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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15765/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Raoul Scotto di Tella e Stefania Tandurella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo esponeva che il Tribunale di
Napoli Nord, con decreto di omologa del 25.03.2024, emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 10118/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Deduceva, inoltre, di aver notificato in data 13.06.2024 il predetto decreto all' a mezzo pec, e CP_1
di aver inoltrato modello AP70 in data 20.06.2024, ma di aver ricevuto unicamente il pagamento dei ratei correnti a decorrere dal mese di luglio 2024 ma non dei relativi arretrati da febbraio 2023 a
1 giugno 2024.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento degli arretrati maturati dal
01.02.2023 al 30.06.2024, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva: di aver provveduto con TE08 del 09.07.2024 alla liquidazione della prestazione, determinando arretrati dal 01.02.2023 al 31.07.2024 per un importo pari ad euro
9.521,08; di aver posto in pagamento i ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere da agosto 2024; di aver bloccato il pagamento degli arretrati in quanto nell'AP70 mancava la dichiarazione relativa ai ricoveri;
di aver comunicato con pec del 09.07.2024 sia all'avvocato che al patronato che era necessario trasmettere l'AP70 completo e, per il patronato, anche il mandato di assistenza del pensionato e/o convenzione con l'avvocato costituito in giudizio;
di aver ricevuto con successiva pec .5191.10/07/2024.0059172 l'AP70 completo di autocertificazione relativa ai CP_1 ricoveri, senza il mandato e/o convenzione richiesta;
di aver ricevuto dall'avvocato di controparte nuovo sollecito alla liquidazione degli arretrati con pec .5191.15/11/2024.0093975; di aver CP_1 provveduto in data 01.03.2025, a seguito dell'acquisizione della documentazione completa, al pagamento degli arretrati, comprensivi degli interessi legali.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione della non imputabilità del ritardo del pagamento all' . CP_1
Con note sostitutive dell'udienza dell'11.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, atteso che l'AP70 originariamente inoltrato all' era comprensivo della dichiarazione di mancato ricovero. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
2 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Le eccezioni sollevate dall' risultano, al contrario, infondate, atteso che l'AP70 inoltrato in CP_1
data 26.06.2024 risulta comprensivo della dichiarazione di mancato ricovero (cfr. allegato al ricorso non specificamente contestato dall' ). Né può assumere rilievo dirimente ai fini del mancato CP_1
pagamento degli arretrati il mancato inoltro della convenzione o del mandato stipulati tra la ricorrente e il patronato e l'avvocato che la rappresenta, in quanto profili del tutto estranei al dovere di collaborazione pur esistente in capo al creditore ex art. 1175 c.c. Del resto, lo stesso ha CP_1
provveduto al pagamento dei ratei correnti a decorrere dal luglio 2024 pur in mancanza della documentazione in parola, ritenendola pertanto non necessaria a tal fine.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e CP_1
spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15765/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Raoul Scotto di Tella e Stefania Tandurella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo esponeva che il Tribunale di
Napoli Nord, con decreto di omologa del 25.03.2024, emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 10118/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Deduceva, inoltre, di aver notificato in data 13.06.2024 il predetto decreto all' a mezzo pec, e CP_1
di aver inoltrato modello AP70 in data 20.06.2024, ma di aver ricevuto unicamente il pagamento dei ratei correnti a decorrere dal mese di luglio 2024 ma non dei relativi arretrati da febbraio 2023 a
1 giugno 2024.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento degli arretrati maturati dal
01.02.2023 al 30.06.2024, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva: di aver provveduto con TE08 del 09.07.2024 alla liquidazione della prestazione, determinando arretrati dal 01.02.2023 al 31.07.2024 per un importo pari ad euro
9.521,08; di aver posto in pagamento i ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere da agosto 2024; di aver bloccato il pagamento degli arretrati in quanto nell'AP70 mancava la dichiarazione relativa ai ricoveri;
di aver comunicato con pec del 09.07.2024 sia all'avvocato che al patronato che era necessario trasmettere l'AP70 completo e, per il patronato, anche il mandato di assistenza del pensionato e/o convenzione con l'avvocato costituito in giudizio;
di aver ricevuto con successiva pec .5191.10/07/2024.0059172 l'AP70 completo di autocertificazione relativa ai CP_1 ricoveri, senza il mandato e/o convenzione richiesta;
di aver ricevuto dall'avvocato di controparte nuovo sollecito alla liquidazione degli arretrati con pec .5191.15/11/2024.0093975; di aver CP_1 provveduto in data 01.03.2025, a seguito dell'acquisizione della documentazione completa, al pagamento degli arretrati, comprensivi degli interessi legali.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione della non imputabilità del ritardo del pagamento all' . CP_1
Con note sostitutive dell'udienza dell'11.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, atteso che l'AP70 originariamente inoltrato all' era comprensivo della dichiarazione di mancato ricovero. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
2 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Le eccezioni sollevate dall' risultano, al contrario, infondate, atteso che l'AP70 inoltrato in CP_1
data 26.06.2024 risulta comprensivo della dichiarazione di mancato ricovero (cfr. allegato al ricorso non specificamente contestato dall' ). Né può assumere rilievo dirimente ai fini del mancato CP_1
pagamento degli arretrati il mancato inoltro della convenzione o del mandato stipulati tra la ricorrente e il patronato e l'avvocato che la rappresenta, in quanto profili del tutto estranei al dovere di collaborazione pur esistente in capo al creditore ex art. 1175 c.c. Del resto, lo stesso ha CP_1
provveduto al pagamento dei ratei correnti a decorrere dal luglio 2024 pur in mancanza della documentazione in parola, ritenendola pertanto non necessaria a tal fine.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e CP_1
spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.09.2025
Il Giudice
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