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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, TO
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2709/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MI sez. 5
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 SPESE GIUDIZIO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 SPESE GIUDIZIO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2671/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano che ha respinto il ricorso proposto avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 30.06.2023 per un importo complessivo di € 4.601.241, relativamente alle somme iscritte a ruolo a suo carico riguardanti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società partecipata Società_1 Srl. (avviso di accertamento n. T9D013D05715/2014, relativo all'annualità 2005, confluito nella cartella n. 06820150088672121000, avviso di accertamento n. T9D013D05833/2014, per l'annualità
2006, confluito nella cartella n. 06820150088672121000, avviso di accertamento n. T9D013D05853/2014, relativo all'annualità 2007, avviso di accertamento n. T9D013D05922/2014, relativo all'annualità 2008) e avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'appellante quale socio della Società_1 S.r.l. in applicazione della presunzione di distribuzione occulta di utili nelle società a ristretta base sociale (avviso di accertamento n. T9D032I05456/2013, relativo all'annualità 2005, confluito nelle cartelle n.
06820150029912600003 e n. 06820180031357677003,avviso di accertamento T9D032I04068/2014, relativo all'annualità 2006, confluito nella cartella n. 06820170016040804002; avviso di accertamento n.
T9D032I04268/2014, relativo all'annualità 2007; avviso di accertamento n. T9D032I04269/2014, relativo all'annualità 2008).
I primi giudici hanno rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale di ADER di Milano che ha notificato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria de qua affermando che: “ L'attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio risulta pertanto circostanza priva di pregio giuridico.
Infatti, a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S.p.a., sono state assegnate con il D.L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate–Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo”.
Riguardo alle eccezioni di merito i medesimi giudici affermano che : “ Il Ricorrente contesta la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, nella parte in cui l'atto impugnato è fondato in parte sull'iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Società_1 Srl.
Tale eccezione non può trovare accoglimento per violazione del principio “ne bis in idem”, in quanto già decisa favorevolmente all'Amministrazione Finanziaria con la sentenza resa dalla CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021.
Ed ancora il Ricorrente afferma essere infondata la presunzione di distribuzione di utili per ristretta base sociale.
L'eccezione è inammissibile in quanto si riferisce a contestazione relativa agli avvisi sottesi, avvisi tutti già regolarmente notificati alla parte, impugnati dal Contribuente medesimo e decisi in primo grado con le sentenze della CTP di Milano nn. 799/22/2017; 801/22/2017; n. 803/22/2017 e n. 805/22/2017 ed i cui giudizi sono attualmente pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rispettivamente di R.G. n. 4158/2017 (a.i. 2005), n. 4160/2017 (a.i. 2006), n. 4162/2017 (a.i. 2007) e n.
4165/2017 (a.i. 2008), giudizi sospesi per pregiudizialità degli avvisi di accertamento societari,"
Motivi addotti dall'Appellante
1. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI FISCALI
L'Appellante eccepisce l' incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, essendo residente a [...], mentre la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Milano, sostenendo che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prime cure, i consolidati principi in tema di competenza territoriale dell'Agente della riscossione ( l'art. 31 comma 2 DPR 600/1973 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12) devono ritenersi validi anche dopo l'estinzione di Equitalia S.p.a., in considerazione dell'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016.
2. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN
IDEM
Secondo l'appellante nel caso di specie non può applicarsi il principio del ne bis in idem, (richiamato dai primi giudici) che presuppone la definitività della pronuncia nella considerazione che essendo la legittimità degli atti sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ancora sub iudice, il richiamo al predetto principio risulta manifestamente illegittimo.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto trova fondamento nella pretesa illegittimamente fatta valere nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio occulto di Società_1 Srl
L'Appellante, in particolare, ritiene che la sentenza impugnata meriti di essere riformata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso inerente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale ex socio della società Società_1 Srl in conseguenza dell'applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale e violazione del principio di doppia imposizione. Rileva che i giudici di prime cure, pur riconoscendo che tali avvisi non sono ancora definitivi, hanno apoditticamente ritenuto inammissibile la contestazione di illegittimità degli stessi in quanto emessi in forza dell'applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale.
4. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA IN MERITO AI MOTIVI DI RICORSO
INERENTI LA CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA PRETESA FISCALE E L'INAPPLICABILITA' DELLA
PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRABILANCIO
L'Appellante rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso senza esprimersi in ordine ai motivi inerenti l'illegittimità degli atti impositivi in quanto presupponenti un'immotivata responsabilità solidale tra socio e società, nonché l'inapplicabilità al caso di specie della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avrebbe completamente omesso di esaminare e decidere sui predetti punti, con la conseguenza che la relativa sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla.
In conclusione il sig. Ricorrente_1 chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga integralmente annullata e/o dichiarata nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata;
chiede altresì la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi addotti dall'appellato - AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE ROLE II DI MI
1)Sulla correttezza della statuizione sotto il profilo processuale: sull'insussistenza del difetto di motivazione e sulla corretta declinazione del c.d. “principio di assorbimento improprio”, rispetto alle eccezioni rigettate implicitamente
L'ufficio sostiene la fondatezza della statuizione, rispetto al perimetro processuale di riferimento osservando che nel caso di specie la Corte di Giustizia di primo grado ha:
1)rigettato l'eccezione, riguardante l'asserita incompetenza dell'ADER;
2)ricostruito il fondamento processuale del c.d. “ne bis in idem”;
3) evidenziato la correttezza della ripresa erariale, riguardante la presunzione di distribuzione di utili per ristretta base sociale.
2) Sul corretto rigetto dell'eccezione riguardante l'asserita incompetenza territoriale
Secondo L'Agenzia delle entrate con il passaggio ad un unico Agente della Riscossione, (l'ente pubblico economico “denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale (secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. (art 1 comma 3 DL
193/2016) , di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale (all'attualità, naturalmente comprensivo della Regione Sicilia, in virtù dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Fa presente, inoltre che, anche a voler ammettere, per assurdo, tale incompetenza “relativa”, l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi invalido, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge 241/1990 (a tenore del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto).
3) Sull'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem: sulla perimetrazione del principio di matrice processuale
In particolare l'Ufficio rammenta che eventuali vizi di legittimità della pretesa impositiva azionata con i predetti avvisi di accertamento notificati anche al socio NE, individuato quale coobbligato in solido, possono essere sollevati solo con il ricorso avverso i predetti atti impositivi, ricorso che è stato promosso dal sig.
Ricorrente_1 e le cui doglianze sono state rigettate con la sentenza resa dalla CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021 (all. 5 della costituzione di primo grado). Secondo l'Ufficio il motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21 e 19, comma
3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, inoltre perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem, essendo nel merito già investito altro Giudice. Fa presente inoltre che gli avvisi sono stati confermati con la sentenza resa dalla
CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021.
Osserva che l'impugnazione de qua , invero, assurge a mera riproposizione delle eccezioni già sollevate avverso i distinti atti impositivi;
di tal chè, il ricorso contrasta con il principio, di matrice processuale, del “ne bis in idem”.
4) Sulla fondatezza della pretesa erariale: sulla presunzione di distribuzione degli utili in caso di società
a ristretta base azionaria
L'Agenzia delle entrate sostiene che il motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21
e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, inoltre perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem, essendo oggetto di separato giudizio pendente presso altro Giudice, facendo presente che i predetti atti impositivi sono stati impugnati dal sig. Ricorrente_1 e rigettati in primo grado dalle sentenze della CTP di Milano nn. 799/22/2017; 801/22/2017; n. 803/22/2017 e n. 805/22/2017 (all. 6- 9) ed i cui giudizi sono attualmente pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rispettivamente di R.G.
n. 4158/2017 (a.i. 2005), n. 4160/2017 (a.i. 2006), n. 4162/2017 (a.i. 2007) e n. 4165/2017 (a.i. 2008), giudizi sospesi per pregiudizialità degli avvisi di accertamento societari. Nel merito ritiene che tale eccezione sia del tutto infondata.
5) Sull'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia in merito ai motivi di ricorso inerenti la carenza di motivazione della pretesa fiscale e l'inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio.
Secondo l'Ufficio tale motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem.
Rileva in particolare che esso attiene ai sottesi avvisi di accertamento societari già regolarmente notificati al Sig. Ricorrente_1, quale coobbligato in solido per imposte e sanzioni e dallo stesso impugnati e confermati dalla sentenza di CTR 2752/13/2021 del 14.07.2021 (all. 5 della costituzione di primo grado), ed ai sottesi avvisi di accertamento con i quali sono stati attribuiti al socio Ricorrente_1 gli utili extrabilancio, avvisi anch'essi confermati dalle sentenze di CTP di Milano n. 799-801-803-805/22/2017 (all. ti 6-9 della costituzione di primo grado).
In conclusione chiede di rigettare l'appello di controparte, con condanna alle spese di giudizio. Motivi addotti dall'appellato - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA
RISCOSSIONE - RO DI MI,
1) Sulla competenza territoriale di ADER
Secondo ADER l'art. 31 del D.P.R. 600/73 invocato da controparte, che individua la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce all'attività di accertamento, non di riscossione, ed è pertanto inconferente alla fattispecie in esame e ribadisce che con l'introduzione, del D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, direttamente allo Stato, ed in particolare all'Agenzia delle Entrate, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla “riscossione nazionale”.
2) Sulla violazione del principio del “ne bis in idem” in relazione agli avvisi di accertamento.
Ribadisce che gli atti prodromici alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria sono stati già impugnati avanti al Giudice Tributario e che quindi sussiste, la palese violazione del principio del ne bis in idem.
3) Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione – ADER ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
In conclusione Ader chiede in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza de qua. In via subordinata, di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine alle doglianze relative al merito della pretesa impositiva. Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta di Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte, sulla base degli atti e documenti esibiti in giudizio, osserva:
1) In via preliminare appare insussistente l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, nella considerazione che, come rilevato dai primi giudici,
a decorrere dal primo ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione è stato soppresso e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (ivi compresa la Sicilia ex articolo 76 del Decreto-Legge 25 maggio 2021,
n. 73 con decorrenza dal 1° ottobre 2021). Di conseguenza l'attività di esazione risulta unica e con valenza nazionale. Pertanto contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico.
Peraltro nel caso di specie è da ritenere, non sussistendo alcuna contestazione sul punto, che gli atti presupposti (avvisi di accertamento su menzionati), sui quali si basa la pretesa impositiva di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria de qua, sono stati regolarmente emessi dall' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio ai sensi dell'art. 31, comma 2 del dpr.600/73, con la successiva consegna dei ruoli o l'affidamento in carico delle somme da riscuotere per gli atti di cui all'articolo 29, comma
1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, all'agente della riscossione, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 12,comma 1 e 24, comma 1, del dpr. 602/73; agente della riscossione che ha poi proceduto all'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, dpr.602/73 per mancato pagamento dei debiti erariali di cui alla comunicazione ipotecaria de qua.
2) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/92, secondo alinea “ Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
Nel caso di specie per nessuno degli atti sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria de qua viene eccepito il difetto di notifica, ma le contestazioni sollevate riguardano esclusivamente la pretesa impositiva contenuta nei detti atti presupposti (in particolare riguardano la solidarietà passiva del socio Ricorrente_1
per gli accertamenti a carico della società Società_1 Srl e la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio per quelli che interessano direttamente l'appellante). Peraltro, detti atti sono stati autonomamente impugnati ed oggetto delle decisioni su citate (nn. 3,4 e 5 motivi addotti Agenzia Entrate-
Dp. Milano II).
Ne consegue l'inammissibilità delle eccezioni sollevate di cui ai sopramenzionati motivi addotti dall'Appellante ai nn. 3 e 4, e l'assorbimento di quella esposta al n. 2, per violazione degli artt. 21 e 19, comma 3 , d.lgs, 546/92.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello, l'appello va dunque respinto e confermata la sentenza impugnata.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia respinge l'appello proposto dal sig, Ricorrente_1 e conferma la sentenza n. 847/5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano. Condanna l'appellante soccombente a rifondere agli Enti appellati le spese del presente grado del giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 14.000,00, di cui € 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed € 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate, importo così già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, TO
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2709/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MI sez. 5
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 SPESE GIUDIZIO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 SPESE GIUDIZIO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460000423002 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2671/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano che ha respinto il ricorso proposto avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 30.06.2023 per un importo complessivo di € 4.601.241, relativamente alle somme iscritte a ruolo a suo carico riguardanti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società partecipata Società_1 Srl. (avviso di accertamento n. T9D013D05715/2014, relativo all'annualità 2005, confluito nella cartella n. 06820150088672121000, avviso di accertamento n. T9D013D05833/2014, per l'annualità
2006, confluito nella cartella n. 06820150088672121000, avviso di accertamento n. T9D013D05853/2014, relativo all'annualità 2007, avviso di accertamento n. T9D013D05922/2014, relativo all'annualità 2008) e avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'appellante quale socio della Società_1 S.r.l. in applicazione della presunzione di distribuzione occulta di utili nelle società a ristretta base sociale (avviso di accertamento n. T9D032I05456/2013, relativo all'annualità 2005, confluito nelle cartelle n.
06820150029912600003 e n. 06820180031357677003,avviso di accertamento T9D032I04068/2014, relativo all'annualità 2006, confluito nella cartella n. 06820170016040804002; avviso di accertamento n.
T9D032I04268/2014, relativo all'annualità 2007; avviso di accertamento n. T9D032I04269/2014, relativo all'annualità 2008).
I primi giudici hanno rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale di ADER di Milano che ha notificato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria de qua affermando che: “ L'attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio risulta pertanto circostanza priva di pregio giuridico.
Infatti, a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S.p.a., sono state assegnate con il D.L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate–Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo”.
Riguardo alle eccezioni di merito i medesimi giudici affermano che : “ Il Ricorrente contesta la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, nella parte in cui l'atto impugnato è fondato in parte sull'iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Società_1 Srl.
Tale eccezione non può trovare accoglimento per violazione del principio “ne bis in idem”, in quanto già decisa favorevolmente all'Amministrazione Finanziaria con la sentenza resa dalla CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021.
Ed ancora il Ricorrente afferma essere infondata la presunzione di distribuzione di utili per ristretta base sociale.
L'eccezione è inammissibile in quanto si riferisce a contestazione relativa agli avvisi sottesi, avvisi tutti già regolarmente notificati alla parte, impugnati dal Contribuente medesimo e decisi in primo grado con le sentenze della CTP di Milano nn. 799/22/2017; 801/22/2017; n. 803/22/2017 e n. 805/22/2017 ed i cui giudizi sono attualmente pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rispettivamente di R.G. n. 4158/2017 (a.i. 2005), n. 4160/2017 (a.i. 2006), n. 4162/2017 (a.i. 2007) e n.
4165/2017 (a.i. 2008), giudizi sospesi per pregiudizialità degli avvisi di accertamento societari,"
Motivi addotti dall'Appellante
1. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI FISCALI
L'Appellante eccepisce l' incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, essendo residente a [...], mentre la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Milano, sostenendo che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prime cure, i consolidati principi in tema di competenza territoriale dell'Agente della riscossione ( l'art. 31 comma 2 DPR 600/1973 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12) devono ritenersi validi anche dopo l'estinzione di Equitalia S.p.a., in considerazione dell'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016.
2. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN
IDEM
Secondo l'appellante nel caso di specie non può applicarsi il principio del ne bis in idem, (richiamato dai primi giudici) che presuppone la definitività della pronuncia nella considerazione che essendo la legittimità degli atti sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ancora sub iudice, il richiamo al predetto principio risulta manifestamente illegittimo.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto trova fondamento nella pretesa illegittimamente fatta valere nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio occulto di Società_1 Srl
L'Appellante, in particolare, ritiene che la sentenza impugnata meriti di essere riformata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso inerente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale ex socio della società Società_1 Srl in conseguenza dell'applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale e violazione del principio di doppia imposizione. Rileva che i giudici di prime cure, pur riconoscendo che tali avvisi non sono ancora definitivi, hanno apoditticamente ritenuto inammissibile la contestazione di illegittimità degli stessi in quanto emessi in forza dell'applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale.
4. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA IN MERITO AI MOTIVI DI RICORSO
INERENTI LA CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA PRETESA FISCALE E L'INAPPLICABILITA' DELLA
PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRABILANCIO
L'Appellante rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso senza esprimersi in ordine ai motivi inerenti l'illegittimità degli atti impositivi in quanto presupponenti un'immotivata responsabilità solidale tra socio e società, nonché l'inapplicabilità al caso di specie della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avrebbe completamente omesso di esaminare e decidere sui predetti punti, con la conseguenza che la relativa sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla.
In conclusione il sig. Ricorrente_1 chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga integralmente annullata e/o dichiarata nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata;
chiede altresì la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi addotti dall'appellato - AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE ROLE II DI MI
1)Sulla correttezza della statuizione sotto il profilo processuale: sull'insussistenza del difetto di motivazione e sulla corretta declinazione del c.d. “principio di assorbimento improprio”, rispetto alle eccezioni rigettate implicitamente
L'ufficio sostiene la fondatezza della statuizione, rispetto al perimetro processuale di riferimento osservando che nel caso di specie la Corte di Giustizia di primo grado ha:
1)rigettato l'eccezione, riguardante l'asserita incompetenza dell'ADER;
2)ricostruito il fondamento processuale del c.d. “ne bis in idem”;
3) evidenziato la correttezza della ripresa erariale, riguardante la presunzione di distribuzione di utili per ristretta base sociale.
2) Sul corretto rigetto dell'eccezione riguardante l'asserita incompetenza territoriale
Secondo L'Agenzia delle entrate con il passaggio ad un unico Agente della Riscossione, (l'ente pubblico economico “denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale (secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. (art 1 comma 3 DL
193/2016) , di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale (all'attualità, naturalmente comprensivo della Regione Sicilia, in virtù dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Fa presente, inoltre che, anche a voler ammettere, per assurdo, tale incompetenza “relativa”, l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi invalido, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge 241/1990 (a tenore del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto).
3) Sull'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem: sulla perimetrazione del principio di matrice processuale
In particolare l'Ufficio rammenta che eventuali vizi di legittimità della pretesa impositiva azionata con i predetti avvisi di accertamento notificati anche al socio NE, individuato quale coobbligato in solido, possono essere sollevati solo con il ricorso avverso i predetti atti impositivi, ricorso che è stato promosso dal sig.
Ricorrente_1 e le cui doglianze sono state rigettate con la sentenza resa dalla CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021 (all. 5 della costituzione di primo grado). Secondo l'Ufficio il motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21 e 19, comma
3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, inoltre perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem, essendo nel merito già investito altro Giudice. Fa presente inoltre che gli avvisi sono stati confermati con la sentenza resa dalla
CTR Lombardia, sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, n. 2752/13/2021 del 14.07.2021.
Osserva che l'impugnazione de qua , invero, assurge a mera riproposizione delle eccezioni già sollevate avverso i distinti atti impositivi;
di tal chè, il ricorso contrasta con il principio, di matrice processuale, del “ne bis in idem”.
4) Sulla fondatezza della pretesa erariale: sulla presunzione di distribuzione degli utili in caso di società
a ristretta base azionaria
L'Agenzia delle entrate sostiene che il motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21
e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, inoltre perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem, essendo oggetto di separato giudizio pendente presso altro Giudice, facendo presente che i predetti atti impositivi sono stati impugnati dal sig. Ricorrente_1 e rigettati in primo grado dalle sentenze della CTP di Milano nn. 799/22/2017; 801/22/2017; n. 803/22/2017 e n. 805/22/2017 (all. 6- 9) ed i cui giudizi sono attualmente pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rispettivamente di R.G.
n. 4158/2017 (a.i. 2005), n. 4160/2017 (a.i. 2006), n. 4162/2017 (a.i. 2007) e n. 4165/2017 (a.i. 2008), giudizi sospesi per pregiudizialità degli avvisi di accertamento societari. Nel merito ritiene che tale eccezione sia del tutto infondata.
5) Sull'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia in merito ai motivi di ricorso inerenti la carenza di motivazione della pretesa fiscale e l'inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio.
Secondo l'Ufficio tale motivo di impugnazione è inammissibile per violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92 per decorrenza dei termini per impugnare gli avvisi sottesi, perché riferito a vizio non inerente l'atto impugnato, infine altresì per violazione del principio del ne bis in idem.
Rileva in particolare che esso attiene ai sottesi avvisi di accertamento societari già regolarmente notificati al Sig. Ricorrente_1, quale coobbligato in solido per imposte e sanzioni e dallo stesso impugnati e confermati dalla sentenza di CTR 2752/13/2021 del 14.07.2021 (all. 5 della costituzione di primo grado), ed ai sottesi avvisi di accertamento con i quali sono stati attribuiti al socio Ricorrente_1 gli utili extrabilancio, avvisi anch'essi confermati dalle sentenze di CTP di Milano n. 799-801-803-805/22/2017 (all. ti 6-9 della costituzione di primo grado).
In conclusione chiede di rigettare l'appello di controparte, con condanna alle spese di giudizio. Motivi addotti dall'appellato - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA
RISCOSSIONE - RO DI MI,
1) Sulla competenza territoriale di ADER
Secondo ADER l'art. 31 del D.P.R. 600/73 invocato da controparte, che individua la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce all'attività di accertamento, non di riscossione, ed è pertanto inconferente alla fattispecie in esame e ribadisce che con l'introduzione, del D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, direttamente allo Stato, ed in particolare all'Agenzia delle Entrate, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla “riscossione nazionale”.
2) Sulla violazione del principio del “ne bis in idem” in relazione agli avvisi di accertamento.
Ribadisce che gli atti prodromici alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria sono stati già impugnati avanti al Giudice Tributario e che quindi sussiste, la palese violazione del principio del ne bis in idem.
3) Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione – ADER ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
In conclusione Ader chiede in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza de qua. In via subordinata, di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine alle doglianze relative al merito della pretesa impositiva. Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta di Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte, sulla base degli atti e documenti esibiti in giudizio, osserva:
1) In via preliminare appare insussistente l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, nella considerazione che, come rilevato dai primi giudici,
a decorrere dal primo ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione è stato soppresso e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (ivi compresa la Sicilia ex articolo 76 del Decreto-Legge 25 maggio 2021,
n. 73 con decorrenza dal 1° ottobre 2021). Di conseguenza l'attività di esazione risulta unica e con valenza nazionale. Pertanto contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico.
Peraltro nel caso di specie è da ritenere, non sussistendo alcuna contestazione sul punto, che gli atti presupposti (avvisi di accertamento su menzionati), sui quali si basa la pretesa impositiva di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria de qua, sono stati regolarmente emessi dall' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio ai sensi dell'art. 31, comma 2 del dpr.600/73, con la successiva consegna dei ruoli o l'affidamento in carico delle somme da riscuotere per gli atti di cui all'articolo 29, comma
1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, all'agente della riscossione, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 12,comma 1 e 24, comma 1, del dpr. 602/73; agente della riscossione che ha poi proceduto all'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, dpr.602/73 per mancato pagamento dei debiti erariali di cui alla comunicazione ipotecaria de qua.
2) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/92, secondo alinea “ Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
Nel caso di specie per nessuno degli atti sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria de qua viene eccepito il difetto di notifica, ma le contestazioni sollevate riguardano esclusivamente la pretesa impositiva contenuta nei detti atti presupposti (in particolare riguardano la solidarietà passiva del socio Ricorrente_1
per gli accertamenti a carico della società Società_1 Srl e la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio per quelli che interessano direttamente l'appellante). Peraltro, detti atti sono stati autonomamente impugnati ed oggetto delle decisioni su citate (nn. 3,4 e 5 motivi addotti Agenzia Entrate-
Dp. Milano II).
Ne consegue l'inammissibilità delle eccezioni sollevate di cui ai sopramenzionati motivi addotti dall'Appellante ai nn. 3 e 4, e l'assorbimento di quella esposta al n. 2, per violazione degli artt. 21 e 19, comma 3 , d.lgs, 546/92.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello, l'appello va dunque respinto e confermata la sentenza impugnata.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia respinge l'appello proposto dal sig, Ricorrente_1 e conferma la sentenza n. 847/5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano. Condanna l'appellante soccombente a rifondere agli Enti appellati le spese del presente grado del giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 14.000,00, di cui € 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed € 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate, importo così già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.