di cui oggi si discute.
La Contribuente ha iscritto ricorso preso la Corte di primo grado di genova, giustificando il ritardo nell'adempimento col fatto di aver ricevuto in ritardo –solo il - l'estratto conto da parte dell'istituto estero.
L'Ufficio si è costituito resistendo.
La CGT di 1 grado di Genova, in composizione monocratica, con sentenza n. 948/02/24 depositata il
30/10/2024 respingeva il ricorso spese compensate. Tanto, sul presupposto che la lagnanza di non aver ricevuto alcuna comunicazione nel 2022 risulta infondata, in quanto la notifica del prodromico-·-avviso bonario è avvenuta per compiuta giacenza. Nel merito sul presupposto che la contribuente ha assolto al suo obbligo dichiarativo per quanto attiene l'anno di imposta 2019, indicando l'IVAFE dovuta, omettendo però dì effettuare i dovuti acconti.
Successivamente, la contribuente iscrive appello presso questa Corte di secondo grado, insistendo come nel primo giudizio, in particolare. In particolare chiede di riconsiderare la procedura acconti limitandola solo al saldo annuale già gravoso di per sé che non si limita al solo monitoraggio fiscale, più che legittimo, ma che serve per imporre un tassa patrimoniale che non esiste in Italia su depositi bancari equivalenti.
L'Ufficio si costituisce e chiede conferma della prima sentenza, confermando le tesi difensive esposte in primo grado, qui sintetizzate in premessa.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti, emtrambe presenti, insistono sulle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli attio e udite le mparti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Va rammentata la natura dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero):
è un tributo introdotto in Italia con l'articolo 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (noto come
“Decreto Salva Italia”), convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicato ai residenti fiscali italiani che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all'estero. Introdotta nell'ambito delle misure di monitoraggio fiscale e di contrasto all'evasione, l'IVAFE si configura come un'imposta patrimoniale che mira a uniformare il trattamento fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero con quello delle attività finanziarie detenute in Italia. L'obiettivo principale è garantire un equo trattamento fiscale per i contribuenti che, pur risiedendo in Italia, possiedono attività e investimenti oltreconfine. Infatti, la ratio sottesa all'applicazione del tributo in discussione consiste nel tentativo di equiparare alle attività finanziarie estere il prelievo che si esercita in Italia, attraverso l'applicazione dell'imposta di bollo.
-B) L'appello non è fondato, perché le lagnanze dela contribuente si riferiscono alla esistenza di una normativa che il giudice tributario (e nemmeno la contribuente stessa) possono ignorare o disapplicare. Il cittadino ha la libertà di non condividere -perché ritenuto iniquo- il disposto della legge, ma non può sottrarsi all'applicazione della stessa finché è vigente. Correttamente, dunque, i primi giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio che ha meramente applicato la norma.
-C) Non sono ammissibili le giustificazioni addotte dalla contribuente in ordine alla tardività delle comunicazioni di giacenza da parte dell'istituto estero, atteso che il calcolo degli acconti va fatto dulla base del corrisposto per l'anno precedente, come è per l'IRPEF. Né sono conferenti le argomentazioni riferite alla scarsa redditivtà dei prodotti soggetti a imposta, atteso che l'IVAFE è riferita al patrimonio e non ai redditi.
Inoltre, va considerato che la comunicazione di irregolarità precedente l'atto opposto è stata spedita il
14/07/2022 e regolarmente notificata per compiuta giacenza della raccomandata (primo temativo di consegna il 19/07/2022, secondo il 25/07/2022).
-D) Tanto ritenuto e considerato, la Corte di Giustizia ritiene l'appello infondato. Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate in conseguenza della buone fede della contribuente, che si difende da sé, sia della tenuità delle somme in discussione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello, conferma la sentenza di primo grado, compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 360/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Nero Int 5 16126 Genova GE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 948/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230009078340000 IMP ATTIV ESTER 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni appellante: "Reitero la richiesta formulata alla Corte di Giustizia di 1° grado di annullare la sanzione contestata. Di riconsiderare la procedura acconti limitandola solo al saldo annuale già gravoso di per sé che non si limita al solo monitoraggio fiscale, più che legittimo, ma che serve per imporre una tassa patrimoniale che non esiste in Italia su depositi bancari equivalenti".
Valore dichiarato della causa € 1012,36.
Conclusioni appellato: "L'Ufficio chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado la reiezione dell'appello di controparte con conseguente conferma della sentenza CGT 1^ grado di Genova n. 948/02/24.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dal fatto che in data 12/11/2020, la Ricorrente presentava Mod. Unico PF 2020 relativo all'anno di imposta 2019, indicando al Quadro RW Rigo RW2 colonna 15 IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero) dovuta per € 3.024,00
Di conseguenza, la contribuente avrebbe dovuto versare, entro il 30 giugno dell'anno 2019, un primo acconto di € 1.813,00 ed entro il 30 novembre 2019 un secondo acconto di € 1.208,00 pari rispettivamente al 40% ed al 60% di € 3.021,00, imposta a dichiarata in quell'anno e riferita all'anno precedente 2018.
Secondo l'Ufficio, la ricorrente ha invece effettuato in data 23/07/2020 solo il versamento a saldo dell'imposta dovuta per il 2019, incorrendo in tal modo nella violazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13 D.lgs. 471/97;
a ciò è conseguita la liquidazione -in sede di art. 36 bis DPR 600/73- della dichiarazione Mod. Unico PF
2020 presentata il 12/11/2020, con irrogazione sanzione di € 543,90 pari al 30% relativa del primo acconto non versato, e la sanzione di € 362,40, relativa al mancato versamento del secondo acconto, oltre interessi.
Sanzione piena essendo il pagamento avvenuto oltre i 90 gg. rispetto alla scadenza. E' stata poi notificata – per compiuta giacenza- la cartella di pagamento di cui oggi si discute.
La Contribuente ha iscritto ricorso preso la Corte di primo grado di genova, giustificando il ritardo nell'adempimento col fatto di aver ricevuto in ritardo –solo il - l'estratto conto da parte dell'istituto estero.
L'Ufficio si è costituito resistendo.
La CGT di 1 grado di Genova, in composizione monocratica, con sentenza n. 948/02/24 depositata il
30/10/2024 respingeva il ricorso spese compensate. Tanto, sul presupposto che la lagnanza di non aver ricevuto alcuna comunicazione nel 2022 risulta infondata, in quanto la notifica del prodromico-·-avviso bonario è avvenuta per compiuta giacenza. Nel merito sul presupposto che la contribuente ha assolto al suo obbligo dichiarativo per quanto attiene l'anno di imposta 2019, indicando l'IVAFE dovuta, omettendo però dì effettuare i dovuti acconti.
Successivamente, la contribuente iscrive appello presso questa Corte di secondo grado, insistendo come nel primo giudizio, in particolare. In particolare chiede di riconsiderare la procedura acconti limitandola solo al saldo annuale già gravoso di per sé che non si limita al solo monitoraggio fiscale, più che legittimo, ma che serve per imporre un tassa patrimoniale che non esiste in Italia su depositi bancari equivalenti.
L'Ufficio si costituisce e chiede conferma della prima sentenza, confermando le tesi difensive esposte in primo grado, qui sintetizzate in premessa.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti, emtrambe presenti, insistono sulle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli attio e udite le mparti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Va rammentata la natura dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero):
è un tributo introdotto in Italia con l'articolo 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (noto come
“Decreto Salva Italia”), convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicato ai residenti fiscali italiani che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all'estero. Introdotta nell'ambito delle misure di monitoraggio fiscale e di contrasto all'evasione, l'IVAFE si configura come un'imposta patrimoniale che mira a uniformare il trattamento fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero con quello delle attività finanziarie detenute in Italia. L'obiettivo principale è garantire un equo trattamento fiscale per i contribuenti che, pur risiedendo in Italia, possiedono attività e investimenti oltreconfine. Infatti, la ratio sottesa all'applicazione del tributo in discussione consiste nel tentativo di equiparare alle attività finanziarie estere il prelievo che si esercita in Italia, attraverso l'applicazione dell'imposta di bollo.
-B) L'appello non è fondato, perché le lagnanze dela contribuente si riferiscono alla esistenza di una normativa che il giudice tributario (e nemmeno la contribuente stessa) possono ignorare o disapplicare. Il cittadino ha la libertà di non condividere -perché ritenuto iniquo- il disposto della legge, ma non può sottrarsi all'applicazione della stessa finché è vigente. Correttamente, dunque, i primi giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio che ha meramente applicato la norma.
-C) Non sono ammissibili le giustificazioni addotte dalla contribuente in ordine alla tardività delle comunicazioni di giacenza da parte dell'istituto estero, atteso che il calcolo degli acconti va fatto dulla base del corrisposto per l'anno precedente, come è per l'IRPEF. Né sono conferenti le argomentazioni riferite alla scarsa redditivtà dei prodotti soggetti a imposta, atteso che l'IVAFE è riferita al patrimonio e non ai redditi.
Inoltre, va considerato che la comunicazione di irregolarità precedente l'atto opposto è stata spedita il
14/07/2022 e regolarmente notificata per compiuta giacenza della raccomandata (primo temativo di consegna il 19/07/2022, secondo il 25/07/2022).
-D) Tanto ritenuto e considerato, la Corte di Giustizia ritiene l'appello infondato. Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate in conseguenza della buone fede della contribuente, che si difende da sé, sia della tenuità delle somme in discussione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello, conferma la sentenza di primo grado, compensa le spese.