TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1199 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
i.p.l.r.p.t., con sede legale in Ladispoli (RM), Via Aldo Moro, Zona Artigianale, Lotto 17/A, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), Via Suor Maria Teresa Spinelli n. 11, nello studio dell'Avv. BARGIACCHI GIOVANNI UGO, rappresentata e difesa dagli Avv. MARCHETTI
RENZO e ACCIARI LUISA in virtù di procura alle liti
PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Ladispoli (RM), Via Regina Margherita n. 1/A, nello studio dell'Avv. GRECO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 8.05.2019, ha chiesto che Controparte_1 venisse ingiunto alla il pagamento in Parte_2 suo favore della somma di €10.361,51, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, a titolo di trattamento di fine rapporto. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavorativa in favore di parte opponente con qualifica di fabbro e mansioni di operaio specializzato dal
04.12.2003 fino al momento dell'interruzione del rapporto, intervenuta in data 31.10.2013, a seguito di crisi aziendale.
Con decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso in data 8.05.2019 nell'ambito del procedimento monitorio
R.G. n. 872/2019, l'intestato Tribunale ingiungeva alla resistente il pagamento a favore del ricorrente della somma di €10.361,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché di €311,00 a titolo di rimborso spese legali, oltre IVA e C.P.A.
Avverso tale decreto, notificato in data 30.05.2019, la Società Parte_1
proponeva tempestiva opposizione invocandone la nullità e chiedendone, in via
[...] preliminare, la revoca, attesa l'intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. in assenza di atti idonei ad interromperne il decorso nonché, nel merito, chiedeva disporsi la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per avere parte resistente agito in giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda.
Si è costituito il lavoratore opposto eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o la decadenza dell'opposizione, stante la nullità della notifica per avere controparte erroneamente indicato, nella relazione di notifica, sé medesimo quale destinatario della stessa, omettendo qualsiasi indicazione idonea ad individuare la persona dell'opponente. Nel merito, chiedeva dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 126/2019 nonché la condanna di parte opponente al pagamento del trattamento di fine rapporto, rideterminato nella minor somma di € 8.361,50 (così ricalcolata in considerazione di due versamenti di denaro asseritamente effettuati dal datore di lavoro in favore dell'opposto a titolo di arretrati quali atti interruttivi del termine di prescrizione), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e condanna alle spese di giudizio.
Alla prima udienza, il tentativo di conciliazione formulato dal Giudice dava esito negativo e, all'udienza del 20.01.2021, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha rinviato per discussione all'udienza del 23.01.2025 all'esito della quale, constatata la mancata comparizione delle parti in udienza, ha rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c. invitava le parti a depositare note scritte.
All'udienza del 20.02.2025, all'esito di un'istruttoria solamente documentale, viste le note depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e merita pertanto di essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'opposto circa l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione nella relata di notifica delle generalità del lavoratore opposto, atto che – stando
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a quanto asserito dal resistente nella memoria di costituzione – avrebbe inficiato il procedimento di notificazione. Come noto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., non può pronunciarsi la nullità derivante dall'inosservanza delle forme prescritte dalla legge per il compimento di un atto, laddove quest'ultimo abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, ovvero, quando la controparte agisce come se l'atto fosse valido. Ciò vale, a fortiori, laddove l'errore materiale non è tale da impedire radicalmente al destinatario dell'atto l'individuazione degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua individuazione in un determinata categoria (relata di notifica) e, dunque, non si traduce nella inesistenza giuridica dello stesso, con le più radicali conseguenze giuridiche che ne conseguono.
Tale principio generale deve essere applicato anche all'istituto delle notificazioni tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia pervenuto al destinatario e questi ne abbia avuto conoscenza. E infatti, nel caso de quo, la tempestiva costituzione in giudizio di parte opponente e la puntuale difesa espletata sono prova che la notifica ha raggiunto il suo scopo di rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, determinando la sanatoria del vizio incidente sulla relazione di notifica.
Passando al merito, deve ritenersi prescritto il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. vantato dalla parte opposta in virtù del rapporto lavorativo intercorso con la Società opponente dal 04.12.2003 al 31.10.2013.
Giova precisare che le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavo sono soggette a termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c.
Quanto al dies a quo a partire dal quale il lavoratore può azionare le proprie pretese derivanti da rapporto di lavoro subordinato la norma di cui all'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, non risulta da sola sufficiente a fissare la decorrenza della prescrizione con riferimento ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, a partire da quel momento, tale diritto può essere azionato (ex multis, v. Cass. civ., Sez. lav., 06.02.2018 n. 2827). La ratio di tale intervento giurisprudenziale è da rinvenirsi nell'esigenza di tutela del lavoratore che, in qualità di parte contrattualmente più debole, possa rinunciare a far valere i propri diritti in costanza del rapporto lavorativo nel timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro.
Nel caso de quo, non è in contestazione tra le parti che il lavoratore opposto abbia prestato attività lavorativa in favore dell'opponente fino alla data del 31.10.2013 (come, del resto, pacificamente ammesso anche dalla parte opposta nell'atto introduttivo del procedimento monitorio e ribadito in sede
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di opposizione); il decreto ingiuntivo è stato notificato alla Società opponente soltanto in data
30.05.2019, ovvero, dopo che fossero trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.
Da ultimo, deve rilevarsi che i pagamenti bancari asseritamente provenienti dalla Società ingiunta datati
22.03.2016 e 01.07.2016, pari a complessivi €2.000,00 ed accreditati sul conto corrente bancario del lavoratore opposto, non possono considerarsi atti idonei ad interrompere il termine prescrittivo quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Tra gli atti idonei all'interruzione della prescrizione si annoverano, tra gli altri, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, nonché il “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”, in base al combinato disposto degli artt. 2943 e 2944 c.c. Ebbene, i versamenti effettuati dall'opponente, genericamente indicati in causale come “arretrati”, non possono considerarsi come promessa di pagamento, né tantomeno come ricognizione di debito in quanto non riferibile specificamente al credito oggetto di causa.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda formulata dall'opposta di condanna di ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto, trattandosi di domanda risarcitoria, presuppone l'allegazione e la prova del danno subito, assente nel caso di specie.
Le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi attesa l'estrema semplicità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, che ha avuto natura solo documentale, devono essere poste a carico della parte opposta, in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 126/2019.
CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, in € 2.109,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA da distrarsi in favore degli Avv. Renzo Marchetti e Luisa Acciari dichiaratisi antistatari.
Civitavecchia, 20/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1199 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
i.p.l.r.p.t., con sede legale in Ladispoli (RM), Via Aldo Moro, Zona Artigianale, Lotto 17/A, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), Via Suor Maria Teresa Spinelli n. 11, nello studio dell'Avv. BARGIACCHI GIOVANNI UGO, rappresentata e difesa dagli Avv. MARCHETTI
RENZO e ACCIARI LUISA in virtù di procura alle liti
PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Ladispoli (RM), Via Regina Margherita n. 1/A, nello studio dell'Avv. GRECO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 8.05.2019, ha chiesto che Controparte_1 venisse ingiunto alla il pagamento in Parte_2 suo favore della somma di €10.361,51, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, a titolo di trattamento di fine rapporto. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavorativa in favore di parte opponente con qualifica di fabbro e mansioni di operaio specializzato dal
04.12.2003 fino al momento dell'interruzione del rapporto, intervenuta in data 31.10.2013, a seguito di crisi aziendale.
Con decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso in data 8.05.2019 nell'ambito del procedimento monitorio
R.G. n. 872/2019, l'intestato Tribunale ingiungeva alla resistente il pagamento a favore del ricorrente della somma di €10.361,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché di €311,00 a titolo di rimborso spese legali, oltre IVA e C.P.A.
Avverso tale decreto, notificato in data 30.05.2019, la Società Parte_1
proponeva tempestiva opposizione invocandone la nullità e chiedendone, in via
[...] preliminare, la revoca, attesa l'intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. in assenza di atti idonei ad interromperne il decorso nonché, nel merito, chiedeva disporsi la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per avere parte resistente agito in giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda.
Si è costituito il lavoratore opposto eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o la decadenza dell'opposizione, stante la nullità della notifica per avere controparte erroneamente indicato, nella relazione di notifica, sé medesimo quale destinatario della stessa, omettendo qualsiasi indicazione idonea ad individuare la persona dell'opponente. Nel merito, chiedeva dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 126/2019 nonché la condanna di parte opponente al pagamento del trattamento di fine rapporto, rideterminato nella minor somma di € 8.361,50 (così ricalcolata in considerazione di due versamenti di denaro asseritamente effettuati dal datore di lavoro in favore dell'opposto a titolo di arretrati quali atti interruttivi del termine di prescrizione), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e condanna alle spese di giudizio.
Alla prima udienza, il tentativo di conciliazione formulato dal Giudice dava esito negativo e, all'udienza del 20.01.2021, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha rinviato per discussione all'udienza del 23.01.2025 all'esito della quale, constatata la mancata comparizione delle parti in udienza, ha rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c. invitava le parti a depositare note scritte.
All'udienza del 20.02.2025, all'esito di un'istruttoria solamente documentale, viste le note depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e merita pertanto di essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'opposto circa l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione nella relata di notifica delle generalità del lavoratore opposto, atto che – stando
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a quanto asserito dal resistente nella memoria di costituzione – avrebbe inficiato il procedimento di notificazione. Come noto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., non può pronunciarsi la nullità derivante dall'inosservanza delle forme prescritte dalla legge per il compimento di un atto, laddove quest'ultimo abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, ovvero, quando la controparte agisce come se l'atto fosse valido. Ciò vale, a fortiori, laddove l'errore materiale non è tale da impedire radicalmente al destinatario dell'atto l'individuazione degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua individuazione in un determinata categoria (relata di notifica) e, dunque, non si traduce nella inesistenza giuridica dello stesso, con le più radicali conseguenze giuridiche che ne conseguono.
Tale principio generale deve essere applicato anche all'istituto delle notificazioni tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia pervenuto al destinatario e questi ne abbia avuto conoscenza. E infatti, nel caso de quo, la tempestiva costituzione in giudizio di parte opponente e la puntuale difesa espletata sono prova che la notifica ha raggiunto il suo scopo di rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, determinando la sanatoria del vizio incidente sulla relazione di notifica.
Passando al merito, deve ritenersi prescritto il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. vantato dalla parte opposta in virtù del rapporto lavorativo intercorso con la Società opponente dal 04.12.2003 al 31.10.2013.
Giova precisare che le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavo sono soggette a termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c.
Quanto al dies a quo a partire dal quale il lavoratore può azionare le proprie pretese derivanti da rapporto di lavoro subordinato la norma di cui all'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, non risulta da sola sufficiente a fissare la decorrenza della prescrizione con riferimento ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, a partire da quel momento, tale diritto può essere azionato (ex multis, v. Cass. civ., Sez. lav., 06.02.2018 n. 2827). La ratio di tale intervento giurisprudenziale è da rinvenirsi nell'esigenza di tutela del lavoratore che, in qualità di parte contrattualmente più debole, possa rinunciare a far valere i propri diritti in costanza del rapporto lavorativo nel timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro.
Nel caso de quo, non è in contestazione tra le parti che il lavoratore opposto abbia prestato attività lavorativa in favore dell'opponente fino alla data del 31.10.2013 (come, del resto, pacificamente ammesso anche dalla parte opposta nell'atto introduttivo del procedimento monitorio e ribadito in sede
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di opposizione); il decreto ingiuntivo è stato notificato alla Società opponente soltanto in data
30.05.2019, ovvero, dopo che fossero trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.
Da ultimo, deve rilevarsi che i pagamenti bancari asseritamente provenienti dalla Società ingiunta datati
22.03.2016 e 01.07.2016, pari a complessivi €2.000,00 ed accreditati sul conto corrente bancario del lavoratore opposto, non possono considerarsi atti idonei ad interrompere il termine prescrittivo quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Tra gli atti idonei all'interruzione della prescrizione si annoverano, tra gli altri, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, nonché il “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”, in base al combinato disposto degli artt. 2943 e 2944 c.c. Ebbene, i versamenti effettuati dall'opponente, genericamente indicati in causale come “arretrati”, non possono considerarsi come promessa di pagamento, né tantomeno come ricognizione di debito in quanto non riferibile specificamente al credito oggetto di causa.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda formulata dall'opposta di condanna di ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto, trattandosi di domanda risarcitoria, presuppone l'allegazione e la prova del danno subito, assente nel caso di specie.
Le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi attesa l'estrema semplicità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, che ha avuto natura solo documentale, devono essere poste a carico della parte opposta, in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 126/2019.
CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, in € 2.109,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA da distrarsi in favore degli Avv. Renzo Marchetti e Luisa Acciari dichiaratisi antistatari.
Civitavecchia, 20/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
4 di 4