TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2636 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Aresti Valeria, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...]
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione “Voglia il Tribunale adito:
a. Sulla domanda di separazione: Pronunciare la separazione dei coniugi – con Pt_1 CP_1
addebito a quest'ultimo. b. Sulla responsabilità genitoriale: Si chiede di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente per le motivazioni di cui alla superiore parte espositiva, c. Sul
collocamento e calendario di visita del minore: disporre il collocamento del minore presso la madre nella casa familiare di proprietà di quest'ultima in Quartu S. EN via F. Crispi n. 23/A e che,
previa valutazione dell'idoneità paterna, salvo diverso accordo tra le parti e impegni lavorativi, il padre possa stare con il figlio, secondo le modalità ritenute più opportune a tutela del minore, avuto riguardo alle condizioni di salute del ragazzo e all'idoneità del padre a prendersi cura del figlio. d.
Sulla casa familiare: Assegnare la casa coniugale sita in Quartu S. EN via F. Crispi n. 23 alla ricorrente, proprietaria esclusiva e collocataria del minore, il quale manterrà ivi la sua residenza anagrafica. e. Sul mantenimento del figlio minore: Considerate le rispettive attuali capacità
economiche e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e gli oneri di accudimento,
disporre che il resistente contribuisca al mantenimento dei due figli minori, mediante versamento in favore della ricorrente della somma mensile di €. 400,00, da rivalutare annualmente come per legge,
e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
f. Sulle spese straordinarie: Disporre che il signor partecipi in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute, ove non CP_1
siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del minore, richiamando sul punto le Linee Guida del CNF;
g. Sul mantenimento del coniuge: nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente. h. Spese e compensi di lite: Con vittoria di compensi professionali in caso di opposizione da parte del resistente.”
Con riguardo alla domanda di divorzio
“ 1.- Sullo scioglimento del matrimonio. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09.09.2006 a Cagliari dai signori e giusto estratto dell'atto Parte_1 Controparte_2 di matrimonio, atto n. 153, parte I, anno 2006 del registro del Comune di Cagliari, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
2. – Sull'affidamento e responsabilità genitoriale sul minore: Si chiede di disporre che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo la L. n. 54/2006 e successive modifiche, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori,
conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi. 3. – Sui tempi di permanenza del minore con il genitore non collocatario: Accertata
l'idoneità genitoriale del padre, disporre che, salvo diverso accordo tra le parti e impegni lavorativi,
il padre possa stare con il figlio, secondo le modalità ritenute più opportune a tutela del minore,
avuto riguardo alle condizioni di salute del ragazzo e all'idoneità del padre a prendersi cura del figlio. 4.- Sulla casa familiare: Assegnare la casa coniugale sita in Cagliari via Dei Valenzani n. 22
alla ricorrente, proprietaria esclusiva e collocataria del minore, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio minore il quale manterrà ivi sua residenza anagrafica. 5.- Sul mantenimento del figlio minore: Considerate le rispettive attuali capacità economiche e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e gli oneri di accudimento, disporre che il resistente contribuisca al mantenimento dei due figli minori, mediante versamento in favore della ricorrente della somma mensile di €. 500,00, da rivalutare annualmente come per legge, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
6.- Sulle spese straordinarie: Disporre che il signor partecipi in ragione del CP_2
50% alle spese straordinarie necessarie per la salute, ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del minore, e le attività extrascolastiche, richiamando sul punto le Linee Guida del CNF;
7.- Sul
mantenimento del coniuge: nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente.
8- Spese e compensi di lite: Con vittoria di compensi professionali in caso di opposizione da parte del resistente.”
In ogni caso : “Con vittoria di compensi professionali in caso di opposizione da parte del resistente”
Nell'interesse del pubblico ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da: ” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.03.2023, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge, , l'affidamento esclusivo a sé del figlio CP_3
minore. l'assegnazione della casa familiare per dimorarvi con il figlio, la determinazione di un contributo per il mantenimento del minore e, decorsi i termini di legge, la pronuncia del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
****
Con successiva istanza ex art. 473-bis.15 c.c., parte ricorrente, ha domandato in via d'urgenza,
l'affido esclusivo del minore, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la collocazione presso di sé
del minore al fine di interrompere la convivenza, in ragione della sussistenza di gravi contrasti familiari avvenuti con il coinvolgimento del figlio minore FR e a causa dello stato di tossicodipendenza del convenuto.
Con provvedimento del 31.07.2023 ha determinato in euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del convenuto per il mantenimento del figlio convivente con la madre a carico e l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale. Nulla ha disposto in ordine all'affidamento del minore dovendosi verificare nel contraddittorio delle parti, le capacità
genitoriali del , mentre CP_1
All'udienza di comparizione del 21.08.2023 sono state sentite le parti personalmente comparse.
La ricorrente ha dichiarato “La situazione è quella descritta. Il è affetto da CP_1
tossicodipendenza o farmacodipendenza perché lui afferma di dovere prendere dei farmaci per fare fronte al suo stato di tossicodipendenza. Dal matrimonio è nato il figlio FR il 24.3.2010 affetto da autismo che è accudito integralmente da me. È seguito presso un centro e ha limitatissime frequentazioni al di fuori dell'ambito scolastico. Io lavoro per la CARA Service che si occupa di concludere contratti di fornitura elettrica per ENEL. Il mio stipendio è di circa euro 1600,00 e ogni
3 mesi pago l'INPS per circa euro 1070 e pertanto mi permangono euro 1300,00 circa. La casa coniugale a Quartu SE via Crispi è di mia proprietà esclusiva. Mio marito percepisce un vitalizio di euro 950,00 dal ministero della difesa. Percepiva euro 250,00 dalla società CARA Service. Gli ho detto che avrebbe potuto aumentare il suo stipendio che effettivamente per i mesi di luglio e agosto
è passato a euro 1000,00 mensili, è entrato in un giro sbagliato che gli hanno riacceso ricordi che non dovevano tornare. Mi ha comunicato che al lavoro non ci tornerà mettendomi in difficoltà.”
Il convenuto, comparso senza l'assistenza di un difensore ha dichiarato : “è assolutamente vero che vi sono tensioni familiari dovute al fatto al fatto che io a casa sono assente. Sono seguito dal CP_4
ove vado a ritirare settimanalmente una pastiglia che mi permette di non drogarmi, si tratta di
NE (Buprenorfina). Non riesco a staccarmi dalla pastiglia. Non penso che il problema della separazione sia questo ma al fatto che io sono assente in quanto sono sempre fuori per lavoro e quando sono a casa è come se non ci fossi. Al bambino pensa al 99,9 per cento la madre. Torno tardi dal lavoro e comunque il ragazzino è attaccato alla madre. Ho il solo introito di euro 950,00 per il vitalizio del Ministero della Difesa. Non avrò altro introito in quanto voglio dimettermi perché non voglio continuare a lavorare con mia moglie ma sono disponibile ad aiutare in caso di bisogno. Non
ho validi rapporti con mio figlio perché sono sempre stati ostacolati dalla madre.”
Con ordinanza del 6.9.2023 il Giudice in via provvisoria e urgente ha confermato quanto disposto con provvedimento del 31.7.2023 confermando l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore con la stessa convivente.
All'udienza dell' 11 ottobre 2023, le parti personalmente comparse hanno confermato quanto già
riferito all'udienza cautelare del 21.8.2023.
La ricorrente in particolare ha riferito di avere con sé il figlio in regime di affido esclusivo e che il nulla le ha versato nell'ultimo mese. la situazione non è cambiata e il resistente è andato CP_1 via da casa e vede il bambino presso la casa di sua madre ove abita. ( Gli porto il bambino e da poco
è stato a casa e ha mangiato una pizza con me e il figlio. Con il figlio si sentono per telefono. Il
bambino è seguito da un centro psicologico.)
Il convenuto, comparso senza l'assistenza di un difensore ha invece, affermato di essere disoccupato in quanto ha lasciato il lavoro che svolgeva assieme alla ricorrente e che attualmente percepisce solo la pensione privilegiata di invalidità per cause di servizio militare di importo pari ad euro 970,00 mensili.
Il procuratore di parte ricorrente ha domandato rinvio per la verifica della situazione del minore e per il deposito della documentazione medica di natura psicologica relativa allo stesso.
All'esito dell'udienza il è stato confermato l'affido esclusivo del figlio minore Persona_1
alla madre con collocazione del minore presso l'abitazione della stessa a Quartu S.E: via Crispi
23/A assegnando alla stessa l'abitazione coniugale e disponendo che il padre possa vedere il figlio minore in accordo con la madre e con lo stesso minore e alla presenza della prim. Ha inoltre determinato in euro 300,00 del contributo di mantenimento in favore del figlio convivente oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie.
****
All'udienza del 9.02.2024 il Giudice ha incaricato i servizi sociali del comune di Quartu Sant'EN
di acquisire informazioni in ordine alla situazione del minore disponendo che Persona_1
gli stessi servizi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di CP_1
e segnalino ogni situazione di eventuale pregiudizio con riferimento ai rapporti tra padre e
[...]
figlio.
****
All'udienza del 7.10.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso per la conferma di quanto previsto in via cautelare con l'ordinanza in atti e la prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali
di Quartu e monitoraggio del Serd della situazione del Linguardo e segnalazione tempestiva di ogni situazione pregiudizievole per il minore. Il Giudice a seguito della discussione orale non essendo necessaria ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione per la conferma di quanto disposto e la prosecuzione del monitoraggio.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo del figlio minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede cautelare e di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di CP_1
segno contrario al plesso assertivo della . Pt_1
Invero, comparso personalmente all'udienza del 21.08.2023 ha confermato la sussistenza di
CP_ contrasti familiari e di essere seguito dal in ragione del suo stato di tossicodipendenza ed,
altresì, che il bambino è accudito esclusivamente dalla madre. Anche i servizi sociali di Quartu Sant'EN con relazione del 2.05.2024 hanno confermato che ad occuparsi dell'accudimento del minore è la e che il padre, consapevole delle proprie Pt_1
criticità, manifesta senso di colpa e fragilità per la situazione familiare.
Va quindi confermato, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, che sarà collocato (anche ai fini anagrafici) e domiciliato presso l'abitazione della medesima, alla quale deve essere quindi assegnata la casa familiare.
Si dà atto peraltro che dalla relazione dei servizi sociali risulta che il convenuto abbia attivato l'iter procedurale per accedere al sostegno alla genitorialità, così come disposto all'udienza del
13.05.2024.
Pertanto, il convenuto dovrà intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità e i Servici sociali dovranno monitorare con prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali di Quartu e monitoraggio del Serd la situazione del , con segnalazione tempestiva di ogni situazione CP_1
pregiudizievole per il minore.
*****
Quanto al contributo di mantenimento a favore dei figlio minore, tenuto conto dell'obbligo dei genitori di provvedere ai bisogni della prole e dei criteri di legge di cui all'art. 337 ter c.c. (in particolare il tempo trascorso dai minori per la maggior parte con la madre), appare congruo confermare a carico del padre l'importo di 300,00 stabilito in sede di provvedimenti provvisorie e urgenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
*****
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19.06.1971 e , nato a [...] il [...] mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 153, parte I
, anno 2006 - Comune di Cagliari);
2) dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con collazione dello Persona_1
stesso presso il domicilio materno;
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire entro il 5 di ogni mese al Controparte_1
mantenimento del minore con l'importo di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
5) dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno alla genitorialità in favore dei CP_1
;
[...]
6) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 19.12.2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 2636 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Aresti Valeria, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...]
Resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 17.9.2023 ore 9,30, davanti al giudice delegato Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 19.12.2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio