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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21464 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.11.2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Silvestro C.F._2 presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Tito Angelini n° 10;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/10/2025, i signori e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/06/1989 e che Parte_2 dall'unione ivi erano nati i figli il 21/05/2004, il 7/12/1989 e il Per_1 Per_2 Per_3
18/06/1991, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Ciascuno dei coniugi continuerà a vivere nella attuale residenza.
2) Nessun assegno di mantenimento sarà posto a carico dei coniugi stessi, stante la reciproca rinunzia ed alla luce della assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/08/1970 e , nata a [...] il [...] (atto n.34, parte II, S. A, sez. Parte_2
R, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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