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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17165 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34289/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34289/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il [...], residente in [...]
n. 63, elettivamente domiciliato a Modena, Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv.
VI SC, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, a Controparte_1 Controparte_2
Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, nato in [...], Parte_1
il 13.04.1983, ha chiesto di ordinare all' in Marocco (Casablanca) di Controparte_2
definire la pratica di rilascio del visto di ingresso per motivi familiare con familiare dell'Unione Europea, in favore della sig.ra nata il [...], in Persona_1
Marocco presso il Consolato d'Italia a Casablanca, quale madre della coniuge sig.ra
Persona_2
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino italiano, di aver depositato tutta la documentazione necessaria nel marzo 2023 (ricevuta n. M1226830), anche la sig.ra tal fine, depositava il proprio passaporto presso il Persona_1
Consolato d'Italia a Casablanca, in attesa che venisse apposto il visto di ingresso.
Tuttavia, nonostante le numerose richieste di riscontro, nessun appuntamento veniva fissato per il rilascio del visto
Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, in assenza di riscontri, il ricorrente procedeva ad introdurre il presente ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione la quale depositata memoria in data 5 novembre 2025.
A seguito dello scambio di note di udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto, che la presente procedura riguarda una richiesta di ingresso in per il familiare a seguito di cittadino italiano la quale si svolge unicamente CP_2
dinnanzi all'autorità consolare italiana del Paese di origine, non essendo necessario il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura del luogo in cui risiede il cittadino italiano.
In particolare, l'art. 5, del Decreto Legislativo n. 30/2007, che ha attuato la Direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell' Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevede al comma 2 e 3: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto (...) I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.”.
La procedura di ingresso per i familiari dei cittadini dell'Unione è quindi una procedura semplificata che prevede la richiesta di rilascio del visto direttamente presso l'Autorità italiana nel Paese in cui vive il familiare, proprio al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione all'unità familiare.
Inoltre, l'art. 2 D.lgs. 30/2007, che ha attuato la Direttiva 2004/38/CE, definisce:
“a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno”.
Nel caso di specie, come indicato nel ricorso e nella documentazione allegata, sussistono tutti i requisiti poc'anzi descritti e, dunque, la prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta (certificati anagrafici apostillati e rimesse di denaro)
Il procedimento iniziato davanti all' tuttavia, non si è ancora esaurito. Non vi CP_2
è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto;
d'altra parte, la difesa del ricorrente ha insistito nella richiesta all'autorità consolare di fissazione dell'appuntamento e di provvedere.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente posto che, stante in tempo trascorso e la completezza della documentazione, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
In particolare, l'ingiustificato ritardo nel definire la procedura di rilascio del visto costituisce di certo un rilevante pregiudizio per l'unità familiare del ricorrente nonché per la specifica posizione dei suoi familiari, in considerazione del loro diritto di veder chiarita il prima possibile la loro prospettiva di vita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per il familiare del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate. È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano molti uffici consolari, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla convenuta di definire la procedura di richiesta di visto in favore del familiare del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 05/12/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34289/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il [...], residente in [...]
n. 63, elettivamente domiciliato a Modena, Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv.
VI SC, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, a Controparte_1 Controparte_2
Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, nato in [...], Parte_1
il 13.04.1983, ha chiesto di ordinare all' in Marocco (Casablanca) di Controparte_2
definire la pratica di rilascio del visto di ingresso per motivi familiare con familiare dell'Unione Europea, in favore della sig.ra nata il [...], in Persona_1
Marocco presso il Consolato d'Italia a Casablanca, quale madre della coniuge sig.ra
Persona_2
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino italiano, di aver depositato tutta la documentazione necessaria nel marzo 2023 (ricevuta n. M1226830), anche la sig.ra tal fine, depositava il proprio passaporto presso il Persona_1
Consolato d'Italia a Casablanca, in attesa che venisse apposto il visto di ingresso.
Tuttavia, nonostante le numerose richieste di riscontro, nessun appuntamento veniva fissato per il rilascio del visto
Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, in assenza di riscontri, il ricorrente procedeva ad introdurre il presente ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione la quale depositata memoria in data 5 novembre 2025.
A seguito dello scambio di note di udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto, che la presente procedura riguarda una richiesta di ingresso in per il familiare a seguito di cittadino italiano la quale si svolge unicamente CP_2
dinnanzi all'autorità consolare italiana del Paese di origine, non essendo necessario il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura del luogo in cui risiede il cittadino italiano.
In particolare, l'art. 5, del Decreto Legislativo n. 30/2007, che ha attuato la Direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell' Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevede al comma 2 e 3: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto (...) I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.”.
La procedura di ingresso per i familiari dei cittadini dell'Unione è quindi una procedura semplificata che prevede la richiesta di rilascio del visto direttamente presso l'Autorità italiana nel Paese in cui vive il familiare, proprio al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione all'unità familiare.
Inoltre, l'art. 2 D.lgs. 30/2007, che ha attuato la Direttiva 2004/38/CE, definisce:
“a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno”.
Nel caso di specie, come indicato nel ricorso e nella documentazione allegata, sussistono tutti i requisiti poc'anzi descritti e, dunque, la prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta (certificati anagrafici apostillati e rimesse di denaro)
Il procedimento iniziato davanti all' tuttavia, non si è ancora esaurito. Non vi CP_2
è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto;
d'altra parte, la difesa del ricorrente ha insistito nella richiesta all'autorità consolare di fissazione dell'appuntamento e di provvedere.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente posto che, stante in tempo trascorso e la completezza della documentazione, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
In particolare, l'ingiustificato ritardo nel definire la procedura di rilascio del visto costituisce di certo un rilevante pregiudizio per l'unità familiare del ricorrente nonché per la specifica posizione dei suoi familiari, in considerazione del loro diritto di veder chiarita il prima possibile la loro prospettiva di vita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per il familiare del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate. È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano molti uffici consolari, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla convenuta di definire la procedura di richiesta di visto in favore del familiare del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 05/12/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli